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| Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 25 luglio 2005, n. 150 |  | Delega  al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui  al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del  Ministero   della   giustizia,   per  la  modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di presidenza, della Corte dei conti e il  Consiglio  di  presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per  l'emanazione di un testo unico. |  | 
 |  |  |  | La Camera dei deputati ed il   Senato   della   Repubblica  hanno approvato;
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1
 Contenuto della delega
 
 1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e  dei  criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la
 disciplina  della  progressione  economica  e  delle  funzioni dei
 magistrati,    e   individuare   le   competenze   dei   dirigenti
 amministrativi degli uffici giudiziari; b) istituire  la  Scuola superiore della magistratura, razionalizzare
 la  normativa  in  tema  di  tirocinio  e formazione degli uditori
 giudiziari,  nonche'  in  tema  di  aggiornamento  professionale e
 formazione dei magistrati; c) disciplinare  la composizione, le competenze e la durata in carica
 dei  consigli giudiziari, nonche' istituire il Consiglio direttivo
 della Corte di cassazione; d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero; e) modificare  l'organico  della  Corte di cassazione e la disciplina
 relativa ai magistrati applicati presso la medesima; f) individuare  le  fattispecie  tipiche di illecito disciplinare dei
 magistrati,  le  relative  sanzioni  e  la  procedura  per la loro
 applicazione,   nonche'   modificare  la  disciplina  in  tema  di
 incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio; g) prevedere  forme  di  pubblicita'  degli incarichi extragiudiziari
 conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.
 2.  Le  disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi  emanati nell'esercizio  della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo  giorno  successivo  a  quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
 3.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro i novanta giorni successivi  alla  scadenza  del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti  legislativi  recanti  le  norme  necessarie al coordinamento delle  disposizioni  dei  decreti  legislativi emanati nell'esercizio della  delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e,  con  l'osservanza  dei  principi  e  dei criteri direttivi di cui all'articolo  2,  comma  9,  la  necessaria  disciplina  transitoria, prevedendo   inoltre   l'abrogazione   delle  disposizioni  con  essi incompatibili.  Le  disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.
 4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi adottati nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi al Senato della Repubblica  ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla data di trasmissione, decorso il quale  i  decreti  sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta  giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non  intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente  con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo  81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati  dai  necessari  elementi integrativi di informazione,  per  i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
 5.  Le  disposizioni  previste  dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto alla meta'.
 6.  Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla   data  di  acquisto  di  efficacia  di  ciascuno  dei  decreti legislativi  emanati  nell'esercizio  della delega di cui al comma 1, puo'  emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri  direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
 "Art.  81  (Costituzione della Repubblica italiana). -
 Le  Camere  approvano  ogni  anno i bilanci e il rendiconto
 consuntivo presentati dal Governo.
 L'esercizio  provvisorio  del  bilancio non puo' essere
 concesso  se  non  per  legge  e  per periodi non superiori
 complessivamente a quattro mesi.
 Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non si
 possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
 Ogni  altra  legge  che  importi nuove e maggiori spese
 deve indicare i mezzi per farvi fronte.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori)
 
 1.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
 1)  che  sia  bandito  annualmente  un  concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di  inammissibilita',  se  intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;
 2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio  1941, n. 12, e successive  modificazioni, nonche' nelle materie attinenti al diritto dell'economia;
 3)  che  la  commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della  magistratura,  e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque  anni  di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile  fra  un  minimo  di  dodici  e  un  massimo di sedici e da professori  universitari  di  prima  fascia  nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di  presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni  le  funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita' ovvero le funzioni   direttive   giudicanti   di  secondo  grado  e  quella  di vicepresidente   da   un   magistrato   che   eserciti   funzioni  di legittimita';  che  il  numero dei componenti sia determinato tenendo conto  del  presumibile  numero  dei  candidati  e  dell'esigenza  di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero  dei  componenti  professori  universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;
 4)    che,   al   momento   dell'attribuzione   delle   funzioni, l'indicazione  di  cui  al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti  delle  disponibilita'  dei  posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;
 b)  prevedere  che  siano  ammessi  al  concorso per l'accesso in magistratura  nelle  funzioni  giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:
 1)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito   diploma  presso  le  scuole  di  specializzazione  nelle professioni  legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17  novembre  1997,  n.  398,  e successive modificazioni, stabilendo inoltre  che  il  numero  dei  laureati  da  ammettere alle scuole di specializzazione  per  le  professioni  legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell' articolo 16 del decreto legislativo 17  novembre  1997,  n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior  numero  dei  posti  considerati  negli  ultimi  tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
 2)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
 3)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
 4)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
 5)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto  le  funzioni  di  magistrato onorario per almeno quattro anni senza  demerito  e  senza  essere  stati  revocati o disciplinarmente sanzionati;
 6)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito   il   diploma   di  specializzazione  in  una  disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
 c)  prevedere  che,  nell'ambito  delle  prove  orali di cui alla lettera  a),  numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneita'   psico-attitudinale  all'esercizio  della  professione  di magistrato,  anche  in  relazione  alle  specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
 d) prevedere che:
 1)  le  prove  scritte  avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioe'  nei  giorni  immediatamente  prossimi  al 15 settembre di ogni anno;  che  la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano  inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera  procedura  concorsuale  sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;
 2)  non  possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati gia' dichiarati non idonei per tre volte;
 e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni  dei  magistrati  si  distinguano in funzioni di merito e di legittimita' e siano le seguenti:
 1) funzioni giudicanti di primo grado;
 2) funzioni requirenti di primo grado;
 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
 4) funzioni requirenti di secondo grado;
 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
 11) funzioni giudicanti di legittimita';
 12) funzioni requirenti di legittimita';
 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita';
 14)  funzioni  direttive  superiori  giudicanti  o  requirenti di legittimita';
 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimita';
 
 f) prevedere:
 1)  che,  fatta  eccezione  per  i  magistrati in aspettativa per mandato  parlamentare  o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti  elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al  compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere  svolte  effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;
 2)  che,  dopo  otto  anni  dall'ingresso in magistratura, previo concorso  per  titoli  ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni  dall'ingresso  in  magistratura,  previo  concorso  per titoli, possano  essere  svolte  funzioni  giudicanti o requirenti di secondo grado;
 3)  che,  dopo  tre  anni  di esercizio delle funzioni di secondo grado,   previo  concorso  per  titoli,  ovvero  dopo  diciotto  anni dall'ingresso  in  magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti  e orali, possano essere svolte funzioni di legittimita'; che al  concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimita'  possano  partecipare  anche  i magistrati che non hanno svolto  diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;
 4)  che  il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimita' all'esito dei concorsi di cui  ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;
 5)  le  modalita'  dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti  e orali, previsti dalla presente legge, nonche' i criteri di valutazione,   stabilendo,  in  particolare,  che  le  prove  scritte consistano  nella  risoluzione  di  uno  o  piu' casi pratici, aventi carattere   di   complessita'   e   implicanti   alternativamente   o congiuntamente  la  risoluzione  di  rilevanti  questioni probatorie, istruttorie   e   cautelari,   relative  alle  funzioni  richieste  e stabilendo, altresi', che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;
 6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare  superiore  all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui   ai  numeri  2),  3)  e  4)  dopo  il  maggior  numero  di  anni specificatamente  indicato  nella  sentenza  disciplinare definitiva, comunque  non  inferiore  a  due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);
 
 g) prevedere che:
 1)  entro  il  terzo  anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte  subito  dopo  l'espletamento  del  periodo  di  tirocinio, i magistrati  possano  partecipare  a  concorsi per titoli, banditi dal Consiglio  superiore  della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti  nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso  di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui  al  comma  2  il  cui  giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
 2)  la  commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);
 3)  entro  il  terzo  anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte  subito  dopo  l'espletamento  del  periodo  di  tirocinio, i magistrati  possano  partecipare  a  concorsi per titoli, banditi dal Consiglio  superiore  della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti  nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso  di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui  al  comma  2  il  cui  giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
 4)  la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);
 5)  il  Consiglio  superiore  della  magistratura  individui, con priorita'  assoluta,  i  posti  vacanti  al  fine  di  consentire  il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);
 6)  fuori  dai  casi  indicati  ai  numeri  1)  e  3),  e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
 7)  il  mutamento  delle  funzioni  da  giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
 
 h) prevedere che:
 1)  funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale,  di  giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;
 2)  funzioni  requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  ordinario e di sostituto  procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale per i minorenni;
 3)   funzioni   giudicanti  di  secondo  grado  siano  quelle  di consigliere di corte di appello;
 4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore  generale  presso  la  corte di appello nonche' quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;
 5)   funzioni   giudicanti   di   legittimita'  siano  quelle  di consigliere della Corte di cassazione;
 6)  funzioni requirenti di legittimita' siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
 7)  funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di  presidente  di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso  per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il  conferimento  delle  funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
 8)  funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di  procuratore  della  Repubblica  aggiunto,  cui  possono accedere, previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che  abbiano  superato il concorso  per  il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
 9)  funzioni  semidirettive  giudicanti  di  secondo  grado siano quelle  di  presidente  di  sezione  di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il  concorso  per  il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
 10)  funzioni  semidirettive  requirenti  di  secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che  abbiano  superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
 11)  funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente   di  tribunale  e  di  presidente  del  tribunale  per  i minorenni,   cui   possono  accedere,  previo  concorso  per  titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
 12)  funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono  accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato  il  concorso  per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
 13)  funzioni  direttive  giudicanti di primo grado elevato siano quelle  di  presidente di tribunale e di presidente della sezione per le  indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  e  successive  modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza  di  cui  alla  tabella  A allegata alla legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  cui possono accedere, previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che  abbiano  superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
 14)  funzioni  direttive  requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella  L'allegata  all'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e successive modificazioni, cui possono  accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato  il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
 15)  funzioni  direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di  presidente  della  corte di appello, cui possono accedere, previo concorso  per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimita' da almeno cinque anni;
 16)  funzioni  direttive requirenti di secondo grado siano quelle di  procuratore  generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale  antimafia,  cui  possono  accedere,  previo  concorso  per titoli,  magistrati  che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimita' da almeno cinque anni;
 17)  le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano   essere  conferite  esclusivamente  ai  magistrati  che,  in possesso  dei  requisiti  richiesti,  abbiano  ancora quattro anni di servizio  prima  della  data  di  ordinario  collocamento  a  riposo, prevista  dall'articolo  5  del  regio  decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni  direttive  presso la Scuola superiore della magistratura di cui  al  comma  2,  il  cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore  della  magistratura,  e siano stati positivamente valutati nel  concorso  per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
 18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di  legittimita'  possano  partecipare  ai  concorsi  per le funzioni direttive  e  direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'avere esercitato funzioni di legittimita' giudicanti o   requirenti   costituisca,   a   parita'  di  graduatoria,  titolo preferenziale  per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
 
 i) prevedere che:
 1)  le funzioni direttive giudicanti di legittimita' siano quelle di  presidente  di  sezione  della  Corte  di cassazione, cui possono accedere,  previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che esercitino funzioni giudicanti di legittimita' da almeno quattro anni;
 2)  le funzioni direttive requirenti di legittimita' siano quelle di  avvocato  generale  della  procura  generale  presso  la Corte di cassazione,   cui  possono  accedere,  previo  concorso  per  titoli, magistrati  che  esercitino  funzioni  requirenti  di legittimita' da almeno quattro anni;
 3)  le  funzioni  direttive  superiori giudicanti di legittimita' siano  quelle  di  presidente  aggiunto  della  Corte di cassazione e quella  di  presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui  possono  accedere,  previo  concorso  per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimita';
 4)  le  funzioni  direttive  superiori requirenti di legittimita' siano  quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di  Procuratore  generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono   accedere,   previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimita';
 5)  le funzioni direttive superiori apicali di legittimita' siano quelle  di  primo  Presidente  della Corte di cassazione, cui possono accedere,  previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimita';
 6)  le  funzioni  indicate  ai  numeri  1)  e  2)  possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti,  abbiano  frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni  direttive  presso la Scuola superiore della magistratura di cui  al  comma  2  il  cui  giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore  della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso  per  titoli  previsto  alla  lettera  f), numero 4), ultima parte,  ed  abbiano  ancora  due anni di servizio prima della data di ordinario  collocamento a riposo, prevista dall' articolo 5 del regio decreto  legislativo  31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri  3),  4)  e  5)  possano  essere  conferite  esclusivamente ai magistrati  che,  in  possesso  dei  requisiti richiesti, siano stati positivamente  valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
 
 l) prevedere che:
 1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado,  individuati  quanto  al  numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare  il  passaggio  di funzioni di cui alla lettera g), numero 3),  e  quanto  alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni  adottate  dal Consiglio superiore della magistratura, previa  acquisizione  del  parere motivato del consiglio giudiziario, sulle   domande   di   tramutamento  presentate  dai  magistrati  che esercitino  da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano  assegnati,  secondo  l'anzianita' di servizio, ai magistrati che  ne  facciano  richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per  la  parte  residua,  vengano  posti  a concorso per l'accesso in magistratura;
 2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado,  individuati  quanto  al  numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare  il  passaggio  di funzioni di cui alla lettera g), numero 1),  e  quanto  alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni  adottate  dal Consiglio superiore della magistratura, previa  acquisizione  del  parere motivato del consiglio giudiziario, sulle   domande   di   tramutamento  presentate  dai  magistrati  che esercitino  da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano  assegnati,  secondo  l'anzianita' di servizio, ai magistrati che  ne  facciano  richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per  la  parte  residua,  vengano  posti  a concorso per l'accesso in magistratura;
 3)  annualmente  tutti  i  posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,  previa  acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,  sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che  esercitino  da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado,  vengano  assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
 3.1)  per  il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed  esami,  scritti  ed  orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima  parte,  tenuto  conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito  corso  di  formazione  alle  funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 3.2)  per  il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti  che  abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli  previsto  dalla  lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione  alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della  magistratura  di  cui  al  comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 3.3)  i  posti  di  cui  al  numero  3.1), messi a concorso e non coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile,  ai  magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
 3.4)  i  posti  di  cui  al  numero  3.2), messi a concorso e non coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
 3.5)  il  Consiglio  superiore  della  magistratura, acquisito il parere  motivato  dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni giudicanti  di  secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
 3.6)  i  magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo  gradoai  sensi  di  quanto  previsto  al numero 3.5) possano presentare  domanda  di tramuta-mento dopo che sia decorso il termine di due anni;
 3.7)  i  magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo  grado  ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede  indicata  come  disagiata  e  che abbiano presentato domanda di tramutamento  dopo  che  sia  decorso  il termine di tre anni abbiano diritto  a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
 3.8)   il   Consiglio   superiore   della   magistratura   valuti specificatamente   la  laboriosita'  con  riguardo  alle  domande  di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
 
 4)  annualmente  tutti  i  posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,  previa  acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,  sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che  esercitino  da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado,  vengano  assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
 4.1)  per  il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed  esami,  scritti  ed  orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima  parte,  tenuto  conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito  corso  di  formazione  alle  funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 4.2)  per  il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti  che  abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli  previsto  dalla  lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione  alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della  magistratura  di  cui  al  comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 4.3)  i  posti  di  cui  al  numero  4.1), messi a concorso e non coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei  nel  concorso  per  soli  titoli  indicato  al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
 4.4)  i  posti  di  cui  al  numero  4.2), messi a concorso e non coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei  nel  concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
 4.5)  il  Consiglio  superiore  della  magistratura, acquisito il parere  motivato  dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni requirenti  di  secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
 4.6)  i  magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo  grado  ai  sensi  di  quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
 4.7)  i  magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo  grado  ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede  indicata  come  disagiata  e  che abbiano presentato domanda di tramutamento  dopo  che  sia  decorso  il termine di tre anni abbiano diritto  a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
 4.8)   il   Consiglio   superiore   della   magistratura   valuti specificatamente   la  laboriosita'  con  riguardo  alle  domande  di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
 
 5)  ai  fini  di  cui al numero 3), sia istituita una commissione composta   da  un  magistrato  che  eserciti  le  funzioni  direttive giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo  grado,  da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di  legittimita',  da  tre  magistrati  che  esercitino  le  funzioni giudicanti  di  secondo  grado da almeno tre anni e da tre professori universitari  di  prima  fascia  in  materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
 6)  ai  fini  di  cui al numero 4), sia istituita una commissione composta   da  un  magistrato  che  eserciti  le  funzioni  direttive requirenti di legittimita' ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo  grado,  da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di  legittimita',  da  tre  magistrati  che  esercitino  le  funzioni requirenti  di  secondo  grado da almeno tre anni e da tre professori universitari  di  prima  fascia  in  materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
 7)   annualmente   i   posti  vacanti  residuati  nelle  funzioni giudicanti   di   legittimita',   come  individuati  all'esito  delle determinazioni  adottate  dal Consiglio superiore della magistratura, previa  acquisizione  del parere motivato del consiglio giudiziario e del  Consiglio  direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione   alle   funzioni   di   legittimita'  di  provenienza presentate   dai  magistrati  che  esercitino  funzioni  direttive  o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla  scadenza  temporale  dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
 7.1)  per  il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che  esercitino  da  almeno  tre  anni funzioni giudicanti di secondo grado  e  che  abbiano  conseguito  l'idoneita' nel concorso per soli titoli  previsto  dalla  lettera  f),  numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione  alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola superiore  della  magistratura  di  cui  al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 7.2)  per  il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con  funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in  magistratura  ovvero  ai  magistrati  che,  pur non avendo svolto diciotto  anni  di  servizio,  abbiano  esercitato  per  tre  anni le funzioni  giudicanti  di  secondo  grado,  e  che  abbiano conseguito l'idoneita'  nel  concorso  per  titoli  ed  esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio   finale   formulato   al  termine  dell'apposito  corso  di formazione  alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola superiore  della  magistratura  di  cui  al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 7.3)  i  posti  di  cui  al  numero  7.1), messi a concorso e non coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei  nel  concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
 7.4)  i  posti  di  cui  al  numero  7.2), messi a concorso e non coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei  nel  concorso  per  soli  titoli  indicato  al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
 7.5)  il  Consiglio  superiore  della  magistratura, acquisito il parere  motivato  dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni giudicanti  di  legittimita',  assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
 
