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| Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 22 luglio 2005 |  | Disciplina  della  produzione  e  della  vendita  di  taluni prodotti dolciari da forno. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 
 Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare l'art. 4, commi  66  e  67,  il  quale  prevede  che  con  uno  o  piu' decreti ministeriali  sono  stabilite  la  definizione  e le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti da forno.
 Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n. 283;
 Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni;
 Vista  la  notifica  effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE;
 Ritenuta  la  necessita'  di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere  ed  informare  adeguatamente il consumatore attraverso la definizione  di taluni prodotti dolciari da forno di largo consumo in relazione alla loro composizione, Adottano
 il seguente decreto:
 
 Art. 1.
 Panettone
 
 1.  La denominazione «panettone» e' riservata al prodotto dolciario da  forno  a  pasta  morbida,  ottenuto per fermentazione naturale da pasta  acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata e   tagliata   in   modo  caratteristico,  di  struttura  soffice  ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida.
 2.  Salvo  quanto  previsto  all'art.  7,  l'impasto  del panettone contiene i seguenti ingredienti:
 a) farina di frumento;
 b) zucchero;
 c) uova  di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi, in  quantita'  tali  da  garantire  non meno del quattro per cento in tuorlo;
 d) materia grassa butirrica, in quantita' non inferiore al sedici per cento;
 e) uvetta  e scorze di agrumi canditi, in quantita' non inferiore al venti per cento;
 f) lievito naturale costituito da pasta acida;
 g) sale.
 3.   E'   facolta'  del  produttore  aggiungere  anche  i  seguenti ingredienti:
 a) latte e derivati;
 b) miele;
 c) malto;
 d) burro di cacao;
 e) zuccheri;
 f) lievito  avente  i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente  della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento;
 g) aromi naturali e naturali identici;
 h) emulsionanti;
 i) il conservante acido sorbico;
 j) il conservante sorbato di potassio.
 4.  Il  calcolo  delle  percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'Allegato I, punto 1;
 5.  Il  panettone  e'  prodotto  secondo  il  procedimento  di  cui all'Allegato II, punto 1.
 |  |  |  | Art. 2. Pandoro
 
 1. La denominazione «pandoro» e' riservata al prodotto dolciario da forno  a  pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida di forma a tronco di cono con sezione a stella ottagonale e con superficie  esterna  non  crostosa, una struttura soffice e setosa ad alveolatura  minuta  ed  uniforme  ed aroma caratteristico di burro e vaniglia.
 2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto del pandoro contiene i seguenti ingredienti:
 a) farina di frumento;
 b) zucchero;
 c) uova  di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi, in  quantita'  tali  da  garantire  non meno del quattro per cento in tuorlo;
 d) materia  grassa butirrica, in quantita' non inferiore al venti per cento;
 e) lievito naturale costituito da pasta acida;
 f) aromi di vaniglia o vanillina;
 g) sale.
 3.   E'   facolta'  del  produttore  aggiungere  anche  i  seguenti ingredienti:
 a) latte e derivati;
 b) malto;
 c) burro di cacao;
 d) zuccheri;
 e) lievito  avente  i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente  della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento;
 f) zucchero impalpabile;
 g) aromi naturali e naturali identici;
 h) emulsionanti;
 i) il conservante acido sorbico;
 j) il conservante sorbato di potassio.
 4.  Il  calcolo  delle  percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'Allegato I, punto 1.
 5.   Il   pandoro  e'  prodotto  secondo  il  procedimento  di  cui all'Allegato II, punto 2.
 |  |  |  | Art. 3. Colomba
 
