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| Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 8 giugno 2005 |  | Proroga  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155,  in  favore  dei  lavoratori  delle  seguenti  societa':  Grande Distribuzione  Avanzata  S.p.a.;  Fondazione  Istituto  Papa Giovanni XXIII; Celestica Italia S.r.l.; Montefibre S.p.a. (Decreto n. 36205). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60  quale  residuo,  impegnato  nel  2004  per le medesime finalita';
 Considerato  che,  con  gli  appositi  accordi  intervenuti in sede governativa,  sono  state  individuate  le  fattispecie, per le quali sussistono  le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, in quanto,  mediante  la  concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al  termine  di  scadenza  di  detto  trattamento ai sensi della gia' richiamata   legge   n.  223/1991,  e  delle  proroghe  del  medesimo trattamento,  potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali   relative   alle  suddette  fattispecie,  mediante  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai predetti accordi;
 Recepito,  solo  per la societa' indicata all'art. 1, il Protocollo d'intesa  territoriale,  stipulato  in  data  8  marzo  2005,  presso l'Agenzia  regionale  del  lavoro  di  Milano,  a sanatoria di quanto previsto  dall'art.  13,  comma  2,  lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale e/o la proroga del  medesimo  trattamento,  entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori   coinvolti   nelle   fattispecie   di  cui  al  capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato  dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal  25  gennaio  2005  al  31 dicembre  2005, in favore di un numero massimo   di  373  dipendenti  della  societa'  Grande  Distribuzione Avanzata S.p.a. in amministrazione straordinaria, unita' in Peschiera Borromeo  (Milano),  la  concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali in data 18 gennaio 2005.
 Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro 6.485.459,29.
 Pagamento diretto: SI.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  21 gennaio 2005, in favore di un numero massimo  di  370  dipendenti  della Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII,  unita'  di  Serra  d'Aiello  (Cosenza), gia' fruitori fino al 31 dicembre  2004  del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze n. 33795 del 25 marzo 2004, registrato  alla  Corte  dei  conti il 17 maggio 2004, registro n. 2, foglio n. 344.
 Le   sospensioni   dal   lavoro   riguarderanno   inizialmente  216 dipendenti,  come risulta dall'elenco allegato. L'inserimento in CIGS dei  lavoratori,  fino  al  numero  massimo  previsto  di 370 unita', avverra'  gradualmente  nel corso del periodo di vigenza del presente provvedimento.
 Gli   interventi   sono   previsti   nel  limite  massimo  di  euro 5.757.836,40.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 Pagamento diretto: SI.
 La  Fondazione  Istituto  Papa  Giovanni XXIII e' tenuta a versare, dalla  data  di  decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre   il   31 dicembre   2005,   la  contribuzione  prevista  dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35; e' autorizzata, per il periodo dal  1°  gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  3  febbraio  2005,  in  favore  di un numero massimo di 178 dipendenti  della  societa'  Celestica Italia S.r.l., unita' di Santa Palomba   (Roma),   gia'   fruitori  fmo  al  31 dicembre  2004,  del trattamento  in  questione,  ai  sensi  del  decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia   e  delle  finanze  n.  35355  del  22 dicembre  2004, registrato  alla  Corte  dei conti il 13 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 18.
 Gli   interventi   sono   previsti   nel  limite  massimo  di  euro 3.127.445,76.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 Pagamento diretto: NO.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal  1°  gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo intervenuto  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21  febbraio  2005,  in favore di un numero massimo di 147 dipendenti della  societa'  Montefibre  S.p.a.,  unita'  di Ottana (Nuoro), gia' fruitori  fino  al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi  del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 35355 del  22 dicembre  2004, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 18.
 Gli   interventi   sono   previsti   nel  limite  massimo  di  euro 2.582.778,24.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 Pagamento diretto: NO.
 |  |  |  | Art. 5. 
 La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, e' autorizzata nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste dall'art. 1, comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'art.  13, comma 2 lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  ed  il  conseguente onere complessivo, pari a euro 17.953.519,69 gravera'  sul  capitolo  7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dal   precedente  art.  5  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 giugno 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia e delle finanze:
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 336
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