 8)  ai  fini  di  cui al numero 7), sia istituita una commissione composta   da  un  magistrato  che  eserciti  le  funzioni  direttive giudicanti  di  legittimita',  da  tre  magistrati  che esercitino le funzioni  giudicanti  di  legittimita'  da  almeno  tre anni e da tre professori  universitari  di  prima  fascia  in  materie  giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
 9)   annualmente   i   posti  vacanti  residuati  nelle  funzioni requirenti   di   legittimita',   come  individuati  all'esito  delle determinazioni  adottate  dal Consiglio superiore della magistratura, previa  acquisizione  del parere motivato del consiglio giudiziario e del  Consiglio  direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione   alle   funzioni   di   legittimita'  di  provenienza presentate   dai  magistrati  che  esercitino  funzioni  direttive  o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla  scadenza  temporale  dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
 9.1)  per  il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che  esercitino  da  almeno  tre  anni funzioni requirenti di secondo grado  e  che  abbiano  conseguito  l'idoneita' nel concorso per soli titoli  previsto  dalla  lettera  f),  numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione  alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola superiore  della  magistratura  di  cui  al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 9.2)  per  il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con  funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in  magistratura  ovvero  ai  magistrati  che,  pur non avendo svolto diciotto  anni  di  servizio,  abbiano  esercitato  per  tre  anni le funzioni  requirenti  di  secondo  grado  e  che  abbiano  conseguito l'idoneita'  nel  concorso  per  titoli  ed  esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio   finale   formulato   al  termine  dell'apposito  corso  di formazione  alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola superiore  della  magistratura  di  cui  al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 9.3)  i  posti  di  cui  al  numero  9.1), messi a concorso e non coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei  nel  concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
 9.4)  i  posti  di  cui  al  numero  9.2), messi a concorso e non coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei  nel  concorso  per  soli  titoli  indicato  al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
 9.5)  il  Consiglio  superiore  della  magistratura, acquisito il parere  motivato  dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni requirenti  di  legittimita',  assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
 
 10)  ai  fini  di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta   da  un  magistrato  che  eserciti  le  funzioni  direttive requirenti  di  legittimita',  da  tre  magistrati  che esercitino le funzioni  requirenti  di  legittimita'  da  almeno  tre anni e da tre professori  universitari  di  prima  fascia  in  materie  giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
 11)  nella  individuazione  e  valutazione dei titoli ai fini dei concorsi  previsti  dalla  presente  lettera,  sulla  base di criteri oggettivi  e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attivita' prestata dal magistrato  nell'ambito  delle  sue  funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione,  effettuato  tramite  sorteggio,  dei  provvedimenti  dallo stesso   adottati   nonche'   dell'eventuale   autorelazione   e,  in particolare,  della  complessita'  dei  procedimenti  trattati, degli esiti   dei  provvedimenti  adottati,  delle  risultanze  statistiche relative   all'entita'   del  lavoro  svolto,  tenuto  specificamente contodella  sede  e  dell'ufficio  presso  cui  risulta  assegnato il magistrato,  con  loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie  nazionali  e  dei  magistrati  in  servizio  presso  lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del  candidato;  nei  concorsi  per  titoli  ed esami si proceda alla valutazione  dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame  e  la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50  per  cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene  redatto  l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai  fini  dell'assegnazione  delle  funzioni di sostituto procuratore presso  la  Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in  via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
 12)  l'esito  dei  corsi  di  formazione alle funzioni di secondo grado  e  alle  funzioni di legittimita' abbia una validita' di sette anni,  salva  la  facolta'  per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso;
 
 m) prevedere che:
 1)  i  concorsi  per  gli  incarichi  direttivi consistano in una dichiarazione  di  idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa  valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua capacita'  organizzativa;  il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli   giudiziari  e  del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di cassazione  qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga  al  Ministro  della  giustizia  per  il  concerto le nomine nell'ambito  dei  candidati  dichiarati  idonei  dalla commissione di concorso,  tenuto conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del   medesimo;   sia  effettuato  il  coordinamento  della  presente disposizione  con  quanto  previsto  dall'articolo  11 della legge 24 marzo  1958,  n.  195,  e successive modificazioni; il Ministro della giustizia,  fuori  dai  casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra  poteri  dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11  della  predetta  legge,  possa  ricorrere  in  sede  di giustizia amministrativa  contro  le  delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;
 2)  i  concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione  di  idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa  valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua capacita'  organizzativa;  il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati  dichiarati  idonei  dalla  commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del medesimo;
 3)  gli  incarichi  direttivi,  ad  esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del  Ministro  della  giustizia, previa valutazione positiva da parte del  Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;
 4)  il  magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa  concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi  direttivi  di  grado  superiore  per  sedi poste fuori dal distretto  di  provenienza,  con  esclusione  di quello competente ai sensi  dell'articolo  11  del  codice di procedura penale; ai fini di quanto  disposto  dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;
 5)  alla scadenza del termine di' cui al numero 3), il magistrato che  abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda peril conferimento  di  altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa,   sia   assegnato  alle  funzioni  non  direttive  da  ultimo esercitate  nella  sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
 6)  gli  incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado  abbiano  carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;
 7)  il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento   di   altri  incarichi  semidirettivi  o  di  incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal  circondario  di  provenienza  nonche'  di incarichi direttivi di secondo  grado  in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione  di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
 8)  alla  scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda  per  il  conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione  della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo  esercitate  nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero  in  altra  sede,  senza  maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
 9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti  e  alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato   che   eserciti   le  funzioni  direttive  giudicanti  di legittimita',  da  tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti  di  legittimita'  e  da  due magistrati che esercitino le funzioni  giudicanti  di  secondo  grado,  nonche'  da tre professori universitari  di  prima  fascia  in  materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
 10)   sia  istituita  una  commissione  di  esame  alle  funzioni direttive   requirenti  e  alle  funzioni  semidirettive  requirenti, composta   da  un  magistrato  che  eserciti  le  funzioni  direttive requirenti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitino le  funzioni  requirenti  di  legittimita'  e  da  due magistrati che esercitino  le  funzioni  requirenti di secondo grado, nonche' da tre professori  universitari  di  prima  fascia  in  materie  giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
 11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con  riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle   attitudini   allo   svolgimento   di   funzioni  direttive  o semidirettive;  fermo  restando  il  possesso  dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni ' direttive o  semidirettive,  il  pregresso  esercizio  di  funzioni direttive o semidirettive  costituisce  titolo  preferenziale;  in  ogni  caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni  semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa  esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto  dei  procedimenti  trattati  dalla sezione di tribunale o di corte  di  appello  la  cui  presidenza  e'  messa  a concorso; nella valutazione  dei  titoli  ai  fini  dell'assegnazione  delle funzioni direttive  di  Procuratore  nazionale  antimafia  resta  fermo quanto previsto  in  via  preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo,  dell'ordinamento  giudiziario  di  cui  al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
 
 n)  prevedere  che  le  disposizioni  dei numeri 1), 3), 5) e 10) della   lettera   m)   si   applichino   anche  per  il  conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del  termine  di  cui  al  citato  numero 3), il magistrato che abbia esercitato  le  funzioni  di  Procuratore  nazionale  antimafia possa concorrere   per   il   conferimento  di  altri  incarichi  direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
 o)  prevedere  che,  ai fini dell'applicazione delle disposizioni della  presente  legge,il  periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo  organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime  funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello Stato, avvenga nella medesima  sede,  se  vacante,  o  in  altra  sede,  e  nelle medesime funzioni,  ovvero,  nel  caso  di  cessato  esercizio di una funzione elettiva  extragiudiziaria,  salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni  presso  la Corte di cassazione o la Procura generale presso la  Corte  di  cassazione  o la Direzione nazionale antimafia, in una sede  diversa  vacante,  appartenente  ad  un  distretto  sito in una regione  diversa  da quella in cui e' ubicato il distretto presso cui e'  posta  la  sede  di provenienza nonche' in una regione diversa da quella  in  cui,  in tutto o in parte, e' ubicato il territorio della circoscrizione  nella  quale il magistrato e' stato eletto; prevedere che,  fatta  eccezione  per  i  magistrati in aspettativa per mandato parlamentare  e  per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura,  il  collocamento  fuori  ruolo  non  possa superare il periodo  massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati  fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio   superiore   della   magistratura   ovvero   per   mandato parlamentare  non  possono  partecipare  ai  concorsi  previsti dalla presente  legge.  Resta  fermo  quanto  previsto  dal  secondo  comma dell'articolo  30  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;
 p) prevedere che:
 1)  le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;
 2)  i  componenti  delle  predette  commissioni, ad eccezione dei magistrati   che   esercitino   funzioni   direttive   requirenti  di legittimita',  non  siano  immediatamente  confermabili e non possano essere  nuovamente  nominati  prima  che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;
 
 q) prevedere che:
 1)   la   progressione   economica  dei  magistrati  si  articoli automaticamente  secondo  le  seguenti  classi  di  anzianita', salvo quanto  previsto  dai  numeri  2)  e  3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
 1.3) terza classe: da due a cinque anni;
 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
 
 2)  i  magistrati  che  conseguono le funzioni di secondo grado a seguito  del  concorso  per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla  lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianita';
 3)  i  magistrati  che  conseguono  le funzioni di legittimita' a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianita';
 
 r)  prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo  stesso  ufficio  svolgendo  il  medesimo  incarico per un periodo massimo  di  dieci anni, con facolta' di proroga del predetto termine per  non  oltre  due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della  magistratura  fondata  su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio  e  comunque  con possibilita' di condurre a conclusione eventuali   processi   di   particolare  complessita'  nei  quali  il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano  essere assegnati ai magistrati per i quali e' in scadenza il termine  di  permanenza  di cui sopra procedimenti la cui definizione non  appare  probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente  disposizione  non  si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimita';
 s) prevedere che:
 1)  siano  attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la  titolarita'  e  la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei  rapporti  con  enti  istituzionali  e con i rappresentanti degli altri   uffici  giudiziari,  nonche'  la  competenza  ad  adottare  i provvedimenti    necessari    per   l'organizzazione   dell'attivita' giudiziaria  e,  comunque,  concernenti  la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
 2)  siano  indicati  i  criteri  per  l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e   strumentali   necessarie  per  l'espletamento  del  suo  mandato, riconoscendogli   la   competenza  ad  adottare  atti  che  impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;
 3)  sia  assegnata  al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria  la  gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza  con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma  annuale  delle  attivita' e gli sia attribuito l'esercizio dei  poteri  di  cui  all'articolo  55,  comma  4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 4)  entro  trenta  giorni  dall'emanazione  della  direttiva  del Ministro   della   giustizia  di  cui  all'articolo  14  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  comunque  non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed   il   dirigente   dell'ufficio   di   cancelleria   o  segreteria predispongano,  tenendo  conto delle risorse disponibili ed indicando le  priorita',  il  programma  delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno;   il   magistrato  capo  dell'ufficio  giudiziario  ed  il dirigente  dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione  di  modifiche  divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio   giudiziario,   siano   attribuiti  al  Ministro  della giustizia, specificandone condizioni e modalita' di esercizio, poteri di  intervento  in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' poteri decisionali circa le rispettive competenze;
 
 t) prevedere che:
 1)  presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione  tecnica  e  la  gestione  dei  servizi  non  aventi carattere  giurisdizionale  siano  affidate  a  un direttore tecnico, avente  la  qualifica  di  dirigente  generale, nominato dal Ministro della  giustizia,  al  quale  sono attribuiti i compiti di gestione e controllo  delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi  tecnico-amministrativi  degli uffici giudicanti e requirenti del  distretto,  di  razionalizzazione  ed  organizzazione  del  loro utilizzo,  nonche'  i  compiti  di programmare la necessita' di nuove strutture  tecniche  e  logistiche  e  di provvedere al loro costante aggiornamento,  nonche'  di pianificare il loro utilizzo in relazione al  carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e  alle  esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;
 2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):
 2.1)   sia  istituita  una  struttura  tecnico-amministrativa  di supporto  all'attivita' del direttore tecnico, composta da 11 unita', di  cui  2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica  C1,  3  alla  posizione  economica  B3  e 3 alla posizione economica  B2  e  che,  nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede  di  prima  applicazione,  sia  possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;
 2.2)   le  strutture  di  cui  al  numero  2.1)  siano  allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.
 
 2.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  prevedere  l'istituzione  come  ente  autonomo  della  Scuola superiore  della  magistratura  quale struttura didattica stabilmente preposta:
 1)  all'organizzazione  e  alla  gestione  del  tirocinio e della formazione  degli  uditori  giudiziari,  curando  che  la  stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
 2)  all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
 3)  alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;
 4)  all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli  accordi  internazionali  di  cooperazione  tecnica  in materia giudiziaria;
 
 b)  prevedere  che  la  Scuola  superiore  della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed  utilizzi  personale  dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero  comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unita', con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;
 c)  prevedere  che  la  Scuola  superiore  della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;
 d)  prevedere  che  il  tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso  la  Scuola  superiore  della  magistratura e di diciotto mesi quella  presso  gli  uffici  giudiziari,  dei  quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e   otto  mesi  in  un  ufficio  corrispondente  a  quello  di  prima destinazione;
 e)  prevedere  modalita'  differenti di svolgimento del tirocinio che  tengano  conto  della  diversita'  delle  funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;
 f)  prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura  gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di  elevata  competenza  e  autorevolezza, scelti secondo principi di ampio  pluralismo  culturale,  e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;
 g)  prevedere  che  per  ogni  sessione  sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;
 h)  prevedere  che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della  Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel  corso  dello stesso, una valutazione di idoneita' all'assunzione delle  funzioni  giudiziarie  sulla  cui  base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;
 i)  prevedere  che,  in  caso  di  deliberazione finale negativa, l'uditore  possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di   durata   non   superiore  a  un  anno,  e  che  da  un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;
 l)  prevedere  che  la  Scuola  superiore  della magistratura sia diretta  da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo  Presidente  della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso   delegato,  dal  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di cassazione   o  da  un  magistrato  dallo  stesso  delegato,  da  due magistrati   ordinari   nominati   dal   Consiglio   superiore  della magistratura,  da  un  avvocato con almeno quindici anni di esercizio della  professione  nominato  dal  Consiglio nazionale forense, da un componente  professore  universitario ordinario in materie giuridiche nominato  dal  Consiglio  universitario  nazionale  e  da  un  membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato,  i  componenti  eleggano  il  presidente;  prevedere  che i componenti  del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione,  dal  Procuratore  generale  presso  la stessa e dai loro eventuali  delegati,  non  siano  immediatamente  rinnovabili  e  non possano   far   parte  delle  commissioni  di  concorso  per  uditore giudiziario;
 m)  prevedere  un  comitato  di  gestione  per  ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito  di  competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione  e  ad  individuare  i  docenti,  a  fissare  i  criteri  di ammissione  alle  sessioni  di  formazione,  ad  offrire  ogni  utile sussidio  didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento  delle  sessioni  ed  a  presentare  relazioni consuntive all'esito  di  ciascuna,  a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso  la  Scuola  selezionando i tutori nonche' i docenti stabili e quelli  occasionali;  prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di  gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non  superiore  a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);
 n)  prevedere che, nella programmazione dell'attivita' didattica, il  comitato  direttivo  di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte  del  Consiglio  superiore  della magistratura, del Ministro della  giustizia,  del  Consiglio  nazionale  forense,  dei  consigli giudiziari,  del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione, nonche'  delle  proposte  dei  componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;
 o)  prevedere  l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali  degli  uffici  giudiziari  di  appartenenza,  ai corsi di aggiornamento  professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di  formazione  funzionali  al  passaggio a funzioni superiori il cui esito  abbia  la  validita'  prevista dal comma 1, lettera l), numero 12), con facolta' del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;
 p)   stabilire   che,  al  termine  del  corso  di  aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica  attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso,  modulata  secondo  la  tipologia  del  corso, da inserire nel fascicolo  personale  del  magistrato, al fine di costituire elemento per   le   valutazioni   operate   dal   Consiglio   superiore  della magistratura;
 q)  prevedere  che  il  magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi   di   aggiornamento  professionale  organizzati  dalla  Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
 r)  prevedere  che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;
 s)  prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i  magistrati  che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti  a  quelle  requirenti  o viceversa, previsto dal comma 1, lettera  g),  numeri  1)  e  3), debbano frequentare presso la Scuola superiore  della  magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle  funzioni  da  loro  svolte  e,  all'esito, siano sottoposti dal Consiglio  superiore  della  magistratura, secondo i criteri indicati alla  lettera  t),  a  giudizio  di  idoneita' per l'esercizio in via definitiva  delle  funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il  giudizio  di  idoneita' debba essere ripetuto per non piu' di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in  caso  di  esito  negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo  3  del  regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come  modificato  ai  sensi  del  comma  6,  lettera o), del presente articolo;
 t)  prevedere  che  i  magistrati,  i quali non hanno sostenuto i concorsi  per  le  funzioni  di secondo grado o di legittimita', dopo aver  frequentato  l'apposito  corso  di  aggiornamento  e formazione presso  la  Scuola  superiore  della  magistratura,  il  cui esito e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da    parte    di    quest'ultimo   a   valutazioni   periodiche   di professionalita',  desunte  dall'attivita' giudiziaria e scientifica, dalla  produttivita',  dalla  laboriosita',  dalla capacita' tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilita' alle esigenze del servizio, dal tratto  con  tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonche' dalle   valutazioni   di  cui  alla  lettera  p);  prevedere  che  le valutazioni   di  cui  alla  presente  lettera  debbano  avvenire  al compimento   del   tredicesimo,   ventesimo   e   ventottesimo   anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta,  alla  sesta  ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di  esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non piu' di  due  volte,  con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra;  prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive,  si  applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
 u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimita' e  non  abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi  al  Consiglio  superiore  della  magistratura  l'elenco di coloro  i  quali,  per  inidoneita', non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalita'.
 
