| 
| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro per la formulazione delle tabelle  di equiparazione del personale dirigente delle ARPA a quello appartenente  all'area  della  dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del servizio sanitario nazionale. |  | 
 |  |  |  | In  data  21 luglio 2005, alle ore 11 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN:
 nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni: (Firmato) e, per i rappresentanti sindacali:
 
 =====================================================================
 Organizzazioni sindacali       |   Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL FP                              |        CGIL (Firmato) Sanita' (Firmato)                    | CISL Fps-COSIADI (Firmato)           |        CISL (Firmato) UIL Fpl (Firmato)                    |         UIL (Firmato) CIDA/SIDIRSS (Firmato)               |        CIDA (Firmato) SINAFO (Firmato)                     |    CONFEDIR (Non firmato) AUPI (Firmato)                       | CONFEDIR Sanita' (Non firmato)       | SNABI SDS (Firmato)                  |
 
 Al  termine  e' stato sottoscritto, tranne che dalla CONFEDIR, il Contratto collettivo nazionale di lavoro nel testo che si allega, con le modifiche apportate all'art. 3, comma 4, a seguito del verbale del 13 gennaio 2005:
 |  |  |  | CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE TABELLE  DI  EQUIPARAZIONE  DEL  PERSONALE DIRIGENTE DELLE ARPA A
 QUELLO  APPARTENENTE ALL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARI,
 TECNICO-PROFESSIONALE  ED  AMMINISTRATIVO  DEL SERVIZIO SANITARIO
 NAZIONALE.
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Il  presente  contratto  si  applica  a  tutto  il  personale dirigente  delle  Agenzie  regionali  per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)  non  rientrante nell'area medico-veterinaria, proveniente da  comparti  o  settori diversi da quello del S.S.N. confluiti nella ARPA  sulla base delle disposizioni regionali di loro istituzione, al fine  di  consentirne  il relativo inquadramento negli organici delle Agenzie  stesse,  nonche' al personale dirigenziale gia' appartenente al comparto del S.S.N. secondo quanto specificato all'art. 4.
 2.  Le  tabelle  di equiparazione del personale di cui al comma 1 con quelle del personale incluso nell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. sono definite con il  presente  contratto  ai  sensi  dell'art.  63, secondo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.
 Art. 2.
 Criteri per la formazione delle tabelle di equiparazione
 1.  Le  tabelle  di equiparazione allegato n. 1 sono formulate in base  ai  criteri  stabiliti  dall'art.  63  del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, facendo riferimento a:
 a) contratti  collettivi  applicati  ai dirigenti transitati da altre  aree  del  pubblico  impiego o settori privati, attualmente in servizio;
 b) qualifica e profilo di provenienza dei dirigenti.
 Art. 3.
