| 
| Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 27 luglio 2005, n. 154 |  | Delega  al  Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Carriera dirigenziale penitenziaria
 
 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi  al  fine  di  disciplinare  l'ordinamento della carriera dirigenziale  penitenziaria  ed il trattamento giuridico ed economico di  tale  carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale  dell'Amministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili  professionali  di  direttore  penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale, ai  quali  hanno  avuto  accesso  a  seguito  di concorso, nonche' il personale  del  ruolo  amministrativo  ad  esaurimento della medesima Amministrazione  penitenziaria,  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) revisione  delle  qualifiche  mediante il massimo accorpamento possibile,   prevedendo   all'interno   di   ciascuna   di   esse  la specificazione  del particolare settore dell'amministrazione al quale il  personale  e'  preposto  (direzione di istituto penitenziario, di centro  di  servizio  sociale  per  adulti,  di ospedale psichiatrico giudiziario)  e  la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;
 b) previsione    dell'accesso    alla    carriera    dirigenziale penitenziaria  esclusivamente  dal  grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;
 c) individuazione     della    pianta    organica    dirigenziale penitenziaria  in relazione alle unita' di personale in servizio alla data  di  entrata  in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche  indicate  nell'alinea del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146,  e  le  risorse finanziarie  previste  dall'articolo  50,  comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte  pubblica  e  una  delegazione  delle  organizzazioni sindacali rappresentative    del    personale   della   carriera   dirigenziale penitenziaria,  da  attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale  della  carriera  stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   finalizzato   alla determinazione  di  un  trattamento  economico  onnicomprensivo,  non inferiore   a   quello  della  dirigenza  statale  contrattualizzata, articolato  in  una componente stipendiale di base, in una componente correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte e agli incarichi di responsabilita' esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti  rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e  alla  disciplina  di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di  salute  e  di  famiglia,  i  permessi  brevi,  le aspettative e i permessi sindacali;
 e) individuazione  di  criteri  obiettivi  per  l'avanzamento  di carriera  secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in  ragione degli incarichi espletati, delle responsabilita' assunte, dei percorsi di formazione seguiti;
 f) individuazione,  nell'organizzazione  degli  uffici centrali e periferici  dell'Amministrazione  penitenziaria,  degli  incarichi  e delle   funzioni   da   attribuire   ai   funzionari  della  carriera dirigenziale penitenziaria;
 g) previsione  dell'applicabilita'  al  personale  della carriera dirigenziale  penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della  legge  28  luglio  1999, n. 266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la mobilita';
 h) previsione   della   copertura  assicurativa  del  rischio  di responsabilita'  civile  e  patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato  in  tutte  le  controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'amministrazione.
 2.  Gli  schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno dei  quali  deve  essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari  delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,  che  sono resi entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi  i  quali  i  decreti  sono  adottati  anche in assenza del parere.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
 legislativo  21  maggio  2000,  n.  146  (Adeguamento delle
 strutture    e    degli    organici    dell'Amministrazione
 penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia
 minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
 e  speciale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, a norma
 dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266).
 «Art.  3  (Integrazione  degli  organici  del personale
 dell'Amministrazione  penitenziaria e dell'Ufficio centrale
 della  Giustizia minorile). - 1. Le dotazioni organiche del
 Dipartimento     dell'Amministrazione    penitenziaria    e
 dell'Ufficio   centrale  per  la  Giustizia  minorile  sono
 adeguate e modificate come di seguito indicato.
 2.  Per  la  copertura  degli uffici di cui all'art. 1,
 comma   2,   e   per   l'adeguamento   delle  articolazioni
 dipartimentali  di corrispondente livello, oltre che per la
 copertura  di  due  uffici di livello dirigenziale generale
 presso  l'Ufficio  centrale  per  la Giustizia minorile, il
 numero  degli  uffici  dirigenziali  di livello generale e'
 aumentato  di  sedici unita', all'interno dei quali possono
 essere individuati uno o piu' vice capo del Dipartimento.
