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| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 18 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  al sig. Romero Tapia Max Santos, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Romero Tapia Max Santos, nato a Callao (Peru)  il  21 agosto 1971, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai   sensi   l'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  il riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale  di  «Ingenero Quimico»   conseguito   nel dicembre   2001,  presso  la  Universita' Nazionale  del Callao, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia   della   professione   di   ingegnere  -  sezione  A  settore industriale;
 Considerato  che  e'  iscritto al «Colegio de Ingenieros» del Peru' dal marzo 2002;
 Considerato inoltre che il richiedente e' in possesso di esperienza professionale nel settore;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;
 Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
 Ritenuto  che  il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  ingegnere - Sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e successive  modificazioni,  e  14  e  39,  comma  7  del  decreto del Presidente  della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta per  i  cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno per  lavoro autonomo, rinnovato dalla Questura di Torino il 26 maggio 2004 valido fino al 28 maggio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig. Romero Tapia Max Santos, nato a Callao (Peru) il 21 agosto 1971, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri  -  Sezione  A  settore  industriale  - e l'esercizio della professione  in  Italia  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento   di   una   prova  attitudinale;  le  cui  modalita'  di svolgimento  sono  indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: a) Meccanica applicata alle macchine, b) Costruzioni di macchine.
 Roma, 18 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:   il   candidato  dovra'  presentare  al Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale,  allegando la copia autenticata  del  presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la  conoscenza  delle  materie  indicate  nel  testo  del decreto, si compone  di  un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.  L'esame  scritto:  consiste  nella  redazione  di progetti integrati  assistiti  da  relazioni  tecniche  concernenti le materie individuate  nel  precedente  art.  3.  L'esame orale: consiste nella discussione  di  brevi  questioni  tecniche  vertenti  sulle  materie indicate  nel  precedente  art.  3  ed  altresi'  sulle conoscenze di deontologia  professionale  del  candidato. A questo secondo esame il candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia  superato, con successo, quello scritto.
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