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| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 18 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Mucaj  Agron,  di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e  successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Mucaj Agron, nato a Vlore (Albania) il 26 dicembre  1962,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e  successive  modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico   professionale   albanese   di   «Inxhinier  Mekanik  per Industrine»  conseguito  nel gennaio  1987  presso  l'Universita'  di Tirana  «Enver Hoxha», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 22 marzo 2005;
 Preso  atto  del  conforme  parere  scritto  dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
 Ritenuto  che  il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  ingegnere  -  Sezione  A  settore  industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
 Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Mucaj  Agron, nato a Vlore (Albania) il 26 dicembre 1962, cittadino    italiano,   e'   riconosciuto   il   titolo   accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri  -  Sezione  A  settore  industriale  -  e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Impianti elettrici.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 18 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   certificazione   all'interessato dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
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