 3.  Per  la  copertura  e per la riorganizzazione degli
 uffici  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  oltre  che per il
 conseguente  adeguamento degli uffici centrali e periferici
 di   corrispondente   livello,   il   numero  degli  uffici
 dirigenziali  di  livello  non  generale  del  Dipartimento
 dell'Amministrazione    penitenziaria   e'   aumentato   di
 centosettantanove   unita'.   Per   la  riorganizzazione  e
 l'adeguamento   delle   strutture  centrali  e  periferiche
 dell'ufficio  centrale  della  giustizia minorile il numero
 degli  uffici  dirigenziali  non  generali  e' aumentato di
 quattro unita'.
 4.  Le  dotazioni  organiche  del  personale inquadrato
 nelle  sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di
 seguito  indicato, con contestuale riduzione di complessive
 quattrocentocinquantatre unita' della dotazione organica di
 cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
 aprile  1999,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:
 per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:
 Area funzionale C: + 1.140 unita';
 per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:
 Area funzionale B: + 62 unita'.
 5.  Con successivi decreti del Presidente del Consiglio
 dei   Ministri,   si  provvede  alla  determinazione  delle
 dotazioni  organiche  dei  singoli  profili  professionali,
 contestualmente  individuando  le  quattrocentocinquantatre
 unita' da ridurre a norma del comma 4.
 6.    Con    successivi    decreti   del   Dipartimento
 dell'Amministrazione  penitenziaria e dell'Ufficio centrale
 per  la  Giustizia  minorile  le dotazioni organiche, cosi'
 come  rideterminate  ai  sensi  dei commi da 1 a 5 verranno
 ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio
 nazionale.
 7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni
 organiche   di   cui  al  comma  4  restano  escluse  dalla
 programmazione  delle  assunzioni e, in ogni caso, non sono
 conteggiate  ai  fini  del raggiungimento dell'obiettivo di
 riduzione  del  personale  in  servizio,  previsto  in base
 all'art.  39  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, e
 successive modifiche.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  50, comma 9, della
 legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 legge finanziaria 2001):
 «9.  E'  stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
 il  2001,  317.000  milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
 decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
 alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
 10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
 lettera d):
 a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
 l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
 nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
 personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
 Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
 legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 b) copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione
 dell'art.  9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
 deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
 degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle  carriere non
 direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
 forestale dello Stato;
 c) allineamento   dei   trattamenti   economici   del
 personale delle Forze di polizia relativamente al personale
 tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
 le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
 d)  copertura  e riorganizzazione degli uffici di cui
 ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
 comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
 n.  146,  e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
 periferici  di  corrispondente livello dell'amministrazione
 penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
 cui  ai  commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21
 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello
 stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo
 decreto  legislativo, nonche' la previsione di cui al comma
 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della legge 28
 luglio  1999,  n.  266,  (Delega al Governo per il riordino
 delle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,   nonche'
 disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
 affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
 della   difesa,   per   il  personale  dell'Amministrazione
 penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
 della magistratura.):
 «Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del
 personale  delle  Forze armate e delle Forze di polizia). -
 1.   Il   coniuge  convivente  del  personale  in  servizio
 permanente   delle   Forze   armate,  compresa  l'Arma  dei
 carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia di finanza e delle
 Forze  di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
 sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
 cui  alla  legge  19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo
 nazionale  dei  vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da
 una  ad  altra  sede  di servizio, che sia impiegato in una
 delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
 decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, ha diritto,
 all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel
 territorio    nazionale,   ad   essere   impiegato   presso
 l'amministrazione   di   appartenenza   o,  per  comando  o
 distacco,   presso  altre  amministrazioni  nella  sede  di
 servizio  del  coniuge  o,  in  mancanza,  nella  sede piu'
 vicina.».
 - La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca: (Disposizioni in
 materia  di  personale  delle Forze armate e delle Forze di
 polizia.)
