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| Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 12 luglio 2005, n. 153 |  | Adesione     della     Repubblica     italiana    alla    Convenzione sull'immatricolazione    degli    oggetti   lanciati   nello   spazio extra-atmosferico,  fatta  a  New  York  il  14  gennaio  1975  e sua esecuzione. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 Autorizzazione all'adesione
 
 1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data alla Convenzione di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.
 |  |  |  | Art. 3. Registro nazionale di immatricolazione
 
 1.  E'  istituito  il  Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
 2.  L'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI)  cura  l'istituzione  e la custodia  del Registro di cui al comma 1, nonche' le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.
 3. Sul Registro di cui al comma 1 e' annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:
 a) da  persone  fisiche  o  giuridiche di nazionalita' italiana o dalle stesse commissionato;
 b) da  una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il  controllo  italiano  ad  opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalita'.
 4.  I  soggetti  di  cui  al  comma  3  notificano  all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:
 a) il  nome  dello  Stato  o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione;
 b) il  nome  o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;
 c) la data, il territorio o il luogo di lancio;
 d) la   funzione   generale   e   i   parametri  orbitali  basici dell'oggetto  spaziale,  inclusi  il  periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.
 5.  I  soggetti  di  cui  al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono  dell'orbita  terrestre  da  parte  di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.
 6.  L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma  1  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero degli affari   esteri,   che   provvede   agli   adempimenti  di  carattere internazionale previsti dalla Convenzione.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 12 luglio 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 5106):
 
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 1° luglio 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  30 luglio 2004 con pareri delle commissioni
 I, II, V, IX e X.
 Esaminato  dalla III commissione il 15 settembre 2004 e
 il 26 maggio 2005.
 Esaminato  in  aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31
 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3468):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª,
 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª e 10ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 21 giugno 2005.
 Relazione scritta presentata il 1° luglio 2005 (atto n.
 3468-A relatore sen. Pianetta).
 Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2005.
 |  |  |  | ----> vedere CONVENZIONE da pag. 5 a pag. 12 della G.U. <---- ----> vedere Traduzione da pag. 13 a pag. 21 della G.U. <----
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