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| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Seggiano» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di origine  protetta  per  l'Olio  extravergine  di oliva «Seggiano», ai sensi  del regolamento CEE 2081/92, presentata dal consorzio Seggiano DOP  con  sede  presso  la  Comunita' Montana Amiata Grossetano, loc. Colonia  ad  Arcidosso  (Grosseto)  esprime  parere  favorevole  alla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la  tutela  del  consumatore  - Ufficio tutela delle denominazioni di origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  delle  attestazioni  di specificita',  via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/94 ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | Proposta di disciplinare di produzione per l'Olio a denominazione di origine protetta «Seggiano».
 Art. 1.
 Nome del prodotto
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Seggiano» e' riservata all'Olio  extra  vergine  di oliva rispondente ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 L'Olio  extra  vergine  di  oliva  «Seggiano  D.O.P,  deve essere ottenuto  esclusivamente  da  oliveti  costituiti per almeno l'85% da piante  appartenenti  alla  cultivar:  «Olivastra  di  Seggiano» e un massimo del 15% da piante di altre varieta'.
 Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:
 acidita' massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;
 acidita' massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;
 perossidi: valore massimo 12;
 K232: max 2.20;
 K270: max 0.20;
 polifenoli totali: superiore a 200 ppm;
 tocoferoli totali: uguale o superiore a 100 ppm;
 colore: dal verde con toni gialli al dorato;
 odore:  fruttato  fresco,  pulito,  netto  di  oliva,  con note erbacee di carciofo, e aromi secondari di frutta bianca;
 sapore: pulito, netto, con note erbacee che ripercorrono i toni olfattivi, carica amara e piccante in buona armonia;
 mediana dei difetti uguale a 0;
 mediana del fruttato superiore a 2.
 Altri   parametri   non   espressamente   citati   nel   presente disciplinare  devono  essere conformi alla normativa U.E. per gli oli extra vergini di oliva.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione  delle  olive  destinate all'ottenimento dell'Olio  extra  vergine  di  oliva  «Seggiano» D.O.P si estende nei seguenti  comuni  della  provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano,  Cinigiano,  Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parte del comune di Castell'Azzara.
 La  zona  del  comune  di  Castell'Azzara  inclusa nell'areale di produzione  dell'Olio  extra  vergine  di  oliva  «Seggiano» D.O.P e' quella delimitata a nord dal confine con il comune di Santa Fiora che dal Fiume Fiora risale fino ad incontrare la strada provinciale n. 4. Da questo  punto  segue  in  direzione sud la strada provinciale n. 4 fino a che quest'ultima non incontra, in localita' «Bivio dei Terni», la  strada  provinciale  n. 34. Da qui, sempre verso sud, percorre la strada  provinciale  n.  34 oltrepassando l'abitato di Selvena fino a che  non  incontra  il  Fosso  Canala.  Da questo punto, in direzione ovest,  segue  il  Fosso Canala fino alla confluenza di questo con il fiume  Fiora,  che  costituisce  anche  il  confine  con il comune di Semproniano,  da  qui  riprende  verso nord fino al punto di partenza confine con il comune di Santa Fiora.
 Art. 4.
 Elementi che comprovano l'origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per  ognuna  i  prodotti  in  entrata  ed i prodotti in uscita.   In questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi elenchi,  gestiti  dall'organismo  di  controllo,  degli oliveti, dei produttori,  dei  frantoiani e dei confezionatori, nonche' attraverso la  tenuta  di registri di produzione e condizionamento, e' garantita la  tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera di produzione del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi   elenchi,   saranno  assoggettate  al  controllo  da  parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodi di coltivazione ed ottenimento
 Le  condizioni  di  coltivazione,  quali  i  sesti,  le  forme di allevamento  e  le  tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione  dell'Olio extravergine di oliva «Seggiano» D.O.P., devono essere  quelle  specifiche  e  tradizionalmente  in uso nella zona di produzione  e  comunque  atte  a conferire alle olive ed agli oli gli standard qualitativi di cui all'art. 2. Per la gestione del suolo, si eseguono  delle  lavorazioni  meccaniche  superficiali  che risultano utili  anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
 Gli  oliveti  normalmente  sono condotti in asciutto, tuttavia in annate  particolarmente  siccitose  e  dove  e' possibile, e' ammessa l'irrigazione  di  soccorso.  La  difesa  fitosanitaria  deve  essere eseguita,   ove   e'   necessario,  in  modo  da  ridurre  al  minimo indispensabile  gli  interventi,  seguendo  le  indicazioni  di buona pratica agricola approvate dalla Regione Toscana.