 3.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,  composto,  oltre  che  dai membri di diritto di cui alla lettera   c),  da  un  magistrato  che  eserciti  funzioni  direttive giudicanti  di  legittimita',  da un magistrato che eserciti funzioni direttive   requirenti   di   legittimita',  da  due  magistrati  che esercitino  effettive funzioni giudicanti di legittimita' in servizio presso  la  Corte  di  cassazione,  da  un  magistrato  che  eserciti effettive  funzioni  requirenti di legittimita' in servizio presso la Procura   generale  della  Corte  di  cassazione,  da  un  professore ordinario  di  universita' in materie giuridiche e da un avvocato con venti  anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque  anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo  33  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
 b)  prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della  Corte  di  cassazione  siano  designati,  rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;
 c)  prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte  di  cassazione  siano  il  primo  Presidente,  il  Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;
 d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo  interno,  un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
 e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si  applichino,  in  quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere  n),  o),  r)  e v) per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;
 f)  prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei  distretti  nei  quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati  ordinari  siano composti, oltre che dai membri di diritto di  cui  alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra  gli  avvocati  che  abbiano  almeno  quindici  anni di effettivo esercizio  della  professione  e  due  dal  consiglio regionale della regione  ove  ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione  del  territorio  su  cui  hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio  medesimo,  nonche' da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;
 g)  prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta  magistrati  ordinari,  i consigli giudiziari siano composti,  oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette  magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno  quindici  anni di effettivo esercizio della professione e due nominati  dal  consiglio  regionale  della  regione  ove  ha  sede il distretto,   o   nella  quale  rientra  la  maggiore  estensione  del territorio  su  cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con   maggioranza   qualificata  tra  persone  estranee  al  medesimo consiglio,  nonche'  da  un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;
 h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano    cinque,   due   dei   quali   magistrati   che   esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti  non  togati  nominati  con lo stesso criterio di cui alle lettere  f)  e  g),  riservandosi  un  posto  per  ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
 i)  prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano  nominati,  rispettivamente,  dal  Consiglio  nazionale forense ovvero  dal  Consiglio  universitario  nazionale,  su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione;
 l)  prevedere  che  membri  di  diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il  presidente  del  consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;
 m)  prevedere  che  il  consiglio  giudiziario sia presieduto dal presidente  della  corte  d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo  interno,  un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
 n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro
 anni  e  che  i  componenti  non  possano  essere  immediatamente
 confermati; o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema  vigente  per  l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore   della  magistratura,  in  quanto  compatibile,  cosi'  da attribuire  tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e  due  seggi  a  magistrati  che  esercitano funzioni requirenti nei distretti   che  comprendono  fino  a  trecentocinquanta  magistrati, quattro  seggi  a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi  a  magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;
 p)  prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che  esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un' anzianita' di servizio non inferiore a venti anni;
 q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo  della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;
 r)  prevedere  che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:
 1)  parere  sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;
 2)  formulazione  di  pareri,  anche  su  richiesta del Consiglio superiore  della magistratura, sull'attivita' dei magistrati sotto il profilo  della  preparazione,  della capacita' tecnico-professionale, della  laboriosita',  della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle  funzioni,  e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi  intermedi  di  permanenza  nella  qualifica.  Ai  fini sopra indicati,  il  consiglio  giudiziario  dovra' acquisire le motivate e dettagliate  valutazioni  del  consiglio  dell'ordine  degli avvocati avente  sede  nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se  non  coincidente,  anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;
 3)  vigilanza  sul  comportamento  dei  magistrati con obbligo di segnalare  i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;
 4)   vigilanza   sull'andamento   degli   uffici  giudiziari  nel distretto,  con  segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;
 5)  formulazione  di  pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
 6)  adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con  particolare  riferimento  a  quelli  relativi  ad  aspettative e congedi,   dipendenza  di  infermita'  da  cause  di  servizio,  equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;
 7)  formulazione  di  pareri,  anche  su  richiesta del Consiglio superiore  della  magistratura,  in  ordine all'adozione da parte del medesimo  Consiglio  di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni,  decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;
 
 s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta  del  Consiglio  superiore  della  magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
 t)  coordinare  con  quanto  previsto  dalla  presente  legge  le disposizioni  vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;
 u)  prevedere  che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni  inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);
 v)  prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei  giudici  di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere  parte  solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei   giudici   di   pace,  inoltre,  partecipa  alle  discussioni  e deliberazioni  di  cui  agli  articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
 
 4.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  d),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio   del  pubblico  ministero,  sia  il  titolare  esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilita' nei modi  e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
 b)  prevedere  che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonche' uno o piu' procuratori aggiunti ovvero uno o piu' magistrati del proprio ufficio perche'  lo  coadiuvino  nella  gestione per il compimento di singoli atti,  per la trattazione di uno o piu' procedimenti o nella gestione dell'attivita' di un settore di affari;
 c)  prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica determini i criteri  per  l'organizzazione  dell'ufficio  e  quelli  ai  quali si uniformera'  nell'assegnazione  della trattazione dei procedimenti ai procuratori  aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per  quali  tipologie  di  reato  riterra'  di adottare meccanismi di natura  automatica;  di  tali criteri il procuratore della Repubblica deve  dare  comunicazione  al Consiglio superiore della magistratura; prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica possa determinare i criteri  cui  i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della  lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facolta'  di  revoca  in  caso  di  divergenza  o di inosservanza dei criteri;  prevedere  che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore  generale  presso la Corte di cassazione il provvedimento di  revoca  della  delega  alla  trattazione  di un procedimento e le eventuali  osservazioni  formulate  dal  magistrato o dal procuratore aggiunto  cui  e'  stata  revocata la delega; che il provvedimento di revoca  e  le  osservazioni  vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali;  prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica  possa determinare  i  criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono    attenersi    nell'impiego    della   polizia   giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;
 d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'articolo  1,  comma 1, lettera d), sia abrogato l'articolo 7-ter, comma  3,  dell'ordinamento  giudiziario  di  cui al regio decreto 30 gennaio   1941,   n.  12,  introdotto  dall'articolo  6  del  decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
 e)  prevedere  che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di  incidere  su  diritti  reali  o  sulla  liberta' personale, siano assunti  previo  assenso  del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della  lettera  b);  prevedere  tuttavia  che  le  disposizioni della presente  lettera  non  si  applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare  personale  o  reale  e' richiesta in sede di convalida del fermo  o  dell'arresto  o  del  sequestro  ovvero, limitatamente alle misure  cautelari  reali,  nelle  ipotesi  che  il  procuratore della Repubblica,  in  ragione  del  valore  del bene o della rilevanza del fatto  per  cui  si procede, riterra' di dovere indicare con apposita direttiva;
 f)   prevedere   che   il   procuratore  della  Repubblica  tenga personalmente,   o   tramite  magistrato  appositamente  delegato,  i rapporti  con  gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle  attivita' dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;   prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica  segnali obbligatoriamente   al  consiglio  giudiziario,  ai  fini  di  quanto previsto  al  comma  3,  lettera  r),  numero 3), i comportamenti dei magistrati  del  proprio  ufficio  che  siano  in  contrasto  con  la disposizione di cui sopra;
 g)  prevedere  che  il  procuratore  generale  presso la corte di appello,  al  fine  di  verificare  il corretto ed uniforme esercizio dell'azione   penale,  nonche'  il  rispetto  dell'adempimento  degli obblighi  di  cui  alla  lettera  a),  acquisisca  dalle  procure del distretto  dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo  ritenga  necessario,  al  Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
 h)  prevedere,  relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati  nell'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice di procedura penale,  che  sia  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
 
 5.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  e),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di magistrato d'appello  previsti in organico presso la Corte di cassazione nonche' di  tutti  i  posti  di  magistrato  d'appello destinato alla Procura generale  presso  la  Corte  di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti  posti  di  magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
 b)  prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di magistrato d'appello  previsti  in  organico  presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;
 c)  prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano  parte  trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato  di  tribunale  con  non  meno di cinque anni di esercizio delle  funzioni  di  merito  destinati  a  prestare  servizio  presso l'ufficio del massimario e del ruolo;
 d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  della  Corte di cassazione costituisca,   a   parita'   di   graduatoria,  titolo  preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita';
 e)  prevedere  l'abrogazione  dell'articolo  116 dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e successive  modificazioni,  e  prevedere  che all'articolo 117 e alla relativa  rubrica  del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".
 
 6.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  f),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)   provvedere  alla  tipizzazione  delle  ipotesi  di  illecito disciplinare  dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia   estranee   alla   stessa,  garantendo  comunque  la  necessaria completezza  della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonche' all'individuazione delle relative sanzioni;
 b) prevedere:
 1)  che  il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con  imparzialita',  correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo ed equilibrio;
 2)  che  in  ogni  atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignita' della persona;
 3)   che   anche  fuori  dall'esercizio  delle  sue  funzioni  il magistrato  non  debba tenere comportamenti, ancorche' legittimi, che compromettano la credibilita' personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;
 4)  che  la  violazione  dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);
 
 c)   salvo   quanto  stabilito  dal  numero  11),  prevedere  che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano  ingiusto  danno  o  indebito  vantaggio ad una delle parti; l'omissione   della   comunicazione   al  Consiglio  superiore  della magistratura   della   sussistenza   di   una   delle  situazioni  di incompatibilita'  di  cui  agli  articoli  18  e  19 dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e successive  modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei casi previsti dalla legge;
 2)  i  comportamenti  abitualmente  o  gravemente  scorretti  nei confronti  delle  parti,  dei  loro  difensori,  dei  testimoni  o di chiunque  abbia  rapporti  con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario,   ovvero   nei   confronti  di  altri  magistrati  o  di collaboratori;     l'ingiustificata    interferenza    nell'attivita' giudiziaria  di  altro  magistrato;  l'omessa  comunicazione  al capo dell'ufficio  delle  avvenute  interferenze  da  parte del magistrato destinatario delle medesime;
 3)  la  grave  violazione  di  legge  determinata  da ignoranza o negligenza  inescusabile;  il  travisamento  dei fatti determinato da negligenza  inescusabile;  il perseguimento di fini diversi da quelli di  giustizia;  l'emissione  di  provvedimenti  privi di motivazione, ovvero  la  cui  motivazione  consiste  nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta  dalla  legge;  l'adozione di provvedimenti non con sentiti dalla  legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti  patrimoniali;  la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari  o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli  organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede  l'ufficio,  se  manca  l'autorizzazione  prevista  dalle  norme vigenti  e  ne  sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosita';
 4)  il  reiterato,  grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli  atti  relativi  all'esercizio  delle funzioni; il sottrarsi in modo   abituale  e  ingiustificato  al  lavoro  giudiziario;  per  il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di  un  collegio,  l'omettere  di  assegnarsi  affari e di redigere i relativi   provvedimenti;  l'inosservanza  dell'obbligo  di  rendersi reperibile  per  esigenze  di  ufficio  quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
 5)  i  comportamenti  che determinano la divulgazione di atti del procedimento  coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli affari  in  corso  di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea  a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che,  sotto  qualsiasi  profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;
 6)  il  tenere  rapporti  in  relazione all'attivita' del proprio ufficio  con  gli  organi di informazione al di fuori delle modalita' previste  al  comma  4,  lettera f); il sollecitare la pubblicita' di notizie  attinenti  alla  propria  attivita'  di  ufficio  ovvero  il costituire  e  l'utilizzare  canali informativi personali riservati o privilegiati;  il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;
 7)  l'adozione  intenzionale  di  provvedimenti affetti da palese incompatibilita'  tra  la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare  una  precostituita  e  inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
 8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di  una  sezione  o  di  un collegio, della comunicazione agli organi competenti  di  fatti  che  possono  costituire illeciti disciplinari compiuti  da  magistrati  dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione,  da  parte  del  dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al  Consiglio  superiore  della magistratura della sussistenza di una delle  situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12,  e  successive modificazioni, come modificati ai sensi della  lettera  p),  ovvero  delle  situazioni che possono dare luogo all'adozione  dei  provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto  legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);
 9)   l'adozione   di  provvedimenti  abnormi  ovvero  di  atti  e provvedimenti  che  costituiscano esercizio di una potesta' riservata dalla  legge  ad  organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;
 10)  l'emissione  di  un provvedimento restrittivo della liberta' personale  fuori  dei  casi  consentiti  dalla  legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;
 11)  fermo  quanto  previsto dai numeri 3), 7) e 9), non puo' dar luogo  a  responsabilita' disciplinare l'attivita' di interpretazione di norme di diritto in conformita' all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
 d)  prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
 1)  l'uso  della  qualita'  di  magistrato  al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
 2)  il  frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione  comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta  essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della  reclusione  superiore  a tre anni o una misura di prevenzione, salvo  che  sia  intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
 3)  l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;
 4)  lo  svolgimento  di  attivita'  incompatibili con la funzione giudiziaria  o  tali  da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);
 5)   l'ottenere,   direttamente   o  indirettamente,  prestiti  o agevolazioni  da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese,  testimoni  o  comunque  coinvolti  in  procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;
 6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un  procedimento  in  corso quando, per la posizione del magistrato o per  le  modalita'  con  cui  il  giudizio  e' espresso, sia idonea a condizionare la liberta' di decisione nel procedimento medesimo;
 7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente   incompatibili   con   l'esercizio   delle   funzioni giudiziarie;
 8)  l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento  nelle  attivita' di centri politici o affaristici che possano  condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;
 9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzieta' e l'imparzialita' del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;
 10)  l'uso  strumentale  della qualita' che, per la posizione del magistrato  o  per le modalita' di realizzazione, e' idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
 
 e)  prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:
 1)  i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata  pronunciata  sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice  di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando  la  legge  stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
 2)  i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata  pronunciata  sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  per  delitto colposo, alla pena della reclusione,  sempre  che  presentino,  per  modalita'  e conseguenze, carattere di particolare gravita';
 3)  i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata  pronunciata  sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  alla  pena  dell'arresto,  sempre che presentino,  per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare gravita';
 4)  altri  fatti  costituenti  reato  idonei  a  compromettere la credibilita'  del  magistrato,  anche  se  il  reato  e'  estinto per qualsiasi  causa  o  l'azione  penale  non  puo'  essere  iniziata  o proseguita;
 
 f) prevedere come sanzioni disciplinari:
 1) l'ammonimento;
 2) la censura;
 3) la perdita dell'anzianita';
 4) l'incapacita' temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
 6) la rimozione;
 g) stabilire che:
 1)  l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della  decisione,  all'osservanza  da  parte  del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;
 2)  la  censura  consista  in  un  biasimo  formale  espresso nel dispositivo della decisione;
 3)  la sanzione della perdita dell'anzianita' sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;
 4)  la  sanzione  della  temporanea  incapacita' ad esercitare un incarico  direttivo  o  semidirettivo  sia  inflitta  per  un periodo compreso  tra  sei  mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive  o  semidirettive,  debbono  essergli  conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.  Scontata  la  sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;
 5) la sospensione dalle funzioni comporti altresi' la sospensione dallo  stipendio  ed  il  collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico  della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno  alimentare  pari  ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il  trattamento  economico  riservato  alla  prima  o seconda o terza classe stipendiale; alla meta', se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;
 6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;
 7) quando, per il concorso di piu' illeciti disciplinari, si dovrebbero  irrogare  piu'  sanzioni  meno  gravi,  si applichi altra sanzione di maggiore gravita', sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;
 8)  la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;
 
 h)  prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:
 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
 2)  la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
 3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause   di   incompatibilita'   di   cui   agli   articoli  18  e  19 dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);
 4)  il  tenere  comportamenti  che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute   interferenze,   costituiscano  violazione  del  dovere  di imparzialita';
 5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);
 6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
 7)  il  reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento  degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
 8) la scarsa laboriosita', se abituale;
 9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
 10)  l'uso  della  qualita'  di  magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
 11)  lo  svolgimento  di  incarichi  extragiudiziari  senza avere richiesto  o  ottenuto  la  prescritta  autorizzazione  dal Consiglio superiore  della  magistratura,  qualora  per  l'entita'  e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita';
 
 i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita':
 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano  grave  ed  ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
 2)  l'uso  della  qualita'  di  magistrato  al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
 3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);
 
 l) stabilire che:
 1)  sia punita con la sanzione della incapacita' ad esercitare un incarico  direttivo  o semidirettivo l'interferenza nell'attivita' di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;
 2)  sia  punita  con  una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati  dalla  legge  ovvero  l'accettazione  e  lo  svolgimento  di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione,  qualora  per  l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita';
 3)  sia  rimosso  il  magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare  per  i  fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre  nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in  seguito  a  condanna  penale o che incorre in una condanna a pena detentiva  per  delitto  non  colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione  non  sia  stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del  codice  penale  o  per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca  della  sospensione  ai  sensi  dell'articolo 168 dello stesso codice;
 
 m)   stabilire   che,   nell'infliggere   una   sanzione  diversa dall'ammonimento  e  dalla  rimozione,  la  sezione  disciplinare del Consiglio    superiore   della   magistratura   possa   disporre   il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per  la  condotta  tenuta,  la  permanenza  nella stessa sede o nello stesso   ufficio   appare   in   contrasto   con  il  buon  andamento dell'amministrazione  della  giustizia.  Il  trasferimento  e' sempre disposto  quando  ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della  lettera  c),  ad  eccezione  dell'inosservanza dell'obbligo di astensione   nei   casi  previsti  dalla  legge  e  dell'inosservanza dell'obbligo   della   comunicazione  al  Consiglio  superiore  della magistratura,  dal  numero l) della lettera d), ovvero se e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;
 n)  prevedere  che,  nei  casi  di  procedimento disciplinare per addebiti  punibili  con  una  sanzione  diversa  dall'ammonimento, su richiesta  del  Ministro  della  giustizia o del Procuratore generale presso  la  Corte  di  cassazione,  ove  sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza,   possa  essere  disposto  dalla  sezione  disciplinare  del Consiglio   superiore   della   magistratura,   in  via  cautelare  e provvisoria.  il  trasferimento  ad  altra  sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto  legislativo  31  maggio  1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto  previsto  dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera,  in  sede  di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra  sede  o  la  destinazione  ad  altre  funzioni  possano essere disposti  con  procedimento  amministrativo  dal  Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato  di  svolgere  le  sue  funzioni, nella sede occupata, con piena  indipendenza  e  imparzialita';  prevedere  che  alla  data di entrata   in   vigore  del  primo  dei  decreti  legislativi  emanati nell'esercizio  della  delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f),  i  procedimenti  amministrativi  di  trasferimento di ufficio ai sensi  dell'articolo  2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31  maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura,  per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari   previste   dal   presente  comma  siano  trasmessi  al Procuratore  generale  presso  la  Corte  di  cassazione  per  le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;
 o)  prevedere  la  modifica  dell'articolo  3  del  regio decreto legislativo  31  maggio  1946,  n.  511,  consentendo  anche  di  far transitare    nella    pubblica    amministrazione,    con   funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;
 p)  ridisciplinare  le  ipotesi  di  cui  agli  articoli  18 e 19 dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12, e successive modificazioni, in maniera piu' puntuale e rigorosa  prevedendo,  salvo  eccezioni specificatamente disciplinate con  riferimento all'entita' dell'organico nonche' alla diversita' di incarico, l'incompatibilita' per il magistrato a svolgere l'attivita' presso  il  medesimo  ufficio  in  cui parenti sino al secondo grado, affini  in  primo  grado,  il  coniuge  o il convivente esercitano la professione  di  magistrato  o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
 q)   equiparare  gli  effetti  della  decadenza  a  quelli  delle dimissioni.
 