 1. La denominazione «colomba» e' riservata al prodotto dolciario da forno  a  pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida,  di  forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice  ad  alveolatura  allungata,  con  glassatura superiore e una decorazione  composta  da  granella  di  zucchero e almeno il due per cento  di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione.
 2.  Salvo  quanto  previsto  all'art.  7,  l'impasto  della colomba contiene i seguenti ingredienti:
 a) farina di frumento;
 b) zucchero;
 c) uova  di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi, in  quantita'  tali  da  garantire  non meno del quattro per cento in tuorlo;
 d) materia grassa butirrica, in quantita' non inferiore al sedici per cento;
 e) scorze  di  agrumi  canditi,  in  quantita'  non  inferiore al quindici per cento;
 f) lievito naturale costituito da pasta acida;
 g) sale.
 3.   E'   facolta'  del  produttore  aggiungere  anche  i  seguenti ingredienti:
 a) latte e derivati;
 b) miele;
 c) burro di cacao;
 d) malto;
 e) zuccheri;
 f) lievito  avente  i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente  della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento;
 g) aromi naturali e naturali identici;
 h) emulsionanti;
 i) il conservante acido sorbico;
 j) il conservante sorbato di potassio.
 4. La glassatura superiore di cui al comma 1 e' ottenuta con albume d'uovo e zucchero.
 5. E' facolta' del produttore aggiungere agli ingredienti di cui al comma 4 i seguenti:
 a) mandorle, armelline, nocciole e anacardi finemente macinati;
 b) farina di riso, di mais e di frumento;
 c) cacao avente requisiti di cui all'Allegato I, punto 2, decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178;
 d) zuccheri;
 e) amidi;
 f) oli vegetali;
 g) aromi naturali e naturali identici;
 h) emulsionanti;
 i) il conservante acido sorbico;
 j) il conservante sorbato di potassio.
 6.  Il  calcolo  delle  percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 1, 2 e 3 e' effettuato conformemente all'Allegato I, punto 1.
 7.   La   colomba  e'  prodotta  secondo  il  procedimento  di  cui all'Allegato II, punto 3.
 |  |  |  | Art. 4. Savoiardo
 
 1.  La  denominazione  «savoiardo»  e'  riservata  al  biscotto  di pasticceria  all'uovo  avente  forma  caratteristica a bastoncino con struttura  caratterizzata  da  alveolatura  minuta  e  regolare e con superficie  superiore  ricoperta  di  zucchero  ed  aroma  tipico  di vaniglia  e  limone.  Il  prodotto deve presentare una percentuale di umidita' tra il quattro per cento e il dodici per cento.
 2.  Salvo  quanto  previsto  all'art.  7,  l'impasto  del savoiardo contiene i seguenti ingredienti:
 a) zuccheri;
 b) farina di frumento;
 c) uova  intere  di  gallina  di  categoria  «A» in quantita' non inferiore al ventisei per cento.
 3.   E'   facolta'  del  produttore  aggiungere  anche  i  seguenti ingredienti:
 a) amido, fecole;
 b) lattosio, proteine del latte;
 c) agenti lievitanti;
 d) aromi di vaniglia, vanillina;
 e) aroma di limone, olio essenziale di limone;
 f) sale.
 4.  Il  calcolo  delle  percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'Allegato I, punto 2.
 5.  Il  savoiardo  e'  prodotto  secondo  il  procedimento  di  cui all'Allegato II, punto 4.
 |  |  |  | Art. 5. Amaretto
 
 1.   La  denominazione  «amaretto»  e'  riservata  al  biscotto  di pasticceria  a  pasta secca avente forma caratteristica tondeggiante, con   struttura   cristallina  e  alveolata  e  superficie  superiore screpolata  e  gusto tipico di mandorla amara, con eventuale aggiunta di  granella  di  zucchero.  Il  prodotto presenta una percentuale di umidita' inferiore al tre per cento.
 2.  Salvo  quanto  previsto  all'art.  7,  l'impasto  dell'amaretto contiene i seguenti ingredienti:
 a) zucchero (saccarosio);
 b) mandorle  di  albicocca  (armelline),  con contenuto di grasso superiore  al  quarantacinque per cento, mandorle, singolarmente o in combinazione, in quantita' tali da garantire non meno del tredici per cento;
 c) albume d'uovo di gallina.
 3.   E'   facolta'  del  produttore  aggiungere  anche  i  seguenti ingredienti:
 a) aromi;
 b) agenti lievitanti;
 c) latte: intero, scremato in polvere;
 d) lattosio;
 e) proteine del latte;
 f) sale.
 4.  Il  calcolo  delle  percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'Allegato I, punto 3.
 5.   L'amaretto   e'   prodotto  secondo  il  procedimento  di  cui all'Allegato II, punto 5.
 |  |  |  | Art. 6. Amaretto morbido
 
 1.  La denominazione «amaretto morbido» e' riservata al biscotto di pasticceria a pasta morbida avente forma caratteristica tondeggiante, con  superficie superiore screpolata. Il prodotto deve presentare una percentuale di umidita' almeno dell'otto per cento.
 2.  Salvo  quanto  previsto  all'art.  7,  l'impasto  dell'amaretto morbido contiene i seguenti ingredienti:
 a) zucchero (saccarosio);
 b) mandorle  di  albicocca  (armelline),  con contenuto di grasso superiore  al  quarantacinque per cento, mandorle, singolarmente o in combinazione,   in   quantita'   tali   da  garantire  non  meno  del trentacinque per cento:
 c) albume d'uovo di gallina.
 3.   E'   facolta'  del  produttore  aggiungere  anche  i  seguenti ingredienti:
 a) miele;
 b) sciroppo di glucosio;
 c) aromi;
 d) agenti lievitanti;
 e) proteine del latte;
 f) il conservante: acido sorbico;
 g) il conservante: sorbato di potassio;
 h) l'umidificante: sorbitolo;
 i) sale.
 4.  Il  calcolo  delle  percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'Allegato I, punto 3.
 5.  L'amaretto  morbido  e' prodotto secondo il procedimento di cui all'Allegato II, punto 6.
 |  |  |  | Art. 7. Prodotti speciali e arricchiti
 
