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| Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 26 luglio 2005 |  | Applicazione  degli interventi di ripiano della spesa farmaceutica di cui  al  decreto-legge 24 giugno 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2004, n. 202. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  in  legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale e' stata istituita  l'Agenzia italiana del farmaco, in particolare il comma 5, lettera  f),  che dispone, in caso di superamento del tetto di spesa, di   affidare   all'Agenzia   il   compito   di   ridefinire,   anche temporaneamente,  nella  misura  del 60% del superamento, la quota di spettanza   al  produttore  prevista  dall'art.  1,  comma 40,  legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri   della   funzione   pubblica   e  dell'economia  e  finanze 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco ai sensi del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 6, comma 2;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  30 aprile  2004, registrato  in  data  17 giugno  2004  al  n. 1154 del Registro visti semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute,  con  il  quale  e' stato designato il dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'AIFA;
 Visto  il  decreto-legge  24 giugno  2004,  n. 156, convertito, con modificazioni,  in  legge  2 agosto 2004, n. 202, recante «Interventi urgenti  per  il  ripiano  della spesa farmaceutica», che all'art. 1, comma  3,  ha  posto  a  carico  del  produttore  sul proprio margine definito dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, uno  sconto  del  6,8%,  pari  al  4,12%  sul prezzo al pubblico, IVA compresa;
 Considerato  che  il  citato  decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, all'art.  1,  comma 4, affida all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il compito di verificare le misure di ripiano dello sfondamento della spesa  SSN,  al  fine  di  apportare,  se  necessario,  gli opportuni aggiustamenti;
 Considerato   che,  secondo  i  valori  indicati  dall'Osservatorio nazionale  sull'impiego dei medicinali (OSMED) relativi all'andamento della  spesa  farmaceutica  2004,  la  quota  a carico del produttore relativa  al  ripiano  dello  sfondamento della spesa programmata, e' pari ad euro 870 milioni;
 Tenuto  conto che il suddetto sfondamento di 870 milioni di euro e' gia'  stato  in  parte  recuperato  per la misura stimata in euro 484 milioni  mediante lo sconto del 6,8% a carico del produttore disposto con  il  decreto-legge  n. 156/2004 sopra citato, e, per la misura di 218  milioni  di  euro,  con  l'adozione dell'aggiornamento, limitata all'anno 2005, del Prontuario Farmaceutico Nazionale del 2005;
 Rilevato  che  rispetto  allo  sfondamento di 870 milioni di euro a carico del produttore restano da recuperare 168 milioni di euro;
 Ravvisata  pertanto  la necessita' di assicurare fino al 31 ottobre 2005  l'applicazione  a  carico  del produttore dello sconto del 6,8% (pari  al 4,12% sul prezzo al pubblico comprensivo di IVA), di cui ai punti  precedenti, per garantire il recupero dello sfondamento di 168 milioni di euro;
 Vista  la  deliberazione n. 16-bis del 23 giugno 2005 del consiglio di  amministrazione  dell'Agenzia  Italiana  del  farmaco adottata su proposta del Direttore generale;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Il  produttore, fino al 31 ottobre 2005, per i farmaci destinati al mercato  interno  e  rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti dispensati  in  ospedale,  dei  medicinali  inseriti  nelle  liste di trasparenza   ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto-legge 18 settembre  2001,  n.  347, convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre  2001,  n.  405, e successive modificazioni, dei prodotti emoderivati,  continua  ad  applicare alla distribuzione intermedia e nel  caso  di  forniture  dirette alle farmacie direttamente a queste ultime,  uno  sconto  del  6,8  per  cento pari al 4,12 per cento sul prezzo  al  pubblico IVA compresa. Il grossista continua a trasferire tale  sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per  l'assistenza  farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto  dal  produttore.  Per  i  prodotti  rimborsabili ceduti non attraverso il SSN, le farmacie continuano ad applicare all'acquirente il  medesimo  sconto.  Le  quote  di  spettanza  al  grossista e alla farmacia  restano  quelle  definite all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 |  |  |  | Art. 2. L'AIFA  entro  il  15 ottobre  verifica l'entita' del ripiano della spesa  2004 ottenuto attraverso le misure di risanamento adottate, al fine di apportare, qualora fosse necessario, eventuali correttivi.
 Roma, 26 luglio 2005
 Il direttore generale: Martini
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