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| Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 22 luglio 2005 |  | Riclassificazione del medicinale «Luveris» (lutropina alfa), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del  29  novembre 2000 con il quale la societa' Serono  Europe Ldt ha avuto la classificazione del medicinale LUVERIS come di seguito indicato:
 75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 034951044/E (in base 10), 11BMW4 (in base 32);
 classe «C»;
 75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 flaconcino uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 034951057/E (in base 10), 11BMWK (in base 32);
 classe «C»;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la riclassificazione del medicinale;
 Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica del 14-15 giugno 2005;
 Vista  la  deliberazione  n.  16  del  23 giugno  del  consiglio di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore generale;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 Il medicinale LUVERIS (lutropina alfa) e' classificato come segue.
 Confezione:  75  UI  polvere  e  solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 034951044/E (in base 10), 11BMW4 (in base 32);
 classe di rimborsabilita': «A - nota 74»;
 prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 27,00 euro;
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 44,56 euro.
 Confezione:  75  UI  polvere  e  solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 flaconcini uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 034951057/E (in base 10), 11BMWK (in base 32);
 classe di rimborsabilita': «A - nota 74»;
 prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 81,00 euro;
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 133,68 euro.
 Sconto  obbligato  del  15%  sulle  forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
 Tetto  di  spesa  (ex  factory) di 0,66 milioni di euro per ciascun anno.
 In  caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto  automatico  sull'ex  factory  per  recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 
 RRL:   medicinale   soggetto   a  prescrizione  medica  limitativa, vendibile  al  pubblico  su  prescrizione  di centri ospedalieri o di specialisti.
 |  |  |  | Art. 3. Condizioni e modalita' di impiego
 
 Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di  cui  all'allegato  2  alla  determinazione  29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 22 luglio 2005
 Il direttore generale: Martini
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