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| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terre Tiburtine» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di origine  protetta per l'olio extravergine di oliva «Terre Tiburtine», ai  sensi  del  Regolamento  CEE  n. 2081/92, presentata dal Comitato promotore oli D.O.P. della provincia di Roma con sede in via Raffaele Piria,   8  a  Roma,  esprime  parere  favorevole  alla  proposta  di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della disciplina  fissata  dal  decreto,  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo, Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni  di  specificita',  via  XX Settembre, 20 - 00187, Roma, entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | Proposta di disciplinare di produzione per l'olio a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine»
 Art. 1.
 Denominazione
 La   denominazione  di  origine  protetta  «Terre  Tiburtine»  e' riservata  all'olio  extra vergine di oliva che risponde ai requisiti ed alle condizioni indicati nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Varieta' di olive
 La  produzione  di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine  protetta  «Terre  Tiburtine»  e'  ottenuta dalle varieta' di olivo dalle seguenti varieta':
 Frantoio fino al 30 %;
 Leccino fino al 25 %;
 Rosciola almeno nella misura del 5 %;
 Rotonda di Tivoli almeno nella misura del 5 %.
 Per  il  restante  35 % potranno essere presenti congiuntamente o disgiuntamente   varieta'   di:  Montanese,  Brocanica,  Carboncella, Pendolino, Itrana.
 All'atto  dell'immissione  al consumo la denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» risponde alle seguenti caratteristiche:
 Caratteristiche organolettiche:
 colore: giallo oro con sfumature verdi;
 odore: fruttato;
 sapore: fruttato con sensazione di amaro e piccante;
 panel  test:  mediana  dei  difetti  uguale  a  0 e mediana del fruttato superiore a 0.
 Caratteristiche chimico-fisiche:
 Acidita' %: inferiore o uguale a 0,6;
 Indice di perossidi mEq O2/kg: inferiore o uguale a 14;
 Spettrometria UV K232: inferiore o uguale a 2,2;
 Spettrometria UV K270: inferiore o uguale a 0,15;
 Altri  parametri  non espressamente citati devono essere conformi alla normativa UE.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione  delle  olive  destinate all'ottenimento dell'olio  extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre  Tiburtine»,  comprende i territori dei comuni in provincia di Roma:  Casape,  Castel  Madama,  Castel S. Pietro (parte), Ciciliano, Cineto  Romano, Licenza, Mandela, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Roma (parte - loc. S. Vittorino), S. Gregorio da Sassola, S. Polo (parte), Sambuci, Tivoli e Vicovaro.
 La  zona  di  produzione della denominazione «Terre Tiburtine» e' cosi'  delimitata: partendo dall'incontro del confine nord del comune di  Tivoli  con  il  comune  di  S.  Polo si scende verso sud fino ad incontrare  la  Strada provinciale S. Polo, la si prende in direzione del  centro  abitato fino al tornante in prossimita' del km 5,00 e si prosegue  sulla  strada  per  Valle  Ostonito  fino  a raggiungere il confine   del   comune   di  Vicovaro;  si  procede  poi  verso  nord raggiungendo  prima  il  confine  di  Roccagiovane  e successivamente quello  di  Licenza.  Seguendo  il  confine di quest'ultimo si scende verso  quello di Mandela fino ad arrivare al confine di Cineto Romano da  seguire fino al confine sud di Mandela e successivamente a quello di   Vicovaro.   Si  prosegue  poi  sul  confine  est  di  Sambuci  e successivamente lungo quello di Ciciliano fino ad arrivare al confine sud  di  Pisoniano.  Si risale per il confine ovest di Pisoniano e si prosegue fino al confine ovest di Poli passando per il confine sud di Ciciliano, quello est di S. Gregorio da Sassola e di Casape. Si segue il  confine  di Poli fino alla strada comunale del Ciavaccone-Bulliga che passa nel comune di Castel S. Pietro Romano fino a raggiungere il confine  sud  di Castel S. Pietro in loc. Parmiggiani. A questo punto si  prosegue  lungo  quest'ultimo confine in direzione del confine di Roma da seguire fino a raggiungere la Strada Provinciale Maremmana II che  si prende in direzione Nord fino a raggiungere il confine sud di Tivoli  al  bivio in localita' di Osteria Capannelle. Da queste punto si prosegue seguendo il confine Ovest di Tivoli fino a raggiungere il confine Nord dello stesso comune.
