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| Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 26 luglio 2005, n. 152 |  | Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,  recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1.  Il  decreto-legge  31 maggio  2005, n. 90, recante disposizioni urgenti  in  materia di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 26 luglio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3464):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi) il 31 maggio 2005.
 Assegnato   alle   commissioni   riunite   1ª   (Affari
 costituzionali)  e  13ª (Territorio), in sede referente, il
 31 maggio 2005 con pareri delle commissioni 3ª, 5ª, 6ª, 7ª,
 8ª  e  della  commissione  parlamentare  per  le  questioni
 regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 1° giugno 2005.
 Esaminato  dalle  commissioni riunite 1ª e 13ª, in sede
 referente, il 1°, 15, 21 giugno 2005.
 Esaminato   in  aula  il  23,  28,  29 giugno  2005  ed
 approvato il 5 luglio 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5973):
 
 Assegnato  alla  VIII  commissione  (Ambiente), in sede
 referente, il 6 luglio 2005, con pareri del Comitato per la
 legislazione  e  delle  commissioni I, III, V, VII, IX, XI,
 XII,  XIV e della commissione parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
 7, 12, 13, 14 luglio 2005.
 Esaminato  in  aula  il  18 luglio 2005 ed approvato il
 21 luglio 2005.
 
 Avvertenza:
 
 Il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90,  e'  stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 125 del 31 maggio 2005.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45.
 |  |  |  | Allegato 
 MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE  DI  CONVERSIONE  AL DECRETO-LEGGE
 31 MAGGIO 2005, N. 90
 
 All'articolo  1,  comma  2,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole:  «,  fermo  restando  il  rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture».
 All'articolo 2:
 al  comma  1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali poteri  sono  ricompresi  quelli  concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risana-mento dei suoli, delle falde e dei sedimenti  inquinati,  delle  acque  superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione»;
 al  comma  2,  dopo  le  parole:  «del  20 settembre 2004,», sono inserite   le   seguenti:   «che   cessa  contestualmente  dalle  sue funzioni,».
 All'articolo 3:
 al  comma  1,  primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303,», sono inserite le seguenti: «fino al limite di dodici unita',»;
 il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 «7.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi 1 e 2, nel limite  complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2006,  si  provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  dei  commi  3  e 4, nel limite massimo di spesa  di  euro  5.900.000  a  decorrere  dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
 All'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
 «2.  Con  successivo  regolamento  del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  individuati modalita', termini e procedure per l'elargizione.
 2-bis.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzato il limite massimo  di  spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile.
 2-ter.  Il  Fondo  per  la protezione civile e' corrispondentemente incrementato  di  euro  200.000  annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali.
 2-quater.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio».
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