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| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 27 luglio 2005 |  | Norma  concernente  il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991,   n.  10  (articolo 4,  commi  1  e  2),  recante:  «Norme  per l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Vista   la  legge  9 gennaio  1991,  n.  10,  recante:  «Norme  per l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
 Vista  la  legge  5 agosto  1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni,  recante le norme relative all'edilizia residenziale ed in  particolare  l'art.  2, lettera f), che prevede, fra l'altro, che parte  dei  finanziamenti  statali  siano  destinati ad iniziative di ricerca,   studi   e   sperimentazione   nel   settore  dell'edilizia residenziale  nonche'  l'art.  3,  lettera l), che attribuisce all'ex C.E.R.,  le  cui competenze sono attualmente in carico alla Direzione generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche  urbane  ed abitative,  la  competenza  in  materia  di modalita' di espletamento delle procedure per l'abilitazione preventiva di prodotti e materiali da  porre  a  disposizione  dei  soggetti  che attuano i programmi di edilizia residenziale;
 Vista  la legge 9 gennaio 1991, n. 10, e, in particolare, l'art. 4, comma  2,  il  quale  prevede che mediante decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro delle attivita'  produttive,  sono adottate norme regolamentari finalizzate all'uso  razionale  dell'energia  al  cui rispetto e' condizionato il rilascio  delle  autorizzazioni  e  la  concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche;
 Vista   la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia, da  recepirsi entro il 4 gennaio 2006, ed in particolare l'art. 1 che enuncia  l'obiettivo  di  «promuovere il miglioramento del rendimento energetico  degli  edifici,  tenendo  conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni per quanto riguarda il clima  degli  ambienti  interni  e  l'efficacia  sotto il profilo dei costi»;
 Vista  l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  della  Commissione per la redazione del «Testo unico della normativa tecnica», con il compito di armonizzare e razionalizzare la vigente  normativa tecnica relativa alle costruzioni ed agli elementi costruttivi,  tenendo  conto  anche  delle  norme  emanate  da  altri organismi di legislazione tecnica e dei cosiddetti eurocodici;
 Visto   il   ripristino  del  «Laboratorio  tipologico  nazionale», nell'ambito   del   «Centro   per   lo  sviluppo  del  settore  delle costruzioni»  di  Catanzaro,  con competenze distintive nella ricerca nel  settore  delle  costruzioni  ed  in  particolare  in  materia di qualita' dei prodotti costruiti e di efficienza dei relativi processi produttivi;
 Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, reso in data 15 giugno 2005, n. 106/05;
 Considerate  le  caratteristiche climatiche del territorio italiano che sono all'origine di esigenze oltre che di riscaldamento invernale anche  di  raffrescamento  estivo,  e  che proprio queste ultime sono state  all'origine  delle  piu' recenti punte di domanda energetica e l'importanza  che  ai  fini  del  rendimento energetico degli edifici hanno sia le strutture orizzontali, sia le strutture verticali opache e trasparenti, sia gli impianti di climatizzazione;
 Considerato che il settore residenziale e terziario e' responsabile di  rilevanti  consumi  finali  di energia, gran parte dei quali sono imputabili  alla scarsa efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente;
 Considerata  l'importanza  per  il  prodotto interno lordo italiano della  filiera  edile  e  le tipicita' economiche, architettoniche ed ambientali  del  modello  costruttivo  italiano ed in particolare dei metodi  di costruzione, dei materiali e delle professionalita' che lo caratterizzano;
 Ritenuto  percio'  che  i regolamenti di attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.  4  della  legge 9 gennaio 1991, n. 10, debbano coinvolgere l'intero  edificio  da intendersi come sistema integrato di strutture ed   impianti  e,  tenere  conto  delle  specificita'  geografiche  e climatiche, nonche' del benessere degli occupanti;
 Ritenuto  che,  in  coerenza  con  le  indicazioni  della direttiva 2002/91/CE  e  con  quelle  del  decreto 113/A4/30/15 di nomina della commissione  per  la  redazione  del  «Testo  unico  della  normativa tecnica»,  nella redazione dei suddetti regolamenti si dovra' seguire il  piu'  moderno  approccio  regolamentare  di  tipo prestazio-nale, anziche'  di  tipo  prescrittivo e la scelta delle misure da proporre dovra'   tener   conto  del  loro  impatto  economico,  ambientale  e socio/culturale;
 Ritenuto  che  e'  necessario, coerentemente con le raccomandazioni comunitarie  in  tema  di  qualita'  della  regolamentazione,  tenere attentamente  conto  delle  conseguenze  sistemiche  delle  soluzioni proposte   in  termini  di  costi  e  benefici,  ponendo  particolare attenzione   alle   loro   ripercussioni   sulla  realta'  economica, ambientale ed industriale del Paese;
 Ritenuto  che,  inoltre, ai sensi di quanto previsto in particolare dagli  articoli 2  e 3 della su citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive  modificazioni  ed  integrazioni, procedere alla revisione della  sperimentazione  in  particolare  in  materia  di qualita' dei prodotti  costruiti e di efficienza dei relativi processi produttivi, nonche'  delle  tipologie  nel  settore  dell'edilizia  residenziale, avvalendosi anche dell'attivita' del Laboratorio tipologico nazionale anzidetto;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di intervento
 1.    Il    presente   decreto   definisce   i   criteri   generali tecnico-costruttivi  e  le  tipologie  per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata  nonche'  per  l'edilizia  pubblica  e  privata,  anche riguardo  alla  ristrutturazione  degli edifici esistenti, al fine di favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti.