 7.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per  l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)   prevedere   che   le  funzioni  di  pubblico  ministero  nel procedimento  disciplinare  siano esercitate dal Procuratore generale presso  la  Corte  di  cassazione  o  da  un  suo  sostituto,  e  che all'attivita'  di  indagine  relativa  al  procedimento  disciplinare proceda il pubblico ministero;
 b) stabilire che:
 1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del  fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia   circostanziata   o  di  segnalazione  del  Ministro  della giustizia;
 2)  entro  un  anno  dall'inizio  del  procedimento  debba essere richiesta  l'emissione  del  decreto  che  fissa la discussione orale davanti  alla  sezione  disciplinare;  entro  un anno dalla richiesta debba  pronunciarsi  la  sezione  disciplinare.  Se  la  sentenza  e' annullata  in  tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il  termine  per  la pronuncia nel giudizio di rinvio e' di un anno e decorre   dalla  data  in  cui  vengono  restituiti  dalla  Corte  di cassazione   gli  atti  del  procedimento.  Se  i  termini  non  sono osservati,  il  procedimento  disciplinare  si  estingue,  sempre che l'incolpato vi consenta;
 3) il corso dei termini sia sospeso:
 3.1) se per il medesimo fatto e' iniziato il procedimento penale, riprendendo  a  decorrere  dalla  data in cui non e' piu' soggetta ad impugnazione  la  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;
 3.2)  se  durante  il  procedimento  disciplinare viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
 3.3)  se  l'incolpato  e'  sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;
 3.4)  se  il  procedimento  disciplinare  e' rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 
 c) prevedere che:
 1)  il  Ministro  della  giustizia  abbia  facolta' di promuovere l'azione  disciplinare  mediante richiesta di indagini al Procuratore generale  presso  la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro da'  comunicazione  al  Consiglio  superiore  della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;
 2)  il  Procuratore  generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo  di  esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al   Ministro   della   giustizia  e  al  Consiglio  superiore  della magistratura,  con  indicazione  sommaria  dei  fatti  per i quali si procede.  Il  Ministro  della  giustizia,  se  ritiene  che  l'azione disciplinare  deve  essere  estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore  generale, ed analoga richiesta puo' fare nel corso delle indagini;
 3)   il   Consiglio  superiore  della  magistratura,  i  consigli giudiziari  e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della  giustizia  e  al  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di cassazione  ogni  fatto  rilevante  sotto  il profilo disciplinare. I presidenti  di  sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai  dirigenti  degli  uffici  i  fatti  concernenti  l'attivita'  dei magistrati  della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;
 4)  la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al  Procuratore  generale  o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio  superiore  della  magistratura  ai  sensi  del  numero  2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;
 5)  il  Procuratore  generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione e' stata  promossa  dal  Ministro della giustizia, salva la facolta' del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;
 
 d) stabilire che:
 1)  dell'inizio  del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene  addebitato;  analoga  comunicazione  debba  essere data per le ulteriori  contestazioni  di  cui  al  numero  5)  della  lettera c). L'incolpato  puo'  farsi  assistere  da  altro  magistrato  o  da  un avvocato,  designati  in  qualunque  momento  dopo  la  comunicazione dell'addebito, nonche', se del caso, da un consulente tecnico;
 2)  gli  atti  di  indagine  non  preceduti  dalla  comunicazione all'incolpato  o  dall'avviso  al difensore, se gia' designato, siano nulli,  ma  la  nullita' non possa essere piu' rilevata quando non e' dedotta  con  dichiarazione  scritta  e motivata nel termine di dieci giorni  dalla  data  in  cui  l'interessato  ha  avuto conoscenza del contenuto  di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del  decreto  che  fissa  la  discussione  orale davanti alla sezione disciplinare;
 3)   per   l'attivita'   di  indagine  si  osservino,  in  quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per  quelle  che  comportano  l'esercizio  di  poteri  coercitivi nei confronti  dell'imputato,  delle  persone  informate  sui  fatti, dei periti  e  degli  interpreti;  si  applica  comunque  quanto previsto dall'articolo  133  del  codice  di  procedura  penale.  Alle persone informate   sui  fatti,  ai  periti  e  interpreti  si  applicano  le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la  Corte  di  cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da  segreto  investigativo  senza  che  detto  segreto possa essergli opposto;  prevedere  altresi'  che  nel  caso  in  cui il Procuratore generale  acquisisca  atti  coperti  da  segreto  investigativo ed il procuratore  della  Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione  possa  derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore  generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti  per  un  periodo  non  superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;
 4)  per  gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero  possa  richiedere  altro  magistrato in servizio presso la procura  generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;
 5)  al  termine  delle  indagini,  il Procuratore generale con le richieste  conclusive  di  cui  alla  lettera  e)  invii alla sezione disciplinare  il  fascicolo  del  procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato;  il  fascicolo  sia  depositato nella segreteria della sezione  a  disposizione  dell'incolpato,  con  facolta' di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;
 
 e) prevedere che:
 1)  il  Procuratore  generale  presso  la Corte di cassazione, al termine   delle  indagini,  se  non  ritiene  di  dover  chiedere  la declaratoria  di  non  luogo  a  procedere,  formuli l'incolpazione e chieda   al  presidente  della  sezione  disciplinare  la  fissazione dell'udienza  di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte  di  cassazione  da'  comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;
 2)  il  Ministro  della  giustizia,  nell'ipotesi  in  cui  abbia promosso  l'azione  disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione della  contestazione,  in  caso  di  richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facolta' di proporre opposizione entro dieci giorni,   presentando   memoria.   Il   Consiglio   superiore   della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;
 3)   il   Ministro   della  giustizia,  entro  venti  giorni  dal ricevimento  della  comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione   della  contestazione,  cui  provvede  il  Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
 4)  il  presidente  della  sezione  disciplinare  fissi,  con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;
 5)  il  decreto  di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero  e  all'incolpato  nonche'  al difensore di quest'ultimo se gia' designato e al Ministro della giustizia;
 6)  nel  caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere   l'addebito,   faccia   richiesta  motivata  alla  sezione disciplinare  per  la  declaratoria  di  non luogo a procedere. Della richiesta   e'   data  comunicazione  al  Ministro  della  giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto  l'integrazione  della  contestazione,  con  invio di copia dell'atto;
 7)   il   Ministro   della  giustizia,  entro  dieci  giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia  degli  atti  del  procedimento  nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione,  e,  nei  venti giorni successivi alla ricezione degli stessi,  possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione    dell'udienza    di    discussione   orale,   formulando l'incolpazione;
 8)  decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo  a  procedere  la  sezione  disciplinare  decida  in  camera di consiglio.  Se  rigetta  la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri  4)  e  5).  Sulla  richiesta  del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale,  sono  esercitate  dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;
 9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro  della  giustizia,  nell'ipotesi  in cui egli abbia promosso l'azione   disciplinare,   ovvero   richiesto   l'integrazione  della contestazione,  il  quale  puo' esercitare la facolta' di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;
 10)  il  delegato  del  Ministro della giustizia possa presentare memorie,   esaminare   testi,   consulenti  e  periti  e  interrogare l'incolpato;
 
 f) prevedere che:
 1)   nella   discussione   orale   un  componente  della  sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;
 2)  l'udienza  sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta  di  una  delle  parti,  possa  comunque  disporre  che  la discussione  non  sia  pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilita'  della  funzione  giudiziaria,  con riferimento ai fatti contestati  ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;
 3)  la  sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli  giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonche' delle prove acquisite nel corso delle indagini;  possa  consentire  l'esibizione  di documenti da parte del pubblico  ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia.  Si  osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di  procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano   l'esercizio   di   poteri   coercitivi   nei   confronti dell'imputato,  dei  testimoni,  dei periti e degli interpreti; resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  133  del  codice di procedura penale.   Ai   testimoni,   periti   e  interpreti  si  applicano  le disposizioni  di  cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;
 4)   la   sezione   disciplinare   deliberi  immediatamente  dopo l'assunzione  delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato  del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi  debba  essere  sentito  per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;
 5)  se  non  e'  raggiunta  prova  sufficiente  dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;
 6)  i  motivi  della  sentenza  siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;
 7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione  al  Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della  contestazione,  con  invio  di  copia integrale, anche ai fini della  decorrenza  dei  termini  per la proposizione del ricorso alle sezioni  unite della Corte di cassazione. Il Ministro puo' richiedere copia degli atti del procedimento;
 
 g) stabilire che:
 1)   l'azione   disciplinare   sia   promossa   indipendentemente dall'azione  civile  di  risarcimento  del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);
 2)  abbiano autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la   sentenza   penale  irrevocabile  di  condanna,  quella  prevista dall'articolo  444,  comma  2, del codice di procedura penale, che e' equiparata  alla  sentenza  di  condanna,  e  quella  irrevocabile di assoluzione  pronunciata  perche'  il  fatto  non  sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso;
 
 h) prevedere che:
 1)  a  richiesta  del  Ministro della giustizia o del Procuratore generale  presso  la  Corte  di  cassazione,  la sezione disciplinare sospenda  dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico  della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale,  nei  cui  confronti  sia stata adottata una misura cautelare personale;
 2)  la  sospensione  permanga  sino  alla sentenza di non luogo a procedere   non   piu'  soggetta  ad  impugnazione  o  alla  sentenza irrevocabile   di   proscioglimento;   la  sospensione  debba  essere revocata,  anche  d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorche' la misura   cautelare  e'  revocata  per  carenza  di  gravi  indizi  di colpevolezza;  la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;
 3)  al  magistrato  sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;
 4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze  non  percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare,  se  e'  prosciolto  con  sentenza  irrevocabile ai sensi dell'articolo  530  del codice di procedura penale. Tale disposizione si  applica  anche  se  e' pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento  per  ragioni  diverse  o  sentenza  di  non  luogo a procedere  non  piu' soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il  magistrato  sottoposto  a procedimento disciplinare, lo stesso si sia  concluso  con  la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);
 
 i) prevedere che:
 1)  quando  il magistrato e' sottoposto a procedimento penale per delitto  non  colposo  punibile,  anche  in via alternativa, con pena detentiva,  o  quando  al  medesimo  possono  essere  ascritti  fatti rilevanti  sotto  il  profilo disciplinare che, per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia  o  il  Procuratore  generale presso la Corte di cassazione possano  chiedere  la  sospensione  cautelare  dalle funzioni e dallo stipendio,   e   il  collocamento  fuori  dal  ruolo  organico  della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;
 2)   la  sezione  disciplinare  convochi  il  magistrato  con  un preavviso   di  almeno  tre  giorni  e  provveda  dopo  aver  sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato  puo' farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;
 3)   la   sospensione   possa   essere   revocata  dalla  sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;
 4)  si  applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);
 
 l) prevedere che:
 1)  contro  i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere  h)  ed  i)  e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato,  il  Ministro  della giustizia e il Procuratore generale presso   la   Corte   di  cassazione  possano  proporre  ricorso  per cassazione,  nei  termini  e  con  le  forme  previsti  dal codice di procedura  penale.  Nei  confronti  dei  provvedimenti  in materia di sospensione  di  cui  alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;
 2)  la  Corte  di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;
 
 m) prevedere che:
 1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero  sia  pronunciata  nei  suoi confronti sentenza di non luogo a procedere  non  piu'  soggetta  ad  impugnazione.  Se  il posto prima occupato non e' vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed  entro  un  anno puo' chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello  originariamente  ricoperto,  con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;
 2)  la  sospensione  cautelare  cessi  di  diritto quando diviene definitiva  la  pronuncia  della sezione disciplinare che conclude il procedimento;
 3)  se  e'  pronunciata  sentenza  di  non luogo a procedere o se l'incolpato  e'  assolto  o  condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione  o  dalla  sospensione  dalle  funzioni per un tempo pari o superiore  alla  durata  della  sospensione  cautelare  eventualmente disposta,  siano  corrisposti  gli  arretrati dello stipendio e delle altre  competenze  non percepiti, detratte le somme gia' riscosse per assegno alimentare;
 
 n) prevedere che:
 1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili,   con   le   quali  e'  stata  applicata  una  sanzione disciplinare, quando:
 1.1)   i  fatti  posti  a  fondamento  della  sentenza  risultano incompatibili   con   quelli   accertati   in   una  sentenza  penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione;
 1.2)  sono  sopravvenuti  o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi  di  prova,  che,  soli  o uniti a quelli gia' esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
 1.3)  il  giudizio  di  responsabilita'  e  l'applicazione  della relativa  sanzione sono stati determinati da falsita' ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;
 
 2)  gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a  pena  di inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare che,  se  accertati,  debba  essere escluso l'addebito o debba essere applicata  una  sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione,  ovvero  se  dalla  sanzione  applicata  e'  conseguito il trasferimento d'ufficio;
 3)  la  revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale e' stata  applicata  la  sanzione  disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta  incapacita' di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;
 4)  l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di   procuratore   speciale.   Essa   deve   contenere,   a  pena  di inammissibilita',  l'indicazione  specifica delle ragioni e dei mezzi di  prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali   atti   e   documenti,   alla   segreteria  della  sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
 5)  nei  casi  previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;
 6)  la  revisione  possa  essere chiesta anche dal Ministro della giustizia  e  dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalita' di cui ai numeri 4) e 5);
 7)  la  sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare  e,  sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale   presso  la  Corte  di  cassazione,  l'istante  ed  il  suo difensore,  dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori  dai  casi  di  cui  al  numero  2), o senza l'osservanza delle disposizioni  di  cui  al  numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata;   altrimenti,   disponga  il  procedersi  al  giudizio  di revisione,   al   quale  si  applicano  le  norme  stabilite  per  il procedimento disciplinare;
 8)  contro  la  decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione  sia  ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;
 9)  in  caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;
 10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio  di  revisione  abbia  diritto  alla integrale ricostruzione della  carriera  nonche'  a percepire gli arretrati dello stipendio e delle  altre  competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per   assegno   alimentare,   rivalutati   in  base  alla  variazione dell'indice  ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
 
 8.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  g),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  prevedere  che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della   magistratura,   sia   reso   noto  l'elenco  degli  incarichi extragiudiziari il cui svolgimento e' stato autorizzato dal Consiglio stesso,  indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la  natura  e  la  durata  dell'incarico  e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;
 b)  prevedere  che analoga pubblicita' semestrale sia data, per i magistrati  di  rispettiva  competenza,  dal  Consiglio di presidenza della  giustizia  amministrativa,  dal  Consiglio di presidenza della Corte  dei  conti,  dal  Consiglio  della magistratura militare e dal Ministero  della  giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;
 c)  prevedere  che la pubblicita' di cui alle lettere a) e b) sia realizzata   mediante  pubblicazione  nei  bollettini  periodici  dei rispettivi Consigli e Ministero.
 
 9.  Nell'esercizio  della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo  definisce  la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti  fino  al  quinto  anno  successivo  alla data di acquisto di efficacia  del  primo  dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  comma  1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a  seguito  di  corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,  essendosi  iscritti  al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;
 b)  prevedere  che  il  requisito  della partecipazione al corso, previsto  dalla  lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17),  dalla  lettera  i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2),  4.1),  4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto  solo  dopo  l'entrata  in  funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;
 c)  prevedere  che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine  di  tre  mesi  dalla  predetta  data,  possano richiedere il mutamento   delle   funzioni  nello  stesso  grado  da  giudicanti  a requirenti  e  viceversa;  l'effettivo  mutamento di funzioni, previa valutazione   positiva   da   parte  del  Consiglio  superiore  della magistratura, si realizzera' nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni,  il  Consiglio  superiore  della  magistratura  formera' la graduatoria  dei  magistrati  richiedenti  sulla  base dell'eventuale anzianita'  di  servizio  nelle  funzioni verso le quali si chiede il mutamento  e,  a  parita'  o  in  assenza  di  anzianita', sulla base dell'anzianita'  di  servizio;  che  la  scelta nell'ambito dei posti vacanti  avvenga  secondo  l'ordine  di  graduatoria e debba comunque riguardare   un   ufficio  avente  sede  in  un  diverso  circondario nell'ipotesi  di  esercizio  di  funzioni di primo grado e un ufficio avente  sede  in  un  diverso  distretto,  con  esclusione  di quello competente  ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi  di  esercizio  di  funzioni  di  secondo  grado; che il rifiuto  del  magistrato  richiedente  ad  operare  la scelta secondo l'ordine  di  graduatoria  comporti  la  rinuncia  alla  richiesta di mutamento nelle funzioni;
 d)  prevedere  che  le  norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2)  della  lettera  l)  del comma 1 non si applichino ai magistrati che,  alla  data  di  acquisto  di  efficacia  del  primo dei decreti legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  abbiano  gia'  compiuto,  o compiano nei successivi  ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;
 e)  prevedere  che  le  norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2)  della  lettera  l)  del comma 1 non si applichino ai magistrati che,  alla  data  di  acquisto  di  efficacia  del  primo dei decreti legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  abbiano  gia'  compiuto,  o compiano nei successivi  ventiquattro  mesi,  venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;
 f)  prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un  periodo  di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di  acquisto  di  efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio  della  delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),  e  fatta  salva  la  facolta'  di  partecipare  ai  concorsi, le assegnazioni   per  l'effettivo  conferimento  rispettivamente  delle funzioni  di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti  di  legittimita'  siano  disposte  nell'ambito  dei posti vacanti  da  attribuire  a  domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri  3),  4),  7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi   vacanti  a  seguito  dell'accoglimento  delle  domande  di tramutamento  presentate  dai magistrati che gia' esercitano funzioni giudicanti  o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai  magistrati  di  cui  alla  lettera e), fatta salva la facolta' di partecipare  ai  concorsi  per  titoli  ed esami, le assegnazioni per l'effettivo  conferimento  delle  funzioni giudicanti o requirenti di legittimita'   siano  disposte,  previo  concorso  per  titoli  ed  a condizione  che  abbiano  frequentato  l'apposito corso di formazione alle  funzioni  giudicanti  o  requirenti  di  legittimita' presso la Scuola  superiore  della  magistratura  di  cui  al  comma  2, il cui giudizio   finale   e'   valutato   dal   Consiglio  superiore  della magistratura,  nell'ambito  dei  posti  vacanti  di  cui  al comma 1, lettera   l),  numeri  7.1)  e  9.1);  prevedere  che,  ai  fini  del conferimento  degli  uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1,  lettera  h),  numeri  7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando  quanto  previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici  anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario  equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo  grado;  prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi  di  cui  al  comma  1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando  quanto  previsto  al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni  di  servizio  dalla  data  del  decreto  di  nomina  ad uditore giudiziario  equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimita';  prevedere  che i magistrati di cui alla lettera e) per un  periodo  di  tempo  non  superiore a cinque anni e fermo restando quanto  previsto  al  comma  1,  lettera f), numero 4), ultima parte, possano  ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti  di  esercizio  delle  funzioni  giudicanti o requirenti di legittimita'  o  delle  funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita'  o  delle  funzioni  direttive  superiori  giudicanti di legittimita' rispettivamente previsti nei predetti numeri;
 g)  prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per  un  periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano   ottenuto  l'assegnazione  ad  altro  incarico  o  ad  altre funzioni,  ne  decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello   stesso   ufficio,  eventualmente  anche  in  soprannumero  da riassorbire  alle  successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura;
 h)  prevedere  che,  in  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1, lettera  r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo  dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di  dieci  anni  di  permanenza  nell'incarico  nello stesso ufficio, possano  permanervi,  nei  limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai  commi  27  e  28,  fermo  restando  che,  una  volta ottenuto il passaggio   ad   altro   incarico  o  il  tramutamento  eventualmente richiesto,  si  applicano  le norme di cui al citato comma 1, lettera r);
 i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a)  e  b),  siano  trattenuti  i  magistrati in servizio alla data di acquisto  di  efficacia  delle disposizioni emanate in attuazione del comma  5  e  che  ad  essi  possano  essere  conferite  dal Consiglio superiore  della  magistratura le funzioni di legittimita' nei limiti dei  posti  disponibili  ed in ordine di anzianita' di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:
 1) necessaria idoneita' precedentemente conseguita;
 2)  svolgimento  nei  sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni  di legittimita' per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni  ovvero  per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;
 
 l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b),  siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio  alla  data  di  acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  e),  per  i  quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimita' ai sensi della lettera i) del presente comma;
 m)  prevedere  per  il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino  fuori  ruolo  alla data di acquisto di efficacia del primo dei  decreti' legislativi emanati nell' esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
 1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano
 ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera
 o); 2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in  ruolo,  non  abbiano  compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
 3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto piu' di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano  ricollocati  in  ruolo  secondo la disciplina in vigore alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
 4)  che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori  ruolo  in  quanto  componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;
 
 n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
 1)  ad  eccezione  di  quanto  previsto  dal comma 1, lettera m), numeri  5)  e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m) del  presente  comma,  numeri  1),  2)  e  3),  non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;
 2)  che  la  disposizione  di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;
 3)  che  nel  caso  in  cui venga disposto il tramutamento per le ragioni  indicate  al  numero  2)  non  sia  consentito il successivo tramutamento  alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.
 