 Art. 4.
 Origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per  ognuna  i  prodotti  in  entrata ed, i prodotti in uscita.  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi elenchi,  gestiti  dall'organismo  di  controllo,  degli oliveti, dei produttori,  dei  frantoiani e dei confezionatori, nonche' attraverso la  tenuta  di registri di produzione e condizionamento, e' garantita la  tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera di produzione del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi   elenchi,   saranno  assoggettate  al  controllo  da  parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Caratteristiche di coltivazione
 La   coltivazione   delle  olive,  nonche'  l'estrazione,  ed  il confezionamento  dell'olio  extravergine  di  oliva  Denominazione di Origine  protetta «Terre Tiburtine» devono avvenire nell'ambito della zona  di  produzione di cui all'art. 3 per evitare che lo scuotimento dovuto    al   trasporto,   gli   sbalzi   di   temperatura   nonche' l'arieggiamento alterino le caratteristiche tipiche del prodotto e ne compromettano  la  qualita'  nonche'  per garantire il controllo e la tracciabilita'.  Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione degli oliveti  destinati  alla produzione di oli a denominazione di origine protetta  «Terre  Tiburtine»,  sono  quelle  tipiche  della  zona  di produzione.  I sesti di impianto sono variabili: per ragioni storiche ed  anche  perche'  molti  oliveti sono stati piantati in terreni con diversa  giacitura.  Per  la  gestione  del  suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili «anche per il controllo   delle   erbe   infestanti.   E'   consentita  la  pratica dell'inerbimento.   Nella   concimazione  e'  ammesso  l'utilizzo  di fertilizzanti  organici  e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalita' della lotta guidata al fine di ridurre  al  minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive.  La  raccolta  delle  olive  deve essere effettuata all'inizio della  fase  di invaiatura fino al 30 gennaio successivo. La raccolta delle  drupe  deve  essere  effettuata  manualmente  o meccanicamente utilizzando  tutti  gli  accorgimenti  onde evitare il contatto delle olive   con   il  terreno.  E'  vietato  il  ricorso  a  prodotti  di abscissione. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata  la  raccolta  delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti   permanenti.   Le  olive  raccolte,  devono  essere  riposte  e conservate  in  contenitori  rigidi,  traforati, facilmente lavabili, della  portata  massima  di  380  kg.  Il  trasporto delle olive deve avvenire  in  modo idoneo ad evitare danni al frutto. Le olive devono essere  molite  entro 48 ore dalle fine delle operazioni di raccolta. La  produzione  massima di olive, riferita agli oliveti specializzati ed  intensivi,  destinata  alla produzione degli oli denominazione di origine  protetta  «Terre Tiburtine» non dovra' superare i 6500 Kg/ha nel  caso  di  oliveti  specializzati  e  comunque per i promiscui la quantita'  totale di olive prodotte non dovra' essere superiore a 100 Kg a pianta.
 Art. 6.
 Modalita' di oleificazione
 Nella  oleificazione delle olive destinate alla produzione di oli di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  soltanto i processi meccanici e fisici  atti  a garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazione. Le  olive  prima  di  essere  avviate alla frangitura dovranno essere sottoposte  al lavaggio tramite lavatrice. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La gramolatura  deve essere effettuata ad una temperatura della pasta di olive  non  superiore  a 34°C e per periodo non superiore a cinquanta minuti.  E'  vietato  il  metodo  di  trasformazione noto col nome di «ripasso».  E'  vietato  altresi'  il  ricorso  a  prodotti ad azione chimica  o  biochimica  e l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione.  La  resa  massima  delle olive in olio non dovra' essere superiore al 25%.
 Art. 7.