 2. Il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione ed  a  quelli  esistenti  oggetto  di  interventi di ristrutturazione importanti,   come  di  seguito  precisato,  dotati  di  impianti  di riscaldamento e/o climatizzazione.
 |  |  |  | Art. 2. Obblighi dei comuni
 1.  Al  fine  di favorire il risparmio energetico, i comuni, tenuto conto  delle  specifiche  esigenze urbanistico-edilizie, uniformano i regolamenti  edilizi  di  loro competenza alle prescrizioni di cui al presente  decreto  prevedendo  soluzioni  tipologiche  e tecnologiche finalizzate  al  risparmio  energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili.
 2.  In sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, o di revisione  generale  degli  stessi,  per  i  comuni  con  popolazione superiore a 50.000 abitanti, si procede alla individuazione e, se del caso,  alla  localizzazione  delle  eventuali  fonti  rinnovabili  di energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale.
 3.  A  seguito di tale indagine, sono individuate le condizioni che consentano, in relazione alle previsioni relative alle trasformazioni urbanistiche  contenute nello strumento di pianificazione, il massimo utilizzo   delle   fonti   energetiche   rinnovabili   in  precedenza individuate.
 4.  La  valutazione di questi aspetti deve essere fatta in rapporto alle   caratteristiche   fisiche   e   morfologiche  dell'area,  alle preesistenze  edilizie,  alle  condizioni di assetto territoriale che vengono  determinandosi  in  attuazione  alle  indicazioni  dei piani urbanistici.
 5.  I  comuni  sono  tenuti  ad  introdurre nei regolamenti edilizi locali  disposizioni  che (riconoscendo i vantaggi derivanti dall'uso efficiente dell'energia, dalla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili   e   dal   miglioramento   della  qualita'  del  sistema costruttivo)   incentivino   economicamente  la  progettazione  e  la costruzione di edifici energeticamente efficienti.
 6.  Tutti  i  comuni  sono  tenuti  ad  adeguare i propri strumenti urbanistici  generali  al  fine di consentire, tramite indicazioni in ordine  all'orientamento degli edifici da realizzare, lo sfruttamento della  radiazione  solare  quale fonte di calore per il riscaldamento invernale.  Sono  altresi'  tenuti ad individuare idonei strumenti di intervento  di tipo passivo che consentano di minimizzare gli effetti della  radiazione  solare  estiva  al  fine  di garantire un adeguato livello  di  comfort  (schermature  delle  superfici vetrate, inerzia termica delle strutture, ecc.).