 1.  In deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2, l'impasto base del  panettone  puo'  essere  caratterizzato dall'assenza di uvetta o scorze di agrumi canditi o di entrambi.
 2.  In deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 2, l'impasto base della  colomba puo' essere caratterizzato dall'assenza di uvetta o di scorze  di agrumi canditi nonche', nel caso di colombe ricoperte o da ricoprire  con  altri ingredienti caratterizzanti, dall'assenza della glassatura superiore con relativo decoro oppure dalla sostituzione di uno o di entrambi i componenti del decoro di cui all'art. 3, comma 1.
 3.  E'  in  facolta'  del  produttore  aggiungere  al panettone, al pandoro  e  alla  colomba:  farciture,  bagne, coperture, glassature, decorazioni  e  frutta, nonche' altri ingredienti caratterizzanti, ad eccezione di altri grassi diversi dal burro. Il prodotto cosi' finito contiene  almeno  il  cinquanta per cento dell'impasto base di cui ai commi  2 e 3 degli articoli 1, 2 e 3, calcolato sul peso del prodotto finito.
 4.   E'   in  facolta'  del  produttore  aggiungere  al  savoiardo, all'amaretto e all'amaretto morbido farciture, coperture, glassature, decorazioni,  nonche'  altri ingredienti caratterizzanti. Il prodotto cosi'  finito,  comunque,  contiene  almeno  il  sessanta  per  cento dell'impasto  base  di  cui  ai  commi 2 e 3 degli articoli 4, 5 e 6, calcolato sul peso del prodotto finito.
 |  |  |  | Art. 8. Etichettatura
 
 1.   I   prodotti   disciplinati   dal  presente  regolamento  sono etichettati  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo  27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche. Tuttavia le  denominazioni di vendita dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3  di  piccole  dimensioni  possono  essere  riportate  con  relativi diminutivi, come «pandorino», «panettoncino».
 2.  Nei  casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 la denominazione di vendita  del  prodotto  deve  contenere l'indicazione dell'assenza di uvetta o di scorze di agrumi canditi o di entrambi.
 3.  Le  aggiunte  di  cui ai comma 3 e 4 dell'art. 7 possono essere elencate in etichetta separatamente dagli ingredienti dell'impasto.
 4. I prodotti di cui all'art. 7 possono anche essere presentati con caratteristiche  di  forma di fantasia diverse da quelle previste dal comma  1  degli  articoli 1,  2, 3, 4, 5 e 6, purche' l'etichettatura presenti   un'indicazione   o   una  rappresentazione  grafica  delle caratteristiche di forma del prodotto.
 5.  I prodotti di cui all'art. 7 possono riportare la denominazione di  vendita  definita  dagli  articoli 1,  2,  3,  4,  5 e 6, purche' completata    dalla    indicazione    dei    principali   ingredienti caratterizzanti   eventualmente   utilizzati   in   aggiunta   o   in sostituzione a quelli elencati negli stessi articoli.
 6.  L'etichetta del savoiardo deve indicare la percentuale di uova, secondo   quanto   previsto   dall'art.  8  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.
 7.  L'etichetta dell'amaretto e dell'amaretto morbido deve indicare la percentuale di mandorle di albicocca e di mandorle, secondo quanto previsto  dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.
 |  |  |  | Art. 9. Mutuo riconoscimento
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano ai prodotti  legalmente  ottenuti e/o commercializzati negli altri Stati membri  o  in Turchia o legalmente fabbricati in uno Stato firmatario dell'EFTA,  parte  contraente  dell'accordo  sullo  Spazio  economico europeo.
 |  |  |  | Art. 10. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore il centottantesimo giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 luglio 2005
 
 Il Ministro
 delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro delle politiche agricole e forestali
 Alemanno
 |  |  |  | Allegato I 
 (di  cui  agli art. 1, comma 4; art. 2 comma 4; art. 3, comma 6; art.
 4, comma 4; art. 5, comma 4 e art. 6, comma 4)
 