 Legame con l'ambiente
 Fin  da  tempi  remoti, antichi scrittori latini di cose agrarie, quali Columella, Plinio e Marrone, esaltarono la fertilita' dei suoli Tiburtini  e la qualita' di «Oleum Tiburtinum» tanto che l'Imperatore Adriano  volle che la sua famosa villa imperiale si adagiasse tra due oliveti    delle   Terre   Tiburtine,   ancora   presenti   nell'area archeologica. In quest'ultimo sito, e' inoltre tutt'ora in produzione uno  dei  piu'  grandi  olivi  in  Italia e forse in Europa: l'Albero Bello,  la  cui eta' e' stimata in 20 secoli, e la cui ceppaia misura alla  base  14  metri di circonferenza. Nella carta topografica della Diocesi e dell'Agri Tiburtini del 1739, presso l'Archivio di Stato di Roma,  viene  individuata  l'area  geografica Tiburtina che comprende tutti  i  comuni  indicati  all'art.  3  del presente disciplinare di produzione.  La  popolazione tiburtina e' particolarmente legata alla produzione  oleicola  in  termini  sia  economici  che di tradizione. L'areale   di   produzione   e'  ideale  per  la  produzione  di  oli particolarmente   apprezzati   e   viene   realizzata   nella  fascia altimetrica  compresa  tra  i  90  e  i  500  mt  slm  in un ambiente pedoclimatico  caratterizzato  da un suolo di origine prevalentemente prevulcanico  roccioso, ciottoloso e ricco di scheletro e da un clima asciutto  d'estate e mite d'inverno con precipitazioni medie annue di circa  1100 mm. Inoltre la presenza delle cultivar tipiche della zona hanno reso la produzione oleicola di particolare qualita'.
 Art. 8.
 Controlli
 L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre  Tiburtine» sara' controllato da una struttura autorizzata, in conformita' all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992.
 Art. 9.
 Confezionamento, etichettatura e logotipo
 Alla  denominazione  di  origine  protetta  «Terre  Tiburtine» e' vietata  qualsiasi  altra  menzione  aggiuntiva.  E 'vietato l'uso di menzioni    geografiche    aggiuntive   indicazioni   geografiche   o toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni e aree geografiche  comprese nell'area di produzione. E' consentito l'uso di nomi,   ragioni   sociali,   marchi   privati,  purche'  non  abbiano significato  laudativo,  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno il consumatore  e  siano  riportate  in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri  con  cui  viene,  descritta  la  denominazione  di origine protetta   «Terre   Tiburtine».   E'   obbligatorio  riportare  sulla confezione  l'annata  di produzione delle olive da cui si e' ottenuto l'olio.  L'olio  «extra  vergine  di oliva a denominazione di origine protetta   «Terre  Tiburtine»  deve  essere  immesso  al  consumo  in recipienti  di  vetro,  banda  stagnata  o  ceramica di capacita' non superiore  a  5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato   metallico  di  alluminio  ed  idonei  materiali  sintetici consentiti  dalla  legge,  della  capacita'  di  10  ml,  recanti  le disposizioni  previste  dalla  normativa vigente piu' una numerazione progressiva  attribuita  all'organismo di controllo. Sui recipienti e sulle  bottiglie  deve essere riportata la menzione «Terre Tiburtine» la  dicitura  «DOP»  oppure  «Denominazione  di origine protetta», il logo,  ed  inoltre  la  dicitura  «Olio  confezionato  dal produttore all'origine  ovvero  «olio confezionato nella zona di produzione». Il logo della denominazione «Terre Tiburtine» e' costituito dalla sagoma stilizzata   dell'Acquedotto   Romano   della  Valle  dell'Aniene  in particolare  e'  stato  raffigurato  il  Ponte  de1  Lupo.  I  colori utilizzati sono i seguenti:
 Azzuro 00 99FF(C 70%, M 34%, Y 0%, K 0%);
 Frontale acquedotto colore Da8662 (C 15%, M 55%, Y 0%, K 1%);
 Interni acquedotto colore A3544E (C 28%, M 74%, Y 65%, K 15%);
 Porzione mediana a sinistra dello sfondo colore B6CEAA (C 30 %, M 8%, Y 39%, K 0%);
 La scritta Terre Tiburtine colore giallo FFCC00 (C 1%, M 19%, Y 100%,  K  0%); per quanto riguarda il carattere si deve utilizzare il BRUSH ART.».
 Parte  mediana  dello sfondo colore 66CC33 (C 61%, M 0 %, Y 100 %, K 0%);
 Parte inferiore dello sfondo colore B5CC33 (C 34 %, M 4 % Y 100 %, K 0%);
 
 ---->  Vedere logo di pag. 53  <----
 
 Gli  elementi  sopra  descritti  non  potranno  essere separati o utilizzati parzialmente. Il logo si potra' adattare proporzionalmente alle   varie   declinazioni   di   utilizzo.   Quanto   non  previsto espressamente   nel  presente  articolo  deve  essere  conforme  alla normativa vigente.
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