| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 luglio 2005;
 Visti:
 la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del  26 giugno  2003  relativa  a norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica  e  che  abroga  la  direttiva  96/92/CE  (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 la  legge  23 agosto  2004,  n. 239, recante riordino del settore energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia (di seguito: legge n. 239/2004)  ed,  in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a) e comma 8, lettera a), punto 6);
 la  legge  18 aprile  2005,  n.  62,  recante  «Disposizioni  per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n. 62/2005)  ed,  in  particolare, i principi e criteri direttivi di cui all'art. 15;
 la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:  l'Autorita)  30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  26 maggio 1999, n. 78/99, come successivamente    integrata   dalla   deliberazione   dell'Autorita' 29 ottobre 2003, n. 123/03 (di seguito: deliberazione n. 78/99);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 giugno  2004, n. 107/04 (di seguito: deliberazione n. 107/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  11 gennaio  2005,  n. 1/05 (di seguito: deliberazione n. 1/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  9 febbraio  2005, n. 19/05 (di seguito: deliberazione n. 19/05);
 Considerato che:
 dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici,  per  effetto  della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva  europea 2003/54/CE, ritenuta, con deliberazione n. 107/04, di  diretta applicazione dal termine fissato per il recepimento della medesima   direttiva  e  successivamente  trasposta  nell'ordinamento legislativo  nazionale  all'art.  14,  comma  5-quater,  del  decreto legislativo  n.  79/99,  come  integrato dall'art. 1, comma 30, della legge  n.  239/04;  e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;
 l'assetto   delineato   al  precedente  alinea,  almeno  sino  al 1° luglio 2007, si articola in:
 a) un segmento, denominato mercato libero, in cui si esplica il servizio  di  vendita  di  energia elettrica nei confronti di clienti idonei  finali  (di  seguito:  vendita al dettaglio ai clienti idonei finali)  che  hanno  esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente  le  condizioni  della  fornitura,  fatti salvi i profili regolati,  ivi  compresa  la scelta della controparte contrattuale, e che,  in virtu' di tale esercizio, sono diventati a tutti gli effetti clienti del mercato libero;
 b) un  segmento,  complementare a quello di cui alla precedente lettera e denominato mercato vincolato, in cui si esplica il servizio di  vendita  di  energia  elettrica  nei  confronti di clienti finali vincolati  e di clienti idonei finali che hanno liberamente scelto di mantenere  la  propria  collocazione  su tale mercato; e che tutte le condizioni   economiche   per  l'esercizio  di  detto  servizio  sono determinate dall'Autorita';
 l'art. 2, comma 12, lettere da g) ad i), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita':
 a) controlli  lo  svolgimento dei servizi, tra cui i servizi di vendita  di energia elettrica di cui al precedente alinea, con poteri di  ispezione,  di  accesso,  di  acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 b) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
 c) assicuri  la  piu'  ampia  pubblicita'  delle condizioni dei servizi,  effettui  studi  sull'evoluzione  del settore e dei singoli servizi,  anche  per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, e promuove iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei servizi;
 ai  sensi  dell'art.  2,  comma  22,  della legge n. 481/1995, le amministrazioni  e  le  imprese  del  settore elettrico sono tenute a fornire   all'Autorita',   oltre   a   notizie  ed  informazioni,  la collaborazione  per l'adempimento delle funzioni di cui al precedente alinea;
 Considerato che:
 gli  indirizzi  settoriali  per  la  direzione  energia elettrica contenuti  nella  deliberazione  n.  1/05  prevedono  che la medesima direzione,  tramite  la  propria  unita'  dedicata  alle tematiche in materia  di  mercato  e  concorrenza,  svolga le necessarie attivita' istruttorie  finalizzate,  tra l'altro, a migliorare l'economicita' e il  funzionamento  del  sistema elettrico nazionale, anche attraverso «...  la  definizione  di  modalita'  di  switching tra i due mercati (libero   e  vincolato)  che  minimizzi  la  sussistenza  di  sussidi incrociati nell'entrata e/o uscita dai mercati [...] e la definizione di  standard  contrattuali  per  la negoziazione di energia elettrica (anche  per la gestione del rischio associato alle forniture fisiche) e  di  codici di condotta per la vendita ai clienti idonei (requisiti per  il  venditore,  sistemi  di  tutela  differenziati per classi di clienti)»;
