Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151
Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;
VISTA la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
VISTA la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
VISTA la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
VISTA la decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n. 249;
VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo
ART. 1
(Finalita)

1. Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:
a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;
b) promuovere il reimpiego, i] riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantita' da avviare allo smaltimento;
c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE ;
d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'allegato B, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2003»:
Allegato B
(art. 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animati selvatici nei giardini
zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, dei 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport
Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association
(ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo Statuto delIa Societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento dei rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deI
25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali
e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa all'attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario e che modifica le direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che
modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).
2003/04/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/06/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
alla qualita' della benzina e dei combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del
Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di
stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a
favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali
della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che
modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini.
- La direttiva 2002/95/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
37 del 13 febbraio 2003.
- La direttiva 2002/96/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
37 del 13 febbraio 2003.
- La direttiva 2003/108/CE e' pubblicata in G.U.U.E. n.
L. 345 del 31 dicembre 2003.
- La decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n.
249, e' pubblicata in G.U.U.E. n. L. 78 del 16 marzo 2004.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
«Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti della
direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, reca:
«Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio
1998, reca: «Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UN o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
ART. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, purche' non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.
2. Sono fatte salve Ie disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purche' destinati a fini specificatamente militari.
 
ART. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
b) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:"decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
c) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche usate': le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinche' quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
d) 'prevenzione': le misure volte a ridurre la quantita' e la nocivita' per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
e) 'reimpiego': le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;
f) 'riciclaggio': il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
g) 'recupero di energia' : l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
h) 'recupero': le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
i) 'smaltimento': le operazioni indicate all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
l) 'trattamento': le attivita' eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attivita': eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;
m) 'produttore': chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non e' considerato "produttore" se
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del
punto 1; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attivita' professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione e' produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualita' di' produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
n) 'distributore': soggetto iscritto nel registro delle imprese di' cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
o) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantita', a quelli originati dai nuclei domestici;
p) 'RAEE professionali': i RAEE prodotti dalle attivita' amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);
q) 'RAEE storici': i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
r) 'sostanze o preparati pericolosi': le sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;
s) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilita' di trasferimento della proprieta' di tale apparecchiatura;
t) 'centri di raccolta di RAEE': spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
u) 'raccolta separata': le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.



Note all'art. 3:
- Gli articoli 6, comma 1, lettera a), 27, 28, 31, 33,
e gli allegati C e B, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, citato nelle premesse, cosi' recitano:
"Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;
omissis.".
Allegato C
[Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h]
Operazioni di recupero N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

|Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo R 1|per produrre energia --------------------------------------------------------------------- R 2|Rigenerazione/recupero di solventi ---------------------------------------------------------------------
|Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
|solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre R 3|trasformazioni biologiche) --------------------------------------------------------------------- R 4|Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici --------------------------------------------------------------------- R 5|Riciclo/recupero di altre Sostanze inorganiche --------------------------------------------------------------------- R 6|Rigenerazione degli acidi o delle basi --------------------------------------------------------------------- R 7|Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti --------------------------------------------------------------------- R 8|Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori --------------------------------------------------------------------- R 9|Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli ---------------------------------------------------------------------
|Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o R 10|dell'ecologia ---------------------------------------------------------------------
|Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni R 11|indicate da R 1 a R 10 ---------------------------------------------------------------------
|Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni R 12|indicate da R 1 a R 11 ---------------------------------------------------------------------
|Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle
|operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito
|temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono R 13|prodotti)
Allegato B
(Previsto dall'art. 5, comma 6)
Operazioni di smaltimento N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

D 1|Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica) ---------------------------------------------------------------------
|Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di D 2|rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) ---------------------------------------------------------------------
|Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili D 3|in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) ---------------------------------------------------------------------
|Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in D 4|pozzi, stagni o lagune, ecc.) ---------------------------------------------------------------------
|Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
|sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o D 5|isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) ---------------------------------------------------------------------
|Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto D 6|l'immersione --------------------------------------------------------------------- D 7|Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino ---------------------------------------------------------------------
|Trattamento biologico non specificato altrove nel presente
|allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
|eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 D 8|a D12 ---------------------------------------------------------------------
|Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
|allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati
|secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a Dl2 (ad D 9|es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) --------------------------------------------------------------------- D 10|Incenerimento a terra --------------------------------------------------------------------- D 11|lncenerimento in mare ---------------------------------------------------------------------
|Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una D 12|miniera, ecc.) ---------------------------------------------------------------------
|Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui D 13|ai punti da D1 a Dl2 ---------------------------------------------------------------------
|Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di D 14|cui ai punti da D1 a Dl3 ---------------------------------------------------------------------
|Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
|punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della D 15|raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).}.

"Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e
di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare
anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione
puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto.".
"Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'
autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. (Comma abrogato dall'art. 17, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare
alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure
puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.".
"Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e devono garantire che i
tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico
e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi
di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici
produttivi che utilizzano per la combustione comunque
rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'allegato II del
regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche
ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
"Art. 33 ( Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche quali
le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
La provincia iscrive in un apposito registro le imprese
che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed
entro il termine di cui al comrna 1 verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A
tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e'
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal termine del periodo di
sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994
del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16
gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
a tal fine si considerano valide ed efficaci le
comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione
dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
all'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo
non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti
urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di compost di qualita' dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) [dell'impiego di combustibile da rifiuto nel
rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi
del comma 1, che stabiliscono in particolare la
composizione merceologica e le caratteristiche qualitative
del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p)
dell'art. 6].
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti
delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo
smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da Ri a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni.".



 
ART. 4
(Progettazione dei prodotti)

1. Al fine di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantita' da avviare allo smaltimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, adotta misure dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'impiego di modalita' di progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali, salvo nei casi in cui i diversi processi di fabbricazione utilizzati o i prodotti ottenuti presentino altri vantaggi di' primaria importanza, quali un minor impatto ambientale in fase produttiva o di utilizzo, un minor consumo energetico o superiori livelli di sicurezza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, individuano e promuovono politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al comma 1.
 
ART. 5
(Divieto di utilizzo di determinate sostanze)

1. Fatto salvo quanto stabilito all'allegato 5, a decorrere dal 1° luglio 2006, e' vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, nonche' sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell'allegato l A;
b) ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006;
c) al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006.
 
ART. 6
(Raccolta separata)

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:
a) i comuni assicurano la funzionalita', l'accessibilita' e l'adeguatezza dei sistemi di' raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura :elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;
c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), puo' essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE e' a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
 
ART. 7
(Ritiro dei RAEE raccolti)

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento di cui all'articolo 8 dei RAEE raccolti ai sensi dell'articolo 6, ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati, sempreche' tale reimpiego non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9.
2. I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrita' degli stessi RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza.
 
ART. 8
(Trattamento)

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di cui all'articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonche' ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 ed alle modalita' di gestione previste nell'allegato 3.
2. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il trattamento dei RAEE effettuato ai sensi del comma 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti fluidi ed un trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell'allegato 2. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si' applicano le disposizioni della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione.
3. Gli impianti di cui al comma 1 conseguono l'autorizzazione prevista agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che stabilisce, altresi', le condizioni necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9.
4. In caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei RAEE, della procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'inizio dell'attivita' e' subordinato alla effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attivita', di apposita ispezione volta a verificare :
a) il tipo e le quantita' dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3, nonche' alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) le misure di sicurezza da adottare.
5. L'ispezione di cui al comma 4 e' effettuata, dopo l'inizio dell'attivita', almeno una volta all'anno.
6. Nei casi disciplinati al comma 4, la comunicazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero stabiliti all'articolo 9.
7. Nel caso in cui la provincia competente, a seguito delle ispezioni previste ai commi 4 e 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma 4, previa diffida ad adempiere e fissazione del relativo termine, vieta l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformarsi alle predette disposizioni del comma 4.
8. Le province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni di cui ai commi 4 e 5 all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: "APAT", che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la successiva comunicazione alla Commissione europea.
9. L'operazione di trattamento dei RAEE di cui al presente articolo puo' essere effettuata al di' fuori del territorio nazionale o comunitario a condizione che la spedizione dei RAEE sia conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del l° febbraio 1993, e successive modificazioni.
10. I RAEE esportati fuori dalla Comunita' a norma del citato regolamento (CEE) n. 259/1993, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, solo se l'esportatore puo' dimostrare che l'operazione di recupero, di reimpiego o di riciclaggio e' stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
11. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministeri delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, l'Albo nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e' integrato con la previsione di una specifica sottocategoria relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE disciplinate dal presente decreto, ai fini della iscrizione allo stesso Albo delle imprese che effettuano dette operazioni di trattamento. Con delibera del Comitato Nazionale del citato Albo sono stabiliti le modalita' ed i requisiti per l'iscrizione.