 Struttura della retribuzione
 1. Per  effetto  delle  tabelle  di  equiparazione,  al personale dirigente  confluito  nelle  ARPA,  sono  attribuiti  il  trattamento economico fondamentale ed accessorio di cui all'art. 35, lettere a) e b) dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 8 giugno 2000, I e II biennio economico;
 Il trattamento economico del personale confluito e' formato dalle seguenti  voci  nell'ammontare  determinato  dai Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  citati  al  comma  1  alla  data di decorrenza dell'inquadramento:
 a) stipendio tabellare iniziale (articoli 36 e 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (giugno 2000, I biennio, e dall'art. 2 del II biennio);
 b) indennita'  integrativa  speciale  (art.  38  del  Contratto nazionale di lavoro 8 giugno 2000, I biennio);
 c) retribuzione   individuale   di   anzianita'   eventualmente acquisita;
 d) retribuzione  di  posizione minima, parte fissa e variabile, prevista  dalla  tabella I allegata al Contratto collettivo nazionale di  lavoro 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997, come modificata dagli articoli 3 e 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico per i dirigenti con piu' o meno  di  cinque  anni  di anzianita' al 1° febbraio 2001. Ad essa si aggiunge   l'eventuale   ulteriore   importo   di   parte   variabile riconosciuto presso ciascuna ARPA in relazione alla graduazione delle funzioni ed all'incarico ricoperto;
 e) per  i dirigenti sanitari, indennita' di esclusivita' di cui all'art.  5  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro 8 giugno 2000,  II  biennio 2000-2001, con decorrenza 1° gennaio 2000 e con le stesse  modalita'  temporali e condizioni previste dalla disposizione contrattuale;
 f) indennita'   di  struttura  complessa  nei  casi  e  con  le modalita'  di  cui  all'art. 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, I biennio;
 g) l'incremento  di  ".  2.900.000  della parte variabile della retribuzione  di  posizione,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2000 per i dirigenti  dei  ruoli  professionale, tecnico ed amministrativo, alle stesse  condizioni previste per i corrispondenti dirigenti del S.S.N. dall'art.  11,  comma  3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, II biennio economico;
 h) retribuzione   di   risultato   secondo   i   criteri  della contrattazione  integrativa,  nonche'  le voci corrisposte sulla base delle condizioni di lavoro, ove spettanti.
 3. Alla  costituzione del trattamento economico di cui al comma 2 dei  dirigenti  confluiti  concorre  ogni  indennita'  o  trattamento economico  comunque  denominato,  avente  natura fissa e ricorrente e avente  riflessi  ai  fini del trattamento previdenziale, agli stessi corrisposta in base al contratto di provenienza.
 4. Nel caso in cui il trattamento economico in godimento da parte del dirigente - con esclusione di quanto eventualmente corrisposto in base  alla  lettera  h)  - dia luogo ad un saldo positivo rispetto al trattamento  economico  spettante, la parte residua, viene conservata come   assegno   ad   personam,   utile   ai  fini  previdenziali  ed assistenziali  e  del  trattamento di fine rapporto, salvo che non si tratti  di  somme  percepite  a  titolo  di retribuzione di risultato comunque denominata negli enti o settori di provenienza. Tale assegno entra  a  far  parte  della retribuzione di posizione individuale del dirigente ai sensi dell'art. 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.
 5. Per  la  corresponsione delle voci di cui alle lettere d), f), g)  e  h),  le  ARPA  provvedono  con  i  fondi formati con le regole previste   dagli  articoli 50,  51  e  52  del  Contratto  collettivo nazionale  di  lavoro  8 giugno  2000,  primo biennio economico, come confermati  dagli  articoli 8  e 9 dello stesso contratto, II biennio economico.  Gli  oneri  per  l'attribuzione del trattamento economico iniziale  nella misura minima contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dell'8 giugno 2000, sono, comunque,  a  carico  dei  bilanci  delle ARPA nella misura in cui le risorse del comma 3 non fornissero la completa copertura.
 Art. 4.
 Inquadramento dei dirigenti
 1. Le   tabelle  di  equiparazione  producono  i  propri  effetti economici  con  l'inquadramento  dei  dirigenti  confluiti nelle ARPA negli  organici  delle  medesime, con decorrenza dal primo giorno del mese  successivo  alla  data  dell'inquadramento.  Per  le  ARPA gia' attivate  nel  1998, la data dell'inquadramento del personale decorre dal 1° novembre 1998.
 2. I  dirigenti  provenienti  dal  SSN mantengono l'inquadramento conseguito  all'atto  del  trasferimento e nei loro confronti trovano totale  applicazione  sotto  il  profilo  economico  e  normativo  le clausole  dei  Contratti collettivi nazionali di lavoro dell'8 giugno 2000,  primo  e  secondo  biennio  economico,  ivi comprese quelle di salvaguardia  economica  previste dall'art. 39 dello stesso contratto per i dirigenti sanitari gia' di II livello.
