Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terre Tiburtine» |
|
|
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Terre Tiburtine», ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92, presentata dal Comitato promotore oli D.O.P. della provincia di Roma con sede in via Raffaele Piria, 8 a Roma, esprime parere favorevole alla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto, del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre, 20 - 00187, Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. |
| Proposta di disciplinare di produzione per l'olio a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» e' riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde ai requisiti ed alle condizioni indicati nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olive La produzione di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» e' ottenuta dalle varieta' di olivo dalle seguenti varieta': Frantoio fino al 30 %; Leccino fino al 25 %; Rosciola almeno nella misura del 5 %; Rotonda di Tivoli almeno nella misura del 5 %. Per il restante 35 % potranno essere presenti congiuntamente o disgiuntamente varieta' di: Montanese, Brocanica, Carboncella, Pendolino, Itrana. All'atto dell'immissione al consumo la denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» risponde alle seguenti caratteristiche: Caratteristiche organolettiche: colore: giallo oro con sfumature verdi; odore: fruttato; sapore: fruttato con sensazione di amaro e piccante; panel test: mediana dei difetti uguale a 0 e mediana del fruttato superiore a 0. Caratteristiche chimico-fisiche: Acidita' %: inferiore o uguale a 0,6; Indice di perossidi mEq O2/kg: inferiore o uguale a 14; Spettrometria UV K232: inferiore o uguale a 2,2; Spettrometria UV K270: inferiore o uguale a 0,15; Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla normativa UE. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine», comprende i territori dei comuni in provincia di Roma: Casape, Castel Madama, Castel S. Pietro (parte), Ciciliano, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Roma (parte - loc. S. Vittorino), S. Gregorio da Sassola, S. Polo (parte), Sambuci, Tivoli e Vicovaro. La zona di produzione della denominazione «Terre Tiburtine» e' cosi' delimitata: partendo dall'incontro del confine nord del comune di Tivoli con il comune di S. Polo si scende verso sud fino ad incontrare la Strada provinciale S. Polo, la si prende in direzione del centro abitato fino al tornante in prossimita' del km 5,00 e si prosegue sulla strada per Valle Ostonito fino a raggiungere il confine del comune di Vicovaro; si procede poi verso nord raggiungendo prima il confine di Roccagiovane e successivamente quello di Licenza. Seguendo il confine di quest'ultimo si scende verso quello di Mandela fino ad arrivare al confine di Cineto Romano da seguire fino al confine sud di Mandela e successivamente a quello di Vicovaro. Si prosegue poi sul confine est di Sambuci e successivamente lungo quello di Ciciliano fino ad arrivare al confine sud di Pisoniano. Si risale per il confine ovest di Pisoniano e si prosegue fino al confine ovest di Poli passando per il confine sud di Ciciliano, quello est di S. Gregorio da Sassola e di Casape. Si segue il confine di Poli fino alla strada comunale del Ciavaccone-Bulliga che passa nel comune di Castel S. Pietro Romano fino a raggiungere il confine sud di Castel S. Pietro in loc. Parmiggiani. A questo punto si prosegue lungo quest'ultimo confine in direzione del confine di Roma da seguire fino a raggiungere la Strada Provinciale Maremmana II che si prende in direzione Nord fino a raggiungere il confine sud di Tivoli al bivio in localita' di Osteria Capannelle. Da queste punto si prosegue seguendo il confine Ovest di Tivoli fino a raggiungere il confine Nord dello stesso comune. Art. 4. Origine Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed, i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonche' attraverso la tenuta di registri di produzione e condizionamento, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera di produzione del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Art. 5. Caratteristiche di coltivazione La coltivazione delle olive, nonche' l'estrazione, ed il confezionamento dell'olio extravergine di oliva Denominazione di Origine protetta «Terre Tiburtine» devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 per evitare che lo scuotimento dovuto al trasporto, gli sbalzi di temperatura nonche' l'arieggiamento alterino le caratteristiche tipiche del prodotto e ne compromettano la qualita' nonche' per garantire il controllo e la tracciabilita'. Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione di oli a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine», sono quelle tipiche della zona di produzione. I sesti di impianto sono variabili: per ragioni storiche ed anche perche' molti oliveti sono stati piantati in terreni con diversa giacitura. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili «anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalita' della lotta guidata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive. La raccolta delle olive deve essere effettuata all'inizio della fase di invaiatura fino al 30 gennaio successivo. La raccolta delle drupe deve essere effettuata manualmente o meccanicamente utilizzando tutti gli accorgimenti onde evitare il contatto delle olive con il terreno. E' vietato il ricorso a prodotti di abscissione. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. Le olive raccolte, devono essere riposte e conservate in contenitori rigidi, traforati, facilmente lavabili, della portata massima di 380 kg. Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo ad evitare danni al frutto. Le olive devono essere molite entro 48 ore dalle fine delle operazioni di raccolta. La produzione massima di olive, riferita agli oliveti specializzati ed intensivi, destinata alla produzione degli oli denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» non dovra' superare i 6500 Kg/ha nel caso di oliveti specializzati e comunque per i promiscui la quantita' totale di olive prodotte non dovra' essere superiore a 100 Kg a pianta. Art. 6. Modalita' di oleificazione Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di oli di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazione. Le olive prima di essere avviate alla frangitura dovranno essere sottoposte al lavaggio tramite lavatrice. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La gramolatura deve essere effettuata ad una temperatura della pasta di olive non superiore a 34°C e per periodo non superiore a cinquanta minuti. E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso». E' vietato altresi' il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica e l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione. La resa massima delle olive in olio non dovra' essere superiore al 25%. Art. 7. Legame con l'ambiente Fin da tempi remoti, antichi scrittori latini di cose agrarie, quali Columella, Plinio e Marrone, esaltarono la fertilita' dei suoli Tiburtini e la qualita' di «Oleum Tiburtinum» tanto che l'Imperatore Adriano volle che la sua famosa villa imperiale si adagiasse tra due oliveti delle Terre Tiburtine, ancora presenti nell'area archeologica. In quest'ultimo sito, e' inoltre tutt'ora in produzione uno dei piu' grandi olivi in Italia e forse in Europa: l'Albero Bello, la cui eta' e' stimata in 20 secoli, e la cui ceppaia misura alla base 14 metri di circonferenza. Nella carta topografica della Diocesi e dell'Agri Tiburtini del 1739, presso l'Archivio di Stato di Roma, viene individuata l'area geografica Tiburtina che comprende tutti i comuni indicati all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. La popolazione tiburtina e' particolarmente legata alla produzione oleicola in termini sia economici che di tradizione. L'areale di produzione e' ideale per la produzione di oli particolarmente apprezzati e viene realizzata nella fascia altimetrica compresa tra i 90 e i 500 mt slm in un ambiente pedoclimatico caratterizzato da un suolo di origine prevalentemente prevulcanico roccioso, ciottoloso e ricco di scheletro e da un clima asciutto d'estate e mite d'inverno con precipitazioni medie annue di circa 1100 mm. Inoltre la presenza delle cultivar tipiche della zona hanno reso la produzione oleicola di particolare qualita'. Art. 8. Controlli L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» sara' controllato da una struttura autorizzata, in conformita' all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992. Art. 9. Confezionamento, etichettatura e logotipo Alla denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» e' vietata qualsiasi altra menzione aggiuntiva. E 'vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione. E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene, descritta la denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine». E' obbligatorio riportare sulla confezione l'annata di produzione delle olive da cui si e' ottenuto l'olio. L'olio «extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro, banda stagnata o ceramica di capacita' non superiore a 5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacita' di 10 ml, recanti le disposizioni previste dalla normativa vigente piu' una numerazione progressiva attribuita all'organismo di controllo. Sui recipienti e sulle bottiglie deve essere riportata la menzione «Terre Tiburtine» la dicitura «DOP» oppure «Denominazione di origine protetta», il logo, ed inoltre la dicitura «Olio confezionato dal produttore all'origine ovvero «olio confezionato nella zona di produzione». Il logo della denominazione «Terre Tiburtine» e' costituito dalla sagoma stilizzata dell'Acquedotto Romano della Valle dell'Aniene in particolare e' stato raffigurato il Ponte de1 Lupo. I colori utilizzati sono i seguenti: Azzuro 00 99FF(C 70%, M 34%, Y 0%, K 0%); Frontale acquedotto colore Da8662 (C 15%, M 55%, Y 0%, K 1%); Interni acquedotto colore A3544E (C 28%, M 74%, Y 65%, K 15%); Porzione mediana a sinistra dello sfondo colore B6CEAA (C 30 %, M 8%, Y 39%, K 0%); La scritta Terre Tiburtine colore giallo FFCC00 (C 1%, M 19%, Y 100%, K 0%); per quanto riguarda il carattere si deve utilizzare il BRUSH ART.». Parte mediana dello sfondo colore 66CC33 (C 61%, M 0 %, Y 100 %, K 0%); Parte inferiore dello sfondo colore B5CC33 (C 34 %, M 4 % Y 100 %, K 0%);
----> Vedere logo di pag. 53 <----
Gli elementi sopra descritti non potranno essere separati o utilizzati parzialmente. Il logo si potra' adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Quanto non previsto espressamente nel presente articolo deve essere conforme alla normativa vigente. |
|
|
|