| 
| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 4 luglio 2005 |  | Proroga   del   termine   di  cui  al  punto  1  della  deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03,  in  materia  di  accesso  al  servizio  di  trasporto di gas naturale,  al  punto  di  entrata  alla  rete  nazionale  di gasdotti interconnesso   con   il   terminale   di   Gnl  sito  a  Panigaglia. (Deliberazione n. 134/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 luglio 2005;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 l'art.  9,  l'art.  15,  comma  4  e  l'art.  21,  comma 1, della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di seguito:   l'Autorita)   17 luglio   2002,  n.  137/02  (di  seguito: deliberazione n. 137/02);
 la  delibera dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/03 e l'allegato codice  di rete della societa' Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas);
 la  deliberazione  dell'autorita'  22 ottobre 2003, n. 119/03 (di seguito: deliberazione n. 119/03);
 il   documento  per  la  consultazione  14 luglio  2004,  recante «Garanzie  di  libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale  liquefatto  e  norme  per  la predisposizione dei codici di rigassificazione»   (di   seguito:  documento  per  la  consultazione 14 luglio 2004);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 5 agosto 2004, n. 142/04 con la quale  sono state prorogate fino al 30 settembre 2005 le disposizioni previste dalla deliberazione n. 119/03;
 Considerato che:
 con  la  deliberazione  n.  119/03,  l'Autorita',  in deroga alla previsione  dell'art. 9 della deliberazione n. 137/02, ai sensi della quale  il  conferimento  delle  capacita'  di  trasporto  ai punti di entrata  della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di  Gnl  e'  effettuato su base annuale dall'impresa di trasporto, ha previsto  che, fino al 30 settembre 2004, le allocazioni di capacita' di  trasporto  nel  punto di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnesso  con  il  terminale  di  Gnl  sito a Panigaglia fossero effettuate  dalla  societa'  Gnl  Italia  S.p.a.  che  gestisce  tale terminale, sulla base di appositi accordi con la Snam Rete Gas;
 il  provvedimento  di  cui  al  precedente alinea e' funzionale a consentire  l'ottimizzazione  della  gestione del predetto terminale, ottimizzazione  altrimenti  impedita  dalle  previsioni contenute nel capitolo  5,  paragrafo 7) e nel capitolo 7, paragrafo 1), del codice di  rete  della  Snam  Rete  Gas;  e  che  tali previsioni sono state giustificate  da  vincoli  di  gestione amministrativa della medesima Snam Rete Gas;
 con  lettera in data 22 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 13934) la Snam  Rete  Gas  ha  dichiarato  che  ad oggi persistono i vincoli di gestione   amministrativa   della   medesima   societa'   che   hanno giustificato l'adozione della deliberazione n. 119/03;
 Ritenuto che sia opportuno prorogare, per l'anno termico 2005-2006, l'efficacia   delle  disposizioni  previste  dalla  deliberazione  n. 119/03;
 Delibera di prorogare fino al 30 settembre 2006 le disposizioni previste dalla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 22 ottobre  2003,  n.  119/03,  in  materia di accesso al servizio di trasporto  di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti  interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia).
 Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il gas (www. autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
 Milano, 4 luglio 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  |  |