| IL RETTORE Vista  la  legge  di  istituzione  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;
 Visto  lo  statuto dell'Universita' di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997, e successive modificazioni;
 Viste  le deliberazioni assunte dal Senato accademico, della seduta del  29 ottobre 2004 e dal Consiglio di amministrazione, nelle seduta del  29 dicembre 2004, nel corso delle quali sono state approvate, ad unanimita',  le proposte di modifica agli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 25,  31,  33,  44,  46,  47,  48,  53,  56  dello  Statuto d'ateneo e l'inserimento, ad integrazione, dell'art. 59;
 Considerato  che il MIUR, con nota prot. 1095 del 14 marzo 2005, ha formulato  osservazioni  sull'art. 15, comma 3, e sull'art. 46, comma 3,  ed  ha  richiesto  che fosse opportunamente motivato il contenuto dell'art. 59, trattandosi di deroga;
 Viste   le  deliberazioni  assunte  dal  Senato  accademico  e  dal Consiglio  di amministrazione, nelle sedute del 29 marzo 2005, con le quali   gli   organi  collegiali  hanno  deliberato  di  recepire  le osservazioni  ministeriali,  inserendo la precisazione suggerita alla lettera  d)  del comma 3 dell'art. 15 ed abrogando il secondo periodo del  comma  3  dell'art.  46,  ed  hanno  riproposto,  opportunamente motivandola,  l'introduzione  della norma transitoria, articolata sub art. 59;
 Considerato  che il MIUR, con nota prot.n. 1407 del 19 aprile 2005, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;
 Decreta:
 Lo Statuto d'Ateneo e' cosi' modificato:
 Articolo unico
 All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
 dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
 «6-bis.   Fanno   altresi'   parte   del  Senato  accademico  due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo»;
 il comma 11 e' cosi' sostituito:
 «11.  Sono  inoltre  sottoposti  alla  deliberazione  del  senato accademico:
 a) la  definizione  dei  criteri  oggettivi per la ripartizione delle  risorse  finanziarie  e del personale tecnico - amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
 b) la  ripartizione  dei  posti  di professore e di ricercatore universitario tra le facolta', la distribuzione delle borse di studio disponibili  tra le aree disciplinari e la determinazione dei criteri di   ripartizione  dei  contributi  destinati  alla  ricerca,  tra  i professori e i ricercatori che ne hanno fatto domanda;
 c) l'approvazione del regolamento generale d'ateneo;
 d) l'approvazione del regolamento didattico d'ateneo;
 e) la   istituzione,   su   proposta   delle   facolta'  e  dei dipartimenti  interessati, di strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ordinarie e speciali;
 f) ogni  altro affare per il quale sia prescritta, o il rettore ritenga opportuna, la deliberazione del senato».
 All'art. 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 le  parole «corsi di laurea e di indirizzo di laurea, di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corsi di studio».
 All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
 le lettere c) e d) del comma 3 sono cosi' sostituite:
 «c) alla copertura degli insegnamenti attivati, nei modi previsti dalla legge;
 d) alla  proposta  di  nomina  di  studiosi  o  esperti  di  alta qualificazione  scientifica  o  professionale  al fine di sopperire a particolari  esigenze  didattiche  per lo svolgimento di insegnamenti anche  non  fondamentali  o caratterizzanti, quando non sia possibile provvedervi  con  professori  o ricercatori universitari in servizio, nonche'  alla  proposta  di studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica  o  professionale per lo svolgimento di corsi integrativi di  insegnamento  attivati.  La  materia  e' disciplinata da appositi regolamenti  di  Ateneo,  in  conformita'  ai  principi contenuti nel decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242.».
 al  comma  5  le  parole: «i rappresentanti dei ricercatori» sono sostituite dalle seguenti: «i ricercatori».
 il comma 8 e' cosi' sostituito:
 «8.      I      rappresentanti     elettivi     del     personale tecnico-amministrativo  partecipano  soltanto alle sedute riguardanti il  personale stesso; il capo ufficio della segreteria degli studenti partecipa    soltanto    alle    sedute   nelle   quali   si   tratta dell'organizzazione della didattica.».
 All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Il  preside  e'  eletto tra i professori di prima fascia, di ruolo  e  fuori  ruolo della facolta', secondo le modalita' stabilite dal  regolamento  generale  ed  e'  nominato con decreto del rettore. L'elettorato  attivo  spetta  ai  professori  di ruolo e fuori ruolo, nonche'  ai  ricercatori  e  ai  rappresentanti  degli studenti e del personale  tecnico-amministrativo  che  compongono  il  consiglio  di facolta'.  Gli  elettori sono convocati dal decano della facolta'. Si applicano  in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1-7 dell'art. 8 dello statuto.»;
 al  comma 2 le parole: «i ricercatori confermati» sono sostituite dalle seguenti: «i ricercatori».