 7.  E'  inoltre  fatto  obbligo ai comuni di adeguare gli strumenti urbanistici  ai  fini  di  rendere  possibile lo scorporo dal calcolo della  superficie  utile  e  del  volume  edificato degli spessori di chiusure  opache  verticali  ed  orizzontali  nei  limiti piu' avanti precisati,  al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di edifici con adeguata inerzia termica e sfasamento termico.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti di risparmio energetico
 per edifici di nuova costruzione
 1.  Per  tutti gli edifici di nuova costruzione vanno minimizzati i consumi di energia primaria anche attraverso:
 l'utilizzo   ottimale  di  materiali  componenti  e  sistemi  per raggiungere  adeguati  livelli  di  isolamento  termico  e di inerzia termica dell'involucro dell'edificio;
 il  controllo  della  radiazione solare incidente sulle superfici trasparenti;
 l'aumento    dell'efficienza   energetica   degli   impianti   di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria;
 la  riduzione  delle  dispersioni  dell'impianto di distribuzione dell'acqua  calda  sanitaria e dell'acqua o dell'aria utilizzate come fluidi termovettori per il riscaldamento ed il raffrescamento;
 l'utilizzo  di lampade ad alta efficienza energetica e di sistemi di  regolazione automatica degli impianti di illuminazione interna ed esterna;
 l'utilizzo di sistemi di controllo e gestione e contabilizzazione degli  impianti  di  riscaldamento, ventilazione e raffrescamento, in grado di adattare l'impianto alle diverse condizioni di carico e alle differenti esigenze di comfort degli occupanti.
 |  |  |  | Art. 4. Definizione degli indicatori prestazionali
 per edifici nuovi e relativi limiti ammissibili
 1.  Il  progettista  redigera'  una  relazione  tecnica, conforme a quanto previsto nelle istruzioni tecniche al presente decreto, in cui deve dimostrare la rispondenza delle scelte progettuali in termini di materiali,   componenti   e  sistemi,  durabilita'  nel  tempo  delle soluzioni   costruttive   adottate,   rispetto   alle   esigenze   di contenimento    dei   consumi   di   energia   e   di   miglioramento dell'efficienza  energetica  dell'edificio  o  porzione  di  esso. In particolare  egli  dovra'  fornire  la  caratterizzazione  termica di materiali e dei componenti dell'edificio attraverso la determinazione del  valore  di  trasmittanza  e  di  inerzia termica (attenuazione e sfasamento   termico).   Per   gli   edifici   di  nuova  costruzione indipendentemente  dalla  destinazione  d'uso,  il progettista dovra' verificare la sussistenza dei requisiti di seguito indicati.
 2.   Il   valore   del  coefficiente  di  dispersione  termica  per trasmissione Cd non deve risultare superiore a quello riportato nella Tabella 1. Il coefficiente Cd e' cosi definito:
 Qp
 Cd= ---------------
 V (Ti - Te)
 
 dove:
 Qp  e'  la  potenza  termica,  espressa  in  Watt,  dispersa  per trasmissione  dall'edificio,  verso  l'esterno  o  verso ambienti non dotati  di  impianto  di  riscaldamento, quando l'ambiente esterno si trova  alla  temperatura  di  progetto Te, calcolata in condizioni di regime stazionario;
 V  e'  il  volume  lordo,  espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano;
 Ti e' la temperatura interna prescelta, in base alla destinazione d'uso,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
 Te  e'  la  temperatura  convenzionale  esterna di progetto i cui valori sono riportati nell'allegato 1.
 La  zona  climatica  e'  definita in base al numero di gradi giorno cosi'  come  stabilito  all'art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica  26 agosto  1993, n. 412; i valori dei gradi giorno per le diverse localita' sono riportati nell'allegato A al suddetto decreto.
 L'area  S  e' quella della superficie che delimita verso l'esterno, ovvero  verso  ambienti  non  dotati di impianto di riscaldamento, il volume  riscaldato  V,  come  definito  al  comma  precedente,  ed e' espressa in metri quadrati.
 Per  valori  di  S/V  intermedi  fra  0,2  e  0,9  si  procede  per interpolazione lineare; per valori di S/V minori di 0,2 e maggiori di 0,9  si  assumono i valori di Cd corrispondenti rispettivamente a S/V uguale a 0,2 e a S/V uguale a 0,9.
 Per  le  zone  climatiche B, C, D ed E si effettua l'interpolazione lineare  rispetto  al  numero  di  gradi  giorno caratteristico della localita'.
 
 TABELLA 1 - Valori limite del coefficiente Cd
 
 ---->  Vedere tabella di pag. 16  <----
 
 Al  fine  di  tenere conto degli effetti di inerzia termica delle strutture  opache di chiusura verticali ed orizzontali degli edifici, i  valori  della  trasmittanza  U  di  dette  superfici (ovvero della quantita'  di  calore  trasmessa  dall'interno all'esterno, in regime stazionario,  per  unita'  di  area,  di  tempo  e  di  differenza di temperatura)  da  utilizzarsi  per  il  calcolo  del  valore  Cd sono convenzionalmente   corretti  in  base  ai  valori  del  coefficiente moltiplicatore  Cm  riportati nella tabella 2 in funzione della massa totale della struttura per unita' di area (massa frontale).
