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| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 8 luglio 2005 |  | Istituzione dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di  Pavia,  Scuola superiore ad ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  11  del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla   programmazione  del  sistema  universitario  per  il  triennio 2001-2003;
 Visto   il   decreto   ministeriale  5 agosto  2004  relativo  alla programmazione  del  sistema universitario per il triennio 2004-2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004;
 Visto l'art. 22 del predetto decreto il quale prevede:
 al  comma  1,  che «in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del  decreto  ministeriale  8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario  per  il  triennio 2001-2003) - il quale fa riferimento alle  iniziative  di  sperimentazione di Scuole superiori, avviate in relazione  agli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma  6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Universita' di Catania,  Lecce,  Pavia,  Siena  e  il  Ministero  - sulla base della relazione  predisposta dal Comitato, tenuto conto delle differenziate situazioni  e  delle richieste delle singole universita' interessate, viene  disposta:  relativamente  alla  iniziativa dell'Universita' di Pavia,  la  istituzione  della  Scuola  superiore denominata Istituto universitario  di  studi  superiori  (IUSS) di Pavia, contestualmente alla  approvazione,  con  decreto  del  Ministro, dello statuto e del regolamento    didattico    relativi,    presentati    dal    Rettore dell'Universita' di Pavia;...»;
 al  comma  2,  che  «al  termine  del  triennio,  sulla  base delle valutazioni positive da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi  formativi,  puo'  essere disposto l'accreditamento, secondo quanto  previsto dall'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato  alla  valutazione  positiva  da  parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.»;
 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 Visto  lo  statuto  dell'Istituto  universitario di studi superiori (I.U.S.S.)  di  Pavia,  presentato  dal  Rettore  dell'Universita' di Pavia;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. E'   istituito,  a  decorrere  dall'a.a.  2004-2005,  l'Istituto universitario   di   studi  superiori  (I.U.S.S.)  di  Pavia,  Scuola superiore  ad ordinamento speciale, del quale e' approvato lo statuto allegato al presente decreto.
 2. I   corsi   ordinari,   che   costituiscono   compito  specifico dell'istituto   e  integrano  il  percorso  formativo  seguito  dagli studenti   iscritti  ai  corsi  di  laurea  e  di  laurea  magistrale dell'Universita'  di  Pavia,  sono  articolati  in  quattro  distinte classi:
 1) classe di scienze umane;
 2) classe di scienze sociali;
 3) classe di scienze e tecnologie;
 4) classe di scienze biomediche.
 |  |  |  | Art. 2. 1. L'Istituto istituisce inoltre:
 a) corsi di master di secondo livello;
 b) corsi di dottorato di ricerca;
 c) corsi di perfezionamento post-dottorali;
 d) corsi di alta formazione permanente;
 e) corsi  di  laurea  magistrale  sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Universita' di Pavia.
 2. Il  regolamento  didattico  dell'Istituto  verra'  approvato con successivo  decreto, tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dagli articoli 41 e 44 dello statuto.
 |  |  |  | Art. 3. 1. L'ammissione   ai   corsi  dell'Istituto  avviene  per  concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Al  termine  del triennio, sulla base delle valutazioni positive da  parte  del  Comitato  nazionale  per  la  valutazione del sistema universitario  in  ordine  ai  risultati dei processi formativi, puo' essere  disposto  l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25   del   decreto   ministeriale   5 agosto  2004.  Il  mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
 2.  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il Ministro: Moratti
 |  |  |  | STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
 Titolo I
 Art. 1.
 (Natura dell'istituzione)
 1.  L'Istituto  universitario  di  studi  superiori (I.U.S.S.) di Pavia  ha  natura  di  Scuola superiore ad ordinamento speciale ed e' inserito  nel sistema universitario italiano con propria personalita' giuridica   e   autonomia   didattica,   scientifica,  organizzativa, finanziaria e contabile.
 Art. 2.
 (Finalita)
 1.  Riconoscendo  nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un paese, l'Istituto si propone di contribuire alla piena valorizzazione  dei  giovani  di  talento,  offrendo loro, nella fase degli   studi   pre   e   post-laurea,  percorsi  formativi  di  alta qualificazione  che  ne  esaltino  le capacita', nonche' occasioni di arricchimento    scientifico    e    culturale,    anche   in   senso interdisciplinare.  L'Istituto  si propone altresi' di contribuire al progresso  della  scienza,  curando  la  formazione  dei giovani alla ricerca e sviluppando programmi di ricerca scientifica.
 2.  La realizzazione di un ambiente di forte interazione tra alta formazione  e  ricerca  scientifica costituisce una precisa finalita' dell'Istituto.
 3.  Nel perseguimento delle sue finalita', l'Istituto si affianca all'Universita' degli studi di Pavia ed opera in stretta sinergia con essa per un potenziamento del sistema universitario pavese e di Pavia come citta' universitaria.
 Art. 3.