 L'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Nelle  facolta'  che  comprendono  piu' corsi di studio sono istituiti i rispettivi consigli»;
 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.   Fanno  parte  dei  consigli  previsti  nel  primo  comma  i professori  di ruolo, i supplenti e i ricercatori afferenti ai corsi, nonche'  rappresentanti  degli  studenti.  Alle  sedute del consiglio partecipano,  altresi', i professori a contratto con voto consultivo; alle  sedute aventi ad oggetto questioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo,  puo'  partecipare,  con  voto consultivo, su invito del presidente, un rappresentante del personale stesso»;
 al  comma  3  le parole: «professore di ruolo o fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti; «professore di ruolo, coordinatore,»;
 ai  commi  4  e  5  la  parola:  «presidente» e' sostituita dalla parola: «coordinatore»;
 al  comma 6 le parole; «corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corso di studio»;
 il  comma  7  e'  cosi'  sostituito:  «Il regolamento di facolta' stabilisce  il  numero  e le modalita' di elezione dei rappresentanti degli   studenti,  nonche'  le  modalita'  per  la  designazione  del rappresentante  del  personale tecnico-amministrativo di cui al comma 2;   fissa  la  durata  delle  cariche.  Il  regolamento  disciplina, altresi', il funzionamento dei consigli.».
 All'art. 25, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 le  parole:  «e  da ricercatori confermati» sono sostituite dalle seguenti: «e da ricercatori»;
 All'Art. 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 le  parole:  «delle  lauree  e dei diplomi» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli di studio»;
 All'Art. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma  1  le  parole:  «della  laurea  e  del  diploma»  sono sostituite  dalle  seguenti: «dei titoli di studio», e le parole: «di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «e di corso di studio»;
 al  comma 2 le parole: «corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corso di studio».
 All'art. 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 le parole: «corsi di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corsi di studio».
 All'art. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Le  elezioni  previste  dal  presente statuto e dai connessi regolamenti,  ove  non  sia diversamente disposto, si svolgono con il metodo  del  voto limitato a due terzi degli eligendi, e comunque non superiore alle tre preferenze. Se la cifra risultante non corrisponde a un numero intero essa viene arrotondata all'unita' superiore».
 il  comma  3  e'  sostituito dal seguente: «Gli studenti hanno la legittimazione  elettorale attiva e passiva alle cariche previste nel presente  statuto  soltanto  se  risultano  iscritti  ad  un corso di studio.»;
 il  comma  5  e'  cosi'  sostituito: «Gli studenti chiamati a far parte  degli  organi  collegiali  dell'Universita'  decadono  con  il conseguimento della laurea».
 All'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
 i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono cosi' sostituiti:
 «4.  Le  cariche  di  membro  elettivo del Senato accademico, del consiglio  di  amministrazione  sono  incompatibili  con la carica di coordinatore  di  consiglio di corso di studio, nonche' con la carica di direttore di dipartimento.
 5.  La  carica  di  Preside  di  facolta' e' incompatibile con la carica di coordinatore di consiglio di corso di studio e di direttore di  dipartimento,  nonche'  con  la carica di membro del consiglio di amministrazione.
 6.  Le  cariche  di  coordinatore di consiglio di corso di studio sono incompatibili con la carica di direttore di dipartimento.
 7.   La  carica  di  componente  elettivo  del  CIP  dell'Azienda Policlinico  e'  incompatibile con la carica di delegato del rettore, di   membro  elettivo  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione,  nonche' con le cariche di coordinatore di consiglio di corso di studio e di direttore di dipartimento.
 8.  La carica di responsabile di un centro di spesa con autonomia di  bilancio  ordinario  o  speciale  non e' compatibile con le altre cariche  elettive  e  con  la  carica  di  prorettore  vicario  e  di coordinatore del Collegio dei prorettori.
 9.   La  carica  di  componente  del  nucleo  di  valutazione  e' incompatibile  con  le cariche di delegato del rettore, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nonche' con le  cariche  di  preside  e  di coordinatore di consiglio di corso di studio.
 10.  Gli  studenti  facenti  parte  del  senato  accademico,  del consiglio  di  amministrazione  e  del CSASU non possono far parte di altri organi collegiali dell'ateneo.».
 All'art. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma  1,  le  parole: «presidente di consiglio di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma universitario» sono sostituite dalle parole: «coordinatore di consiglio di corso di studio.».
 All'art.  53,  comma  unico,  secondo  periodo,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
 le  parole:  «di  corso  di  laurea,  di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite da: «di corso di studio».
 L'art.  56, comma 1, e' cosi' sostituito: «1. L'universita' affida, mediante   convenzione,   la   gestione   degli   impianti   sportivi universitari e l'organizzazione dell'attivita' sportiva universitaria a  un ente pubblico o privato, che garantisca la massima trasparenza, efficienza,  efficacia  ed economicita' nella gestione degli impianti stessi, senza alcun onere a carico del bilancio universitario».
 Dopo l'art.58 e' introdotto il seguente art. 59:
 «Art.  59  -  Per  le  elezioni dei rappresentanti degli studenti negli   organi   collegiali,   previste   per   il  biennio  2004/06, l'elettorato passivo, in deroga al disposto dell'art. 46, comma 4, e' esteso  agli  studenti  iscritti  al primo anno fuori corso nell'anno accademico 2004-2005».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Messina, 20 luglio 2005
 Il rettore: Tomasello
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