Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 luglio 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Dragoi Rodica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig.ra Dragoi Rodica, nata a Calarasi (Romania) il 20 febbraio 1963, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «diploma de Inginer - profilul electric - specializarea Electromecanica» conseguito nel giugno 1986 presso la «Universitatea de Electrotehnica» di Craiova, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settori dell'informazione e industriale; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e 27 maggio 2005; Preso atto dei pareri scritti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto peraltro che non sussista alcuna corrispondenza tra la formazione accademica e professionale della richiedente e quella dell'ingegnere italiano - Sezione A settore dell'informazione, e che tali differenze non siano da misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Rieti in data 7 marzo 2002 valido fino al 7 marzo 2006; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Dragoi Rodica, nata a Calarasi (Romania) il 20 febbraio 1963, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: a) Impianti elettrici, b) Impianti di propulsione navale. |
| Art. 4. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta. Roma, 18 luglio 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. |
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