Note all'art. 8:
- Gli articoli 2, comma 2, e 30 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, citato nelle premesse, cosi' recitano:
«Art. 2 (Finalita). (Omissis).
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
in particolare:
(omissis).».
«Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1.
L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede
presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di' regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante ed e' composto da quindici membri esperti nella
materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei trasporti e della
navigazione;
e) tre dalle regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle Camere di
commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle
categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sono composte:
a) dal presidente della Camera di commercio o da un
membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con
funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della giunta regionale con funzioni di
vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle province designato dall'Unione
regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro
dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi
rifiuti, nonche' le imprese che intendono effettuare
attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono
essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche', dal 1° gennaio 1998,
l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati
dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede
legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del
tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo,
nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i' diritti
d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie, che devono essere prestate a favore dello
Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai
seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per
l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui
alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai
commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il
Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e'
deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le
imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei
siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di'
commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi
all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle
relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate
e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e
delle relative disposizioni di attuazione, alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle
aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui
all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito
dal comune o dal consorzio di comuni.
L'iscrizione all'Albo e' effettuata sulla base di
apposita comunicazione di inizio di attivita' del comune o
del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'Albo
territorialmente competente ed e' efficace solo per le
attivita' svolte nell'interesse del comune medesimo o dei
consorzi ai quali il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale
comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le
entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993, e
successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994. n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attivita' di cui al comma 4, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in
scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che
le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione
definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le
stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida,
di variazione, di sospensione o di revoca delle predette
autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte
all'Albo previa comunicazione di inizio di attivita' alla
sezione regionale territorialmente competente. Detta
comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve
essere corredata da idonea documentazione predisposta ai
sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle
deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino
i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la
destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e
della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria.
16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e
provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in
appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato
nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle
disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al conuna 16 si applicano
le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i
consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del
decrero-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95.».
- Per gli articoli 27, 28, 31, e 33, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, vedi note all'art. 3.
- Il regolamento (CEE) n. 259/1993 e' pubblicato in
GUCE n. L. 30 del 6 febbraio 1993.
- Il regolamento (CE) n. 1420/1999 e' pubblicato in
GUCE n. L. 166 del 1° luglio 1999.
- Il regolamento (CE) n. 1547/1999 e' pubblicto in GUCE
n. L. 185 del 17 luglio 1999.
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato in GUCE
n. L. 114 del 24 aprile 2001.



 
ART. 9
(Recupero dei RAEE)

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata ai sensi dell'articolo 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2.
2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell'articolo 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1 A, una percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio,
b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1 A, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;
c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1 A, una percentuale di recupero pari almeno al 70 % in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;
d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti, una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l'80% in peso di tali sorgenti luminose.
3. I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1 A, il peso dei RAEE in entrata, nonche' il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonche' dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantita' effettivamente recuperate.
4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1 A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.
5. L'APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione contenente i dati di cui al comma 4. Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati relativi al raggiungimento di detti obbiettivi. I costi relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori sulla base delle quote di mercato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio in conformita' alle decisioni intervenute in sede comunitaria.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.



Note all'art. 9:
- L'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del
1997, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I
soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati
e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono
annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione
del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
una settimana dalla effettuazione della transazione
relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla
presa in carico dei rifiuti.».
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recea: «Norme per la
semplificazione e gli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale.».



 
ART. 10
(Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE
storici provenienti dai nuclei domestici)

1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonche' delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici e' a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.
2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1 A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore puo' indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento.
3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, in conformita' alle disposizioni adottate a livello comunitario.
4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1 A e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalita' individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
vedi note alle premesse.