 10.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo volto  a  disciplinare  il  conferimento  degli  incarichi  direttivi giudicanti  e  requirenti  di  legittimita'  nonche'  degli incarichi direttivi  giudicanti  e  requirenti  di primo e di secondo grado nel periodo  antecedente  all'entrata  in  vigore delle norme di cui alla lettera  h),  numero  17), e alla lettera i), numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita' non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno   di  due  anni  di  servizio  prima  della  data  di  ordinario collocamento  a  riposo,  prevista  all'articolo  5 del regio decreto legislativo  31  maggio  1946,  n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere  conferiti  a  magistrati  che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
 b)  prevedere  che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie  vacanze  di  organico  dei  medesimi  uffici  direttivi e, comunque,  entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006.
 
 11.  Ai  fini  dell'esercizio  della  delega  di cui al comma 10 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.
 12. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  istituzione  di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;
 b)  competenza  delle direzioni regionali o interregionali per le aree  funzionali  riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi  automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;
 c) riserva all'amministrazione centrale:
 1) del servizio del casellario giudiziario centrale;
 2)  dell'emanazione  di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
 3)    della   determinazione   del   contingente   di   personale amministrativo  da  destinare  alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
 4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
 5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
 6)  del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;
 7)  dei  passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
 9) dei provvedimenti disciplinari superiori all' ammonimento e alla censura;
 10)  dei  compiti  di  programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.
 
 13.  Per gli oneri di cui al comma 12 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica  e  alle  spese  di  gestione,  e' autorizzata la spesa massima  di  euro  2.640.000  per  l'anno  2005 e di euro 5.280.000 a decorrere  dall'anno  2006,  cui  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
 14,  Per  gli  oneri  di  cui  al  comma  12 relativi al personale, valutati  in  euro  3.556.928  per  l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere   dall'anno   2006,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze provvede al monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  comma,  anche  ai  fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai sensi  dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
 15.  In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma  12  non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.
 16.  Ai  fini  dell'esercizio  della  delega  di cui al comma 12 si applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.
 17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica  della  disciplina  dell'articolo  10  della legge 13 aprile 1988,  n.  117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a)   prevedere   che  i  componenti  elettivi  del  Consiglio  di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;
 b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;
 c)   prevedere  che  per  l'elezione  dei  magistrati  componenti elettivi  del  Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun  elettore  abbia la facolta' di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.
 
 18.  Ai  fini  dell'esercizio  della  delega  di cui al comma 17 si applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.
 19.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data  di  acquisto  di  efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati  nell'esercizio  della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1,   un   decreto   legislativo   contenente  il  testo  unico  delle disposizioni  legislative  in  materia di ordinamento giudiziario nel quale  riunire  e  coordinare fra loro le disposizioni della presente legge  e  quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le  altre  disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.
 20.  Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 19 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.
 21.  Il  Governo  provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  testo  unico  di  cui al comma 19, ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo   unico   delle   disposizioni   regolamentari  in  materia  di ordinamento giudiziario.
 22.  Il  trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5  dell'articolo  1  della  legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni,    si    applica    anche   ai   magistrati   ordinari compatibilmente  con  quanto  previsto  dal  comma 6, lettera p), con trasferimento  degli  stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle  categorie  di  cui  al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede piu' vicina e assegnazione a funzioni   identiche   a  quelle  da  ultimo  svolte  nella  sede  di provenienza.
 23.  Le  disposizioni  di  cui al comma 22 continuano ad applicarsi anche  successivamente  alla  data  di  acquisto  di  efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.
 24.  Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano anche se, alla data  della  loro  entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di  residenza  nella  sede di servizio, non e' residente nello stesso luogo   del  coniuge  ovvero  non  e'  con  il  medesimo  stabilmente convivente.
 25.  Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 22 e 24 non da' luogo alla corresponsione di indennita' di trasferimento.
 26.  Dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 24 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 27.    All'articolo    7-bis,    comma    2-ter,   primo   periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,  n.  479, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".
 28. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e  successive  modificazioni,  le  parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".
 29.  All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) l'articolo 86 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  86. (Relazioni sull'amministrazione della giustizia). - 1. Entro  il  ventesimo  giorno  dalla  data  di  inizio di ciascun anno giudiziario,  il  Ministro  della  giustizia rende comunicazioni alle Camere  sull'amministrazione  della  giustizia  nel  precedente  anno nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione  e  sugli  orientamenti  e  i  programmi legislativi del Governo  in  materia  di  giustizia  per  l'anno  in  corso.  Entro i successivi  dieci  giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte  di  cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma  pubblica  e  solenne,  con  la  partecipazione del Procuratore generale  presso  la  Corte  di  cassazione, dei procuratori generali presso  le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare  la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del  primo  Presidente  della Corte di cassazione e dei presidenti di corte  di  appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali,   il   Procuratore   generale   e   i   rappresentanti dell'avvocatura";
 b) l'articolo 89 e' abrogato;
 c) il comma 2 dell'articolo 76-ter e' abrogato.
 
 30.   Nella   provincia   autonoma  di  Bolzano  restano  ferme  le disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle  relative  norme  di attuazione,  in  particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
 31.  Ai  magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia  autonoma  di Balzano, assunti in esito a concorsi speciali ai  sensi  degli  articoli  33  e seguenti del decreto del Presidente della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si   applicano   le   disposizioni  contenenti  le  previsioni  sulla temporaneita'  degli  incarichi  direttivi  e  semidirettivi, nonche' sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il  medesimo  ufficio,  in  quanto compatibili con le finalita' dello statuto  di  autonomia  e  delle  relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di  Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento  di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o  superiore  grado,  nonche'  mutare  dalla  funzione  giudicante  a requirente,  e  viceversa,  in  sedi  e  uffici  giudiziari posti nel circondario  di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).
 32.  Alle  funzioni,  giudicanti  e  requirenti,  di secondo grado, presso  la  sezione  distaccata  di  Bolzano della corte d'appello di Trento,  nonche'  alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo  grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui  all'articolo  35  del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
 33.  Nella  tabella  A  allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998,  n.  51,  alla  voce relativa alla corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano/Bozen - tribunale di Bolzano/Bozen:
 a)  nel  paragrafo  relativo  al tribunale di Bolzano, le parole: "Lauregno/Laurein" e "Proves/Proveis" sono soppresse;
 b)  nel  paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: "Lauregno/ Laurein" e " Proves/Proveis".
 
