Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 giugno 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente come previsto dall'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore delle aziende del comparto tessile ubicate nella provincia di Bergamo. (Decreto n. 36206).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con legge 3 dicembre 2004, n. 291;
Visto l'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35462, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 gennaio 2005 con il quale all'art. 1, sulla base del verbale di accordo raggiunto in data 28 giugno 2004 in sede governativa con la regione Lombardia e la provincia di Bergamo, stante la situazione di crisi del settore tessile delle province in questione e le conseguenti gravi ricadute occupazionali, viene concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga alla normativa vigente come previsto dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle aziende del comparto ubicate nella provincia, nell'ammontare complessivo di 5.980.000 euro e nei sublimiti di 5.300.000 euro e di 680.000 euro rispettivamente previsti per gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2;
Visto il verbale di accordo in data 21 marzo 2005 stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 presso la prefettura di Bergamo alla presenza del Ministro on. Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la stessa provincia di Bergamo, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni dei lavoratori con il quale, visto l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile del territorio, si conviene la concessione di nuove risorse finanziarie per il trattamento di integrazione salariale in deroga per l'anno 2005;
Considerato in particolare il punto 6 del predetto verbale di accordo, che, stante la complessita' della situazione occupazionale del settore di riferimento, modificando l'accordo governativo di pari natura del 28 giugno 2004 relativamente ai punti 3, 5 e 7 si conviene l'adozione degli stessi criteri di distribuzione di cui al punto 5 del nuovo accordo relativamente al riparto delle risorse complessive tra le aziende beneficiarie;
Ritenute le nuove modalita' distributive delle disponibilita' complessive come individuate nel nuovo accordo, piu' idonee a favorire, mediante una maggiore flessibilita', il migliore impiego delle risorse impegnate, anche in considerazione della proroga della possibilita' di utilizzazione delle risorse medesime fino al 31 dicembre 2005, prevista dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Considerato che la natura esclusivamente pattizia della distribuzione delle risorse come prevista dall'accordo del 28 giugno 2004, recepito nel decreto n. 35462, consente che l'amministrazione possa valutare la possibilita' della sua modifica se convenuta con atto di uguale natura posto in essere dalle stesse parti stipulanti il patto originario (accordo del 21 marzo 2005);
Decreta:

Articolo unico

Fermo restante l'ammontare massimo complessivo di spesa, che rimane fissato in 5.980.000 di euro, nel riparto delle risorse complessive destinate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 35462 del 27 gennaio 2005, non si tiene conto della ripartizione di spesa di 5.300.000 euro e di 680.000 euro rispettivamente fissata per gli interventi previsti dal primo e secondo capoverso dell'articolo stesso.
Roma, 8 giugno 2005