 3. I   dirigenti  provenienti  dai  comparti  o  settori  privati dovranno  essere  ricondotti  ai  profili  corrispondenti  dei  ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.
 4. Le   parti   concordano  di  definire  in  successivi  accordi l'inquadramento  di  dirigenti  confluiti da altri comparti o settori non ricompresi nell'allegata tabella
 Art. 5.
 Il dirigente ambientale
 1. A   decorrere   dal   corrente   quadriennio   2002-2005,  con riferimento alle necessita' operative delle ARPA, in via transitoria, nel ruolo tecnico e' istituito il profilo professionale di «Dirigente Ambientale» sulla base delle seguenti indicazioni:
 a) le  ARPA  individuano  nei  propri regolamenti concorsuali i requisiti  specifici richiesti, ivi comprese le specializzazioni, per l'assunzione  del  dirigente  ambientale  -  in  relazione  ai propri settori di attivita';
 b) i  requisiti  di  accesso  a  tale  figura dirigenziale sono quelli  stabiliti  dall'art.  26  del  decreto legislativo n. 165 del 2001. L'anzianita' di servizio puo' anche essere maturata nei profili di  nuova istituzione di cui all'art. 50, comma 2 (norma speciale per le ARPA) del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del personale comparto stipulato il 20 settembre 2001.
 2. In  prima  applicazione  del  presente contratto, a domanda da presentarsi  entro  trenta  giorni  dalla  sua  istituzione,  le ARPA inquadrano  nel profilo di «dirigente ambientale», i dirigenti ivi in servizio  provenienti  dai ruoli professionale o tecnico del SSN, con esclusione   dei  profili  di  «avvocato»  e  «sociologo»  nonche'  i dirigenti  provenienti  da altri comparti o settori privati confluiti ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, appartenenti ad un profilo di natura tecnico-ambientale  o  ad esso assimilabile per i requisiti specifici posseduti.
 3. I   dirigenti  inquadrati  nel  nuovo  profilo  mantengono  il trattamento  economico in godimento previsto dall'art. 3 del presente contratto,  sino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale per  il  quadriennio  di  cui  al  comma  1  che  stabilira',  in via definitiva,  il  trattamento  economico  di  tutti  i  dirigenti  ivi compreso quello del nuovo profilo.
 4. Nelle  more di attuazione del comma 3, ai dirigenti ambientali di  nuova assunzione si applica il trattamento economico previsto per i dirigenti appartenenti al ruolo tecnico.
 5. I  dirigenti  ambientali gravano sul fondo di cui all'art. 50, comma  3  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000  (confermato  dall'art.  8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro  del  II  biennio).  Nel  caso  in  cui  il  comma 2 non trovi applicazione  per  mancanza  di dirigenti da inquadrare ed i relativi posti debbano essere istituiti, le ARPA provvedono con oneri a carico del  proprio  bilancio  tenendo conto di quanto previsto dall'art. 53 del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, I biennio economico.
 Art. 6.
 Incarichi dirigenziali nelle ARPA
 1.  Ai  dirigenti assunti presso le ARPA, ivi compresi quelli con incarico  di  direzione  di struttura complessa sulla base dei propri regolamenti  concorsuali,  si  applica  la  disciplina prevista dagli articoli da  26  a  34  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno  2000  per la graduazione delle funzioni, conferimento, conferma  e  revoca  degli  incarichi.  I criteri previsti dal citato contratto  sono  integrati  dalle  ARPA  con  le  procedure  previste dall'art. 6, comma 1 lettera b) del medesimo contratto.
