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| Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 14 luglio 2005 |  | Riconoscimento  del  titolo  di studio estero del sig. Adrian Dudnic, cittadino  rumeno,  al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di  responsabile  tecnico  in  imprese  che esercitano l'attivita' di pulizia,    disinfezione,    disinfestazione,    derattizzazione    e sanificazione   di   cui   alle   lettere  a),  b),  c),  d),  ed  e) dell'articolo 1,  comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il commercio le assicurazioni e i servizi
 
 Vista  la  domanda  con  la  quale il sig. Adrian Dudnic, cittadino rumeno,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di Scuola media superiore  denominato  Diploma di Bacalaureat, con profilo Meccanica, conseguito  presso  il  Liceo  statale di matematica e fisica «Vasile Alecsandri»   di   Galati,   sezione  meccanica  (Romania),  al  fine dell'assunzione  in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese   che   esercitano   l'attivita'  di  pulizia,  disinfezione, disinfestazione,  derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere a),  b),  c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio   1997,  n.  274,  regolamento  di  attuazione  della  legge 25 gennaio 1994, n. 82;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»  come  modificato ed integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione, conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale conseguita;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio  2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato ai fini   dell'esercizio   delle  attivita'  di  pulizia,  disinfezione, disinfestazione,  derattizzazione e sanificazione e verificato che lo stesso  prevede  il  biennio  di  chimica  richiesto,  in  base  alla circolare  MICA  n. 3428/C del 1997, e le altre materie ivi previste, nonche'  l'esperienza  professionale  maturata  in ditte operanti nel settore,   non   ritenendo   necessario   applicare   alcuna   misura compensativa   per  la  completezza  della  formazione  professionale documentata;
 Visto   il   conforme   parere   dell'Associazione   di   categoria CNA-Assopulizie;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.   Al  sig.  Adrian  Dudnic,  nato  l'8 dicembre  1968  a  Galati (Romania),  cittadino  rumeno, e' riconosciuto il titolo di studio di cui  in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita'   di  responsabile  tecnico,  delle  attivita'  di  pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alle  lettere  a),  b) c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale  7 luglio  1997,  n.  274  e  non  si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.
 2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 luglio 2005
 Il direttore generale: Spigarelli
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