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| Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 22 luglio 2005 |  | Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita di una nuova confezione del   medicinale   «Puregon  (follitropina  beta)»,  autorizzata  con procedura    centralizzata   europea   dalla   Commissione   europea. (Determinazione/C n. 49/2005). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  di una nuova confezione  «Puregon  (Gallitropina  beta), autorizzata con procedura centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 2 agosto 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il  numero:  EU/1/96/008/041 900 UI/1,08 ml soluzione iniettabile una cartuccia uso sottocutaneo. Titolare A.I.C.: N.V. Organon.
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  Iart.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito,  nella  legge  24 novembre  2003,  n.326,  che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  del  l'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AlFA 2004 (revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 deI 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 giugno 2005;
 Vista  la  deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Puregon»  debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
 
 Alla  specialita'  medicinale  PUREGON  (follitropina  beta)  nella confezione   indicata   viene   attribuito   il  seguente  numero  di identificazione nazionale:
 confezione:  900 UI/1,08 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo  -  A.I.C.  n.  029520400/E (in base 10) 0W4WJJ (in base 32).
 Indicazioni terapeutiche:
 nella   donna   «Puregon»   e'  indicato  nel  trattamento  della infertilita' femminile nelle seguenti condizioni cliniche:
 anovulazione (inclusa la malattia policistica dell'ovaio, PCOD) in donne che non hanno risposto al trattamento con clomifene citrato;
 iperstimolazione   controllata  delle  ovaie,  per  indurre  lo sviluppo  di  follicoli  multipli,  nei  protocolli  di  riproduzione assistita    (per    es.   fertilizzazione   in   vitro/trasferimento dell'embrione (IVF/ET), trasferimento intratubarico del gamete (GIFT) e iniezione intracitoplasmatica di sperma (ICSI);
 nell'uomo:    insufficiente    spermatogenesi   da   ipogonadismo ipogonadotropo.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 La   specialita'   medicinale   «Puregon  (follitropina  beta)»  e' classificata come segue:
 confezione  900  UI/1,08 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo  -  A.I.C.  n.  029520400/E (in base 10) 0W4WJJ (in base 32).
 classe di rimborsabilita': «A» nota 74.
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 328,50 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 542,16 euro.
 Rispetto  del  tetto  di  spesa  (convenzionata  +  diretta)  per i prodotti  a  base  di  FSH  da  DNA  ricombinante  per  i  successivi ventiquattro  mesi  pari ad un valore medio annuo ex factory di 57,58 milioni  di  euro;  in  caso  di  sfondamento  si  procedera'  con un meccanismo  di ripiano automatico a recuperare, nell'anno successivo, l'eccedenza  di  spesa in proporzione alle quote di mercato possedute da  ciascuna  azienda  titolare  dei  prodotti  a  base di FSH da DNA ricombinate.
 Non  si  applicano  le  misure  di ripiano della spesa farmaceutica complessive  per  il  rispetto  del tetto di spesa, art. 48, comma 1, legge  24 novembre  2003,  n.  326,  nel  caso  fosse gia' in atto il meccanismo   di  ripiano  specifico  per  il  superamento  del  tetto negoziato.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 
 RRL:   medicinale   soggetto   a  prescrizione  medica  limitativa, vendibile  al  pubblico  su  prescrizione dei centri ospedalieri o di specialisti.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 22 luglio 2005
 Il direttore generale: Martini
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