 (Principi ispiratori)
 1. L'Istituto riconosce ad ogni studente che lo meriti il diritto di  accedere alla sua offerta formativa e di sviluppare pienamente le proprie   capacita',   indipendentemente   da   ogni  condizionamento economico o sociale e senza discriminazioni di alcun tipo.
 2.  La  liberta'  di  espressione e di insegnamento, il reciproco rispetto  e  la  tolleranza  nella  diversita' costituiscono principi fondamentali nella vita dell'Istituto.
 Art. 4.
 (Partecipazioni istituzionali)
 1.   L'Istituto,   inserendosi   nel  tradizionale  rapporto  tra l'Universita'  e  i  Collegi  universitari di Pavia e riconoscendo il ruolo  formativo universitario di questi ultimi, realizza una propria forma  avanzata  di  partecipazione dei Collegi ai processi formativi universitari.  Grazie  a  questa specifica collaborazione, l'Istituto assicura  anche  il carattere residenziale e collegiale delle proprie attivita'  didattiche  e  di  ricerca.  Sono  pertanto partecipazioni istituzionali  dell'Istituto:  l'Universita'  di  Pavia,  il Collegio Borromeo,  il  Collegio  Ghislieri, il Collegio Nuovo, il Collegio S. Caterina da Siena e l'Ente gestore del Diritto allo Studio di Pavia.
 Art. 5.
 (Cooperazione internazionale)
 1.  Nell'intero  ambito  delle  proprie  attivita' di didattica e ricerca  l'Istituto  promuove  la  cooperazione  internazionale,  con particolare  riguardo  agli  Stati  membri  dell'Unione europea ed ai Paesi  del  Mediterraneo,  anche  favorendo la mobilita' di studenti, professori e ricercatori.
 Art. 6.
 (Attivita' formative)
 1.  Per  il  raggiungimento  delle  proprie  finalita' formative, l'Istituto attiva:
 a) corsi  ordinari  per gli allievi contestualmente iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Universita' di Pavia;
 b) corsi di master di secondo livello;
 c) corsi di dottorato di ricerca.
 2. Puo' inoltre attivare:
 d) corsi di perfezionamento post-dottorali;
 e) corsi di alta formazione permanente;
 f) corsi  di  laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Universita' di Pavia.
 3. Al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2 l'Istituto rilascia i  titoli  previsti  dall'art.  3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
 4.  L'Istituto  puo' istituire e regolamentare forme di tutorato, al  fine  di  consentire  agli allievi la massima partecipazione alla didattica,  l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienza  diretta  a  favorire  il  loro  inserimento nel mondo del lavoro.
 5.   L'Istituto   organizza  inoltre  attivita'  di  orientamento universitario e promuove attivita' culturali.
 6.  L'ammissione  ai  corsi  dell'Istituto  avviene  per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
 Art. 7.
 (Corsi ordinari)
 1.   I   corsi  ordinari,  che  costituiscono  compito  specifico dell'Istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli allievi presso  l'Universita'  di  Pavia  nei  corsi  di  laurea  e di laurea magistrale, sono impartiti in quattro distinte classi:
 1. classe di scienze umane;
 2. classe di scienze sociali;
 3. classe di scienze e tecnologie;
 4. classe di scienze biomediche.
 2.  I  corsi dell'Istituto possono dar luogo al riconoscimento di crediti  formativi  universitari  solo  in caso di interruzione degli studi presso l'Istituto.
 3.  Al  termine  della  frequenza  dei  corsi ordinari, che hanno durata quinquennale, all'allievo che abbia superato l'esame finale di tesi viene conferito il diploma di licenza.
 4. Il diploma di licenza costituisce titolo di merito, valutabile per   l'ammissione   ai   percorsi  formativi  di  ulteriore  livello dell'Istituto.
 Art. 8.
 (Corsi di master)
 1.  I  corsi di master di secondo livello offrono ai loro allievi un'alta  qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte  interazione  con  il  mondo  delle professioni. La presenza di studenti  e  docenti stranieri e' prevista come elemento qualificante dei corsi.
 2.  I  corsi  possono  essere  svolti  dall'Istituto  in  maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni con altre Universita', Enti  di  ricerca  o  Istituti  di insegnamento superiore, italiani o stranieri,  con  la possibilita' di conferimento di titoli multipli o congiunti.
 3.  I corsi hanno, di norma, la durata di un anno, al termine del quale e' conferito il master.
 Art. 9.
 (Corsi di dottorato di ricerca)
 1.  I  corsi  di  dottorato  di  ricerca sono destinati a formare giovani   ricercatori,   in   una   prospettiva   internazionale   ed interdisciplinare,  offrendo  loro  opportunita'  di  approfondimento metodologico e di esperienza di ricerca.
 2.  I  corsi hanno durata triennale e prevedono l'obbligo per gli allievi di acquisire una formazione a carattere internazionale.
 3.  I  corsi  di dottorato possono essere svolti dall'Istituto in maniera  autonoma  o  all'interno  di  apposite convenzioni con altre Universita',  Enti  di  ricerca o Istituti di insegnamento superiore, italiani  o  stranieri, con la possibilita' di conferimento di titoli multipli o congiunti.