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Natura   del   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera dirigenziale penitenziaria
 
 1.  In  considerazione  della  particolare  natura  delle  funzioni esercitate  dal  personale  appartenente  alla  carriera dirigenziale penitenziaria,  il  relativo  rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
 2.  In  attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis  dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
 «1-ter.  In  deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera  dirigenziale  penitenziaria  e' disciplinato dal rispettivo ordinamento».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 3 del
 decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche.):
 «1-bis.  In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
 di  impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale,
 del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi il
 personale  volontario  previsto  dal  regolamento di cui al
 decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
 362,  e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
 regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Esecuzione penale esterna
 
 1.  Alla  legge  26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la  rubrica  del  capo  III  del titolo II e' sostituita dalla seguente: «ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA»;
 b) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  72  (Uffici locali di esecuzione penale esterna). - 1. Gli uffici  locali  di  esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della   giustizia  e  la  loro  organizzazione  e'  disciplinata  con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
 2. Gli uffici:
 a) svolgono,   su   richiesta   dell'autorita'   giudiziaria,  le inchieste  utili  a  fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
 b) svolgono  le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
 c) propongono   all'autorita'   giudiziaria   il   programma   di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
 d) controllano  l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle  misure  alternative,  ne riferiscono all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
 e) su  richiesta  delle  direzioni  degli  istituti penitenziari, prestano  consulenza  per  favorire  il  buon  esito  del trattamento penitenziario;
 f) svolgono  ogni  altra  attivita'  prescritta dalla legge e dal regolamento».
 2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in  disposizioni  di  leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.
 3.  Le  risorse  e  il  personale previsti per i centri di servizio sociale  per  adulti  alla  data  di entrata in vigore della presente legge  sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
 4.  Dalle  disposizioni  del  presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - La  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  reca:  «Norme
 sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
 misure privative e limitative della liberta».
 «Art.  72 Uffici di esecuzione penale esterna. - 1. Gli
 uffici  locali  di  esecuzione penale esterna dipendono dal
 Ministero  della  giustizia  e  la  loro  organizzazione e'
 disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 e successive modificazioni.
 2. Gli uffici:
 a) svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria,
 le   inchieste  utili  a  fornire  i  dati  occorrenti  per
 l'applicazione,  la  modificazione,  la proroga e la revoca
 delle misure di sicurezza;
 b) svolgono    le    indagini   socio-familiari   per
 l'applicazione  delle misure alternative alla detenzione ai
 condannati;
 c) propongono  all'autorita' giudiziaria il programma
 di  trattamento  da applicare ai condannati che chiedono di
 essere  ammessi  all'affidamento in prova e alla detenzione
 domiciliare;
 d) controllano  l'esecuzione  dei  programmi da parte
 degli  ammessi  alle  misure  alternative,  ne  riferiscono
 all'autorita'  giudiziaria, proponendo eventuali interventi
 di modificazione o di revoca;
 e) su   richiesta   delle  direzioni  degli  istituti
 penitenziari,  prestano  consulenza  per  favorire  il buon
 esito del trattamento penitenziario;
 f) svolgono  ogni  altra  attivita'  prescritta dalla
 legge e dal regolamento».
 «2. I  riferimenti  ai  centri  di servizio sociale per
 adulti  contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti
 si  intendono  effettuati,  dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  agli  uffici  locali di esecuzione
 penale esterna.
 3. Le  risorse  e il personale previsti per i centri di
 servizio  sociale per adulti alla data di entrata in vigore
 della  presente  legge sono destinati agli uffici locali di
 esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
 4. Dalle  disposizioni del presente articolo non devono
 derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello
 Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
 
 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di  prima  attuazione  e  per  le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione  penitenziaria,  il  personale  che alla data di entrata  in vigore della presente legge e' inquadrato nella posizione economica C3, gia' appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore   di   istituto   penitenziario,   di  direttore  medico coordinatore   e   di  direttore  coordinatore  di  servizio  sociale dell'Amministrazione  penitenziaria,  ai  quali  hanno  avuto accesso mediante  concorso pubblico, nonche' gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da  ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale  maturata  nel  settore  avendo  gia'  svolto  funzioni riconosciute di livello dirigenziale.
 2.  Per  le  medesime esigenze di cui al comma 1, fino alla data di entrata  in  vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma  1,  il  personale  non inquadrato nella posizione economica C3 delle  medesime figure professionali indicate al comma 1 del presente articolo   consegue   l'inquadramento   nella   posizione   economica superiore,  in  relazione alle vacanze determinate nel ruolo, secondo la posizione nello stesso occupata.
 3.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dei  decreti legislativi previsti  dall'articolo  1,  comma  1,  il  rapporto  di  lavoro  del personale  nominato  dirigente  ai  sensi  del  comma  1 del presente articolo  e  del personale gia' appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali e' regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.