 34.  Dopo  l'articolo  1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, e' inserito il seguente:
 "Art.  1-bis.  -  1. E' istituita in Bolzano una sezione distaccata della  corte  d'assise  di  appello  di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano".
 35. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista e' determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro  2.462.899  a  decorrere  dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento  delle  commissioni  di  concorso  di  cui  al comma 1, lettera  l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonche' lettera m), numeri 9) e 10),  e' autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.
 36.  Per le finalita' di cui al comma 1, lettera t), e' autorizzata la  spesa  massima  di  euro  1.500.794  per  l'anno  2005  e di euro 2.001.058  a  decorrere  dall'anno  2006,  di  cui euro 1.452.794 per l'anno  2005  ed  euro  1.937.058  a  decorrere dall'anno 2006 per il trattamento  economico  del  personale di cui al comma 1, lettera t), numero  2.1),  nonche'  euro  48.000 per l'anno 2005 ed euro 64.000 a decorrere  dall'anno  2006  per  gli  oneri  connessi  alle  spese di allestimento  delle  strutture  di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2).  Agli  oneri  derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
 37.  Per  l'istituzione  e  il funzionamento della Scuola superiore della  magistratura, di cui al comma 2, lettera a), e' autorizzata la spesa  massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000  a  decorrere  dall'anno  2006  per  i beni da acquisire in locazione  finanziaria,  euro  1.866.750  per  l'anno  2005  ed  euro 3.733.500  a  decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro  1.400.000  per  l'anno  2005  ed  euro  2.800.000  a  decorrere dall'anno  2006  per  il trattamento economico del personale docente, euro  2.700.000  per  l'anno  2005  ed  euro  5.400.000  a  decorrere dall'anno   2006   per   le   spese  dei  partecipanti  ai  corsi  di aggiornamento  professionale,  euro  56.200  per  l'anno 2005 ed euro 112.400  a  decorrere  dall'anno  2006  per  gli  oneri  connessi  al funzionamento  del  comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro  66.000  per  l'anno  2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).
 38.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 3, la spesa prevista e' determinata  in  euro  303.931  per  l'anno  2005  ed  euro 607.862 a decorrere  dall'anno  2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044  a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera  a),  ed  euro  295.409  per  l'anno  2005  ed euro 590.818 a decorrere  dall'anno  2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).
 39.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 5, la spesa prevista e' determinata  in  euro  629.000  per  l'anno  2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.
 40.  Per le finalita' di cui al comma 10 e' autorizzata la spesa di euro  9.750.000  per  l'anno  2005  e  di  euro 8.000.000 a decorrere dall'anno  2006.  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo  parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per   l'anno  2005,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della giustizia,  e  quanto  a  euro  8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 41.  Agli  oneri  indicati  nei  commi 35, 37, 38 e 39, pari a euro 9.434.805  per  l'anno  2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
 a)  quanto  a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere  dall'anno  2006,  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'  ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di parte corrente "Fondo   speciale"   dello   stato   di   previsione   del  Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
 b)  quanto  a  euro  393.105  per  l'anno  2005 ed euro 786.210 a decorrere   dall'anno   2006,   mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
 42.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  dell'attuazione  dei  commi  1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai sensi  dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
 43.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 44.  In  ogni  caso,  le  disposizioni attuative dei principi e dei criteri  direttivi  di  cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del I° luglio 2005.
 45.  Nelle more dell'attuazione della delega prevista dal comma 10, non   possono  essere  conferiti  incarichi  direttivi  giudicanti  e requirenti  di legittimita' a magistrati che abbiano meno di due anni di  servizio  prima  della  data  di  ordinario collocamento a riposo prevista  dall'articolo  5  del  regio  decreto legislativo 31 maggio 1946,  n.  511,  e  non  possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti  e  requirenti  di  primo  grado  e  di  secondo  grado  a magistrati  che  abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data  di ordinario collocamento a riposo prevista dal citato articolo 5 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946. Tale disposizione si applica  anche  alle  procedure  per  il conferimento degli incarichi direttivi  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della presente legge.
 46.  Nelle  more dell'attuazione della delega prevista al comma 17, per  l'elezione  dei  componenti  del  Consiglio  di presidenza della giustizia  amministrativa  ciascun  elettore  puo' votare per un solo componente  titolare  e  per  un  solo  componente  supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.
 47.  Il  Governo  trasmette  alle  Camere una relazione annuale che prospetta  analiticamente  gli  effetti  derivanti  dai  contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.
 48. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Data a Roma, addi' 25 luglio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 1296):
 Presentato  dal  Ministro della giustizia (Castelli) il
 29 marzo 2002.
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il 10 aprile 2002, con pareri delle commissioni
 1ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  2ª  commissione  (Giustizia), in sede
 referente,  il  12, 19, 27 giugno 2002; il 2, 3, 9, 10, 11,
 16 luglio 2002; il 1° agosto 2002; il 2, 3 ottobre 2002; il
 29  gennaio  2003; il 4, 5, 6, 12, 13, 19 febbraio 2003; il
 20 marzo 2003; il 1°, 2, 3, 9, 16 aprile 2003; il 7, 13, 28
 maggio  2003; il 4, 11, 18, 25, 26 giugno 2003; il 2, 8, 9,
 15,  16, 21, 22, 23, 29, 30, 31 luglio 2003; il 16, 23, 24,
 25 settembre 2003.
 Relazione orale annunciata il 14 novembre 2003 (atto n.
 1296-1050-1226-1258-1259-1260-1261-1367-1426-1536/A       -
 relatore sen. Bobbio).
 Esaminato  in  aula  il  25 novembre 2003; il 4, 17, 18
 dicembre 2003 ed approvato il 21 dicembre 2003.
 Camera dei deputati (atto n. 4636-bis):
 Stralcio,  deliberato  dall'assemblea il 5 maggio 2004,
 degli  articoli  da  1 a 11; da 13 a 17 dell'atto Camera n.
 4636,  assegnato  alla  II commissione (Giustizia), in sede
 referente, il 27 gennaio 2004.
 Nuovamente  assegnato  alla II commissione (Giustizia),
 in  sede  referente,  il  5  maggio  2004  con pareri delle
 Commissioni I, V, VI, VII, XI.
 Esaminato  dalla  II  commissione  (Giustizia), in sede
 referente, il 6, 11, 12 maggio 2004.
 Esaminato  in aula il 19 maggio 2004; il 14, 15, 16, 29
 giugno  2004  ed approvato, con modificazioni, il 30 giugno
 2004.
 Senato della Repubblica (atto n. 1296-B):
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente, il 2 luglio 2004 con pareri delle commissioni 1ª
 e 5ª.
 Esaminato  dalla  2ª  commissione  (Giustizia), in sede
 referente,  il  15,  20, 22, 27, 28, 29 luglio 2004; il 14,
 16, 21, 22, 28, 29 settembre 2004; il 6 e 19 ottobre 2004.
 Esaminato in aula il 20, 26, 27, 28 ottobre 2004; il 2,
 3,  4,  9 novembre 2004 ed approvato, con modificazioni, il
 10 novembre 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 4636/bis-B):
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente, il 12 novembre 2004 con pareri delle commissioni
 I e V.
 Esaminato  dalla  II  commissione  (Giustizia), in sede
 referente, il 15, 16, 17 novembre 2004.
 Esaminato  in  aula il 22 dicembre 2004 ed approvato il
 1° dicembre 2004.
 Il  Presidente  della Repubblica, a norma dell'articolo
 74  della  Costituzione,  con messaggio motivato in data 16
 dicembre   2004,   ha   chiesto   alle   Camere  una  nuova
 deliberazione sul disegno di legge il cui riesame, ai sensi
 dell'articolo   136   del   "Regolamento   del   Senato"  e
 dell'articolo 71 del "Regolamento della Camera" ha iniziato
 il proprio iter al:
 Senato della Repubblica (atto n. 1256/B-bis):
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente, il 16 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
 1ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  2ª  commissione  (Giustizia), in sede
 referente, il 27, 28 dicembre 2004; il 2, 8, 17, 22, 23, 24
 febbraio 2005; il 1° marzo 2005.
 Esaminato  in  aula il 26 gennaio 2005; il 10, 15 marzo
 2005;  il  13, 14 aprile 2005; il 1°, 15, 22 giugno 2005 ed
 approvato il 28 giugno 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 4636/bis-D):
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  30 giugno 2005 con pareri delle commissioni
 I,  V,  VII,  XI  e  della  commissione parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il
 30 giugno 2005; il 5, 6, 7, 12, 13 luglio 2005.
 Esaminato in aula il 18, 19 luglio 2005 ed approvato il
 20 luglio 2005.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  123-ter, del regio
 decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
 "Art.   123-ter   (Prove  concorsuali). - 1.  La  prova
 scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
 a) diritto civile;
 b) diritto penale;
 c) diritto amministrativo.
 2.  La  prova  orale  verte  su ciascuna delle seguenti
 materie o gruppi di materie:
 a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto
 romano;
 b) procedura civile;
 c) diritto penale;
 d) procedura penale;
 e) diritto     amministrativo,    costituzionale    e
 tributario;
 f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
 g) diritto comunitario;
 h) diritto  internazionale ed elementi di informatica
 giuridica;
 i) lingua  straniera, scelta dal candidato tra quelle
 ufficiali dell'Unione europea.
 3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati che
 ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
 delle  materie della prova scritta. Conseguono la idoneita'
 i  candidati  che  ottengono  non  meno di sei decimi nelle
 materie  della  prova  orale di cui al comma 2, lettere a),
 b),  c),  d),  e),  f),  g)  e h), e comunque una votazione
 complessiva  nelle  due prove, esclusa la prova orale sulla
 materia  di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto
 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
 4.   Il   candidato  deve  indicare  nella  domanda  di
 partecipazione  al concorso la lingua straniera sulla quale
 intende  essere  esaminato.  Con decreto del Ministro della
 giustizia,  previa  delibera  del Consiglio superiore della
 magistratura,  terminata  la  valutazione  degli  elaborati
 scritti,   sono   nominati   componenti  della  commissione
 esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai
 candidati  ammessi  alla  prova  orale.  I commissari cosi'
 nominati   partecipano  in  soprannumero  ai  lavori  della
 commissione,  ovvero di una o entrambe le sottocommissioni,
 se  formate,  limitatamente  alle prove orali relative alla
 lingua  straniera  della  quale sono docenti. Il voto sulla
 conoscenza  della  lingua  straniera  si  aggiunge a quello
 complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3.".
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
 legislativo   17 novembre   1997,  n.  398  (Modifica  alla
 disciplina  del  concorso  per  uditore giudiziario e norme
 sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
 a  norma  dell'art.  17,  commi  113  e  114,  della  legge
 15 maggio 1997, n. 127):
 "Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
 legali).   - 1.   Le  scuole  di  specializzazione  per  le
 professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
 dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
 legge 19 novembre 1990, n. 341.
 2.  Le  scuole  di  specializzazione per le professioni
 legali,  sulla  base  di  modelli  didattici omogenei i cui
 criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
 114,  della  legge  15 maggio  1997, n. 127, e nel contesto
 dell'attuazione  della  autonomia didattica di cui all'art.
 17,   comma  95,  della  predetta  legge,  provvedono  alla
 formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
 l'approfondimento    teorico,   integrato   da   esperienze
 pratiche,   finalizzato   all'assunzione   dell'impiego  di
 magistrato  ordinario  o all'esercizio delle professioni di
 avvocato  o notaio. L'attivita' didattica per la formazione
 comune  dei  laureati  in giurisprudenza e' svolta anche da
 magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo
 accordo  o  convenzione,  sono  anche  condotte presso sedi
 giudiziarie,  studi  professionali  e scuole del notariato,
 con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
 2-bis.  La  durata  delle  scuole  di cui al comma 1 e'
 fissata  in due anni per coloro che conseguono la laurea in
 giurisprudenza  secondo  l'ordinamento didattico previgente
 all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
 di  laurea  e  di  laurea specialistica per la classe delle
 scienze  giuridiche,  adottati  in  esecuzione  del decreto
 3 novembre  1999,  n.  509, del Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica.
 2-ter.  L'ordinamento  didattico delle scuole di cui al
 comma  1  e'  articolato sulla durata di un anno per coloro
 che  conseguono la laurea specialistica per la classe delle
 scienze  giuridiche  sulla base degli ordinamenti didattici
 adottati   in   esecuzione   del   decreto   del   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
 3 novembre   1999,   n.   509.  Con  decreto  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 di  concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
 i     criteri    generali    ai    fini    dell'adeguamento
 dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
 3.  Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
 i  criteri  indicati  nel decreto di cui all'art. 17, comma
 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
 sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza, anche sulla base di
 accordi  e  convenzioni  interuniversitari,  estesi, se del
 caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
 4.  Nel  consiglio  delle scuole di specializzazione di
 cui   al   comma  1  sono  presenti  almeno  un  magistrato
 ordinario, un avvocato ed un notaio.
 5.  Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
 determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
 Ministro  di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
 dieci  per cento del numero complessivo di tutti i laureati
 in    giurisprudenza   nel   corso   dell'anno   accademico
 precedente,   tenendo   conto,  altresi',  del  numero  dei
 magistrati   cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo
 nell'anno  precedente  aumentato  del  venti  per cento del
 numero  di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
 medesimo  periodo, del numero di abilitati alla professione
 forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli altri
 sbocchi  professionali  da ripartire per ciascuna scuola di
 cui  al  comma  1, e delle condizioni di ricettivita' delle
 scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
 titoli   ed   esame.   La  composizione  della  commissione
 esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
 i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
 nel  decreto  di  cui  all'art.  17, comma 114, della legge
 15 maggio  1997,  n.  127.  Il predetto decreto assicura la
 presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
 avvocati e notai.
 6.  Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
 identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
 sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
 espressa  in  sessantesimi.  Ai fini della formazione della
 graduatoria,  si  tiene conto del punteggio di laurea e del
 curriculum   degli  studi  universitari,  valutato  per  un
 massimo di dieci punti.
 7.  Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione e'
 subordinato  alla  certificazione  della regolare frequenza
 dei  corsi,  al  superamento delle verifiche intermedie, al
 superamento delle prove finali di esame.
 8.  Il  decreto  di  cui  all'art. 17, comma 114, della
 legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il
 Consiglio superiore della magistratura.".
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 marzo
 1982,  n.  162  reca: "Riordinamento delle scuole dirette a
 fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi
 di perfezionamento".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del  codice di
 procedura penale (Competenza per i procedimenti riguardanti
 i magistrati):
 "Art.  11  (Competenza per i procedimenti riguardanti i
 magistrati). - 1.  I  procedimenti  in  cui  un  magistrato
 assume  la  qualita'  di persona sottoposta ad indagini, di
 imputato  ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato,
 che  secondo  le  norme di questo capo sarebbero attribuiti
 alla  competenza  di  un  ufficio  giudiziario compreso nel
 distretto  di corte d'appello in cui il magistrato esercita
 le  proprie  funzioni o le esercitava al momento del fatto,
 sono  di  competenza del giudice, ugualmente competente per
 materia,  che  ha sede nel capoluogo del distretto di corte
 di appello determinato dalla legge.
 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il
 magistrato  stesso  e'  venuto  ad  esercitare  le  proprie
 funzioni  in  un  momento successivo a quello del fatto, e'
 competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso
 distretto  di  corte  d'appello  determinato  ai  sensi del
 medesimo comma 1.
 3.   I   procedimenti  connessi  a  quelli  in  cui  un
 magistrato  assume  la  qualita'  di  persona sottoposta ad
 indagini,   di   imputato   ovvero   di  persona  offesa  o
 danneggiata  dal  reato  sono  di  competenza  del medesimo
 giudice individuato a norma del comma 1.".
 - La   tabella  L  allegata  al  citato  regio  decreto
 30 gennaio  1941, n. 12, concerne i tribunali ai quali sono
 addetti  magistrati  di  corte di cassazione in funzioni di
 presidenti  e  di procuratori della Repubblica e magistrati
 di corte di appello in funzioni di consiglieri istruttori e
 di procuratori aggiunti della repubblica.
 - La  tabella  A allegata alla legge 26 luglio 1975, n.
 354,     (Norme     sull'ordinamento     penitenziario    e
 sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
 liberta)  concerne  le sedi e giurisdizioni degli uffici di
 sorveglianza per adulti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del regio decreto
 legislativo  31 maggio  1946,  n.  511  (Guarentigie  della
 magistratura):
 "Art.   5   (Collocamento   a   riposo  per  limiti  di
 eta). - Tutti  i  magistrati  sono  collocati  a  riposo al
 compimento del settantesimo anno di eta'.
 Con   successivo   decreto  saranno  emanate  le  norme
 transitorie  e  di attuazione relative alla disposizione di
 cui  al  precedente comma, che avranno efficacia dalla data
 di entrata in vigore del presente decreto.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  76-bis, del citato
 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
 "Art.  76-bis  (Procuratore  nazionale antimafia). - 1.
 Nell'ambito  della  procura  generale  presso  la  Corte di
 cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia.
 2.   Alla   Direzione  e'  preposto  un  magistrato  di
 cassazione,  scelto  tra  coloro che hanno svolto anche non
 continuativamente,  per  un  periodo  non inferiore a dieci
 anni,  funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore,
 sulla    base    di    specifiche   attitudini,   capacita'
 organizzative    ed   esperienze   nella   trattazione   di
 procedimenti   relativi   alla   criminalita'  organizzata.
 L'anzianita'  nel  ruolo  puo'  essere  valutata  solo  ove
 risultino equivalenti i requisiti professionali.
 3.  Alla  nomina del procuratore nazionale antimafia si
 provvede  con  la  procedura  prevista  dall'art. 11, terzo
 comma,  della  legge  24 marzo  1958, n. 195. L'incarico ha
 durata  di  quattro  anni  e puo' essere rinnovato una sola
 volta.
 4.   Alla  Direzione  sono  addetti,  quali  sostituti,
 magistrati  con funzione di magistrati di corte di appello,
 nominati  sulla base di specifiche attitudini ed esperienze
 nella    trattazione    di   procedimenti   relativi   alla
 criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio
 superiore   della   magistratura,  sentito  il  procuratore
 nazionale  antimafia.  Il  procuratore  nazionale antimafia
 designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le
 funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.
 5.  Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo
 puo'  essere  valutata  solo  ove  risultino  equivalenti i
 requisiti professionali.
 6.  Al  procuratore nazionale antimafia sono attribuite
 le  funzioni  previste  dall'art.  371-bis  del  codice  di
 procedura penale.
 6-bis.   Prima  della  nomina  disposta  dal  Consiglio
 superiore   della  magistratura,  il  procuratore  generale
 presso  la  Corte  di cassazione applica, quale procuratore
 nazionale  antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca
 dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.".
 - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 24 marzo
 1958,  n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento
 del Consiglio superiore della Magistratura.).
 "Art. 11 (Funzionamento del Consiglio). - Nelle materie
 indicate  al  n. 1 dell'art. 10 il Ministro per la grazia e
 giustizia puo' formulare richieste.
 Nelle  materie  indicate  ai  numeri  1), 2) e 4) dello
 stesso  articolo,  il Consiglio delibera su relazione della
 Commissione   competente,   tenute  presenti  le  eventuali
 osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
 Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli
 di   pretore   dirigente  nelle  preture  aventi  sede  nel
 capoluogo  di circondario e di procuratore della Repubblica
 presso   le   stesse  preture,  il  Consiglio  delibera  su
 proposta,  formulata di concerto col Ministro per la grazia
 e  giustizia,  di  una  commissione formata da sei dei suoi
 componenti,  di  cui  quattro  eletti  dai magistrati e due
 eletti dal Parlamento.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  16 settembre  1958,  n.  916
 (Disposizioni  di attuazione e di coordinamento della legge
 24 marzo  1958,  n.  195,  concernente la costituzione e il
 funzionamento  del Consiglio superiore della magistratura e
 disposizioni transitorie).
 "Art.  30  (Collocamento  fuori  ruolo). - I magistrati
 componenti  del Consiglio superiore continuano a esercitare
 le   loro   funzioni   negli  uffici  giudiziari  ai  quali
 appartengono.
 I  magistrati  componenti elettivi sono collocati fuori
 del  ruolo  organico  della  magistratura.  Alla cessazione
 della  carica  il  Consiglio  superiore  della magistratura
 dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
 ruolo  dei  magistrati  nella  sede  di provenienza e nelle
 funzioni   precedentemente   esercitate.  Prima  che  siano
 trascorsi  due  anni  dal  giorno  in cui ha cessato di far
 parte   del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  il
 magistrato  non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o
 semidirettivo  diverso  da  quello  eventualmente ricoperto
 prima  dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo
 organico  per  lo svolgimento di funzioni diverse da quelle
 giudiziarie  ordinarie.  La  predetta disposizione tuttavia
 non  si  applica  quando  il  collocamento  fuori del ruolo
 organico  e'  disposto  per  consentire  lo  svolgimento di
 funzioni elettive.".
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 14  e  55 del
 decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche):
 "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
 del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituito
 prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
 poi   dall'art.   9  del  decreto  legislativo  n.  80  del
 1998). - 1.   Il  Ministro  esercita  le  funzioni  di  cui
 all'art.  4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque
 ogni  anno  entro  dieci  giorni  dalla pubblicazione della
 legge  di  bilancio,  anche  sulla  base delle proposte dei
 dirigenti di cui all'art. 16:
 a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
 da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
 l'attivita' amministrativa e per la gestione;
 b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
 definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
 dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
 rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
 comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
 quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
 esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
 degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
 delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
 decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
 conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
 adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
 2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
 Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
 aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
 l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
 adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
 23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
 limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
 pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
 comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
 determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
 esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
 specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
 e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
 disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
 15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
 provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
 Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
 dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
 comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
 aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
 contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
 specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
 accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
 responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
 disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
 agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
 Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
 sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
 la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
 prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
 del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
 norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
 norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
 gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
 Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
 3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
 o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
 di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
 il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
 quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
 provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
 grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
 dirigente   competente,  che  determinano  pregiudizio  per
 l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
 casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
 acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
 ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
 previsto  dall'art.  2,  comma 3,  lettera  p)  della legge
 23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
 previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
 pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
 dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
 decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
 annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
 "Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita) (Art.
 59  del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
 dall'art.  27  del  decreto  legislativo  n. 546 del 1993 e
 successivamente modificato dall'art. 2 del decreto-legge n.
 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
 437 del 1995, nonche' dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45,
 comma 16, del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Per
 i  dipendenti  di  cui  all'art. 2, comma 2, resta ferma la
 disciplina    attualmente    vigente    in    materia    di
 responsabilita'  civile, amministrativa, penale e contabile
 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
 2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2, si
 applicano  l'art.  2106 del codice civile e l'art. 7, commi
 primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
 3.  Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
