Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2005 (vai al sommario) |
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LEGGE 12 luglio 2005, n. 153 |
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. Autorizzazione all'adesione
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa. |
| Art. 3. Registro nazionale di immatricolazione
1. E' istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. 2. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonche' le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1. 3. Sul Registro di cui al comma 1 e' annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico: a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana o dalle stesse commissionato; b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalita'. 4. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa: a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione; b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione; c) la data, il territorio o il luogo di lancio; d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo. 5. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione. 6. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione. |
| Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 luglio 2005 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5106):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 1° luglio 2004. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, IX e X. Esaminato dalla III commissione il 15 settembre 2004 e il 26 maggio 2005. Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3468):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 21 giugno 2005. Relazione scritta presentata il 1° luglio 2005 (atto n. 3468-A relatore sen. Pianetta). Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2005. |
| ----> vedere CONVENZIONE da pag. 5 a pag. 12 della G.U. <---- ----> vedere Traduzione da pag. 13 a pag. 21 della G.U. <---- |
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