 La raccolta delle olive per la produzione dell'Olio extra vergine di   oliva   «Seggiano»   D.O.P.   dovra'   avere  inizio  a  partire dall'invaiatura fin o al 15 gennaio.
 La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine,  a  condizione  che  durante  l'operazione  sia  evitata la permanenza  delle  drupe  sul  terreno.  In  ogni  caso devono essere utilizzate  le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente  sul  terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato l'uso  di  prodotti  chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti.
 La  produzione  di olive non potra' essere superiore a kg 100 per pianta.
 Le  olive  raccolte  dovranno  essere  trasportate  con  cura, in cassette  o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive e' vietato l'uso di sacchi o balle.
 L'eventuale  conservazione  delle  olive  presso  i frantoi, deve avvenire  all'aperto,  o  in  locali freschi e arieggiati per evitare fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.
 La  trasformazione  delle  olive  deve  avvenire  entro le 48 ore successive alla raccolta.
 Le   operazioni  di  oleificazione  devono  essere  precedute  da defoliazione e lavaggio delle olive.
 Per   l'estrazione   dell'Olio  sono  ammessi  soltanto  processi meccanici   e   fisici   atti   a  produrre  oli  che  presentino  le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.
 E'   vietato  il  metodo  di  trasformazione  noto  col  nome  di «ripasso»,  e',  inoltre,  vietato  il  ricorso  a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante  tale  fase e' altresi' vietato l'uso del «talco». La resa in Olio non puo' essere superiore al 30% in peso delle olive.
 L'Olio,  prima  del  confezionamento,  deve  essere conservato in recipienti  in  acciaio  inox  posti in locali freschi destinati alla conservazione  ottimale  del  prodotto, al fine di evitare variazioni indesiderate   delle   caratteristiche  chimiche  ed  organolettiche, tipiche del prodotto.
 E'  consentito  l'ottenimento  dell'Olio  extravergine «Seggiano» D.O.P. con metodo biologico.
 Art. 6.
 Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
 Gia'   verso   la  fine  dell'ottocento  la  coltura  dell'olivo, nonostante  la  fragilita'  economica  del  settore dovuta anche alle sfavorevoli  condizioni  climatiche,  si  era  orientata  verso forme intensive  e  specializzate  che insieme alla coltivazione della vite avevano  gia' contribuito a caratterizzare l'attuale paesaggio rurale dell'Amiata Grossetano.
 La  specificita'  del  prodotto deriva sia dalle peculiarita' del territorio  sia,  soprattutto, dalla varieta', che non ha altrove una cosi' intensa diffusione.
 Il  rapporto  biunivoco  e  inscindibile  fra  il territorio e la cultivar  «Olivastra Seggianese» e' la prova del forte legame sia con l'ambiente  che  con  la  popolazione,  tanto  che  lo stesso nome fa riferimento  alla  localita' di origine. La pianta ha caratteristiche peculiari,  e'  infatti  capace  di  assumere  un  grande sviluppo; a parita'  di  eta' e di condizioni ambientali la sua statura e' doppia rispetto a quella delle altre cultivar (frantoio e moraiolo).
 La  cultivar  e'  nata  in  questo  territorio  e  solo qui si e' diffusa,  tanto  e'  vero  che tale varieta' e' presente soltanto nel versante  occidentale del Monte Amiata. L'influenza diretta del clima freddo  di tale montagna, nonche' la relativa vicinanza degli oliveti a  queste  altitudini  elevate, sono stati la causa principale che ha determinato  l'affermarsi  e  il  consolidarsi  nel territorio di una unica  cultivar  di  olivo,  la  sola  capace di resistere alle forti gelate ed alle intensissime nevicate, invernali e primaverili.
