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| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 12 luglio 2005 |  | Disposizioni   alla   Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico. (Deliberazione n. 144/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 luglio 2005;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 il   decreto-legge  18 febbraio  2003,  n.  25,  convertito,  con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 agosto 2004;
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 marzo 2005;
 decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2005 (di seguito: decreto 22 giugno 2005);
 Viste:
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   30 gennaio   2004,   n.   5/04,   come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
 il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -  periodo  di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);
 la deliberazione dell'Autorita' 9 maggio 2005, n. 86/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2005, n. 101/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 28 giugno 2005, n. 133/2005 (di seguito: deliberazione n. 133/05);
 Considerato che:
 il  decreto 22 giugno 2005, prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di modalita' di rimborso dei costi non recuperabili;
 le  tempistiche del rimborso dei costi non recuperabili di cui al precedente   alinea   rendono  transitoriamente  disponibili  risorse finanziarie inutilizzate nel conto di gestione di cui all'art. 71 del testo  integrato,  finanziato  dalla  componente  tariffaria  A6  (di seguito: conto A6);
 con deliberazione n. 133/05 l'elemento VE e' stato fissato pari a zero;
 Ritenuto  opportuno  dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico:
 per  l'erogazione  dei  rimborsi  dei  costi non recuperabili, in coerenza  con  le  disposizioni  del  decreto  22 giugno  2005  e con l'obiettivo  di  minimizzazione  dell'onere  dovuto  alla maturazione degli  interessi  di  cui  all'art.  3, comma 5, del medesimo decreto 22 giugno 2005;
 per  l'utilizzo  temporaneo  delle  disponibilita' del conto A6 a parziale  copertura degli oneri gravanti sul conto per nuovi impianti da  fonti  rinnovabili  e  assimilate,  di  cui all'art. 61 del testo integrato;
 per  l'attivazione  delle procedure finalizzate alla chiusura del conto  oneri  per  certificati  verdi  di  cui  all'art. 69 del testo integrato;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1.   Ai   fini   del  presente  provvedimento,  si  applicano  le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 30 gennaio   2004,   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e integrazioni   (di  seguito  richiamato  come  il  testo  integrato), integrato come segue:
 conto  A3  e'  il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3;
 conto   A6  e'  il  conto  per  la  reintegrazione  alle  imprese produttrici-distributrici  dei  costi  sostenuti  per  l'attivita' di produzione  di  energia elettrica nella transizione, alimentato dalla componente tariffaria A6.
 |  |  |  | Art. 2. Rimborso dei costi non recuperabili
 2.1.  Entro  il  30 luglio  2005  la  Cassa  effettua le erogazioni previste  dall'art.  3,  comma  1, del decreto 22 giugno 2005, per un importo complessivo pari a 300 milioni di euro, a favore dei soggetti e  secondo  la  ripartizione  indicata  nella  tabella  1 allegata al presente provvedimento.
 2.2.  Con  cadenza  trimestrale, a partire dal 30 settembre 2005, e fino  al  30 giugno  2006  la  Cassa  effettua le erogazioni previste dall'art.  3,  comma  2,  del  decreto  22 giugno  2005  a favore dei soggetti  e secondo la ripartizione indicata nella tabella 2 allegata al  presente provvedimento. Le erogazioni relative al primo e secondo trimestre  dell'anno 2006 sono effettuate il primo giorno di ciascuno dei due trimestri.
 2.3.  Le  erogazioni  di cui al comma 2.2 sono pari a 80 milioni di euro ciascuna.
 2.4.   Con   successivo   provvedimento   l'Autorita'  emanera'  le disposizioni  per  l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3,  del  decreto  22 giugno  2005  e  per le erogazioni successive al 30 giugno 2006.
 2.5.  Le  erogazioni  di  cui  ai  precedenti  commi 2.1 e 2.2 sono effettuate utilizzando le disponibilita' del conto A6.
 |  |  |  | Art. 3. Utilizzo transitorio di giacenze del conto A6
 3.1.  La Cassa, fino al 30 giugno 2006, e' autorizzata a trasferire giacenze esistenti presso il conto A6, entro i limiti di cui al comma 3.2,  per  la  copertura degli oneri in capo al conto A3 eccedenti la disponibilita' di Cassa del conto medesimo.
 3.2.  L'utilizzo  di  giacenze esistenti presso il conto A6 per far fronte  a  carenze del conto A3 ai sensi di quanto previsto dal comma 3.1,  e'  consentito  entro  il limite massimo di 300 milioni di euro eccedenti  l'esposizione  di  Cassa  alla data dell'8 luglio 2005 del conto A3 nei confronti del conto A6.
 |  |  |  | Art. 4. Conto oneri per certificati verdi
 4.1.  Successivamente alla liquidazione ovvero all'incasso di tutte le  partite  economiche di pertinenza del conto oneri per certificati verdi  di  cui  all'art.  69 del testo integrato, e comunque entro il 15 ottobre  2005,  la  Cassa  invia  all'Autorita' un resoconto della situazione del predetto conto.
 4.2.   Con   successivo   provvedimento,   l'Autorita'   adotta  le disposizioni   necessarie   per  la  chiusura  del  conto  oneri  per certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 5.1. Il  presente provvedimento e' notificato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
 5.2. Il   presente   provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 12 luglio 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato 
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