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| Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 12 luglio 2005 |  | Riconoscimento  del  titolo  di  studio estero del sig. Luis Fernando Notaro,   al  fine  dell'assunzione  in  Italia  della  qualifica  di responsabile   tecnico  di  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di installazione,   trasformazione,  ampliamento  e  manutenzione  degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e di riscaldamento e  climatizzazione,  impianti  idrosanitari,  impianti di trasporto e utilizzazione  del  gas  e impianti di protezione antincendio, di cui all'articolo 1,  comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) della legge 5 marzo 1990, n. 46. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il commercio le assicurazioni e i servizi
 
 Vista  la  domanda  con  la  quale  il  sig.  Luis Fernando Notaro, cittadino  italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di «Tecnico   mecanico   electricista»,  conseguito  presso  la  Escuela Nacional  de  educacion  tecnica n. 14 de Capital federal Libertad di Buenos  Aires  (Argentina)  al  fine  dell'assunzione in Italia della qualifica   di   responsabile   tecnico  in  imprese  che  esercitano l'attivita'   di   installazione,   trasformazione,   ampliamento   e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di  trasporto  e  utilizzazione  del  gas  e  impianti  di protezione antincendio  di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) della legge 5 marzo 1990, n. 46;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»  come  modificato ed integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione, conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale conseguita;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio  2005,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi  contenuti  formativi,  idoneo  e  attinente all'esercizio delle attivita'  di  cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) della legge 5 marzo  1990,  n. 46, unitamente all'esperienza professionale maturata in  Italia  in  imprese  del  settore,  senza necessita' di applicare alcuna   misura   compensativa,   in   virtu'  della  specificita'  e completezza della formazione professionale documentata;
 Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettore  tecnico  del  Ministero attivita' produttive;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Al  sig.,  Luis Fernando Notaro, nato il 7 giugno 1950 a Buenos Aires  (Argentina)  e'  riconosciuto  il  titolo  di studio di cui in premessa  quale  titolo  valido  per  lo  svolgimento  in  Italia, in qualita'  di  responsabile tecnico, delle attivita' di installazione, trasformazione,  ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi  ed elettronici e di riscaldamento e climatizzazione, impianti  idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e  impianti  di  protezione  antincendio  di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a),  b),  c),  d),  e) e g) della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante  «Norme  per  la  sicurezza  degli impianti» e non si ritiene necessario  applicare  alcuna  misura  compensativa  in  virtu' della specificita'    e    completezza   della   formazione   professionale documentata.
 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 luglio 2005
 Il direttore generale: Spigarelli
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