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 338
 
Allegato

VERBALE DI ACCORDO

In data 21 marzo 2005, presso la Prefettura di Bergamo alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Roberto Maroni, assistito dalla dott.ssa Matilde Mancini, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore tessile, abbigliamento (con cio' intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) e moda della provincia di Bergamo.
Hanno partecipato:
Regione Lombardia;
Agenzia regionale per il lavoro;
Provincia di Bergamo;
Camera di commercio di Bergamo;
Unione industriali della Provincia di Bergamo;
Apindustria - Bergamo;
Unione artigiani;
Associazione artigiani;
C.N.A.;
C.I.S.L.;
C.G.I.L.;
U.I.L.;
F.E.M.C.A. - C.I.S.L.;
F.I.L.T.E.A. - C.G.I.L.;
U.I.L.T.A. - U.I.L.
Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva settore tessile, abbigliamento (con cio' intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) e moda che continua a colpire le aziende ubicate nella provincia di Bergamo, con pesanti ricadute sull'occupazione;
Considerati gli effetti positivi ai fini della riduzione dell'impatto sociale ed occupazionale della crisi in atto raggiunti nel 2004 con l'estensione della Cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti del settore tessile-abbigliamento-moda, localizzate nella provincia di Bergamo, come da accordo del 28 giugno 2004 tra le medesime parti;
Considerata la necessita' di proseguire nell'attuazione del programma di politiche attive del lavoro, in applicazione del «Protocollo d'accordo per la difesa e lo sviluppo dell'occupazione» siglato il 9 febbraio 2004 in sede di Commissione provinciale per le politiche del lavoro, rivolto ai lavoratori coinvolti nella CIGS, attraverso percorsi che accompagnano i lavoratori sia in caso di rientro al lavoro nella medesima unita' produttiva sia in quello di collocazione esterna;
Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a quindici dipendenti ed alle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possono far ricorso agli ammortizzatori in base alla vigente normativa, o della indennita' di mobilita' ai lavoratori licenziati dalle aziende artigiane ed alle imprese industriali fino a quindici dipendenti.
Le parti concordano quanto segue:
1) il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti (codice Ateco 91, come definito dall'accordo tra le parti sociali del 18 giugno 2004), del settore tessile abbigliamento moda, ubicate nella provincia di Bergamo.
I lavoratori beneficiari devono avere una anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni.
2) il trattamento di CIGS previsto al punto 1) puo' essere concesso a partire dal 1° maggio 2005 e fino al 31 dicembre 2006 e potra' riguardare anche i lavoratori delle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti appartenenti ai settori di cui sopra;
3) puo' essere erogato il trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione attivita' o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti o dalle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti nel caso in cui l'indennita' di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991 scada dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005. Ai fini dell'applicazione del presente punto, le imprese che procedono al licenziamento devono appartenere al settore tessile abbigliamento moda.
4) I trattamenti di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro;
5) la distribuzione tra le imprese e tra i lavoratori in mobilita' delle risorse di cui al punto 4) avverra' con la flessibilita' richiesta dalla situazione occupazionale del territorio bergamasco, fatta salva la priorita' accordata alle imprese artigiane ed alle piccole imprese industriali con meno di quindici dipendenti del settore tessile abbigliamento-moda;
6) stante la complessita' della situazione occupazionale delle aziende del settore tessile abbigliamento moda che si e' sviluppata nel corso dell'anno 2004, gli stessi criteri di distribuzione di cui al punto 3), come gia' formulati nella nota del 3 novembre 2004 tra provincia di Bergamo, Agenzia regionale del lavoro, C.C.I.A.A. e le parti sociali, si attuano anche alla ripartizione dei fondi complessivamente stanziati (Euro 5.980.000) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 gennaio 2005. Conseguentemente le parti firmatarie intendono modificato l'accordo in sede governativa del 28 giugno 2004 nei punti 3), 5) e 7) per quanto attiene al riparto tra le imprese delle risorse finanziarie complessive;
7) al fine del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese richiedenti il trattamento faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o alla provincia di Bergamo ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esame congiunto verra' svolto dalla provincia di Bergamo, con l'assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per il lavoro;
8) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che procedera', nel limite complessivo di quindici milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti. Le domande di CIGS, per conoscenza, saranno inviate alla regione Lombardia - Direzione generale istruzione, formazione e lavoro e alla provincia di Bergamo. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le istanze relative ai trattamenti di mobilita' dovranno essere presentate dagli interessati alla Direzione provinciale del lavoro;
9) l'erogazione del trattamento di CIGS e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa anche se con oneri a carico della regione;
l0) la regione Lombardia e le istituzioni locali si attiveranno per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni previste, nell'accordo del 7 giugno 2004, e nel protocollo del 28 giugno 2004, che, ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, vengono recepite nella presente intesa;
11) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantisce nel limite di quindici milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritiene che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
Le istituzioni locali e le parti sociali continueranno ad attivarsi per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore tessile-abbigliamento moda, attraverso le azioni concordate in sede locale ed in raccordo con il Tavolo regionale della moda presso la regione Lombardia.
La provincia di Bergamo, in raccordo con le parti sociali, si impegna a potenziare gli impegni di formazione e riqualificazione allo scopo di facilitare il reinserimento dei lavoratori interessati.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bergamo, 21 marzo 2005

----> Vedere allegato da pag. 29 a pag. 36 <----
 
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