 
ART. 11 (Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE
derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse
sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei
domestici).

1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonche' delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.
2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica e' immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalita' equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1, il produttore non puo' indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.
4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 10
giugno 1982, n. 348, recante: «Costituzione di cauzioni con
polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo
Stato ed altri enti pubblici»:
«Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la
costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro
ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei
seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54
del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
credito di cui all'art. 5 del regio decreto- legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di
assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del
ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica
in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di
prestazione di servizi.».



 
ART. 12
(Modalita' e garanzie di finanziamento
della gestione dei RAEE professionali)

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.
2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 e' a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero e' a carico del detentore negli altri casi.
3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata.
4. Il produttore adempie all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.
5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui ai comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica e' immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalita' equivalenti definite con il decreto di cui all'articolo 11, comma 2.
6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalita' alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purche' siano rispettate le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.



Note all'art. 12:
- Per la legge 10 giugno 1982, n. 348 e l'art. 1, vedi
note all'art. 11.



 
ART. 13
(Obblighi di informazione)

1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonche' la possibilita' di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4;
e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non e' prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui cio' e' necessario per consentire ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto.
4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilita' del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura e' stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le modalita' per l'identificazione del produttore.
5. Nel caso in cui l'apposizione del simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso e' apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.
6. I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalita' da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonche' le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.
7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalita' di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'articolo 14, le quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonche' le modalita' di adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 3.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.
9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su:
a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinche' i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;
b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.



Note all'art. 13:
- Per il decreto legislativo n. 185 del 1999, vedi note
alle premesse.



 
ART. 14
(Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE)

1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'articolo 10, comma 1, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione di cui al comma 2. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'articolo 3, comma 1; lettera m), deve indicare, qualora il codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attivita' che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto.
3. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro previsto al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di cui all'articolo 15 l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attivita'.
 
Art. 15
Comitato di vigilanza e di controllo
e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: a) predispone ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comma
1, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio
previste allo stesso articolo 14, comma 3; b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati
relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie
finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro
ai sensi dell'articolo 13, comma 6 e 7; c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le
rispettive quote di mercato dei produttori; d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni
nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni
di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni
previste alla stessa lettera b); e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il
13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il
marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e affinche' i produttori
che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante
tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3; f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui
all'articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste
all'articolo 17.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d) il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.
3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera c), e' composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento.
4. Con il decreto previsto all'articolo 13, comma 8, e', altresi', istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.
 
ART. 16
(Sanzioni)

1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
2. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalita' di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 3, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.
4. Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 13, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
5. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.
6. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13, commi 4 e 5.
7. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
8. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
9. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.
 
ART. 17
(Informazioni e relazioni)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2008 e, successivamente, ogni due anni, entro il 30 giugno, le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, relative biennio precedente, secondo il formato adottato in sede comunitaria. Le prime informazioni riguardano il biennio 2005-2006.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea e al Parlamento, a partire dall'anno 2007 e, successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una relazione sulla attuazione del presente decreto relativa al triennio precedente, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria.
 
ART. 18
(Modifica degli allegati)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri della salute e delle attivita' produttive, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati 1, 4 e 5, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e' emanato di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, sentita la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, sentita la Conferenza unificata, si provvede alla modifica degli allegati 2 e 3.
 
ART.19
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, e all'articolo 20, comma 2, nonche' quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni. regionali.
3. Gli oneri relativi alla attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 5, nonche' quelli relativi alla istituzione del registro di cui all'articolo 14 ed al funzionamento dei comitati di cui all'articolo 15 sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle rispettive quote di mercato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2, nonche' le relative modalita' di versamento.
5. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
 
