Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2005 (vai al sommario) |
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LEGGE 31 luglio 2005, n. 155 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3571):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu), dal Ministro della giustizia (Castelli) il 27 luglio 2005. Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalita' il 27 luglio 2005. Esaminato dalle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27 e 28 luglio 2005. Esaminato in aula il 28 luglio 2005 e approvato il 29 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6045):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 29 luglio 2005, con pareri delle commissioni III, IV, V, IX e XIV. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 29 luglio 2005. Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2005.
Avvertenza:
Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 27 luglio 2005. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144
All'articolo 1, comma 1, lettera a), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico". All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," le parole: "e successive modificazioni," sono soppresse e le parole da: "il questore" fino a: "sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica"; al comma 5, dopo le parole: "attentati stessi" sono inserite le seguenti: "ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo" e dopo le parole: "puo' essere concessa" sono inserite le seguenti: "con le stesse modalita' di cui al comma 1". All'articolo 3: al comma 1, le parole: "13, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "13, comma 1" e le parole: "il prefetto puo' disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno," sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo' disporre"; al comma 3, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono inserite le seguenti: "del presente decreto"; al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione del provvedimento"; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642"; al comma 7, la parola: "soppresso" e' sostituita dalla seguente: "abrogato". All'articolo 4: al comma 1, la parola: "disposizioni" e' sostituita dalla seguente: "norme" e la parola: "approvate" dalle seguenti: "di cui al"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". All'articolo 6: al comma 1, le parole: "degli accessi e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "degli accessi, nonche', qualora disponibili, dei servizi"; al comma 2, le parole: ""dell'attivazione del servizio"" sono sostituite dalle seguenti: ""al momento dell'attivazione del servizio""; al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati""; al comma 4, dopo le parole: "Ministri interessati," sono inserite le seguenti: "sentito il Garante per la protezione dei dati personali," e le parole: "di cui al comma 3, lettere a) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo". All'articolo 7: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale"; al comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta"; al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia"; al comma 5, le parole: "di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4". Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati". All'articolo 8: al comma 1, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; al comma 4, dopo le parole: "nulla osta" sono inserite le seguenti: "disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo,"; al comma 5, capoverso "Art. 2-bis", dopo le parole: "fornisce istruzioni" sono inserite le seguenti: "in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica". All'articolo 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, puo' altresi' disporre che l'attivita' di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o destinazione". Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Prevenzione antiterroristica negli aeroporti). - 1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuita' territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse". All'articolo 10: al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: "il prelievo di materiale biologico dal cavo orale" sono sostituite dalle seguenti: "il prelievo di capelli o saliva"; al comma 2, dopo le parole: "o di un interprete" sono aggiunte le seguenti: ", ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente"; al comma 4, nella rubrica dell'articolo 497-bis ivi richiamato, le parole: "Uso, detenzione" sono sostituite dalla seguente: "Possesso"; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal seguente: "Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro". 4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349". 4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191". All'articolo 15: al comma 1: al capoverso "270-quater", le parole: "270-quater" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 270-quater" e le parole: "atti di violenza con finalita' di terrorismo" sono sostituite dalle seguenti: "atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo"; al capoverso "270-quinquies", le parole: "270-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 270-quinquies" e le parole: "atti di violenza con finalita' di terrorismo" sono sostituite dalle seguenti: "atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo"; dopo il capoverso 270-quinquies e' aggiunto il seguente: "Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta'"". L'articolo 16 e' soppresso. All'articolo 17: al comma 4, lettera b), capoverso 4, l'ultimo periodo e' soppresso; al comma 5, alinea, le parole: "del regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto"; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non puo' in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio"; al comma 6, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono inserite le seguenti: "del presente articolo". All'articolo 18: il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilita' di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignita' della persona"; il comma e' soppresso; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: "Art. 18-bis (Impiego della forza pubblica). - 1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In casi eccezionali di necessita' e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152". Art. 18-ter (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali). - 1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumita' e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero. 2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero". |
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