 2.  In prima applicazione del presente contratto, per i dirigenti provenienti   dal   servizio  sanitario  nazionale  e  dalle  regioni autonomie  locali,  la  corrispondenza  del  livello di inquadramento nell'incarico  di  struttura  complessa  e' indicata dalle tabelle di equiparazione,  con  applicazione,  ai  fini  dell'attribuzione della relativa  indennita', delle medesime decorrenze - stabilite dall'art. 41  del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 ove in servizio  a  quella data nella posizione riconosciuta corrispondente. Nell'indennita'  viene  assorbito  il  maturato  economico  -  ove in godimento  - conservato ad personam dall'art. 44, comma 2, lettera b) del  Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 per la   dirigenza   dei   ruoli  sanitario,  professionale,  tecnico  ed amministrativa  e  dall'art.  35,  comma  1, lettera b) del Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del 10 aprile 1996 dell'area della dirigenza Regioni - Autonomie locali.
 3.  Per  i  dirigenti provenienti da altri settori, l'incarico di struttura  complessa  e'  riconosciuto dalle ARPA applicando, ai fini della  ricostruzione economica, i criteri previsti dall'art. 3, commi 3  e  4,  con  decorrenza  non  anteriore  all'entrata  in vigore del Contratto  collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e con oneri a proprio carico.
 Art. 7.
 Norme finali
 1.  Il  servizio  svolto  dal  personale  dirigenziale  presso  i settori,  gli enti e le aziende di provenienza e' equiparato, ai fini delle procedure selettive e concorsuali, al servizio svolto presso le ARPA.
 2.  I  regolamenti  concorsuali delle ARPA devono essere coerenti per  i  requisiti generali, con le vigenti disposizioni in materia di ammissione   all'impiego.   Detti   regolamenti,   ove  il  personale appartenente  ai profili di nuova istituzione di cui all'art. 5 comma 2,  ultimo  periodo,  vengano  adibiti al settore sanitario, potranno prevedere   i   requisiti   individuati   dall'art.  26  del  decreto legislativo  n.  165  del 2001 come alternativi a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 per l'accesso alla dirigenza di detto ruolo.
 3.  E'  conservato,  a  domanda,  il  regime  previdenziale  (ivi compresa  la  previdenza complementare) ed assistenziale del settore, dell'ente o azienda di provenienza.
 4.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente contratto si applicano  le  norme  dei  Contratti  collettivi  nazionali di lavoro dell'8 giugno  2000, I e II biennio economico, i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  22 febbraio  2001  e  le  loro successive modificazioni ed integrazioni.
 
 ---->  Vedere tabella di pag. 63  <----
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 Le  procedure concorsuali di cui ai regolamenti degli articoli 5, 6, e 7 tengono, altresi', conto della disciplina prevista dai decreti del  Presidente  della  Repubblica  numeri 483  e  484 del 1997 per i corrispondenti   dirigenti   del  Servizio  sanitario  nazionale  ove compatibile con le proprie specificita'.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 In  riferimento  all'art. 5, comma 2, le parti si danno atto che, ferme  rimanendo  le  opzioni  gia'  effettuate ai sensi del presente contratto, il termine dell'opzione stessa potra' essere riaperto, ove ritenuto  necessario  dalle  parti  a  seguito della stipulazione del Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo al quadriennio 2002/2005.
 FUNZIONE PUBBLICA       CISL      UIL
 CGIL            FPS       FPL
 
 Le   Federazioni   Nazionali   FP-CGIL,  CISL-FPS,  UIL-FPL,  nel sottoscrivere   il  presente  accordo  auspicano,  ed  in  tal  senso impegnano  le proprie dirigenze sindacali periferiche che, in sede di contrattazione  aziendale  e  nell'ambito  degli  istituti  negoziali vigenti,  si  individuino  soluzioni  che  possano  dare  risposte in termini di equita' a tutti i dirigenti impegnati nell'attivita' delle ARPA  in  attesa  che  con  il  prossimo CCNL, si possano individuare regole  generali  che  meglio  consentano di dare risposte a tutte le aree dirigenziali coinvolte nella attivita' istituzionale.
 Roma, 21 luglio 2005
 FP-CGIL      CISL-FPS      UIL-FPL
 (firmato)     (firmato)    (firmato)
 |  |  |  |  |