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| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline Ennesi» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di origine  protetta  per l'olio extravergine di oliva «Colline Ennesi», ai  sensi  del  regolamento  CEE  2081/92,  presentata  dal  Comitato promotore  per  il riconoscimento della D.O.P. dell'olio extravergine di  oliva  «Colline  Ennesi»  con  sede  a  Enna, presso la provincia regionale  di  Enna - IV settore programmazione e sviluppo economico, piazza  Vittorio  Emanuele, 4 - 94100 Enna, esprime parere favorevole alla  proposta  di  disciplinare  di  produzione  nel  testo appresso indicato. Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  i  Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni  di  specificita',  via  XX  Settembre, 20 - 00187 Roma, entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | Proposta di disciplinare di produzione per l'olio a denominazione di origine protetta «Colline Ennesi».
 Art. 1.
 Denominazione
 La   denominazione   di  origine  protetta  «Colline  Ennesi»  e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti riportati nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 V a r i e t a'
 La   denominazione   di  origine  protetta  «Colline  Ennesi»  e' riservata  all'olio  extra  vergine  di  oliva  ottenuto  in  oliveti composti dalle seguenti varieta': per il 70% da «Moresca», «Nocellara Etnea», «Biancolilla», e, per la rimanente parte e per un massimo del 30%, da altre minori tra cui «Giarraffa», «Tonda Iblea», «Ogliarola».
 All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva a  denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche. Caratteristiche chimico-fisiche:
 acidita' massima totale: minore o uguale a 0,5%;
 indice di perossidi: minore o uguale a 12 meq O2/kg;
 fenoli  totali  espressi  in  mg/kg  di  acido gallico secondo il metodo di analisi spettrofotometrico per la rilevazione colorimetrica con il reagente Folin Ciocalteau: maggiore o uguale a 150 mg/kg;
 indici  spettrofotometrici:  K232  minore  o  uguale a 2,10; K270 minore o uguale a 0,20; DeltaK minore o uguale a 0,01;
 acido oleico: maggiore o uguale a 65%;
 acido linoleico: minore o uguale a 12%;
 acido linolenico: minore o uguale a 0,8%;
 rapporto acidi grassi insaturi/saturi: maggiore o uguale a 4,5. Valutazioni organolettiche:
 colore: dal verde al giallo oro;
 odore:   di  fruttato  medio  o  intenso  con  eventuale  leggera sensazione di erba;
 sapore:  fruttato equilibrato con sensazione di piccante ed amaro ed eventuale di carciofo, e/o sedano, e/o pomodoro;
 panel  test:  mediana  dei  difetti (Md): uguale a 0; mediana del fruttato (Mf): maggiore o uguale a 3.
 Altri   parametri   non   espressamente   citati   nel   presente disciplinare  devono  essere  conformi alle normative U.E. per l'olio extra vergine di oliva.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione  delle  olive  destinate alla produzione dell'olio   extra  vergine  di  cui  all'art.  1  comprende  l'intero territorio  amministrativo  dei  comuni  ricadenti nella provincia di Enna:  Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe,  Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria,   Piazza   Armerina,  Pietraperzia,  Regalbuto,  Sperlinga, Troina,  Valguarnera  Caropepe, Villarosa. Per il comune di Centuripe si  esclude  quella  parte  di territorio comunale, compresa in altra D.O.P., delimitata a sud e ad ovest dalla linea ferrata, a nord dalla strada  s.s.  «catanese»  121 e ad est dal confine della provincia di Catania.
 Art. 4.
 O r i g i n e
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per  ognuna  i  prodotti  in  entrata  ed i prodotti in uscita.  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi elenchi,  gestiti dall'organismo di controllo, degli appezzamenti sui quali  e'  coltivato  l'olivo,  dei  produttori, dei frantoiani e dei confezionatori,   nonche'   attraverso   la  tenuta  di  registri  di produzione  e  condizionamento,  e'  garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita'   del   prodotto.   Tutte  le  persone,  fisiche  o giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Caratteristiche di coltivazione
 Le  condizioni  ambientali  e di coltura degli impianti destinati alla  produzione  dell'olio  extra vergine di oliva di cui all'art. 1 devono  essere  tali  da rispecchiare le caratteristiche della zona e comunque  atte  a  conferire  alle  olive ed all'olio che ne deriva i caratteri  qualitativi specifici e di tipicita', specificati all'art. 2.