 1,   e   ferma  restando  la  definizione  dei  doveri  del
 dipendente  ad  opera  dei  codici  di comportamento di cui
 all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
 sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
 4.   Ciascuna   amministrazione,   secondo  il  proprio
 ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
 procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione
 del  capo  della  struttura  in  cui  il dipendente lavora,
 contesta  l'addebito  al  dipendente medesimo, istruisce il
 procedimento  disciplinare e applica la sanzione. Quando le
 sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura,
 il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
 provvede direttamente.
 5.  Ogni  provvedimento  disciplinare, ad eccezione del
 rimprovero  verbale, deve essere adottato previa tempestiva
 contestazione  scritta  dell'addebito  al  dipendente,  che
 viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
 procuratore  ovvero  di un rappresentante dell'associazione
 sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato. Trascorsi
 inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per  la
 difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene applicata nei
 successivi quindici giorni.
 6.   Con   il   consenso  del  dipendente  la  sanzione
 applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
 suscettibile di impugnazione.
 7.  Ove  i contratti collettivi non prevedano procedure
 di  conciliazione,  entro  venti  giorni  dall'applicazione
 della  sanzione,  il  dipendente,  anche  per  mezzo  di un
 procuratore  o  dell'associazione  sindacale cui aderisce o
 conferisce  mandato,  puo'  impugnarla  dinanzi al collegio
 arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.
 Il  collegio  emette  la sua decisione entro novanta giorni
 dall'impugnazione   e  l'amministrazione  vi  si  conforma.
 Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
 8.   Il   collegio   arbitrale   si   compone   di  due
 rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
 dei   dipendenti   ed   e'   presieduto   da   un   esterno
 all'amministrazione,  di provata esperienza e indipendenza.
 Ciascuna  amministrazione,  secondo il proprio ordinamento,
 stabilisce,   sentite   le   organizzazioni  sindacali,  le
 modalita'   per   la   periodica   designazione   di  dieci
 rappresentanti  dell'amministrazione e dieci rappresentanti
 dei  dipendenti,  che,  di  comune accordo, indicano cinque
 presidenti.   In  mancanza  di  accordo,  l'amministrazione
 richiede   la  nomina  dei  presidenti  al  presidente  del
 tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio
 opera  con  criteri  oggettivi di rotazione dei membri e di
 assegnazione   dei   procedimenti   disciplinari   che   ne
 garantiscono l'imparzialita'.
 9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o  affini  possono
 istituire  un unico collegio arbitrale mediante convenzione
 che   ne   regoli   le   modalita'  di  costituzione  e  di
 funzionamento   nel   rispetto   dei  principi  di  cui  ai
 precedenti commi.
 10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
 scuola  nei  confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,
 direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
 e  grado e delle istituzioni educative statali si applicano
 le  norme  di  cui  agli  articoli da 502 a 507 del decreto
 legislativo 16 aprile 1994, n. 297.".
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
 legislativo 31 maggio 1946, n. 511:
 "Art.  3  (Dispensa  dal  servizio  o  collocamento  in
 aspettativa   di   ufficio   per   debolezza  di  mente  od
 infermita). - Se   per   qualsiasi   infermita',  giudicata
 permanente,  o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato
 non  puo'  adempiere  convenientemente  ed efficacemente ai
 doveri  del  proprio  ufficio,  e' dispensato dal servizio,
 previo   parere  conforme  del  Consiglio  superiore  della
 magistratura.
 Se la infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato
 puo',  su  conforme  parere del Consiglio superiore, essere
 collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo
 consentito dalla legge.
 Decorso  tale  termine, il magistrato che ancora non si
 trovi  in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa,
 e' dispensato dal servizio.
 Le  disposizioni  precedenti  per  quanto  concerne  il
 parere  del  Consiglio  superiore  non  si  applicano  agli
 uditori,  i quali possono essere collocati in aspettativa o
 dispensati  dal  servizio  con  decreto del Ministro per la
 grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario
 nel caso di dispensa.
 Per  gli  uditori  con funzioni giudiziarie la dispensa
 dal  servizio  e'  disposta  con decreto Reale, su conforme
 parere del Consiglio giudiziario.
 Avverso  il  parere  del Consiglio giudiziario previsto
 nei  due  precedenti  commi puo' essere proposto ricorso al
 Consiglio     superiore     della     magistratura    cosi'
 dall'interessato  come  dal  Ministro,  entro  dieci giorni
 dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.".
 - Si   riporta   il   testo   dell'art.  33  del  regio
 decreto-legge  27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
 professioni  di  avvocato  e  procuratore),  convertito con
 modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36:
 "Art.   33. - Gli   avvocati,  per  essere  ammessi  al
 patrocinio  davanti  alla  Corte di cassazione e alle altre
 giurisdizioni  indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono
 essere  iscritti  in  un  albo  speciale, che e' tenuto dal
 Consiglio nazionale forense.
 Gli  avvocati  che  aspirano  all'iscrizione  nell'albo
 speciale   devono   farne  domanda  allo  stesso  Consiglio
 nazionale  forense  e  dimostrare  di  avere esercitato per
 dieci  anni  almeno la professione di avvocato davanti alle
 Corti di appello e ai tribunali.
 Questo   termine   e'   ridotto  a  tre  anni  per  gli
 ex-Prefetti  della  Repubblica  e  ad  un anno solo per gli
 ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.
 Non   puo'  essere  iscritto,  ne'  rimanere  nell'albo
 speciale chi non e' iscritto nell'albo di un tribunale.
 Tuttavia,  dopo  venti anni di contemporanea iscrizione
 nei  due  albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto
 nel solo albo speciale.
 Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla
 revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
 Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al
 segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma
 terzo,  della  legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30,
 comma  secondo,  del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130,
 le  funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono
 esercitate   da   un   comitato   presieduto  dallo  stesso
 segretario  o commissario e composto di sei membri nominati
 dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro
 di  grazia  e  giustizia  tra  gli  avvocati iscritti nello
 stesso albo speciale.".
 - Si  riporta  il testo degli articoli 4, 4-bis, 7, e 9
 della  legge  21 novembre  1991,  n.  374  (Istituzione del
 giudice di pace):
 "Art.  4  (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente
 della  Corte  d'appello,  almeno  sei  mesi  prima  che  si
 verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli
 uffici  del  giudice  di  pace  del  distretto,  ovvero  al
 verificarsi  della vacanza, provvede alla pubblicazione dei
 posti  vacanti  nel  distretto mediante inserzione nel sito
 Internet  del  Ministero  della  giustizia,  nonche'  nella
 Gazzetta   Ufficiale.  Ne  da'  altresi'  comunicazione  ai
 presidenti  dei  consigli  dell'ordine  degli  avvocati del
 distretto.  Dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale
 decorre  il termine di sessanta giorni per la presentazione
 delle  domande,  nelle  quali  sono  indicati  i  requisiti
 posseduti  ed  e'  contenuta  la  dichiarazione  attestante
 l'insussistenza  delle  cause  di incompatibilita' previste
 dalla  legge. Il presidente della Corte d'appello richiede,
 inoltre,  ai  sindaci  dei comuni interessati, l'affissione
 nell'albo  pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini
 per   la   presentazione   delle  domande  da  parte  degli
 interessati.
 1-bis.  Gli  interessati non possono presentare domanda
 di ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi
 nello  stesso  anno e non possono indicare piu' di sei sedi
 per ciascun distretto.
 2.  Il  presidente  della  corte d'appello trasmette le
 domande  pervenute  al  consiglio giudiziario. Il consiglio
 giudiziario,  integrato da cinque rappresentanti designati,
 d'intesa  tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati
 del  distretto  di  corte  d'appello,  formula  le motivate
 proposte  di  ammissione  al  tirocinio  sulla  base  delle
 domande ricevute e degli elementi acquisiti.
 3.  Le  domande  degli  interessati  e  le proposte del
 consiglio  giudiziario  sono trasmesse dal presidente della
 corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
 4.  Il  Consiglio superiore della magistratura delibera
 l'ammissione  al  tirocinio  di  cui  all'art. 4-bis per un
 numero di interessati non superiore al doppio del numero di
 magistrati da nominare.".
 "Art.  4-bis  (Tirocinio  e  nomina). - 1. I magistrati
 onorari  chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace
 sono  nominati,  all'esito  del  periodo di tirocinio e del
 giudizio  di  idoneita'  di cui al comma 7, con decreto del
 Ministro   della   giustizia,   previa   deliberazione  del
 Consiglio superiore della magistratura.
 2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati
 idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati
 nominati   magistrati   onorari  presso  le  sedi  messe  a
 concorso,  possono  essere  destinati,  a domanda, ad altre
 sedi vacanti.
 3.  Il  tirocinio  per  la  nomina a giudice di pace ha
 durata  di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un
 magistrato  affidatario,  il  quale cura che il tirocinante
 svolga  la  pratica  in materia civile ed in materia penale
 presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di
 un  giudice  di  pace particolarmente esperto. Il tirocinio
 viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal
 tirocinante.
 4.  Il  consiglio  giudiziario,  integrato ai sensi del
 comma  2  dell'art.  4,  organizza  e coordina il tirocinio
 attuando   le   direttive  del  Consiglio  superiore  della
 magistratura,  nominando i magistrati affidatari tra coloro
 che   svolgono   funzioni   di   giudice  di  tribunale  ed
 organizzando  piu' corsi teorico-pratici ai sensi dell'art.
 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze
 e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione
 tra le parti.
 5.  Il  magistrato  affidatario  cura  che l'ammesso al
 tirocinio   assista   a  tutte  le  attivita'  giudiziarie,
 compresa   la  partecipazione  alle  camere  di  consiglio,
 affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
 6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato
 affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.
 7.  Al  termine  del periodo di tirocinio, il consiglio
 giudiziario,  integrato  ai  sensi del comma 2 dell'art. 4,
 formula  un giudizio di idoneita' e propone una graduatoria
 degli  idonei  alla  nomina  a  giudice di pace, sulla base
 delle  relazioni  dei magistrati affidatari e dei risultati
 della partecipazione ai corsi.
 8.   Ai   partecipanti   al  tirocinio  e'  corrisposta
 un'indennita'  pari a lire cinquantamila per ogni giorno di
 effettiva   partecipazione  al  tirocinio  ed  e'  altresi'
 assicurato  il  rimborso  delle  spese  relativamente  alla
 partecipazione ai corsi teorico-pratici.
 9.  Il  magistrato  onorario  chiamato  a  ricoprire le
 funzioni  di  giudice  di pace assume possesso dell'ufficio
 entro trenta giorni dalla data di nomina.".
 "Art.  7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
 pace). - 1. In    attesa    della    complessiva    riforma
 dell'ordinamento   dei   giudici  di  pace,  il  magistrato
 onorario  che  esercita le funzioni di giudice di pace dura
 in  carica  quattro  anni  e  puo' essere confermato per un
 secondo  mandato  di quattro anni e per un terzo mandato di
 due  anni.  I  giudici  di pace confermati per un ulteriore
 periodo  di  due  anni  in  applicazione dell'art. 20 della
 legge  13 febbraio  2001,  n.  48,  al  termine del biennio
 possono  essere  confermati per un ulteriore mandato di due
 anni,  salva  comunque  la  cessazione dall'esercizio delle
 funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
 1-bis.  Per  la  conferma non e' richiesto il requisito
 del  limite  massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1,
 lettera  f).  Tuttavia  l'esercizio delle funzioni non puo'
 essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
 2.  Una  ulteriore  nomina  non  e'  consentita  se non
 decorsi   quattro  anni  dalla  cessazione  del  precedente
 incarico.
 2-bis.  In  deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e
 4-bis,  alla  scadenza  del  primo quadriennio il consiglio
 giudiziario,  integrato  ai  sensi del comma 2 dell'art. 4,
 nonche'  da  un  rappresentante  dei  giudici  di  pace del
 distretto,  esprime un giudizio di idoneita' del giudice di
 pace  a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
 Tale  giudizio  costituisce  requisito  necessario  per  la
 conferma  e viene espresso sulla base dell'esame a campione
 delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
 onorario  oltre  che  della quantita' statistica del lavoro
 svolto.
 2-ter.  La  conferma  viene  disposta  con  decreto del
 Ministro   della   giustizia,   previa   deliberazione  del
 Consiglio superiore della magistratura.
 2-quater.  Le domande di conferma ai sensi del presente
 art.  hanno  la  priorita'  sulle  domande  previste  dagli
 articoli 4  e  4-bis  e  sulla  richiesta  di trasferimento
 prevista dall'art. 10-ter.".
 "Art.      9     (Decadenza,     dispensa,     sanzioni
 disciplinari). - 1.  Il giudice di pace decade dall'ufficio
 quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere
 ammesso  alle  funzioni  di giudice di pace, per dimissioni
 volontarie   ovvero   quando   sopravviene   una  causa  di
 incompatibilita'.
 2.  Il  giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o
 d'ufficio,  per infermita' che impedisce in modo definitivo
 l'esercizio  delle  funzioni  o  per  altri  impedimenti di
 durata superiore a sei mesi.
 3.  Nei  confronti  del  giudice di pace possono essere
 disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi,
 la  revoca  se non e' in grado di svolgere diligentemente e
 proficuamente   il  proprio  incarico  ovvero  in  caso  di
 comportamento negligente o scorretto.
 4.  Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle
 ipotesi  di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai
 commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al
 consiglio  giudiziario,  integrato  ai  sensi  del  comma 2
 dell'art.  4,  nonche'  da un rappresentante dei giudici di
 pace  del  distretto,  la  dichiarazione  di  decadenza, la
 dispensa,   l'ammonimento,  la  censura  o  la  revoca.  Il
 consiglio  giudiziario,  sentito l'interessato e verificata
 la   fondatezza  della  proposta,  trasmette  gli  atti  al
 Consiglio  superiore  della magistratura affinche' provveda
 sulla   dichiarazione   di   decadenza,   sulla   dispensa,
 sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
 5.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 sono
 adottati con decreto del Ministro della giustizia.".
 - Si  riporta il testo dell'art. 7-ter del citato regio
 decreto  30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 6 del
 decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51:
 "Art.  7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e
 la  sostituzione dei giudici impediti). - 1. L'assegnazione
 degli  affari  alle singole sezioni ed ai singoli collegi e
 giudici   e'  effettuata,  rispettivamente,  dal  dirigente
 dell'ufficio   e   dal   presidente  della  sezione  o  dal
 magistrato  che  la  dirige,  secondo  criteri  obiettivi e
 predeterminati,  indicati  in  via  generale  dal Consiglio
 superiore  della  magistratura ed approvati contestualmente
 alle  tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel
 determinare  i  criteri  per  l'assegnazione  degli  affari
 penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio
 superiore  della magistratura stabilisce la concentrazione,
 ove   possibile,   in   capo   allo   stesso   giudice  dei
 provvedimenti   relativi  al  medesimo  procedimento  e  la
 designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle
 funzioni  di  giudice  dell'udienza preliminare. Qualora il
 dirigente   dell'ufficio  o  il  presidente  della  sezione
 revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un
 collegio  o ad un giudice, copia del relativo provvedimento
 motivato  viene comunicata al presidente della sezione e al
 magistrato interessato.
 2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
 altresi'   i   criteri  per  la  sostituzione  del  giudice
 astenuto, ricusato o impedito.
 3.  Il Consiglio superiore della magistratura determina
 i  criteri  generali  per l'organizzazione degli uffici del
 pubblico  ministero  e per l'eventuale ripartizione di essi
 in gruppi di lavoro.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  del  codice di
 procedura    penale   (Uffici   del   pubblico   ministero.
 Attribuzioni     del     procuratore    della    Repubblica
 distrettuale):
 "Art.  51. - 1.  Le funzioni di pubblico ministero sono
 esercitate:
 a) nelle  indagini  preliminari e nei procedimenti di
 primo  grado, dai magistrati della procura della Repubblica
 presso il tribunale [o presso la pretura];
 b) nei  giudizi  di impugnazione dai magistrati della
 procura  generale  presso  la  corte di appello o presso la
 corte di cassazione.
 2.  Nei  casi  di  avocazione, le funzioni previste dal
 comma  1  lettera a)  sono  esercitate dai magistrati della
 procura generale presso la corte di appello.
 Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
 esercitate   dai   magistrati   della  Direzione  nazionale
 antimafia.
 3.  Le  funzioni  previste  dal comma 1 sono attribuite
 all'ufficio   del  pubblico  ministero  presso  il  giudice
 competente a norma del capo II del titolo I.
 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
 consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
 600,  601,  602,  416-bis  e  630  del codice penale, per i
 delitti  commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
 predetto   art.   416-bis   ovvero  al  fine  di  agevolare
 l'attivita'   delle   associazioni  previste  dallo  stesso
 articolo,  nonche'  per i delitti previsti dall'art. 74 del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica  9 ottobre  1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
 del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
 Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel
 comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
 ministero  presso  il tribunale del capoluogo del distretto
 nel cui ambito ha sede il giudice competente.
 3-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma 3-bis, se ne fa
 richiesta   il  procuratore  distrettuale,  il  procuratore
 generale  presso la corte di appello puo', per giustificati
 motivi,  disporre che le funzioni di pubblico ministero per
 il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
 dal   procuratore   della   Repubblica  presso  il  giudice
 competente.
 3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
 delitti  consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
 funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
 all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
 capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
 competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.".
 - Si riporta il testo dell'art. 70-bis del citato regio
 decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
 "Art.  70-bis  (Direzione distrettuale antimafia). - 1.
 Per  la  trattazione  dei  procedimenti  relativi  ai reati
 indicati  nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura
 penale  il procuratore della Repubblica presso il tribunale
 del  capoluogo  del  distretto costituisce, nell'ambito del
 suo   ufficio,   una   direzione   distrettuale   antimafia
 designando  i  magistrati  che  devono  farne  parte per la
 durata  non  inferiore  a due anni. Per la designazione, il
 procuratore   distrettuale  tiene  conto  delle  specifiche
 attitudini   e   delle   esperienze   professionali.  Della
 direzione  distrettuale  non  possono  fare  parte  uditori
 giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione
 sono  comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della
 magistratura.
 2.  Il  procuratore  distrettuale  o un suo delegato e'
 preposto   all'attivita'   della   direzione   e  cura,  in
 particolare,   che   i   magistrati   addetti   ottemperino
 all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita'
 della  reciproca informazione sull'andamento delle indagini
 ed  eseguano  le  direttive  impartite per il coordinamento
 delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
 3.  Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale
 designa   per   l'esercizio   delle  funzioni  di  pubblico
 ministero,  nei  procedimenti  riguardanti i reati indicati
 nell'art.  51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i
 magistrati addetti alla direzione.
 4.  Salvo  che nell'ipotesi di prima costituzione della
 direzione   distrettuale   antimafia  la  designazione  dei
 magistrati   avviene   sentito   il  procuratore  nazionale
 antimafia.  Delle  eventuali  variazioni nella composizione
 della   direzione,   il  procuratore  distrettuale  informa
 preventivamente il procuratore nazionale antimafia.".
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 116 e 117 del
 citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
 "Art. 116 (Magistrati di appello destinati alla Procura
 generale  presso la Corte di cassazione). - 1. Della pianta
 organica   della   Procura  generale  presso  la  Corte  di
 cassazione  fanno  parte  ventidue magistrati di merito con
 qualifica  non  inferiore  a  magistrato  di  appello.  Con
 decreto  del  Procuratore  generale  i  magistrati  possono
 essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare
 le  funzioni  di sostituto procuratore generale della Corte
 di cassazione.".
 "Art.  117 (Destinazione dei magistrati di appello e di
 tribunale  alla Corte di cassazione e alla Procura generale
 presso  la  medesima  Corte). - 1. I posti di magistrati di
 appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e
 alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a
 concorso con le procedure ordinarie.".
 - Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del citato
 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
 "Art.  18  (Incompatibilita'  di  sede  per parentela o
 affinita'  con professionisti). - I magistrati giudicanti e
 requirenti delle corti di appello e dei tribunali ordinari,
 non  possono  appartenere  ad  uffici giudiziari nelle sedi
 nelle  quali  i  loro  parenti fino al secondo grado, o gli
 affini   in   primo   grado,   sono   iscritti  negli  albi
 professionali  di avvocato o di procuratore, ne', comunque,
 ad  uffici  giudiziari  avanti  i  quali  i loro parenti od
 affini   nei  gradi  indicati  esercitano  abitualmente  la
 professione di avvocato o di procuratore.".
 "Art.  19  (Incompatibilita' per vincoli di parentela o
 di   affinita'   fra  magistrati  della  stessa  sede). - I
 magistrati  che  hanno  tra  loro vincoli di parentela o di
 affinita'  fino  al terzo grado non possono far parte della
 stessa  corte  o  dello  stesso  tribunale  o  dello stesso
 ufficio giudiziario.
 Questa  disposizione  non si applica quando, a giudizio
 del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  per il numero dei
 componenti  il  collegio  o  l'ufficio  giudiziario, sia da
 escludere  qualsiasi  intralcio  al  regolare andamento del
 servizio.
 Tuttavia  non  possono  far  parte  come  giudici dello
 stesso  collegio  giudicante  nelle  corti  e nei tribunali
 ordinari  i  parenti  e  gli  affini  sino  al quarto grado
 incluso.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del citato regio
 decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511:
 "Art.  2 (Inamovibilita' della sede). - I magistrati di
 grado  non inferiore a giudice, sostituto procuratore della
 Repubblica  o  pretore,  non  possono  essere trasferiti ad
 altra  sede  o destinati ad altre funzioni, se non col loro
 consenso.
 Essi  tuttavia  possono,  anche senza il loro consenso,
 essere  trasferiti  ad  altra  sede  o  destinati  ad altre
 funzioni,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  della
 magistratura,   quando  si  trovino  in  uno  dei  casi  di
 incompatibilita'   previsti  dagli  articoli 16,  18  e  19
 dell'Ordinamento  giudiziario  approvato  con regio decreto
 30 gennaio  1941,  numero 12, o quando, per qualsiasi causa
 anche  indipendente  da loro colpa, non possono, nella sede
 che   occupano,  amministrare  giustizia  nelle  condizioni
 richieste  dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere
 del  Consiglio  superiore e' vincolante quando si tratta di
 magistrati giudicanti.
 In  caso  di  soppressione di un ufficio giudiziario, i
 magistrati  che  ne  fanno  parte,  se  non  possono essere
 assegnati  ad  altro ufficio giudiziario nella stessa sede,
 sono  destinati  a  posti  vacanti  del loro grado ad altra
 sede.
 Qualora   venga   ridotto   l'organico  di  un  ufficio
 giudiziario,  i  magistrati  meno  anziani che risultino in
 soprannumero,  se  non  possono  essere  assegnati ad altro
 ufficio  della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti
 del loro grado in altra sede.
 Nei  casi  previsti  dai  due precedenti commi si tiene
 conto,   in   quanto   possibile,   delle  aspirazioni  dei
 magistrati da trasferire.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  444  del codice di
 procedura penale:
 "Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
 L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
 giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
 indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
 pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
 detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
 diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
 congiunti a pena pecuniaria.
 1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
 procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
 e  3-quater,  nonche'  quelli contro coloro che siano stati
 dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
 tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
 del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
 congiunti a pena pecuniaria.
 2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
 formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
 sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
 giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
 qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
 comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
 nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
 l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
 la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
 civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
 l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
 sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
 motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
 applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
 3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
 subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
 sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
 giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
 puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".
 - Si riporta il testo degli articoli 163, 164 e 168 del
 codice penale:
 "Art.  163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel
 pronunciare   sentenza   di   condanna  alla  reclusione  o
 all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
 pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
 ragguagliata  a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
 pena  privativa  della  liberta' personale per un tempo non
 superiore,  nel  complesso,  a  due  anni,  il giudice puo'
 ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
 termine  di  cinque anni se la condanna e' per delitto e di
 due  anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso di
 sentenza  di  condanna  a  pena pecuniaria congiunta a pena
 detentiva  non  superiore  a  due  anni, quando la pena nel
 complesso,   ragguagliata   a   norma  dell'art.  135,  sia
 superiore   a  due  anni,  il  giudice  puo'  ordinare  che
 l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
 Se  il  reato e' stato commesso da un minore degli anni
 diciotto,  la  sospensione  puo'  essere ordinata quando si
 infligga  una pena restrittiva della liberta' personale non
 superiore  a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola
 o  congiunta  alla  pena  detentiva  e ragguagliata a norma
 dell'art.  135, sia equivalente ad una pena privativa della
 liberta'   personale   per  un  tempo  non  superiore,  nel
 complesso,  a  tre  anni. In caso di sentenza di condanna a