 4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le lettere a), b), d), e) ed l) sono abrogate.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo  21 maggio  2000,  n.  146  (Adeguamento  delle
 strutture    e    degli    organici    dell'Amministrazione
 penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia
 minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
 e  speciale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, a norma
 dell'art.  12  della  legge 28 luglio  1999,  n.  266, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 4 (Copertura delle sedi di livello dirigenziale -
 Assunzione  di  dirigenti). - 1. Al  fine  di realizzare il
 riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli
 articoli 1   e   2,   in  considerazione  dell'esigenza  di
 garantire    il    buon    andamento   dell'Amministrazione
 penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia
 minorile,  il perseguimento delle peculiari finalita' ed il
 rispetto   dei   principi   dettati   dall'art.   27  della
 Costituzione,   avvalendosi,  nella  fase  transitoria,  di
 personale  con  specifica esperienza professionale maturata
 nel  settore  anche  per  aver  di  fatto  gia'  esercitato
 mansioni  riconosciute  di  superiore  livello,  si procede
 mediante adeguate procedure selettive e con le modalita' di
 seguito indicate.
 2. Gli  incarichi  di direzione degli uffici di livello
 dirigenziale  generale,  di  cui  all'art. 3, comma 2, sono
 conferiti  ai  sensi  dell'art.  19 del decreto legislativo
 3 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni. Con
 riguardo   alle  prioritarie  finalita'  ed  alle  esigenze
 funzionali   di  cui  al  comma 1,  si  tiene  conto  della
 professionalita'  maturata  nello  specifico settore, fermo
 restando quanto previsto dal comma 6 del citato art. 19 del
 decreto legislativo n. 29/1993 e dall'art. 18, comma 2, del
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 3. Relativamente  agli  aumenti  degli  organici di cui
 all'art.  3,  tenuto  conto  della specificita' tecnica del
 ruolo  di  direttore  di istituto penitenziario, dei centri
 per   i   servizi  sociali  e  delle  altre  strutture  del
 Dipartimento     dell'Amministrazione    penitenziaria    e
 dell'Ufficio  centrale  per la giustizia minorile anche con
 riguardo  ai  principi  generali dettati dagli articoli 11,
 comma 4,  lettera d),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e
 45,  comma 3,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29,  in  sede di prima applicazione del presente decreto la
 nomina  a  dirigente  e'  attribuita, per l'amministrazione
 penitenziaria:
 a) abrogata;
 b) abrogata;
 c) per  quattro  posti  previsti in aumento, mediante
 concorso  per  titoli, integrato da un colloquio, riservato
 al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di
 direttore  coordinatore  di area pedagogica e per due posti
 del  profilo  di direttore amministrativo contabile, munito
 di  laurea che, alla data di entrata in vigore del presente
 decreto,  abbia  maturato  almeno  nove  anni  di effettivo
 servizio nell'area funzionale C).
 Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle
 lettere a),  b)  e  c),  la  composizione delle commissioni
 esaminatrici,   le  materie  oggetto  del  colloquio  e  le
 categorie  dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed i
 punteggi  da  attribuire  in  relazione  a  ciascuna  delle
 suddette  categorie sono stabiliti con decreto del Ministro
 della  giustizia.  Nell'ambito dei criteri valutativi sara'
 tra  l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla
 data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di
 direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di
 maggior  livello,  di  cui  all'art. 2, comma 1, e comunque
 l'aver  ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza
 demerito  e  con positivi risultati nel perseguimento degli
 obiettivi   dell'amministrazione,   incarichi   di  livello
 dirigenziale;
 d) abrogata;
 e) abrogata;
 Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle
 lettere d)   ed   e),  la  composizione  delle  commissioni
 esaminatrici  e le materie oggetto dell'esame, le categorie
 da  ammettere  a valutazione ed i punteggi da attribuire in
 relazione   a   ciascuna  delle  suddette  categorie,  sono
 stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
 f) per  cinque  posti,  mediante concorso per titoli,
 integrato   da   un   colloquio,   riservato  al  personale
 dell'Amministrazione   penitenziaria  inquadrato  nell'area
 funzionale C  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
 presente      decreto      abbia      comunque     maturato
 nell'amministrazione  della  giustizia,  per  almeno cinque
 anni,  una specifica esperienza nel settore delle relazioni
 esterne  e almeno quindici anni di anzianita' nell'area. Le
 modalita'  di  espletamento  del  concorso, la composizione
 delle   commissioni   esaminatrici  e  le  materie  oggetto
 dell'esame,  le  categorie  da ammettere a valutazione ed i
 punteggi  da  attribuire,  sono  stabiliti  con decreto del
 Ministro  della  giustizia. Al concorso e' ammesso anche il
 personale  dell'Ufficio  centrale per la giustizia minorile
 gia'  in  servizio  presso  l'Amministrazione penitenziaria
 alla  data  di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno
 1992,  n.  306,  convertito, con modificazioni, nella legge
 7 agosto 1992, n. 356;
 g) per  un  posto,  mediante concorso, consistente in
 due   prove  scritte  ed  una  prova  orale,  riservato  al
 personale    tecnico   dell'Amministrazione   penitenziaria
 inquadrato   nei   profili   professionali   di  ingegnere,
 ingegnere  direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed
 architetto,  muniti di laurea, che, alla data di entrata in
 vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque
 anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);
 h) per  otto posti, mediante concorso, consistente in
 due   prove  scritte  ed  una  prova  orale,  riservato  al
 personale  dell'Amministrazione  penitenziaria appartenente
 ai  profili  di  educatore  coordinatore, direttore di area
 pedagogica  e  direttore  coordinatore  di area pedagogica,
 munito  di  laurea, che, alla data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  abbia  maturato  almeno  cinque anni di
 effettivo servizio nell'area funzionale C);
 i) per  otto posti, mediante concorso, consistente in
 due   prove  scritte  ed  una  prova  orale,  riservato  al
 personale  dell'Amministrazione  penitenziaria  del settore
 amministrativo-contabile,       profili       collaboratore
 amministrativo-contabile,                       funzionario
 amministrativo-contabile             e            direttore
 amministrativo-contabile,  muniti  di laurea che, alla data
 di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato
 almeno   cinque   anni   di  effettivo  servizio  nell'area
 funzionale C).
 Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle
 lettere g),  h),  ed  i)  la composizione delle commissioni
 esaminatrici e le materie oggetto dell'esame sono stabilite
 con decreto del Ministro della giustizia;
 l) abrogata.
 4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al
 comma 3,  per  la  copertura delle vacanze sui posti che si
 determinano,  eventualmente  anche  in  sede  di  periodica
 ridefinizione  degli  uffici e delle dotazioni organiche di
 cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall'art. 28,
 comma 2,  valorizzata  in ogni caso prioritariamente, nella
 fase  selettiva,  per  quanto  concerne la lettera a) della
 medesima disposizione normativa, l'esperienza professionale
 maturata nello specifico settore.
 5. Per  l'Ufficio centrale per la giustizia minorile la
 nomina   a  dirigente  e'  attribuita,  in  sede  di  prima
 applicazione  del  presente  decreto,  con  le modalita' di
 seguito indicate:
 a) per  il  quaranta  per  cento  dei  posti mediante
 concorso  per  titoli, integrato da un colloquio, riservato
 al  personale  inquadrato  nell'area funzionale C posizione
 economica C3, munito di laurea che, alla data di entrata in
 vigore  del  presente  decreto,  abbia maturato almeno nove
 anni  di  effettivo  servizio  nell'area.  Le  modalita' di
 espletamento    del   concorso,   la   composizione   delle
 commissioni  esaminatrici, le materie oggetto del colloquio
 e  le  categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i
 punteggi  da  attribuire  in  relazione  a  ciascuna  delle
 suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro
 della  giustizia.  Nell'ambito dei criteri valutativi sara'
 soprattutto  considerato l'aver svolto senza demerito, alla
 data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di
 direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di
 maggior  livello,  di  cui  all'art. 2, comma 1, e comunque
 l'aver  ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza
 demerito  e  con positivi risultati nel perseguimento degli
 obiettivi   dell'Amministrazione,   incarichi   di  livello
 dirigenziale;
 b) per  il  cinquanta  per  cento  dei posti mediante
 concorso  consistente  in  due  prove  scritte ed una prova
 orale,  riservato al personale dell'Ufficio centrale per la
 giustizia   minorile,  inquadrato  nell'area  funzionale C,
 munito  di  laurea  che, alla data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  abbia  maturato  almeno  cinque anni di
 effettivo  servizio nell'area. Le modalita' di espletamento
 del concorso la composizione delle commissioni esaminatrici
 e  le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere
 a  valutazione  ed  i punteggi da attribuire in relazione a
 ciascuna  delle  suddette  categorie,  sono  stabiliti  con
 decreto del Ministro della giustizia;
 c) per i restanti posti, mediante concorso per esami,
 ai  sensi  dell'art.  28 del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29, e successive modificazioni.