 4.  A  conclusione  dei  corsi l'Istituto conferisce il titolo di dottore di ricerca.
 Art. 10.
 (Corsi di perfezionamento post-dottorali)
 1.  I  corsi  di perfezionamento post-dottorali sono destinati ai giovani  che,  conseguito  il titolo di dottore di ricerca, intendano proseguire  nell'Istituto attivita' di ricerca. I corsi sono affidati a studiosi di chiara fama che assistono gli allievi nello svolgimento dei loro programmi di ricerca.
 Art. 11.
 (Corsi di alta formazione permanente)
 1. I corsi di alta formazione permanente sono rivolti a chi, dopo la  laurea  magistrale,  intenda  aggiornare le proprie conoscenze in settori  di  alta  specializzazione e rapida evoluzione. I corsi sono organizzati  in  collaborazione  con  soggetti pubblici o privati che contribuiscono al loro finanziamento.
 Art. 12.
 (Attivita' di ricerca)
 1.  L'Istituto svolge attivita' di ricerca, in modo autonomo o in collaborazione  con altri enti o istituzioni, pubbliche o private, in primo luogo con l'Universita' degli studi di Pavia.
 2.  Le  attivita' di ricerca svolte in collaborazione o per conto di enti terzi devono essere approvate dal Consiglio direttivo.
 Art. 13.
 (Personale)
 1.   L'Istituto   determina  gli  organici  dei  professori,  dei ricercatori,  dei dirigenti e del personale tecnico ed amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente.
 2. L'istituto inoltre:
 a) nomina professori a contratto;
 b) stipula contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri e con collaboratori e esperti linguistici di madre lingua.
 3.  Per  garantire  i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari,  l'Istituto puo' avvalersi anche di collaborazioni esterne con le modalita' previste dalla legge.
 Titolo II
 Art. 14.
 (Organi)
 1. Sono organi di governo dell'Istituto:
 a) il Direttore;
 b) il Consiglio direttivo.
 2. Sono altresi' organi dell'Istituto il Nucleo di valutazione ed il Collegio dei revisori dei conti.
 Art. 15.
 (Il Direttore)
 1. Il Direttore:
 a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
 b) conferisce i diplomi rilasciati dall'Istituto;
 c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
 d) stipula  le  convenzioni  e  i  contratti riservati alla sua competenza;
 e) assume,  nei  casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del  Consiglio  direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
 f) assicura   l'osservanza  delle  norme  che  disciplinano  le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;
 g) emana  lo  Statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi dell'Istituto;
 h) attua   le  linee  fondamentali  del  piano  pluriennale  di sviluppo e il programma annuale di attivita';
 i) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' dell'Istituto, attraverso gli strumenti ritenuti piu' idonei;
 j) esercita   tutte  le  attribuzioni  di  ordine  scientifico, didattico  e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e   dai   regolamenti,   nonche'  dalle  norme  generali  e  speciali concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili.
 2.  Il  Direttore e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal  Vicedirettore  ed  e'  da  lui  sostituito  in caso di assenza o impedimento.
 3.  Il  Direttore puo' delegare proprie funzioni al Vicedirettore o, sentito il parere del Consiglio direttivo, a uno o piu' professori dell'Istituto membri del Consiglio direttivo.
 4.  E'  facolta'  del  Direttore, sentito il parere del Consiglio direttivo,  di nominare comitati consultivi, composti da professori o studiosi  italiani  e  stranieri  di  chiara  fama, in relazione alle attivita' didattiche e scientifiche dell'Istituto.
 Art. 16.
 (Elezione del Direttore)
 1.   Il  Direttore  e'  eletto  dal  Consiglio  direttivo  tra  i professori di ruolo, ordinari o straordinari, con regime di impegno a tempo    pieno,   dell'Istituto   ed   e'   nominato   dal   Ministro dell'Istruzione,   dell'Universita'   e  della  Ricerca  con  proprio decreto.
 2.  Il  Direttore dura in carica un quadriennio accademico e puo' essere  riconfermato solo per un ulteriore quadriennio. L'elezione ha luogo  a  scrutinio  segreto  con  voti pari alla maggioranza dei due terzi  dei  componenti  il  Consiglio.  Dopo  il  terzo  scrutinio e' sufficiente la maggioranza semplice.
 3.  In  caso  di  cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tale ipotesi la durata   del   mandato  deve  intendersi  per  lo  scorcio  dell'anno accademico  in  corso  e  per  l'intero  quadriennio  successivo. Nel periodo  intercorrente  fra la cessazione del mandato e la nomina del nuovo  Direttore  da  parte  del  Ministro, le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore.
 Art. 17.
 (Nomina del Vicedirettore)
 1.  Il  Direttore  nomina un Vicedirettore, sentito il parere del Consiglio   direttivo,   fra   i  professori  di  ruolo,  ordinari  e straordinari,  in  regime  di  tempo  pieno,  che  svolgono attivita' didattica e di ricerca presso l'Istituto.
