| IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito  effettuato  oltre  il  periodo  di giorni trenta, si rende applicabile  un  interesse  fissato  semestralmente  con  decreto del Ministro  delle  finanze  sulla  base  del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;
 Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2005;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze, attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
 Sentita la Banca d'Italia;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Ai  sensi  dell'art.  79  del  testo  unico  delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma  2,  della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per  il  pagamento  differito  effettuato  oltre il periodo di giorni trenta  e'  stabilito  nella  misura dell'1,77 per cento annuo per il periodo 13 luglio 2005 - 12 gennaio 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 luglio 2005
 Il Ministro: Siniscalco
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