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l'attivita' e' interrotta.
3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 8, effettuano, entro novanta giomi dalla stessa data, l'iscrizione prevista al comma 2 del citato articolo 14.
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dei produttori con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 1.
5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 20:
- Per gli articoli 27, 28, 31 e 33 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, vedi note all'art. 3.
- L'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE,
citata nelle premesse, cosi' recita:
"Art. 11. - (Omissis).
2. Gli Stati membri garantiscono che i produttori di
dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato
successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente
identificabili attraverso un marchio apposto sul
dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data in
cui il dispositivo e' stato immesso sul mercato venga
determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul
dispositivo specifica che quest'ultimo e' stato immesso sul
mercato successivamente al 13 agosto 2005. La Commissione
promuove la preparazione di norme europee a tal fine.".
- Gli articoli 44 e 48, del decreto legislativo n. 22
del 1997, citato nelle premesse, cosi' recitano:
"Art. 44 (Beni durevoli). - 1. I beni durevoli per uso
domestico che hanno esaurito la loro durata operativa
devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente
all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente
ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o
private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta
individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai
fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle
priorita' stabilite dal presente decreto, i produttori e
gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e
allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore
al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
stipulati ai sensi dell'art. 25.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
promuove accordi di programma tra le imprese che producono
i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al
consumo, anche in qualita' di importatori, ed i soggetti,
pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il
recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi
prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalita' di
cui agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su
tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali
costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte
dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui
al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed
i distributori, e le loro associazioni di categoria,
possono altresi' stipulare accordi e contratti di programma
ai sensi dell'art. 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro,
il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei
rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di
categoria, dei citati accordi e contratti di programma non
sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale
al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico,
della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva
autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli
articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel caso si manifestino particolari
necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente
relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai
beni oggetto del presente art. al termine della loro vita
operativa, puo' essere introdotto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un
sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in
misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del
prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, e'
svincolata all'atto della restituzione, debitamente
documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai
centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana
o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene
durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a
versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente
all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di
un bene durevole di tipologia equivalente o documentino
l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai
centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui
al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente
articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.".
"Art. 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di
beni in polietilene). - 1. Al fine di ridurre il flusso dei
rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento e'
istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di
beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art.
35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui
all'art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in
polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria
rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta,
il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in
polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di
beni in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di
favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al
termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di
riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di
polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre
forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di
polietilene non riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a
ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme
corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in
polietilene nel caso in cui non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto
delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il
Consorzio puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del
Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio,
adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti
partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi
minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento
dei predetti obiettivi puo' stabilire un contributo
percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto
delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed
importatrici di materia prima per forniture destinate alla
produzione di beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto
privato, non ha scopo di lucro ed e' retto da uno Statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma
8, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene
rifiuti di beni in polietilene e' obbligato a conferirli al
consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati dal consorzio.



 
Allegato 1 A
(articolo 2, comma 1)

CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI
NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.
 
Allegato 1 B
(articolo 2, comma 1)

ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI
DEL PRESENTE DECRETO E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO
I A. L'ELENCO E' ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.

1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi
dimensioni).

1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2 Frigoriferi.
1.3 Congelatori.
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
1.5 Lavatrici.
1.6 Asciugatrici.
1.7 Lavastoviglie.
1.8 Apparecchi per la cottura.
1.9 Stufe elettriche.
1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
1.11 Forni a microonde.
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14 Radiatori elettrici.
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
1.16 Ventilatori elettrici.
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003.
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della
determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8,
comma 1.

2.1. Aspirapolvere.
2.2 Scope meccaniche.
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
2.6 Tostapane.
2.7 Friggitrici.
2.8 Frullatori, macinacaffe' elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
2.9 Coltelli elettrici.
2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
2.12 Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in
peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi
dell'articolo 8, comma 1.

3.1 Trattamento dati centralizzato:
3.1.1 mainframe;
3.1.2 minicomputer;
3.1.3 stampanti.

3.2 Informatica individuale:
3.2.1 Personal computer (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.2 Computer portatili (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 3.2.3 Notebook.
3.2.4 Agende elettroniche.
3.2.5 Stampanti.
3.2.6 Copiatrici.
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
3.2.9 Terminali e sistemi utenti.
3.2.10 Fax.
3.2.11 Telex.
3.2.12 Telefoni.
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14 Telefoni senza filo.
3.2.15 Telefoni cellulari.
3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della
determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8,
comma 1.