 2.  Il  Vicedirettore  coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
 3.  Il  Vicedirettore  dura  in  carica  un biennio e puo' essere riconfermato. Cessa dalla carica con la nomina del nuovo Direttore.
 Art. 18.
 (Il Consiglio direttivo)
 1. Il Consiglio direttivo:
 a) ha   il   governo   scientifico,  didattico  e  disciplinare dell'Istituto e delibera sulla relativa gestione;
 b) elegge il Direttore;
 c) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo dell'Istituto nei diversi ambiti delle sue attivita';
 d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 e) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e  della  relativa  gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; indica  le  priorita'  ed  emana  le  conseguenti direttive generali; verifica  la  rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 f) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero;
 g) delibera,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  sulle modifiche di Statuto e sui regolamenti;
 h) esercita  le  competenze  di cui all'art. 13, primo comma, e delibera   sulla   copertura  dei  posti  vacanti  e  su  ogni  altro provvedimento relativo ai professori e ai ricercatori dell'Istituto;
 i) individua,  su  proposta  del  Direttore amministrativo, gli uffici  e  i  servizi  dell'Istituto  e  la  dotazione  organica  del personale tecnico e amministrativo;
 j) delibera  sui contratti riservati alla sua competenza, sulla partecipazione  a  centri e consorzi e sulle proposte di convenzione, sull'istituzione  di centri di ricerca e sull'aggregazione di centri, corsi di master e corsi di dottorato in strutture complesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26;
 k) delibera  sugli  affidamenti  di  cui  all'art.  13, secondo comma,  e  sul  relativo  trattamento economico nonche' su ogni altro provvedimento relativo a tale personale;
 l) delibera   sulle  lingue  straniere  di  cui  far  impartire l'insegnamento,  sull'istituzione di centri per l'apprendimento delle lingue   straniere   e   sulle   norme   generali  relative  al  loro funzionamento;
 m) destina   le  risorse  alle  varie  strutture  didattiche  e scientifiche,  ne determina i modi di funzionamento e vigila sul loro operato;
 n) determina  i  compensi  da  attribuire  ai  componenti degli organi  previsti  dal  presente Statuto, nonche' eventuali indennita' relative  all'espletamento  di  funzioni  istituzionali  previste dal presente Statuto;
 o) esercita, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, tutte le altre  attribuzioni  che gli sono demandate dal presente Statuto, dai regolamenti,    nonche'   dalle   norme   concernenti   l'ordinamento universitario per quanto applicabili.
 2.  Il  Consiglio  direttivo governa l'Istituto anche avvalendosi della  collaborazione  di comitati o commissioni, la cui composizione e' determinata dal Consiglio stesso.
 3. Entro il mese di maggio il Consiglio direttivo si riunisce per approvare  il  piano  di attivita' didattica e scientifica per l'anno successivo e per fornire le indicazioni conseguenti.
 4.  Il  Consiglio  direttivo  e'  convocato  dal  Direttore  ogni qualvolta  questi ne ravvisi la necessita', e comunque ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 Art. 19.
 (Composizione del Consiglio direttivo)
 1. Il Consiglio direttivo e' composto da:
 a) il Direttore dell'Istituto, che lo presiede;
 b) il Vicedirettore dell'Istituto;
 c) il  Rettore dell'Universita' degli studi di Pavia o, in caso di suo impedimento, il Pro-Rettore vicario;
 d) il Presidente o il Rettore del Collegio Borromeo;
 e) il Presidente o il Rettore del Collegio Ghislieri;
 f) il Presidente o il Rettore del Collegio Nuovo;
 g) il  Presidente  o  il Rettore del Collegio Santa Caterina da Siena;
 h) il  Presidente  dell'Ente gestore del Diritto allo Studio di Pavia o un suo delegato;
 i) il  coordinatore  dei  corsi  ordinari, di cui al successivo art. 23;
 j) il  coordinatore  dei  corsi di master, di cui al successivo art. 24;
 k) il coordinatore dei corsi di dottorato, di cui al successivo art. 25;
 l) un rappresentante dei professori dell'Istituto;
 m) un rappresentante dei ricercatori dell'Istituto;
 n) un rappresentante degli allievi dell'Istituto.
 2.  Qualora  l'organico  docente dell'Istituto superasse le venti unita', la rappresentanza dei professori sara' elevata sino a tre.
 3.  Il  rappresentante  di ogni Collegio e' nominato dal relativo Consiglio di amministrazione.
 4.  Le  elezioni degli altri rappresentanti avvengono a scrutinio segreto nell'ambito della categoria di appartenenza.
 5.  Il  Consiglio direttivo puo' esercitare tutte le sue funzioni anche  se alcuni dei suoi componenti non sono stati ancora eletti per incompletezza degli organici.
 6.  Le  elezioni  vengono indette nel mese di maggio dell'anno di scadenza  del  mandato,  a  esclusione  di  quelle  per la nomina del rappresentante  degli allievi, che vengono indette ogni anno nel mese di dicembre.
