L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 luglio 2005; Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE); la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito: legge n. 239/2004) ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a) e comma 8, lettera a), punto 6); la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n. 62/2005) ed, in particolare, i principi e criteri direttivi di cui all'art. 15; la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti; la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99, come successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 29 ottobre 2003, n. 123/03 (di seguito: deliberazione n. 78/99); la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99); la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 2004, n. 107/04 (di seguito: deliberazione n. 107/04); la deliberazione dell'Autorita' 11 gennaio 2005, n. 1/05 (di seguito: deliberazione n. 1/05); la deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: deliberazione n. 19/05); Considerato che: dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva europea 2003/54/CE, ritenuta, con deliberazione n. 107/04, di diretta applicazione dal termine fissato per il recepimento della medesima direttiva e successivamente trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 79/99, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/04; e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali; l'assetto delineato al precedente alinea, almeno sino al 1° luglio 2007, si articola in: a) un segmento, denominato mercato libero, in cui si esplica il servizio di vendita di energia elettrica nei confronti di clienti idonei finali (di seguito: vendita al dettaglio ai clienti idonei finali) che hanno esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale, e che, in virtu' di tale esercizio, sono diventati a tutti gli effetti clienti del mercato libero; b) un segmento, complementare a quello di cui alla precedente lettera e denominato mercato vincolato, in cui si esplica il servizio di vendita di energia elettrica nei confronti di clienti finali vincolati e di clienti idonei finali che hanno liberamente scelto di mantenere la propria collocazione su tale mercato; e che tutte le condizioni economiche per l'esercizio di detto servizio sono determinate dall'Autorita'; l'art. 2, comma 12, lettere da g) ad i), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita': a) controlli lo svolgimento dei servizi, tra cui i servizi di vendita di energia elettrica di cui al precedente alinea, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili; b) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi; c) assicuri la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei servizi, effettui studi sull'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, e promuove iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, le amministrazioni e le imprese del settore elettrico sono tenute a fornire all'Autorita', oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni di cui al precedente alinea; Considerato che: gli indirizzi settoriali per la direzione energia elettrica contenuti nella deliberazione n. 1/05 prevedono che la medesima direzione, tramite la propria unita' dedicata alle tematiche in materia di mercato e concorrenza, svolga le necessarie attivita' istruttorie finalizzate, tra l'altro, a migliorare l'economicita' e il funzionamento del sistema elettrico nazionale, anche attraverso «... la definizione di modalita' di switching tra i due mercati (libero e vincolato) che minimizzi la sussistenza di sussidi incrociati nell'entrata e/o uscita dai mercati [...] e la definizione di standard contrattuali per la negoziazione di energia elettrica (anche per la gestione del rischio associato alle forniture fisiche) e di codici di condotta per la vendita ai clienti idonei (requisiti per il venditore, sistemi di tutela differenziati per classi di clienti)»; gli indirizzi di cui al precedente alinea sono stati implementati nel programma operativo della medesima direzione per l'anno corrente presentato ai soggetti interessati nel corso del seminario esplicativo tenutosi in data 14 marzo 2005, prevedendo una specifica attivita' conoscitiva prodromica all'adozione di interventi regolamentari a conformazione dei servizi di vendita di energia elettrica; l'istruttoria conoscitiva promossa dall'Autorita' e condotta congiuntamente con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, conclusasi con deliberazione n. 19/05, ha riguardato unicamente lo stato dei servizi nel cd mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e nel cd mercato per il servizio di dispacciamento per la centrale rilevanza assunta su tali mercati dall'offerta di energia elettrica; e che, conseguentemente, dagli esiti di tale istruttoria non possono essere tratte conclusioni circa la vendita al dettaglio (cfr 1/23.2 dell'allegato A alla medesima deliberazione); Considerato che: preliminare ad ogni valutazione sul livello di concorrenza nella vendita dell'energia elettrica e' la definizione delle caratteristiche del conseguente servizio di pubblica utilita' erogato ai clienti finali, ivi inclusa la definizione dei mercati rilevanti ai fini di detta valutazione; il livello di concorrenza nella vendita di energia elettrica deve essere valutato sia con riferimento alle condizioni economiche praticate ai clienti finali che alle condizioni contrattuali poste alla base del rapporto giuridico sottostante tra il cliente finale e l'esercente il servizio di vendita; Ritenuto opportuno: limitare le valutazioni di cui al precedente considerato al servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, in quanto cio' risulta essenziale per l'adozione di eventuali interventi volti a promuovere la concorrenza tra esercenti il servizio di vendita e, nel contempo, tutelare gli interessi di utenti e consumatori, essendo la regolazione della vendita di energia elettrica al mercato vincolato gia' oggetto di specifici provvedimenti dell'Autorita'; avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata a valutare il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti tale servizio; prevedere che l'istruttoria conoscitiva abbia una durata tale da accompagnare, sino al naturale completamento, il processo di apertura del mercato libero, vale a dire sino al 1° luglio 2007; e che in tale lasso temporale si collochino diversi esiti conoscitivi interinali di tale indagine a supporto delle attivita' istruttorie di eventuali provvedimenti dell'Autorita' in materia; e che detti esiti trovino massima diffusione presso i soggetti interessati; Delibera: 1. Di avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio. 2. Di conferire mandato al direttore della direzione energia elettrica dell'Autorita' per procedere: a) allo svolgimento delle attivita' conoscitive con le finalita' di cui al precedente punto 1; b) allo svolgimento, qualora cio' fosse opportuno per alcuni aspetti della presente istruttoria conoscitiva, di analisi e valutazioni da effettuare con il supporto di servizi di consulenza esterni; c) alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalita' in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva in oggetto; d) alla formulazione di proposte all'Autorita' per gli eventuali interventi di competenza, anche predisponendo i necessari avvii di procedimento per l'implementazione dei citati interventi. 3. Di prevedere che l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1 accompagni il processo di apertura del mercato libero sino alla completa estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti finali (1° luglio 2007), fornendo, con cadenza almeno annuale, contributi conoscitivi finalizzati all'istruzione di eventuali interventi dell'Autorita' e che tali contributi siano resi pubblici sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it). 4. Di indicare, nell'ambito dell'istruttoria di cui al precedente punto 1 ed in occasione del primo contributo conoscitivo da predisporre entro il mese di ottobre 2005, alcune tematiche da approfondire, relative in particolare a: a) aspetti riguardanti un'eventuale semplificazione e riassetto delle clausole negoziali e delle regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico da inserire nei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti idonei; b) caratterizzazione dei soggetti esercenti il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei ed una valutazione dei requisiti minimi circa l'operativita' di tali soggetti in relazione alle tipologie di clienti idonei serviti. 5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 12 luglio 2005 Il presidente: Ortis |