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| Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 12 luglio 2005 |  | Riconoscimento   del   titolo  di  studio  estero  del  sig.  Ljubisa Stojkovic,  cittadino  jugoslavo,  al  fine dell'assunzione in Italia della  qualifica  di  responsabile  tecnico in imprese che esercitano l'attivita'   di   installazione,   trasformazione,   ampliamento   e manutenzione degli impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 marzo 1990, n. 46. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il commercio le assicurazioni
 e i servizi
 
 Vista  la domanda con la quale il sig. Ljubisa Stojkovic, cittadino jugoslavo,   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  Scuola secondaria superiore di IV grado, elettromeccanico e elettrotecnico e del  Diploma  di  istruzione  secondaria  professionale con titolo di Ingegnere  elettrotecnico per energetica, conseguiti presso il Centro di educazione «13 ottobre» di Kostolac (Serbia) e la Scuola superiore di  istruzione tecnica di Pozarevac (Serbia), al fine dell'assunzione in  Italia  della  qualifica  di  responsabile tecnico in imprese che esercitano  l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e  manutenzione  degli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), della legge 5 marzo 1990, n. 46;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»,  come modificato ed integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione, conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale conseguita;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio  2005,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi  contenuti  formativi,  idoneo  e  attinente all'esercizio delle attivita'  per  le  quali  il riconoscimento e' richiesto, unitamente all'esperienza  professionale pluriennale maturata, sia in Serbia sia in  Italia,  in  imprese  del  settore, senza necessita' di applicare alcuna   misura   compensativa,   in   virtu'  della  specificita'  e completezza della formazione professionale documentata;
 Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero attivita' produttive;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Al  sig.  Ljubisa Stojkovic, nato il 20 ottobre 1964 a Mustapic (Serbia), cittadino jugoslavo, e' riconosciuto il titolo di studio di cui  in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita'  di  responsabile tecnico, delle attivita' di installazione, trasformazione,  ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, di  cui all'art. 1, comma 1, lettere a), della legge 5 marzo 1990, n. 46,  recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario  applicare  alcuna  misura  compensativa  in  virtu' della specificita'    e    completezza   della   formazione   professionale documentata.
 2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 luglio 2005
 Il direttore generale: Spigarelli
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