 7. Il Consiglio direttivo e' costituito con decreto del Direttore e  dura  in  carica un quadriennio accademico; della sua composizione viene  informato  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca.
 8.  I  consiglieri  che  per qualunque motivo vengano a cessare o perdano  la  qualifica  prevista per la loro elezione sono sostituiti mediante  una nuova elezione e gli eletti restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
 9. Per essere eletti nel Consiglio direttivo i rappresentanti dei professori  di  ruolo  e  dei  ricercatori  devono aver optato per il regime di impegno a tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di elezione.
 10.  Vicepresidente  del  Consiglio direttivo e' il Vicedirettore dell'Istituto.
 11.   Il   Direttore  amministrativo  partecipa  in  qualita'  di Segretario verbalizzante senza diritto di voto.
 Art. 20.
 (Nucleo di valutazione)
 1.  Il  Nucleo di valutazione e' formato da cinque membri, di cui almeno due esterni all'Istituto, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
 2.  Il  Presidente ed i componenti del Nucleo di valutazione sono nominati  dal  Direttore  dell'istituto, su indicazione del Consiglio direttivo;  restano  in  carica  per  quattro  anni  e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
 3.  Il Nucleo di valutazione e' l'organo propositivo e consultivo degli  organi  di governo in materia di valutazione. L'adozione degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse, nonche' del buon andamento, spetta agli organi di governo.
 4.  Il  Nucleo  di  valutazione svolge le funzioni di valutazione interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e  dei  rendimenti,  il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita'    della    ricerca    e   della   didattica,   nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
 5.  Il  Nucleo  di  valutazione  acquisisce periodicamente, nelle forme previste dalla legge, le opinioni degli allievi sulle attivita' didattiche,  predisponendo  apposita  relazione  contenente  anche le informazioni  e  i  dati  richiesti  dal  Comitato  nazionale  per la valutazione  del  sistema  universitario, da inviare al Ministero, al Comitato e agli altri organi previsti dalla normativa entro i termini stabiliti.
 6.  Il  Nucleo di valutazione predispone una relazione annuale in merito  ai  risultati delle attivita' di valutazione svolte nell'anno precedente, da presentare agli organi di governo.
 7. Al Nucleo di valutazione e' assicurata autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 Art. 21.
 (Esercizio finanziario)
 1.  L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 2.  Entro tale termine il Consiglio direttivo approva il bilancio di   previsione  ed  entro  il  30 aprile  successivo  il  rendiconto economico  e  finanziario dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze  lo  richiedano, l'approvazione del rendiconto puo' avvenire entro il 30 giugno.
 3. Contenuto, struttura e modalita' di formazione ed approvazione del  Bilancio di previsione e dei rendiconti saranno disciplinati dal Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita' generale di cui all'art. 42.
 4.  Gli  eventuali  avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero  per  il  potenziamento  delle  attivita'  dell'Istituto o per l'acquisto  di  beni  strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attivita'.
 5.  E'  vietata  la  distribuzione di utili od avanzi di gestione nonche'  di fondi e riserve durante la vita dell'Istituto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
 Art. 22.
 (Collegio dei revisori dei conti)
 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Direttore, previa designazione del Consiglio Direttivo ed e' composto da:
 a) un  funzionario  del  Ministero  dell'economia e delle finanze come membro effettivo ed uno come membro supplente;
 b) un     funzionario     del     Ministero    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca come membro effettivo ed uno come membro supplente;
 c) un esperto iscritto nell'albo dei revisori contabili, che ne assume la presidenza.
 2.  Il  Collegio dura in carica tre anni ed i componenti non sono revocabili, salvo gravi inadempienze.
 3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita'  contabile  e  finanziaria  della  gestione,  esprime  il proprio  parere  sulla  proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza  del  conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili,  redigendo  apposita relazione, che accompagna la proposta di   deliberazione  del  Consiglio  direttivo.  Il  Collegio  formula altresi'  proposte  tendenti  a  conseguire  una migliore efficienza, efficacia ed economicita' della gestione.
 Titolo III
 Art. 23.
 (Organizzazione delle attivita' didattiche e formative)
 1.  Le  attivita'  didattiche  e  formative  sono  articolate  in attivita'   pre-laurea  e  post-laurea,  e  fanno  capo  a  strutture organizzative distinte.
 Art. 24.
 (Coordinamento dei corsi ordinari)
 1.  I  corsi  ordinari  sono coordinati da un professore di prima fascia,  ordinario  o  straordinario,  in  regime di tempo pieno, che presiede  un  Consiglio  didattico  composto  dai  responsabili delle quattro  classi  di  cui  all'art.  7  e  da  un rappresentante degli allievi.