 gli indirizzi di cui al precedente alinea sono stati implementati nel  programma operativo della medesima direzione per l'anno corrente presentato   ai   soggetti   interessati   nel  corso  del  seminario esplicativo  tenutosi in data 14 marzo 2005, prevedendo una specifica attivita'   conoscitiva   prodromica   all'adozione   di   interventi regolamentari  a  conformazione  dei  servizi  di  vendita di energia elettrica;
 l'istruttoria  conoscitiva  promossa  dall'Autorita'  e  condotta congiuntamente  con  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato,   conclusasi  con  deliberazione  n.  19/05,  ha  riguardato unicamente   lo   stato  dei  servizi  nel  cd  mercato  all'ingrosso dell'energia   elettrica   e  nel  cd  mercato  per  il  servizio  di dispacciamento  per  la  centrale  rilevanza  assunta su tali mercati dall'offerta  di  energia  elettrica;  e che, conseguentemente, dagli esiti di tale istruttoria non possono essere tratte conclusioni circa la  vendita  al  dettaglio  (cfr 1/23.2 dell'allegato A alla medesima deliberazione);
 Considerato che:
 preliminare  ad ogni valutazione sul livello di concorrenza nella vendita    dell'energia    elettrica    e'   la   definizione   delle caratteristiche del conseguente servizio di pubblica utilita' erogato ai  clienti  finali, ivi inclusa la definizione dei mercati rilevanti ai fini di detta valutazione;
 il livello di concorrenza nella vendita di energia elettrica deve essere  valutato  sia  con  riferimento  alle  condizioni  economiche praticate  ai  clienti  finali che alle condizioni contrattuali poste alla  base del rapporto giuridico sottostante tra il cliente finale e l'esercente il servizio di vendita;
 Ritenuto opportuno:
 limitare  le  valutazioni  di  cui  al  precedente considerato al servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, in quanto cio' risulta essenziale per l'adozione di eventuali interventi volti  a  promuovere  la  concorrenza  tra  esercenti  il servizio di vendita   e,  nel  contempo,  tutelare  gli  interessi  di  utenti  e consumatori,   essendo   la  regolazione  della  vendita  di  energia elettrica   al   mercato   vincolato   gia'   oggetto   di  specifici provvedimenti dell'Autorita';
 avviare  un'istruttoria  conoscitiva  finalizzata  a  valutare il servizio  di  vendita  di  energia  elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti tale servizio;
 prevedere  che l'istruttoria conoscitiva abbia una durata tale da accompagnare, sino al naturale completamento, il processo di apertura del mercato libero, vale a dire sino al 1° luglio 2007; e che in tale lasso temporale si collochino diversi esiti conoscitivi interinali di tale  indagine  a  supporto  delle attivita' istruttorie di eventuali provvedimenti  dell'Autorita'  in  materia; e che detti esiti trovino massima diffusione presso i soggetti interessati;
 Delibera:
 1. Di avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia  elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio.
 2.  Di  conferire  mandato  al  direttore  della  direzione energia elettrica dell'Autorita' per procedere:
 a) allo  svolgimento delle attivita' conoscitive con le finalita' di cui al precedente punto 1;
 b) allo  svolgimento,  qualora  cio'  fosse  opportuno per alcuni aspetti   della   presente  istruttoria  conoscitiva,  di  analisi  e valutazioni  da  effettuare  con il supporto di servizi di consulenza esterni;
 c) alle  convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori  ritenuti  necessari,  fissandone le modalita' in relazione alle  esigenze  di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva in oggetto;
 d) alla  formulazione di proposte all'Autorita' per gli eventuali interventi  di  competenza,  anche predisponendo i necessari avvii di procedimento per l'implementazione dei citati interventi.
 3.  Di  prevedere  che  l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1 accompagni  il  processo  di  apertura  del  mercato libero sino alla completa  estensione  della  qualifica  di  cliente  idoneo a tutti i clienti   finali  (1° luglio  2007),  fornendo,  con  cadenza  almeno annuale,   contributi   conoscitivi   finalizzati  all'istruzione  di eventuali  interventi dell'Autorita' e che tali contributi siano resi pubblici sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 4.  Di  indicare, nell'ambito dell'istruttoria di cui al precedente punto   1  ed  in  occasione  del  primo  contributo  conoscitivo  da predisporre  entro  il  mese  di ottobre  2005,  alcune  tematiche da approfondire, relative in particolare a:
 a) aspetti  riguardanti  un'eventuale semplificazione e riassetto delle   clausole   negoziali   e   delle   regolamentazioni  tecniche indispensabili   al   corretto   funzionamento   dell'intero  sistema elettrico da inserire nei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti idonei;
 b) caratterizzazione   dei  soggetti  esercenti  il  servizio  di vendita di energia elettrica ai clienti idonei ed una valutazione dei requisiti  minimi  circa l'operativita' di tali soggetti in relazione alle tipologie di clienti idonei serviti.
 5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 12 luglio 2005
 Il presidente: Ortis
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