 Sono  pertanto  da  ritenere  idonei  gli  oliveti compresi nella fascia  altimetrica tra 100 s.l.m. e 900 s.l.m. ricadenti nell'areale di  produzione  di  valli  interne  e  colline  della provincia i cui terreni   sono   di   medio-impasto,   con   presenza  di  scheletro, limo-sabbiosi e sabbioso-argillosi.
 I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento e i sistemi di potatura  variano  in relazione all'eta' dell'oliveto. Negli impianti tradizionali  i sesti oscillano da metri 8x8 a metri 12x12, con sesti piu'  ampi  in  oliveti  promiscui  e  sono  spesso irregolari; negli impianti  moderni  il  sesto  di  impianto e' fino a metri 7x7 con le cultivar   tradizionali.   Negli   impianti   tradizionali  le  forme ricorrenti  sono  il  vaso  libero  ed  il  globo;  in quelli moderni prevalgono  forme  monocauli  (vaso,  monocono,  monocaule  libero  e globo).  Comunque  tecnica  di potatura e forma di allevamento devono essere tali da consentire l'ottenimento di frutti di qualita'.
 La   tecnica   di   coltivazione  degli  oliveti  destinata  alla produzione  dei  olio  extra  vergine  di  oliva  di  cui  all'art. 1 comprende  pratiche  di  concimazione organica e/o di sintesi. Per la gestione  del suolo e' ammesso l'inerbimento temporaneo o permanente. Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
 La  difesa  degli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine  di oliva di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalita'  definite  da  i  programmi  di lotta guidata emanati dalla regione Siciliana; e' ammessa la produzione con metodo biologico.
 La  raccolta  delle olive negli oliveti destinati alla produzione di  olio  extra  vergine  di  oliva  di  cui  all'art.  1 deve essere effettuata   tra  il  primo  di ottobre  e  il  quindici  di dicembre corrispondente   alle  fasi  di  maturazione  che  vanno  dall'inizio dell'invaiatura   alla  pigmentazione  superficiale  del  frutto.  La raccolta   deve  essere  eseguita  manualmente  tramite  brucatura  e pettinatura,  o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori; in ogni caso  devono  essere  utilizzate  le  reti per agevolare la raccolta. Tuttavia  e'  vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno  e quella sulle reti permanenti. E' vietato altresi' l'uso di cascolanti.
 Il  trasporto  e  la  conservazione  delle  olive  deve  avvenire utilizzando contenitori rigidi ed aerati.
 La  produzione  massima  delle olive negli oliveti destinati alla produzione  di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 non puo' superare  kg  10000/ha;  la resa massima di olio non puo' superare il 22% espressa in peso per kg di olive.
 Art. 6.
 Modalita' di oleificazione
 La  molitura  delle  olive  e l'imbottigliamento dell'olio devono avvenire  nel  territorio  delimitato  all'art.  3.  Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre 48 ore dalla raccolta.  Per  l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici  e  fisici  atti  a  garantire oli privi di alterazioni per ottenere un prodotto che rispecchi le caratteristiche peculiari delle drupe di origine; a tal fine sono ammessi solo impianti in continuo a due  o tre fasi in cui la temperatura della pasta di olive non superi i  27C°  durante  la  fase  di gramolazione che deve avere una durata massima di 45 minuti primi; e' vietata la pratica del «ripasso» ed e' altresi' vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) e l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione.
 L'immagazzinamento    dell'olio   prodotto   deve   avvenire   in contenitori  compatibili  con tale alimento, come l'acciaio inox o il vetro   esente   da   piombo,   tali   contenitori  devono  risultare perfettamente  lavabili,  atti alla separazione dei depositi naturali (morchie)  dalla  massa  dell'olio. La conservazione va effettuata al riparo della luce in ambienti chiusi per evitare sia il riscaldamento che il congelamento dell'olio.
 E'  consentito  l'ottenimento  dell'olio  extra  vergine «Colline Ennesi» con metodo biologico.
 Art. 7.