 2.   Il  Consiglio  didattico  si  avvale,  nella  programmazione dell'attivita' didattica, di un Comitato composto per ciascuna classe dai presidi delle corrispondenti facolta' dell'Universita' di Pavia e da  non  piu'  di  tre  studiosi  di chiara fama italiani o stranieri designati dalle corrispondenti facolta' dell'Universita' di Pavia. Il Coordinatore e' designato dal Consiglio direttivo e nominato con atto del  Direttore. Il Coordinatore designa, tra i docenti dell'istituto, i responsabili delle quattro classi. Il coordinatore e i responsabili durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva.
 Art. 25.
 (Coordinamento dei corsi di master e di alta formazione permanente)
 1.  I  corsi  di  master  di  cui  all'art.  8  e i corsi di alta formazione  permanente di cui all'art. 11 sono deliberati annualmente dal   Consiglio  direttivo  nell'ambito  di  aree  tematiche  che  il Consiglio,  anche  avvalendosi  del  parere di esperti di chiara fama italiani  o  stranieri,  ritiene  di  interesse per l'istituto in una programmazione triennale.
 2.  Nell'ambito  di  ciascuna area, l'organizzazione dei corsi e' affidata ad un responsabile, che presiede un Comitato di esperti, cui spetta anche il compito di formulare proposte al Consiglio didattico, di  cui  al  comma  successivo,  in  merito all'attivazione dei corsi dell'area.
 3.  Il  coordinamento  dei corsi delle varie aree e' affidato dal Consiglio  direttivo  ad  un  professore di prima fascia, ordinario o straordinario,  in  regime  di tempo pieno, che presiede un Consiglio didattico  composto  dai  responsabili di area e da un rappresentante degli iscritti ai corsi.
 4. Il coordinatore dei corsi dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato per una sola volta consecutiva.
 Art. 26.
 (Coordinamento dei corsi di dottorato
 e di formazione post-dottorale)
 1.  I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  e i corsi di formazione post-dottorale,  deliberati  dal Consiglio direttivo, sono coordinati da  un  professore  di  prima  fascia, ordinario o straordinario, che presiede  un Consiglio composto dai coordinatori dei singoli corsi di dottorato,  da  un  rappresentante  dei  dottorandi  e da non piu' di cinque studiosi italiani o stranieri.
 2.  Il  coordinatore  e'  designato  dal  Consiglio  direttivo  e nominato con atto del Direttore.
 3.  Il  coordinatore  dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato per una sola volta consecutiva.
 Art. 27.
 (Organizzazione delle attivita' di ricerca)
 1.  Al  fine  di svolgere le attivita' di ricerca di cui all'art. 12,  il  Consiglio  direttivo  delibera  l'istituzione  di  centri di formazione post-laurea e ricerca, che devono essere caratterizzati da alta  qualificazione  scientifica,  da multidisciplinarieta' dei temi affrontati  e  da  ampia  internazionalita'  dei  ricercatori  e  dei programmi.
 2.  All'atto  della  delibera di istituzione, il Consiglio indica altresi' la durata del riconoscimento, normalmente compresa tra tre e cinque   anni,  al  termine  della  quale  devono  essere  effettuate procedure  di valutazione dei risultati, anche attraverso revisioni a livello  internazionale,  prima  di  una  eventuale  conferma  per un successivo periodo.
 3.  Considerata  la  necessita'  di mantenere un forte legame tra ricerca   e  formazione  dottorale  e  post-dottorale,  il  Consiglio direttivo puo' deliberare l'aggregazione di centri, corsi di master e di  dottorato  attivi  in  settori  scientifici omogenei in strutture complesse,   coordinate  dal  responsabile  del  relativo  centro  di ricerca.
 4.   L'attivita'   di   ricerca   comunque   svolta   all'interno dell'Istituto  e' coordinata da un Consiglio scientifico composto dai responsabili  dei  centri e delle predette strutture e presieduto dal Coordinatore dei corsi di dottorato e di formazione post-dottorale.
 Art. 28.
 (Attivita' editoriali)
 1.   L'istituto   puo'  promuovere  o  partecipare  ad  attivita' editoriali connesse alle proprie attivita' didattiche e di ricerca.
 Titolo IV
 Art. 29.
 (Posti di allievo dei corsi ordinari
 e dei corsi di master e di dottorato)
 1.  Ogni  anno il Consiglio direttivo, su proposta dei rispettivi Consigli  di  cui  agli  articoli 23, 24, 25, determina il numero dei posti  di  allievo  dei  corsi  ordinari  e  dei corsi di master e di dottorato  da  mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva i relativi bandi.
 2.  I criteri e le modalita' di ammissione ai corsi, salvo quanto previsto  agli  articoli seguenti,  sono  stabiliti  dal  Regolamento didattico.
 Art. 30.
 (Ammissione ai corsi ordinari)
 1.  I  posti  di  allievo  dei  corsi ordinari vengono attribuiti mediante concorso per esami con prove scritte e orali. Il concorso e' aperto  ai  cittadini  italiani e stranieri in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento didattico.
 2.  Il  Direttore  con  proprio  provvedimento  emana  i bandi di concorso, che devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 Art. 31.
