Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 27 luglio 2005
Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas per edifici civili.

Alla Societa' di distribuzione di gas
negli edifici civili;
Ai costruttori di raccordi a pressare
per reti di adduzione di gas per
edifici civili;
Agli importatori di raccordi a pressare
per reti di adduzione di gas per
edifici civili
Agli installatori di reti di adduzione
di gas negli edifici civili
All'UNI
In relazione alla realizzazione di reti di adduzione di gas combustibile per usi domestici negli edifici civili si ricorda che la normativa tecnica italiana di riferimento per i raccordi a pressare e' costituita dalla norma UNI 11065 mentre la specifica tecnica di installazione UNI TS 11147 (emanata nel febbraio 2005 e valida per tre anni) prevede che tali raccordi si possano installare solo all'esterno degli edifici.
Inoltre le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 consentono di utilizzare anche norme tecniche emesse da organismi di normalizzazione di cui all'Allegato II della direttiva 98/34/CE. In tale contesto e' possibile utilizzare la norma belga NBN D 51-003, nella versione del febbraio 2005, anche per installazioni all'interno degli edifici purche' venga dimostrato che e' possibile raggiungere un livello di sicurezza equivalente.
Per quanto concerne gli impianti di adduzione realizzati prima del mese di febbraio 2005 la loro idoneita' e' connessa all'effettuazione delle verifiche previste dalla norma UNI 11137-1 relativa a «Linea guida per la verifica e per il ripristino della tenuta degli impianti interni in esercizio». Inoltre al fine di consentire agli utilizzatori di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza tali impianti dovranno essere sottoposti ogni cinque anni alla verifica suindicata.
Infine, sempre per quanto concerne i raccordi a pressare utilizzati anteriormente al febbraio 2005, appare necessario, tenuto conto dell'azione di vigilanza demandata al Ministero delle attivita' produttive dalla legge n. 1083/1971 che i produttori italiani o gli importatori di tali prodotti inviino all'Ispettorato tecnico - Uff. F2 di detto Ministero, una dichiarazione di aspettativa di vita prevista della guarnizione utilizzata, dedotta dalle prove effettuate, al fine di poter effettuare un monitoraggio.
Roma, 27 luglio 2005
Il direttore generale dello
sviluppo produttivo e competitivita'
Goti
 
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