 D'altra  parte  la  cultivar  si  identifica, in queste zone, con l'olivo  stesso;  infatti  fino  al  primo  dopoguerra  era «l'unica» cultivar allevata, ed attualmente e' quella piu' coltivata.
 Le   caratteristiche  chimiche,  fisiche  ed  organolettiche  che rendono  peculiare  l'Olio  extra  vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. sono  fortemente  legate  al  connubio cultivar - territorio, per cui altri  oli,  prodotti  nello stesso territorio, ma ottenuti con olive provenienti    da    altre   cultivar,   presentano   caratteristiche inequivocabilmente diverse.
 Assai   tipiche  e  costanti  sono  inoltre  alcune  peculiarita' dell'Olio  extra  vergine  di oliva «Seggiano» D.O.P che, esaltano le sue    proprieta'   nutrizionali   ancor   piu'   delle   di   quelle organolettiche,    in   particolare,   il   suo   grande   patrimonio antiossidante cioe' i cosiddetti composti minori, pari al 2 per cento circa  della  composizione.  L'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. puo' vantare un bagaglio di polifenoli di tutto rispetto.
 Art. 7.
 Controlli
 L'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. sara' controllato da   una  struttura  autorizzata,  in  conformita'  all'art.  10  del Regolamento CEE n. 2081/92.
 Art. 8.
 Etichettatura e logotipo
 Gli  oli  che  si  fregiano del riconoscimento «Seggiano» D.O.P., devono  essere  confezionati all'interno del territorio di produzione definito dal presente disciplinare.
 L'Olio  extravergine  di  cui  all'art. 1, deve essere immesso al consumo  in  recipienti  di capacita' non superiore a litri cinque in vetro o banda stagnata.
 Le  indicazioni  relative  alla  designazione e presentazione del prodotto   confezionato   sono  quelle  previste  dalla  legislazione vigente.  Oltre  a  quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:
 1) Olio Extra Vergine di Oliva;
 2) Seggiano;
 3) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
 4)  logo della D.O.P., ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo puo'  essere  inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
 5)  il  logo della D.O.P. «Seggiano» come di seguito descritto: tale  logo e' costituito da un'oliva, stilizzata inscritta in un arco cerchio  a  sua volta inscritto in altro arco di cerchio concentrico, la  cui  porzione  aperta  (dal 270° ai 360° circa) e' completata dal testo  Seggiano  D.O.P.  L'oliva centrale ha un'inclinazione di circa 30°  in  senso  orario  ed e' tagliata in basso a sinistra da una "S" stilizzata  che  descrive  una  sorta di goccia nella porzione minore dell'oliva.   Il   gambo   dell'oliva  interseca  entrambi  i  cerchi concentrici;  dall'intersezione  tra  il  gambo  e il cerchio interno parte  una foglia stilizzata che segue fino ai 90° in senso orario il profilo dello stesso cerchio interno. I colori per la stampa sono:
 nero su bianco;
 bianco su nero (o altro fondo scuro);
 su  bianco:  cerchi e testo neri foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383;
 su nero: cerchi e testo bianchi, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383;
 
 ---->  Vedere logo di ag. 59  <----
 
 6)  eventuali  informazioni  a  garanzia  del  consumatore  e/o informazioni  nutrizionali.  Alla  denominazione di cui,all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore e genuino. E' vietato l'uso  di  qualsiasi altro riferimento geografico. E consentito l'uso di  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  purche'  non  abbiano significato   laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente.  E'  consentito  l'uso  di  nomi  di  aziende,  tenute, fattorie  ed  indicazioni  toponomastiche  che  fanno  riferimento  a localita'   veritiere   di  produzione  delle  olive.  E'  consentita l'indicazione  dello  stabilimento dove e' avvenuta l'oleificazione o l'imbottigliamento.  La  denominazione  deve  apparire  in  caratteri chiari,  indelebili  con colore in forte contrasto rispetto al colore dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso  delle  altre  indicazioni  che  compaiono in etichetta. E' obbligatorio  riportare sulla confezione l'annata di produzione delle olive  da  cui  l'Olio  e' ottenuto. E' consentita la menzione che fa riferimento all'Olio ottenuto con metodo biologico.
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