 (Ammissione ai corsi di master e di dottorato)
 1. Il concorso ai posti di master e di dottorato e' per titoli ed esami o solo per titoli nei casi stabiliti dal Regolamento didattico. Il Direttore con proprio decreto emana i bandi di concorso, che per i dottorati  devono  essere  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale. Il concorso   a   posti   di   dottorato  di  ricerca  dovra'  accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
 2. Il Regolamento didattico disciplina l'organizzazione dei corsi di  master  e di dottorato, i requisiti e i titoli per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento dei titoli relativi.
 Art. 32.
 (Commissioni giudicatrici)
 1.  Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi di ammissione ai corsi  ordinari,  ai  corsi  di master e di dottorato di ricerca sono nominate  ogni  anno, su proposta dei rispettivi Consigli di cui agli articoli 23, 24, 25, con provvedimento del Direttore.
 2.  I  criteri  di  nomina  dei componenti, la composizione delle commissioni  e  le  modalita'  di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento didattico.
 Art. 33.
 (Obblighi degli allievi)
 1.  Il  Regolamento  didattico  stabilisce gli obblighi didattici degli allievi.
 2.  Ogni  allievo  dei  corsi  ordinari  segue  gli  insegnamenti impartiti  nell'Istituto  e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui e' iscritto nell'Universita' di Pavia.
 3. Ogni allievo dei corsi ordinari deve sostenere tutti gli esami dei  corsi  ordinari  e  di quelli universitari previsti nel piano di studi,  entro la fine dell'anno accademico di riferimento, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento didattico. Il Consiglio didattico determina  criteri  di  valutazione atti ad assicurare l'alto livello degli  studi compiuti dagli allievi e la costanza e qualita' del loro impegno.
 4.  Ogni  allievo  dei  corsi ordinari deve riportare negli esami universitari   e   in   quelli   interni,  sostenuti  durante  l'anno accademico,  la  media  di  almeno  27  su  30 ed in ciascun esame il punteggio di almeno 24 su 30.
 5.  Per  essere  ammessi  al  quarto anno gli allievi devono aver adempiuto,  nei  tempi  prescritti dal Regolamento didattico, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, ed aver ottenuto la laurea.
 6.  Il mancato adempimento degli obblighi didattici ed il mancato rispetto  della  media dei voti richiesta comportano la decadenza dal posto di allievo dell'istituto.
 7. Ogni allievo dei corsi di master e di dottorato deve attendere ai  propri  studi  secondo  un piano approvato dai relativi Consigli, dimostrando  la qualita' e la costanza del proprio impegno secondo le modalita' stabilite dal Regolamento didattico.
 Art. 34.
 (Diritti degli allievi)
 1.  Gli  allievi dei corsi ordinari usufruiscono di un contributo il  cui ammontare e' fissato di anno in anno dal Consiglio direttivo; il  contributo  e'  destinato  prioritariamente  al rimborso totale o parziale  delle  tasse universitarie e di quanto dovuto ai Collegi di appartenenza.
 2. Il contributo di cui al presente articolo e' soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle universita' e dalle regioni.
 3.  L'istituto  prevede  forme di collaborazione a tempo parziale degli   allievi  ad  attivita'  connesse  ai  servizi  resi,  la  cui disciplina e' stabilita in apposito regolamento.
 Titolo V
 Art. 35.
 (Amministrazione)
 1.  L'Amministrazione  dell'Istituto  e'  organizzata in uffici e servizi.  Ad  essi e' assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla dotazione organica.
 2.   L'istituto,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  puo' assumere  personale tecnico o amministrativo a tempo determinato, con rapporto   di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro  autonomo,  per  la sostituzione  di personale assente o per esigenze straordinarie o per attivita'  connesse  allo  svolgimento  di  progetti  finalizzati  e, comunque,  quando  non  sia  possibile far fronte con il personale in servizio.
 Art. 36.
 (Direttore amministrativo)
 1.  Il  Direttore  amministrativo  e' responsabile della gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa, anche riguardo all'adozione degli   atti  che  impegnano  l'Istituto  verso  l'esterno,  mediante autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
 2. In particolare il Direttore amministrativo:
 a) cura  -  in base alle indicazioni del Direttore - l'attuazione delle  deliberazioni  del  Consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;
 b) e'  responsabile degli uffici e dei servizi dell'istituto ed esplica un'attivita' di indirizzo, gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo;
 c) propone  al  Consiglio  direttivo  l'organizzazione  interna dell'amministrazione  dell'istituto  e  la  dotazione  del  personale tecnico e amministrativo;
 d) esercita  tutte  le  altre  funzioni che gli sono attribuite dallo   Statuto,   dai   regolamenti   e   dagli  organi  di  governo dell'istituto;
 e) assicura   l'osservanza  delle  norme  relative  allo  stato giuridico   ed  economico  dei  professori,  dei  ricercatori  e  dei dirigenti.