 CALCOLO DELLE PERCENTUALI
 
 1. Panettone, Pandoro, Colomba.
 a) Le  percentuali  minime  del  tuorlo  e  della  materia grassa butirrica,  riportate  al secco, sono riferite all'impasto, pronto da spezzare,  espresso  sulla sostanza secca, al netto degli ingredienti inerti.
 Ai  fini  del calcolo della percentuale in tuorlo vengono fissati i seguenti parametri di riferimento:
 rapporto tuorlo/albume: 35/65;
 residuo secco del misto: 0,235;
 residuo secco del tuorlo: 0,43;
 b) le  percentuali  minime  dell'uvetta  e della scorza di agrumi canditi,  riportate  al  secco,  sono riferite all'impasto, pronto da spezzare, espresso sulla sostanza secca;
 c) il  lievito,  qualora impiegato, deve corrispondere al massimo all'un  per cento dell'impasto tal quale, pronto da spezzare, inclusi gli ingredienti inerti.
 2. Savoiardo.
 La  percentuale  minima  delle  uova di cui all'art. 4, comma 2, al momento  dell'impiego, e' calcolata secondo quanto previsto dall'art. 8  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  109 e successive modifiche.
 3. Amaretto, Amaretto morbido.
 Le  percentuali minime degli ingredienti di cui all'art. 5, commi 2 e  3  e  all'art.  6, comma 2, sono calcolate secondo quanto previsto dall'art.  8  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  109 e successive modifiche.
 |  |  |  | Allegato II 
 (di  cui agli art. 1, comma 5; art. 2, comma 5; art. 3, comma 7; art.
 4, comma 5; art. 5, comma 5; art. 6, comma 5)
 
 PROCESSI TECNOLOGICI
 
 1.  Il  processo  tecnologico  della  fabbricazione  del  panettone prevede le seguenti fasi di lavorazione, anche fra loro accorpabili:
 a) preparazione della pasta acida;
 b) fermentazione;
 c) preparazione  impasto  con  dosaggio  ingredienti  e  aggiunta inerti e impastamento;
 d) porzionatura;
 e) «pirlatura»,  con  deposizione  dell'impasto  nello  stampo di cottura;
 f) lievitazione;
 g) «scarpatura»;
 h) cottura;
 i) raffreddamento;
 j) confezionamento.
 2.  Il processo tecnologico della fabbricazione del pandoro prevede le seguenti fasi di lavorazione, anche fra loro accorpabili:
 a) preparazione della pasta acida;
 b) fermentazione;
 c) preparazione impasto con dosaggio ingredienti, e impastamento;
 d) porzionatura;
 e) pirlatura   con   deposizione  dell'impasto  nello  stampo  di cottura;
 f) lievitazione;
 g) cottura;
 h) raffreddamento;
 i) zuccheratura superficiale (opzionale);
 j) confezionamento.
 3.  Il  processo  tecnologico  della  fabbricazione  della  colomba prevede le seguenti fasi di lavorazione, anche fra loro accorpabili:
 a) preparazione della pasta acida;
 b) fermentazione;
 c) preparazione  impasto  con  dosaggio  ingredienti  e  aggiunta inerti, e impastamento;
 d) porzionatura;
 e) «pirlatura»,  con  deposizione  dell'impasto  negli  stampi di cottura;
 f) lievitazione;
 g) glassatura e decorazione;
 h) cottura;
 i) raffreddamento;
 j) confezionamento.
 4.  Il  processo  tecnologico  della  fabbricazione  del  savoiardo prevede le seguenti fasi di lavorazione:
 a) miscelazione  delle  uova con lo zucchero fino ad ottenere una massa spumosa e leggera;
 b) incorporazione all'impasto degli altri ingredienti;
 c) colatura  dell'impasto  su  una  teglia  alveolata in forma di bastoncini,   che  vengono  spolverizzati  di  zucchero  prima  della cottura;
 d) cottura.
 5.   Il  processo  tecnologico  della  fabbricazione  dell'amaretto prevede le seguenti fasi di lavorazione:
 a) raffinazione della frutta secca;
 b) miscelazione degli ingredienti;
 c) aggiunta  all'impasto  raffinato  di un'ulteriore quantita' di albume d'uovo e zucchero;
 d) colatura dell'impasto;
 e) cottura.
 6.   Il  processo  tecnologico  della  fabbricazione  dell'amaretto morbido prevede le seguenti fasi di lavorazione:
 a) raffinazione della frutta secca;
 b) miscelazione degli ingredienti;
 c) colatura dell'impasto;
 d) cottura.
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