 6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al
 comma 5,  per  le  vacanze  dei posti che si determineranno
 eventualmente  anche  in  sede  di  periodica ridefinizione
 degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'art. 6,
 comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
 applica la procedura di cui al comma 4.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Copertura finanziaria
 
 1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli  articoli 1  e  4,  valutati  in  euro  4.021.784  annui  per le differenze   stipendiali   connesse   ai   passaggi  di  qualifica  e determinati  nel  limite  massimo  di  euro  1.240.505  annui  per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a decorrere dall'anno 2005.
 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  g),  e'  autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005.
 3.  All'onere  complessivo  di cui commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente     riduzione,    a    decorrere    dall'anno    2005, dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 4.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente  articolo  limitatamente  alle  differenze  stipendiali  per passaggi  di  qualifica,  valutate  in  euro 4.021.784, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 27 luglio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 1184):
 
 Presentato dal sen. Meduri e altri il 26 febbraio 2002.
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente il 26 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1ª
 e 5ª.
 Esaminato  dalla  2ª  commissione  (Giustizia)  in sede
 referente  il  27 giugno  2002,  il  2  e 9 luglio 2002, il
 23 ottobre 2002, il 3, 16 e 21 luglio 2003.
 Esaminato  in  aula  il  1°  e  20 aprile 2004, il 19 e
 26 maggio  2004,  il  16,  29 e 30 giugno 2004, il 7 luglio
 2004 ed approvato il 14 luglio 2004.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5141):
 
 Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in
 sede   referente   il  19 luglio  2004,  con  pareri  delle
 commissioni II, V, XI e XII.
 Esaminato  dalla  I commissione (Affari costituzionali)
 in  sede  referente  il  29  e 30 settembre 2004, il 3, 4 e
 9 novembre  2004,  il 17 dicembre 2004, il 27 gennaio 2005,
 il 2 e 9 febbraio 2005, il 9 marzo 2005.
 Esaminato  in  aula  il 17 marzo 2005 ed approvato, con
 modifiche, il 3 maggio 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 1184-B):
 
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente il 5 maggio 2005, con pareri delle commissioni 1ª
 e 5ª.
 Esaminato  dalla  2ª  commissione  (Giustizia)  in sede
 referente il 10, 17 e 24 maggio 2005.
 Esaminato  in  aula il 16 e 21 giugno 2005 ed approvato
 il 13 luglio 2005.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  33, comma 7, della
 legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 legge finanziaria 2003).
 «7. A  decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
 confluire  nel  fondo  unico  di  amministrazione,  di  cui
 all'art.  31  del  contratto collettivo nazionale di lavoro
 del  16 febbraio  1999,  relativo al personale del comparto
 ministeri,   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta  Ufficiale  n.  46 del 25 febbraio 1999, istituito
 presso  il  Ministero della giustizia, sono incrementate di
 4 milioni  di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
 decorrere  dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
 personale   delle   aree   funzionali  dell'amministrazione
 penitenziaria   preposto   alla  direzione  degli  istituti
 penitenziari,  degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
 centri   di  servizio  sociale  per  adulti  uno  specifico
 emolumento    inteso   a   compensare   i   rischi   e   le
 responsabilita'  connesse  all'espletamento delle attivita'
 stesse.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
 legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio).
 «7. Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  secondo comma,
 numero 2) della citata legge n. 468 del 1978:
 «Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1) omissis;
 2) per  aumentare  gli  stanziamenti  dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
 
 
 
 
 |  |  |  |  |