Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 luglio 2005
Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Seccatutto, reg. n. 5378, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., a base di diquat e paraquat, a seguito dell'iscrizione di queste sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 200l, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE della commissione del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2003/112/CE della commissione del 1° dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti conformemente a quanto definito per la sostanza attiva diquat;
Considerato che l'impresa medesima ha ottemperato anche a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del citato decreto 9 aprile 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti nonche' all'adeguamento delle etichette conformemente alle nuove condizioni definite per la sostanza attiva paraquat dall'art. 2, comma 4, del sopra citato decreto;
Considerato inoltre che l'impresa titolare della autorizzazione dovra' presentare, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto 9 aprile 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, entro il 31 gennaio 2007, pena la revoca dell'autorizzazione;
Considerato altresi' che ai sensi dell'art. 4, del decreto ministeriale 9 aprile 2004 l'impresa dovra' anche provvedere alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, di un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una o piu' zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulla modalita' d'impiego;
Rilevato che l'impresa ha ottemperato per l'anno 2005 al sopra citato obbligo presentando nei termini i dati previsti;
Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva revisionata e iscritta nell'allegato I del citato decreto legislativo alle condizioni di iscrizione;
Considerato che detta ri-registrazione provvisoria e' limitata alla data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario di cui trattasi;
Considerato inoltre che nel prodotto fitosanitario Seccatutto sono presenti due sostanze attive, diquat e paraquat, che hanno diverse date di scadenza di iscrizione in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Considerato altresi' che nel caso di prodotti fitosanitari contenenti miscele di sostanze attive iscritte in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 appare opportuno attribuire una data di scadenza uguale a quella della sostanza attiva che scade prima;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 20 novembre 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale del 9 aprile 2004 che indica il 31 ottobre 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la ri-registrazione provvisoria al 31 luglio 2011 del prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del citato decreto 9 aprile 2004;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:

Art. 1.
1. Il prodotto fitosanitario Seccatutto, reg. n. 5378, contenente le sostanze attive diquat e paraquat, e' ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 alle condizioni stabilite dalle direttive di iscrizione delle sostanze in esso contenute riportate in etichetta.
2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti:
dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 9 aprile 2004 circa la presentazione entro il 31 gennaio 2007, pena la revoca dell'autorizzazione, della documentazione di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 per la valutazione del prodotto riportato in allegato al presente decreto;
dall'art. 4, circa la presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, di un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una o piu' zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulla modalita' d'impiego.
3. Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto deve essere posto in commercio.
4. L'impresa medesima e' tenuta a rietichettare od a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacente sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2005
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

Prodotto fitosanitario a base di diquat e paraquat ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011:

----> Vedere allegato da pag. 30 a pag. 33 <----
 
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