 
 ---->  Vedere tabella di pag. 16  <----
 
 3.  Al  fine  di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico  e  per migliorare la qualita' degli edifici, le strutture perimetrali  portanti  e non, nonche' i tamponamenti orizzontali ed i solai  intermedi  che  comportino  spessori  complessivi  sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non sono considerati  nei  computi  per  la  determinazione  dei  volumi e nei rapporti  di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino  ad  un  massimo  di  ulteriori  centimetri  25 per gli elementi verticali  e  di  copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi,   in   quanto   il   maggiore   spessore  contribuisce  al miglioramento  dei  livelli  di  coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.
 4.  I criteri di computo di cui al comma precedente valgono anche per  le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e  dalle  strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione nazionale.
 |  |  |  | Art. 5. Altri indicatori prestazionali
 1.  Il  tasso di rinnovo dell'aria per tutti i tipi di edifici e' assunto  pari  a  0.25  V/h  salvo  indicazioni diverse fornite dalla pubblica  amministrazione  per  quanto  concerne  gli  edifici di sua competenza.
 2.  Il  valore  di  trasmittanza  termica  delle strutture opache orizzontali  o  inclinate  che delimitano l'ambiente riscaldato verso l'esterno  deve  essere  non  superiore a 0.4 W/m2K per tutte le zone climatiche.
 3.  Il  valore  di  trasmittanza  termica  delle strutture opache divisorie  verticali  ed  orizzontali tra ambienti contigui dotati di impianto  di riscaldamento distinto, deve essere non superiore a 0.90 W/m2K.
 4.  Il  valore di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti deve  essere non superiore a 4.0 W/m2K per le zone climatiche A, B, C e a 2.8 W/m2K per le zone climatiche D, E, F.
 |  |  |  | Art. 6. Verifiche termoigrometriche
 1.  Relativamente alle strutture piu' significative (muri, solai, pilastri,  ed  in  corrispondenza di ponti termici) il progettista e' chiamato a svolgere un'analisi termoigrometrica al fine di verificare che  la  temperatura  superficiale interna in condizioni di esercizio risulti  maggiore di quella di rugiada (condensazione superficiale) o che  durante  il  periodo  invernale  non  si verifichino fenomeni di condensa  interna  alle  strutture.  Qualora  non esistano sistemi di controllo dell'umidita' relativa dell'aria dovranno essere utilizzati i  seguenti  parametri di verifica: umidita' relativa interna pari al 50%,  temperatura  interna  pari  a  20  C°,  temperatura  e umidita' relativa   esterna  pari  ai  valori  medi  mensili  della  localita' considerata.   Nel  caso  di  formazione  di  condensa  interna  alle strutture  il  progettista dovra' inoltre verificare se tale condensa puo' essere smaltita durante il periodo estivo.
 |  |  |  | Art. 7. Misure di contenimento dei consumi di energia estivi
 1.  Obiettivo principale del contenimento di consumi energetici nel periodo  estivo e' il mantenimento di temperature interne, in assenza di  impianto  di  climatizzazione,  tali da evitare, o ridurre quanto piu'  possibile,  il  ricorso  a  impianti di climatizzazione. In tal senso  la  corretta progettazione dell'involucro costituisce elemento passivo di garanzia del comfort interno estivo.
 2.   L'inerzia   termica   dell'edificio   nel  suo  complesso,  la ventilazione  delle  coperture  e delle facciate, ecc. favoriscono il controllo del surriscaldamento estivo senza necessita' di equilibrare le scelte con altre esigenze coesistenti.
 Pertanto,  in  prima  analisi  il  progettista  deve  determinare i coefficienti  di  attenuazione  e  sfasamento  delle  chiusure opache verticali ed orizzontali esterne.
 3.  Il  dimensionamento  ed il posizionamento delle chiusure opache verticali ed orizzontali deve essere correttamente effettuato in base all'esigenza  di  ridurre l'irraggiamento solare estivo, all'esigenza di  assicurare  la  dovuta  illuminazione  naturale e all'esigenza di consentire lo sfruttamento dell'irraggiamento solare invernale.
 Tutte  le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a  nord  devono essere dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente sulla  chiusura  durante  il  periodo  estivo e tali da consentire il completo  utilizzo  della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale.