 3.  L'incarico  di  Direttore  amministrativo  e'  attribuito dal Consiglio   direttivo  su  proposta  del  Direttore  a  un  dirigente dell'istituto  o  di  altra  universita',  nonche'  di altra pubblica amministrazione,    previo   nulla   osta   dell'amministrazione   di appartenenza,   ovvero  a  esterni  all'amministrazione  pubblica  di provata esperienza e capacita'.
 4.  Il Consiglio direttivo definisce il trattamento economico del Direttore amministrativo nel rispetto della normativa vigente.
 5. Il Direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, e'  sostituito  da un funzionario nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore amministrativo.
 6.  Il  rapporto di lavoro di Direttore amministrativo e' di tipo subordinato  a  tempo  determinato,  ha  una  durata  non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile.
 Art. 37.
 (Dirigenti)
 1.   I   Dirigenti  organizzano  autonomamente  il  lavoro  nelle strutture  loro  affidate  per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, di cui rimangono responsabili.
 2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Consiglio  direttivo,  su  proposta  del  Direttore amministrativo, a dirigenti  di  ruolo  presso  l'istituto  o,  con  contratto  a tempo determinato,  a  personale  dell'istituto o a soggetti, anche esterni all'istituto,    di    particolare    e   comprovata   qualificazione professionale secondo la normativa vigente.
 3. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
 4.  Il Consiglio direttivo definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.
 Art. 38.
 (Uffici dirigenziali)
 1.  Gli uffici che comportano, oltre la Direzione amministrativa, l'esercizio   di   poteri   e   responsabilita'   dirigenziali,  sono individuati   dal  Consiglio  direttivo  su  proposta  del  Direttore amministrativo.
 Art. 39.
 (Centri di servizi)
 1. A supporto delle attivita' didattiche, di ricerca o gestionali l'Istituto puo' attivare centri di servizi.
 Art. 40.
 (Formazione e aggiornamento)
 1.    L'Istituto   promuove   l'aggiornamento   e   la   crescita professionale del personale tecnico e amministrativo.
 Titolo VI
 Art. 41.
 (Regolamento didattico dell'Istituto)
 1.  Il  Regolamento  didattico  dell'Istituto, redatto secondo le indicazioni   del   presente  Statuto,  e'  approvato  dal  Consiglio direttivo,  a  maggioranza assoluta dei componenti, ed e' emanato con decreto  del  Direttore,  espletate  le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.
 Art. 42.
 (Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita)
 1.   Il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita'  disciplina  i  criteri  della  gestione  finanziaria  e contabile,   le  relative  procedure  amministrative  e  le  connesse responsabilita',   nonche'   le   forme   di   controllo   interno  e l'amministrazione del patrimonio.
 2.   Il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita',   approvato  dal  Consiglio  direttivo,  a  maggioranza assoluta  dei  componenti,  e'  emanato  con  decreto  del Direttore, espletate  le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.
 Art. 43.
 (Entrata in vigore e modifica dei regolamenti)
 1.  Tutti  i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'istituto, salvo che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione.
 2.  La  modifica  dei  regolamenti  avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.
 Titolo VII
 NORME TRANSITORIE E FINALI
 Art. 44.
 (Consiglio direttivo provvisorio)
 1.  A seguito dell'approvazione del presente Statuto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, gli enti di  cui all'art. 19, 1° comma, lettere d) e) f) g) h) provvedono alla nomina   dei   propri   rappresentanti  che,  unitamente  al  Rettore dell'Universita'  di  Pavia,  si costituiscono in Consiglio direttivo provvisorio.
 2.  Il  Consiglio  direttivo  provvisorio, presieduto dal Rettore dell'Universita'  di  Pavia,  svolge  tutte  le funzioni previste dal presente  Statuto  per  il  Consiglio  direttivo di cui all'art. 18 e provvede  all'elezione  del  Direttore,  in  prima applicazione tra i professori  ordinari dell'Universita' di Pavia, in relazione a quanto previsto  dall'art.  12  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
 3. Intervenuta la nomina del Direttore da parte del Ministero, il Consiglio  direttivo  provvisorio  viene  presieduto  dal Direttore e continua   a   svolgere   le   proprie   funzioni,  provvedendo  alle designazioni  dei  Coordinatori  dei  corsi  di  studi  di  cui  agli articoli 23, 24, 25 del presente Statuto.
 4.  Il Consiglio direttivo provvisorio si trasforma nel Consiglio direttivo  non  appena venga raggiunta una composizione non inferiore ai 2/3 di quella indicata nell'art. 19.
 Art. 45.
 (Prosecuzione delle attivita' avviate nella fase sperimentale)
 1.  L'istituto  completa i programmi formativi avviati nella fase sperimentale precedente all'approvazione del presente Statuto.
 Art. 46.
 (Entrata in vigore e modifica dello Statuto)
 1.  Lo  Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 2.  Le  modifiche  dello  Statuto  sono deliberate, a maggioranza assoluta  dei  componenti,  dal Consiglio direttivo, sono emanate con decreto  del  Direttore  ed  entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo   alla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,  salvo  che  non  sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.
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