4.1 Apparecchi radio.
4.2 Apparecchi televisivi.
4.3 Videocamere.
4.4 Videoregistratori.
4.5 Registratori hi-fi.
4.6 Amplificatori audio.
4.7 Strumenti musicali.
4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.2 Tubi fluorescenti.
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensita', comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6.Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili
industriali fissi di grandi dimensioni).

6.1 Trapani.
6.2 Seghe.
6.3 Macchine per cucire.
6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attivita' di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
7.2 Consolle di videogiochi portatili.
7.3 Videogiochi.
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc..
7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
7.6 Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed
infettati).

8.1 Apparecchi di radioterapia.
8.2 Apparecchi di cardiologia.
8.3 Apparecchi di dialisi.
8.4 Ventilatori polmonari.
8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7 Analizzatori.
8.8 Congelatori.
8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilita'.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1 Rivelatori di fumo.
9.2 Regolatori di calore.
9.3 Termostati.
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
a) di bevande calde;
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine,
c) di prodotti solidi.
10.2 Distributori automatici di denaro contante.

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.
 
Allegato 2
(articolo 8, comma l )

1. REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianto industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.
1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;
b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento.

1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
1.4 A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilita' del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell' area.

1.2 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento.

1.2.1 Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
b) settore di messa in sicurezza;
c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
d) settore frantumazione delle carcasse;
e) settore stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento.

1.2.2 L'impianto deve essere dotato di:
a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne;
c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
1.2.3 I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
1.2.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
1.2.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 ° ottobre 2002, n. 230.
 
Allegato 3
(articolo 8, comma 1)

MODALITA' DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

1. Modalita' di raccolta e conferimento

1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
1.3 Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonche' ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrita'.
1.4 Devono essere:
a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
d) mantenuta l'integrita' della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
f) utilizzare modalita' conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

2. Gestione dei rifiuti in ingresso

2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.
2.2 Un rivelatore di radioattivita' in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti

3.1 Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.
3.2 I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi.
3.3 I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.
3.4 I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.
3.5 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

3.6 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.
3.7 Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 ° ottobre 2002, n. 230.
3.8 Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
3.9 Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
3.10 La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
3.11 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
3.12 Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
3.13 Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrita' delle stesse apparecchiature.

4. Messa in sicurezza dei RAEE

4.1 L'attivita' consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.
4.2 La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:
a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;
c) pile;
d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato e' superiore a 10 cm2 ;
e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore;
f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
h) tubi catodici;
i) clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
l) sorgenti luminose a scarica;
m) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
n) cavi elettrici esterni;
o) componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
4.4 I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 1° ottobre 2002;
c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.

5. Presidi ambientali

5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.
5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti agli articoli 3 e 4 del citato decreto ministeriale in data 20 settembre 2002.
 
Allegato 4
(articolo 13, comma 4 )

SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e' un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto: il simbolo e' stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.
----> Vedere immagine a pag. 35 <----
 
Allegato 5
(articolo 5)

APPLICAZIONI ESENTATE DAI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 51¹

1. Mercurio in sorgenti luminose fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:
- alofosfato 10 mg.
- trifosfato con tempo di vita normale 5 mg.
- trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg.

3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
4. Mercurio in altre sorgenti luminose non espressamente menzionate nel presente allegato.
5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componente elettronici e tubi fluorescenti.
6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, alluminio contenente fmo allo 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
7. - Piombo in saldature ad alta temperatura di, fusione (ossia leghe per saldature a base di piombo contenenti l'85% o piu' di piombo),
- Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria a array, apparecchiature di commutazione, segnalazione e trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione per le telecomunicazioni,
- Piombo nei componenti ceramici (per esempio nei dispositivi piezoelettrici).

8. Cadmio e suoi componenti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.
- Piombo usato nei sistemi di connessione a pin.
- Piombo utilizzato come rivestimento di C-ring nei moduli di conduzione termica - Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri. - Piombo in saldature composte da piu' di due elementi, per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori, con un contenuto in piombo tra 1'80% e 1'85% in peso
- Piombo nelle saldature per realizzare una connessione elettrica tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati flip chip. -------------------------------

¹Nei materiali omogenei e' tollerata una concentrazione
massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo
esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di
difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di
cadmio; per materiale omogeneo si intende un'unita' che non
puo' essere meccanicamente disaggregata in piu' materiali
separati.
 
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