 Legame con l'ambiente
 La   coltivazione  dell'ulivo  e  di  conseguenza  la  produzione dell'olio  tipico  dell'ennese,  possedendo questo singolari qualita' organolettiche  che  lo differenziano nettamente da altri oli, non si configura  solo per l'importanza data da una significativa produzione locale,  ma  anche,  nella tradizione antica, come albero di culto al quale tutti i sicilioti dovevano portare somma venerazione cosi' come dimostrato  da  una  ampia  e  ricca  documentazione  storica. Questa testimonia  una  antica  presenza  della  coltivazione dell'ulivo nel territorio  provinciale  ennese unitamente ad una profonda tradizione degli  usi e delle consuetudini ancora vive nel contadino, legati non solo  alla  produzione  di  olio  ma anche alle sue utilizzazioni. Le cultivar   che   si  sono  specializzate  nel  territorio  rispondono all'esigenza  tramandata  dai greci di un frutto dedicato alla mensa, l'oliva, ed un prodotto, l'olio, che come unguento era legato ai riti propiziatori:   da   questo,   l'affermarsi   di  cultiva  a  duplice attitudine.
 Qualita'  e tipicita' dell'olio nella provincia di Enna risultano in diretto collegamento. Studi sul germoplasma confermano l'esistenza di una caratterizzazione genetica ennese di Olea Europaea e l'analisi chimico  fisica  dell'olio  in  relazione  al  germoplasma oggetto di studio  ha  evidenziato  che  le caratteristiche specifiche dell'olio ennese hanno comunque una forte correlazione con la matrice genetica. La  combinazione  tra  cultivar  presenti  nel  territorio  di antico insediamento,  cosi'  come  e'  emerso dall'indagine sul germoplasma, condizioni   pedoclimatiche   e   particolarmente   del   clima  mite mediterraneo  che  caratterizza  questo territorio prevalentemente di media  ed  alta  collina,  collocato in area interna priva di diretta influenza  del  mare,  sta  alla  base della qualita' elevata e della tipicita'  del  prodotto i cui specifici parametri chimici hanno come conseguenza  la  notevole  stabilita' dell'olio nel tempo a vantaggio del  carattere  decisamente  fruttato  che permane a lungo. I terreni sono   particolarmente   vocati   alle  coltivazioni  arboree  ed  in particolare per olivo e mandorlo.
 Art. 8.
 Controlli
 L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline  Ennesi»  sara' controllato da una struttura autorizzata, in conformita'  all'art.  10  del  Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
 Art. 9.
 Designazione e presentazione dell'olio
 Alla  denominazione  di  origine  protetta  di  cui all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
 E'  consentito  l'uso  veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o possano risultare ingannevoli per il consumatore.
 E'  consentito  l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale. E' consentito altresi' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole  situate  nell'area  di  produzione,  a  condizione  che il prodotto  sia  stato  ottenuto  esclusivamente  con olive raccolte da oliveti   dell'azienda   o   nell'associazione   di   aziende   e  il confezionamento sia avvenuto nelle medesime.
 Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata all'art. 3.
 L'olio  extra  vergine  di  oliva  di  cui all'art. 1 deve essere immesso  al consumo in recipienti di capacita' non superiore ai litri 5 in vetro (scuro o chiaro cartonato) o in banda stagnata.
 Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve  figurare  in  etichetta  con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria  di  ampio  contrasto rispetto al colore dell'etichetta, tale   cioe'  da  essere  nettamente  distinto  dal  complesso  delle indicazioni che compaiono su di essa.
 E'  obbligatorio  indicare  in  etichetta  l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
 E'  consentita  la  menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
 
 ---->  Vedere logo di pag. 55  <----
 
 Il  logo  identificato della denominazione di origene protetta di cui  all'art.  1  ha  forma  ellissoidale  nella parte superiore, con innesto semirettangolare nella parte inferiore. La traccia esterna e' di  colore  rosso  (pantone  185c)  con  tratto  di  15  punti in una dimensione  di  progettazione  di  mm 193x 170; l'interno presenta un fondo  bianco  sul quale si staglia una grafica verde che rappresenta un  ramo di olivo con lo stelo (pantone cool gray 9c), composto da n. 2  frutti  (pantone  576c) e n. 5 foglie (pantone 5757c). All'interno sono presenti le seguenti diciture:
 nella  parte alta, all'interno della cornice: OLIO EXTRAVERGINE d'OLIVA  (pantone  5777c)  con  carattere Copperlate Bold; nella zona centrale,  in  basso:  COLLINE  ENNESI  (pantone 5777c) con carattere Copperlate  Bold;  nella  parte  in  basso: D.O.P. (pantone5757c) con carattere Arial rounded bold.
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