| IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari - pagr ixz
 
 Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999,  ed  in  particolare l'allegato V, lettere c) e d), che prevede che  qualora  le  condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita'   lo  richiedano,  gli  Stati  membri  interessati  possono autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale delle  uve  fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta'  di  viti  di  cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.
 Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999  ed  in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo  di  elaborazione  dei  vini  spumanti  e  dei vini spumanti di qualita';
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1622/2000 del 24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  n.  281 del 3 dicembre 2001, recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162,  «recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella preparazione dei mosti, vini e aceti;
 Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura delta provincia  autonoma  di  Trento  con  il  quale  l'organo medesimo ha certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la vendemmia  2005,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di arricchimento  per  i vini da tavola, per i vini IGT «Delle Venezie», «Vigneti delle dolomiti» e «Vallagarina» e per i vini a base spumante ottenuti  dalle  seguenti uve: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Meunier;
 Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio  2003  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003;
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 Nella  campagna  vitivinicola  2005-2006 e' consentito aumentare il titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in premessa,   ottenuti  da  uve  raccolte  nelle  aree  viticole  della provincia  autonoma  di Trento per i vini da tavola e per i vini IGT: Delle  Venezie,  Vigneti  delle Dolomiti e Vallagarina e per i vini a base  spumante ottenuti dalle seguenti uve: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Meunier;
 1.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel limite massimo di due gradi.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua pubblicazione.
 Roma, 25 luglio 2005
 Il direttore generale: Petroli
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