 4.  E'  consentito  l'uso  di chiusure trasparenti prive di schermi solo  se  la  parte  trasparente  presenta  caratteristiche  tali  da garantire un effetto equivalente quello dello schermo.
 Il  dimensionamento  delle chiusure trasparenti deve essere tale da garantire sufficiente illuminazione.
 Il fattore di luce diurna non deve essere inferiore a 0,02.
 Sono  fatti salvi i casi in cui sia gia' concesso l'uso di ambienti privi di aperture di illuminazione/aerazione.
 5.  Il  progettista  deve  effettuare  il calcolo della temperatura interna estiva, in assenza di impianto di climatizzazione, nel locale piu'  esposto. A tale fine puo' ricorrere alla procedura semplificata riportata nelle istruzioni tecniche.
 6.   L'accensione  dell'impianto  di  climatizzazione  deve  essere subordinata  al  verificarsi  di obbiettive condizioni di mancanza di comfort   all'interno  degli  ambienti,  determinate  da  particolari condizioni  di  temperatura  e  umidita'  dell'aria  interna.  Per la valutazione  dei  parametri  di  comfort  estivo  si rimanda a quanto riportato nelle istruzioni tecniche.
 |  |  |  | Art. 8. Requisiti di risparmio energetico per edifici da ristrutturare
 1. Al fine di raggiungere gli obbiettivi della presente norma, sono previste  forme  di  incentivazione  che  portino ad un significativo miglioramento  del  comportamento  energetico del patrimonio edilizio esistente.  Per  quanto riguarda gli incentivi (agevolazioni fiscali) previsti  dalla  legislazione  attuale si fa diretto riferimento alla legge  27 dicembre  1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»  -  articoli 1 e 13, e successive modificazioni ed integrazioni.  Tenendo  conto  che, secondo la legge n. 449 risultano agevolabili  anche  interventi  di modesto impatto dal punto di vista del  miglioramento  energetico  saranno da privilegiare interventi di adeguamento importanti.
 Con il termine «interventi di adeguamento importanti» si intende (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quanto segue:
 completa ristrutturazione della copertura dell'edificio;
 completo rifacimento di solai;
 completa ristrutturazione delle pareti esterne dell'edificio;
 aumento delle superfici trasparenti;
 completa  sostituzione delle parti esterne trasparenti (finestre, porte, ecc.);
 completa  sostituzione  della  parte impiantistica riguardante la generazione di calore;
 completo  rifacimento  dell'impianto  di  distribuzione  (rete di distribuzione e corpi scaldanti);
 ampliamenti e sopraelevazioni dell'unita' immobiliare;
 installazione di sistemi di ventilazione;
 ottimizzazione dell'illuminamento interno dell'edificio;
 installazione di pannelli solari o pompe di calore.
 |  |  |  | Art. 9. Altre prescrizioni
 1.  Le  verifiche  di  cui agli articoli precedenti dovranno essere eseguite  mediante  i  metodi  di calcolo illustrati nelle istruzioni tecniche  relative  al  presente  decreto  predisposte  dal  Servizio tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici. Il progettista  potra'  tuttavia utilizzare altri metodi, purche' tratti dalla   specifica  letteratura  scientifica  riconosciuta  a  livello nazionale o internazionale, oppure da normative consensuali nazionali o internazionali motivandone il loro uso nella relazione di progetto. Per quanto riguarda i dati convenzionali necessari per l'applicazione dei  metodi  di verifica il progettista deve fare riferimento a fonti documentate e comunemente accettate nella letteratura tecnica.
 2.  Il  progettista  dovra'  inserire  le  suddette verifiche nella relazione  che,  ai sensi dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  il  proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha il titolo, deve depositare   presso   le   amministrazioni   competenti   secondo  le disposizioni   vigenti,  in  duplice  copia,  insieme  alla  denuncia dell'inizio  dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
 3. I comuni procedono all'attivita' di controllo di cui all'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, provvedendo al controllo annuale a campione almeno del 5% delle relazioni di progetto di cui al comma 2, ed  effettuando  annualmente  a  campione  verifiche per almeno il 5% degli edifici costruiti o in costruzione.
 Roma, 27 luglio 2005
 Il vice-Ministro: Martinat
 |  |  |  | Allegato 1 Temperatura dell'aria di progetto
 
 ---->  Vedere allegato di pag. 18  <----
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