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| Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Lattuada  Giovanni,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
 Vista l'istanza del sig. Lattuada Giovanni, nato a Ceno Maggiore il 3 luglio  1968,  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi dell'art.  12  cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento del  titolo  professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
 Considerato   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  diploma universitario   in   ingegneria   meccanica   conseguito   presso  il Politecnico  di  Milano  in  data 7 aprile 1998 e che detto titolo e' stato  omologato al titolo spagnolo di «Ingeniero tecnico Industrial, especialidad Mecanica» con provvedimento del Ministerio de Educacion, cultura y deporte del 30 gennaio 2001;
 Considerato  che  l'istante  e'  iscritto  al  «Colegio  Oficial de Ingenieros Tecnicos Industriales de Madrid» dal 25 aprile 2001;
 Considerato che il richiedente documenta esperienza professionale;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22  marzo 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di categoria in atti allegato;
 Considerato  che  sussistono  differenze  tali  tra  la  formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere sez. A, settore industriale, come richiesto dal  sig.  Lattuada,  che  non  possono  essere colmate con eventuali misure compensative;
 Considerato   altresi'  che  e'  possibile  il  riconoscimento  per l'esercizio  della  professione di ingegnere sez. B ma che sussistono comunque   differenze   tra  la  formazione  accademico-professionale richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. B settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere misure compensative, nella   seguente   materia:  1)  impianti  chimici  o  a  scelta  del richiedente in un tirocinio di 6 mesi;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig. Lattuada Giovanni, nato a Cerro Maggiore il 3 luglio 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri,  sezione  B,  settore  industriale,  e  l'esercizio  della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale scritta  e orale sulla seguente materia 1) impianti chimici oppure al compimento  di  un  tirocinio  pratico,  per un periodo di 6 mesi; le modalita'   di   svolgimento  dell'una  o  dell'altra  sono  indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 14 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
 b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 2, e altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.
 e) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del richiedente   e   che  abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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