 pena  pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a
 tre  anni,  quando  la  pena  nel complesso, ragguagliata a
 norma  dell'art.  135, sia superiore a tre anni, il giudice
 puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
 sospesa.
 Se  il  reato  e'  stato  commesso  da  persona di eta'
 superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
 o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
 essere  ordinata  quando  si  infligga una pena restrittiva
 della  liberta'  personale  non  superiore a due anni e sei
 mesi  ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
 pena  detentiva  e  ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
 equivalente  ad una pena privativa della liberta' personale
 per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei
 mesi.  In  caso  di  sentenza di condanna a pena pecuniaria
 congiunta  a  pena detentiva non superiore a due anni e sei
 mesi,  quando  la  pena nel complesso, ragguagliata a norma
 dell'art.  135,  sia  superiore  a  due anni e sei mesi, il
 giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva
 rimanga sospesa.
 Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e
 sia  stato  riparato  interamente  il  danno, prima che sia
 stata  pronunciata  la sentenza di primo grado, mediante il
 risarcimento  di  esso e, quando sia possibile, mediante le
 restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso
 termine   e  fuori  del  caso  previsto  nel  quarto  comma
 dell'art.   56,   si   sia   adoperato   spontaneamente  ed
 efficacemente   per  elidere  o  attenuare  le  conseguenze
 dannose  o  pericolose  del  reato  da  lui eliminabili, il
 giudice   puo'   ordinare   che  l'esecuzione  della  pena,
 determinata  nel  caso di pena pecuniaria ragguagliandola a
 norma  dell'art.  135, rimanga sospesa per il termine di un
 anno.".
 "Art.   164   (Limiti  entro  i  quali  e'  ammessa  la
 sospensione   condizionale  della  pena). - La  sospensione
 condizionale  della  pena  e'  ammessa  soltanto  se, avuto
 riguardo   alle  circostanze  indicate  nell'art.  133,  il
 giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere
 ulteriori reati.
 La  sospensione condizionale della pena non puo' essere
 conceduta:
 1.  a chi ha riportato una precedente condanna a pena
 detentiva   per   delitto,   anche  se  e'  intervenuta  la
 riabilitazione ne' al delinquente o contravventore abituale
 o professionale;
 2.  allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta
 una misura di sicurezza personale perche' il reo e' persona
 che la legge presume socialmente pericolosa.
 La    sospensione   condizionale   della   pena   rende
 inapplicabili  le misure di sicurezza, tranne che si tratti
 della confisca.
 La  sospensione condizionale della pena non puo' essere
 concessa   piu'   di   una   volta.   Tuttavia  il  giudice
 nell'infliggere   una  nuova  condanna,  puo'  disporre  la
 sospensione  condizionale  qualora  la  pena da infliggere,
 cumulata  con  quella  irrogata  con la precedente condanna
 anche  per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art.
 163.".
 "Art.   168   (Revoca  della  sospensione). - Salva  la
 disposizione    dell'ultimo   comma   dell'art.   164,   la
 sospensione  condizionale della pena e' revocata di diritto
 qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
 1. commetta  un  delitto  ovvero  una contravvenzione
 della  stessa  indole,  per  cui  venga  inflitta  una pena
 detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
 2. riporti   un'altra   condanna   per   un   delitto
 anteriormente  commesso  a  pena  che,  cumulata  a  quella
 precedentemente   sospesa,   supera   i   limiti  stabiliti
 dall'art. 163.
 Qualora  il condannato riporti un'altra condanna per un
 delitto  anteriormente  commesso,  a  pena  che, cumulata a
 quella   precedentemente   sospesa,  non  supera  i  limiti
 stabiliti   dall'art.   163,   il   giudice,  tenuto  conto
 dell'indole  e  della  gravita'  del  reato,  puo' revocare
 l'ordine di sospensione condizionale della pena.
 La  sospensione  condizionale  della  pena  e' altresi'
 revocata  quando  e' stata concessa in violazione dell'art.
 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca
 e'  disposta  anche  se la sospensione e' stata concessa ai
 sensi  del  comma  3  dell'art. 444 del codice di procedura
 penale.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  133  del codice di
 procedura penale:
 "Art.    133   (Accompagnamento   coattivo   di   altre
 persone). - 1.  Se  il  testimone, il perito, il consulente
 tecnico,  l'interprete  o  il  custode di cose sequestrate,
 regolarmente   citati   o   convocati,  omettono  senza  un
 legittimo  impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
 stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
 coattivo  e  puo'  altresi'  condannarli,  con ordinanza, a
 pagamento  di una somma da lire centomila a lire un milione
 a  favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
 quali la mancata comparizione ha dato causa.
 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.".
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 366, 371-bis,
 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale :
 "Art.     366    (Rifiuto    di    uffici    legalmente
 dovuti). - Chiunque,  nominato  dall'autorita'  giudiziaria
 perito,  interprete,  ovvero  custode  di cose sottoposte a
 sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
 l'esenzione  dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
 ufficio,  e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
 la multa da lire sessantamila a un milione.
 Le  stesse  pene  si  applicano a chi, chiamato dinanzi
 all'autorita'  giudiziaria  per  adempiere  ad alcuna delle
 predette  funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
 ovvero  di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero di
 assumere o di adempiere le funzioni medesime.
 Le  disposizioni  precedenti  si applicano alla persona
 chiamata  a  deporre  come testimonio dinanzi all'autorita'
 giudiziaria  e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
 una funzione giudiziaria.
 Se  il  colpevole  e'  un  perito  o  un interprete, la
 condanna   importa   l'interdizione   dalla  professione  o
 dall'arte.".
 "Art.   371-bis   (False   informazioni   al   pubblico
 ministero). Chiunque,  nel corso di un procedimento penale,
 richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai
 fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace,
 in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali
 viene  sentito,  e' punito con la reclusione fino a quattro
 anni.
 Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
 informazioni,  il  procedimento  penale,  negli altri casi,
 resta  sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
 quale   sono   state  assunte  le  informazioni  sia  stata
 pronunciata  sentenza di primo grado ovvero il procedimento
 sia  stato  anteriormente  definito con archiviazione o con
 sentenza di non luogo a procedere.
 Le  disposizioni  di  cui  ai  commi primo e secondo si
 applicano,  nell'ipotesi  prevista dall'art. 391-bis, comma
 10,  del  codice  di  procedura  penale,  anche  quando  le
 informazioni  ai  fini  delle  indagini  sono richieste dal
 difensore .".
 "Art.      371-ter      (False     dichiarazioni     al
 difensore). - Nelle  ipotesi  previste  dall'art.  391-bis,
 commi  1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non
 essendosi avvalso della facolta' di cui alla lettera d) del
 comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e'
 punito con la reclusione fino a quattro anni.
 Il  procedimento penale resta sospeso fino a quando nel
 procedimento  nel  corso  del  quale  sono state assunte le
 dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado
 ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con
 archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.".
 "Art.  372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
 come  testimone  innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma
 il  falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
 cio'  che  sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e'
 punito con la reclusione da due a sei anni.".
 "Art.   373  (Falsa  perizia  o  interpretazione). - Il
 perito   o   l'interprete   che,   nominato  dall'autorita'
 giudiziaria,   da'  parere  o  interpretazioni  mendaci,  o
 afferma  fatti  non  conformi  al  vero, soggiace alle pene
 stabilite nell'art. precedente.
 La  condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici
 uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.".
 "Art.  376  (Ritrattazione). - Nei  casi previsti dagli
 articoli 371-bis,  371-ter,  372 e 373, il colpevole non e'
 punibile  se, nel procedimento penale in cui ha prestato il
 suo  ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso
 e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
 Qualora  la  falsita'  sia  intervenuta  in  una  causa
 civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e
 manifesta  il  vero  prima che sulla domanda giudiziale sia
 pronunciata    sentenza    definitiva,    anche    se   non
 irrevocabile.".
 "Art.  377  (Subornazione). - Chiunque offre o promette
 denaro  o  altra  utilita'  alla persona chiamata a rendere
 dichiarazione davanti all'autorita' giudiziaria ovvero alla
 persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore
 nel  corso  dell'attivita'  investigativa,  o  alla persona
 chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico
 o  interprete,  per  indurla  a commettere i reati previsti
 dagli  articoli 371-bis,  371-ter,  372  e  373,  soggiace,
 qualora  l'offerta  o  la  promessa non sia accettata, alle
 pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta'
 ai due terzi.
 La  stessa  disposizione si applica qualora l'offerta o
 la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.
 La   condanna   importa   l'interdizione  dai  pubblici
 uffici.".
 "Art. 384 (Casi di non punibilita). - Nei casi previsti
 dagli  articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis,
 371-ter,  372,  373,  374  e  378,  non  e' punibile chi ha
 commesso   il  fatto  per  esservi  stato  costretto  dalla
 necessita'  di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto
 da  un  grave  e  inevitabile  nocumento  nella  liberta' o
 nell'onore.
 Nei  casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372
 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da
 chi  per  legge  non  avrebbe  dovuto  essere  richiesto di
 fornire  informazioni ai fini delle indagini o assunto come
 testimonio,  perito, consulente tecnico o interprete ovvero
 non  avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a
 rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta'
 di   astenersi  dal  rendere  informazioni,  testimonianza,
 perizia, consulenza o interpretazione.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  530  del codice di
 procedura penale:
 "Art.  530  (Sentenza di assoluzione). - 1. Se il fatto
 non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto
 non  costituisce  reato  o non e' previsto dalla legge come
 reato  ovvero  se il reato e' stato commesso da persona non
 imputabile  o non punibile per un'altra ragione, il giudice
 pronuncia  sentenza di assoluzione indicandone la causa nel
 dispositivo.
 2.  Il  giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche
 quando  manca,  e'  insufficiente  o  e' contraddittoria la
 prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso,
 che  il  fatto  costituisce  reato  o che il reato e' stato
 commesso da persona imputabile.
 3.  Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso in
 presenza  di  una  causa  di giustificazione o di una causa
 personale   di   non   punibilita'   ovvero  vi  e'  dubbio
 sull'esistenza  delle stesse, il giudice pronuncia sentenza
 di assoluzione a norma del comma 1.
 4.  Con  la sentenza di assoluzione il giudice applica,
 nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.".
 - Si  riporta  il testo degli articoli 7 e 11-ter della
 legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
 "Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine). Nello  stato  di  previsione  della  spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione amministrativa;
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.".
 "Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
 In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
 Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
 spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
 intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
 intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
 previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
 salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
 eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
 delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
 minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
 seguenti modalita':
 a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
 nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
 precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
 capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
 per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
 contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
 internazionali;
 b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
 legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
 affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
 presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
 iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
 risorse da utilizzare come copertura;
 c) (lettera  abrogata  dall'art. 1-bis, decreto-legge
 20 giugno 1996, n. 323);
 d) mediante  modificazioni legislative che comportino
 nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
 copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
 conto capitale.
 2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
 legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
 comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
 da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
 competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
 quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
 ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
 con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
 minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
 attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
 della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
 pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
 obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
 dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
 fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
 parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
 parlamentari.
 3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
 richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
 tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
 esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
 degli oneri da essi recati.
 4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
 CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
 relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
 5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
 pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
 un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
 decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
 ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
 materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
 sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
 automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
 loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
 con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
 dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
 legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
 appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
 riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
 6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
 Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
 adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
 sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
 riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
 parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
 Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
 conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
 di copertura recate dalla legge di delega.
 6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
 spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
 espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
 legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
 Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
 dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
 espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
 a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
 l'anno in corso alla medesima data.
 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
 uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
 dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
 disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis.  Per  gli  enti ed
 organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
 revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
 adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
 13 aprile  1988,  n.  117 (Risarcimento dei danni cagionati
 nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita'
 civile dei magistrati):
 "Art.  10  (Consiglio  di  presidenza  della  Corte dei
 conti). 1.  Fino  all'entrata  in  vigore  della  legge  di
 riforma  della Corte dei conti, la competenza per i giudizi
 disciplinari  e per i provvedimenti attinenti e conseguenti
 che  riguardano  le funzioni dei magistrati della Corte dei
 conti e' affidata al consiglio di presidenza.
 2. Il consiglio di presidenza e' composto:
 a) dal  presidente  della  Corte  dei  conti,  che lo
 presiede;
 b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
 c) dal presidente di sezione piu' anziano;
 d) da  quattro  cittadini  scelti  di  intesa  tra  i
 Presidenti  delle  due Camere tra i professori universitari
 ordinari  di materie giuridiche o gli avvocati con quindici
 anni di esercizio professionale;
 e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di
 presidente  di  sezione,  consigliere  o  vice procuratore,
 primo  referendario  e  referendario  in  proporzione  alla
 rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal
 ruolo  alla  data  del 1° gennaio dell'anno di costituzione
 dell'organo.
 3.  Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa
 il segretario generale senza diritto di voto.
 4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere
 in  ordine  alle  questioni disciplinari. Alle adunanze che
 hanno  tale oggetto non partecipa il segretario generale ed
 il  procuratore generale e' chiamato a svolgervi, anche per
 mezzo   dei  suoi  sostituti,  esclusivamente  le  funzioni
 inerenti  alla  promozione  dell'azione  disciplinare  e le
 relative richieste.
 5.  I  cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non
 possono   esercitare   alcuna   attivita'  suscettibile  di
 interferire con le funzioni della Corte dei conti.
 6.  Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e)
 del   comma  2  partecipano,  in  unica  tornata,  tutti  i
 magistrati con voto personale e segreto.
 7.  Ciascun  elettore ha facolta' di esprimere soltanto
 una  preferenza.  Sono  nulli  i  voti  espressi oltre tale
 numero.
 8.  Per  l'elezione  e'  istituito  presso la Corte dei
 conti  l'ufficio  elettorale  nominato dal presidente della
 Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che
 lo presiede, e da due consiglieri piu' anziani di qualifica
 in servizio presso la Corte dei conti.
 9.   Il   procedimento  disciplinare  e'  promosso  dal
 procuratore  generale  della Corte dei conti. Nella materia
 si  applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e
 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
 10.  Fino  all'entrata in vigore della legge di riforma
 della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le
 norme  di  cui  agli  articoli 7,  primo,  quarto, quinto e
 settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13,
 primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1),
 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.".
 - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 27 aprile
 1982,    n.    186    (Ordinamento    della   giurisdizione
 amministrativa  e del personale di segreteria ed ausiliario
 del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali amministrativi
 regionali.):
 "Art.   9  (Elezione  del  consiglio  di  presidenza  e
 proclamazione    degli    eletti). - Per   l'elezione   dei
 componenti   elettivi   del   consiglio  di  presidenza  e'
 istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale
 nominato  dal  presidente del Consiglio di Stato e composto
 da  un  presidente  di sezione del Consiglio stesso o da un
 presidente  di  tribunale  amministrativo regionale, che lo
 presiede,  nonche'  dai  due consiglieri piu' anziani nella
 qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
 Le  elezioni  hanno  luogo entro tre mesi dallo scadere
 del  precedente  consiglio  e  sono indette con decreto del
 presidente  del  Consiglio  di  Stato, da pubblicarsi nella
 Gazzetta  Ufficiale  almeno  trenta giorni prima della data
 stabilita.  Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore
 9 alle ore 21.
 Ciascun   elettore   puo'   votare  per  un  numero  di
 componenti  non  superiore  a  quello da eleggere meno uno,
 oltre   ai   componenti  supplenti;  i  voti  eventualmente
 espressi oltre tale numero sono nulli.
 Le  schede  -  distinte per ciascun gruppo elettorale -
 devono  essere preventivamente controfirmate dai componenti
 dell'ufficio   elettorale,  e  devono  essere  riconsegnate
 chiuse dall'elettore.
 Ultimate  le  votazioni,  l'ufficio  elettorale procede
 immediatamente  allo spoglio delle schede e proclama eletti
 i  magistrati  che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale
 hanno  riportato  il  maggior  numero di voti. A parita' di
 voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.".
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) (lettera    abrogata    dall'art.    74,   decreto
 legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.".
 - Si   riposta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
 28 luglio  1999,  n. 266 (Delega al Governo per il riordino
 delle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,   nonche'
 disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
 affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
 della   difesa,   per   il  personale  dell'Amministrazione
 penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
 della magistratura.):
 "Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del
 personale   delle   Forze   armate   e   delle   Forze   di
 polizia). - 1.  Il  coniuge  convivente  del  personale  in
 servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei
 carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia di finanza e delle
 Forze  di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
 sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
 cui  alla  legge  19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo
 nazionale  dei  vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da
 una  ad  altra  sede  di servizio, che sia impiegato in una
 delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, ha diritto,
 all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel
 territorio    nazionale,   ad   essere   impiegato   presso
 l'amministrazione   di   appartenenza   o,  per  comando  o
 distacco,   presso  altre  amministrazioni  nella  sede  di
 servizio  del  coniuge  o,  in  mancanza,  nella  sede piu'
 vicina.".
 - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo
 1987,  n.  100  (Norme relative al trattamento economico di
 trasferimento del personale militare.):
 "Art.  1. - 1. A  decorrere  dal  1° gennaio  1987,  al
 personale  delle  Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e
 della  Guardia  di Finanza, trasferito d'autorita' prima di
 aver  trascorso  quattro  anni  di  permanenza  nella sede,
 spetta il trattamento economico previsto dall'art. 13 della
 legge  2 aprile  1979,  n.  97, come sostituito dall'art. 6
 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
 2. Il predetto trattamento e' ridotto:
 a) alla  meta',  se il trasferimento e' disposto dopo
 un  periodo  di  permanenza  nella sede superiore a quattro
 anni ma inferiore a otto;
 b) ad  un terzo, se il trasferimento e' disposto dopo
 otto anni di permanenza nella sede.
 3.  Il  trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di
 un  terzo  al  personale  che  fruisce  nella nuova sede di
 alloggio di servizio e non compete al personale in servizio
 di  leva  e  a  quello  celibe  obbligato  ad alloggiare in
 caserma.
 4.  La programmazione dei trasferimenti di cui al comma
 1  e'  effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e
 dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.
 5.  Il coniuge convivente del personale militare di cui
 al   comma   1   che   sia   impiegato   di  ruolo  in  una
 amministrazione    statale   ha   diritto,   all'atto   del
 trasferimento  o  dell'elezione di domicilio nel territorio
 nazionale,  ad  essere  impiegato,  in  ruolo  normale,  in
 soprannumero   e   per   comando,   presso   le  rispettive
 amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o,
 in mancanza, nella sede piu' vicina.".
 - Si  riporta il testo dell'art. 7-bis del citato regio
 decreto  30 gennaio  1941,  n. 12, introdotto dall'art. 57,
 comma1,   della   legge  16 dicembre  1999,  n.  479,  come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 "Art.  7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La
 ripartizione  degli  uffici giudiziari di cui all'art. 1 in
 sezioni,   la  destinazione  dei  singoli  magistrati  alle
 sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
 dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
 direzione  di  sezioni  a  norma  dell'art. 47-bis, secondo
 comma,   l'attribuzione   degli   incarichi   di  cui  agli
 articoli 47-ter,  terzo  comma, 47-quater, secondo comma, e
 50-bis,   il  conferimento  delle  specifiche  attribuzioni
 processuali  individuate  dalla  legge  e la formazione dei
 collegi  giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto
 del  Ministro  di  grazia  e giustizia in conformita' delle
 deliberazioni  del  Consiglio  superiore della magistratura
 assunte  sulle  proposte  dei  presidenti  delle  corti  di
 appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio,
 l'efficacia  del  decreto  e'  prorogata  fino  a  che  non
 sopravvenga un altro decreto.
 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
 Consiglio   superiore   della   magistratura,  valutate  le
 eventuali  osservazioni  formulate dal Ministro di grazia e
 giustizia  ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
 n.  195, e possono essere variate nel corso del biennio per
 sopravvenute   esigenze   degli  uffici  giudiziari,  sulle
 proposte  dei  presidenti delle corti di appello, sentiti i
 consigli  giudiziari.  I  provvedimenti  in via di urgenza,
 concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
 sulla  assegnazione  dei  magistrati,  sono  immediatamente
 esecutivi,  salva  la deliberazione del Consiglio superiore
 della magistratura per la relativa variazione tabellare.
 2-bis.   Possono   svolgere   le  funzioni  di  giudice
 incaricato  dei  provvedimenti  previsti  per la fase delle
 indagini   preliminari   nonche'  di  giudice  dell'udienza
 preliminare  solamente  i  magistrati  che hanno svolto per
 almeno  due  anni  funzioni di giudice del dibattimento. Le
 funzioni   di   giudice   dell'udienza   preliminare   sono
 equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti
 per  la  fase delle indagini preliminari nonche' il giudice
 dell'udienza   preliminare   non  possono  esercitare  tali
 funzioni  per  piu' di dieci anni consecutivi. Qualora alla
 scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di
 un  atto  del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle
 funzioni    e'   prorogato,   limitatamente   al   relativo
 procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima.
 2-quater.  Il  tribunale in composizione monocratica e'
 costituito   da  un  magistrato  che  abbia  esercitato  la
 funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
 2-quinquies.  Le  disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e
 2-quater  possono  essere  derogate  per  imprescindibili e
 prevalenti  esigenze  di  servizio.  Si applicano, anche in
 questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
 3.  Per  quanto riguarda la corte suprema di cassazione
 il  Consiglio  superiore  della magistratura delibera sulla
 proposta del primo presidente della stessa corte.
 3-bis.   Al   fine   di  assicurare  un  piu'  adeguato
 funzionamento  degli  uffici  giudiziari  sono istituite le
 tabelle   infradistrettuali   degli   uffici  requirenti  e
 giudicanti   che   ricomprendono  tutti  i  magistrati,  ad
 eccezione dei capi degli uffici.
 3-ter.   Il   Consiglio  superiore  della  magistratura
 individua   gli   uffici  giudiziari  che  rientrano  nella
 medesima  tabella  infradistrettuale  e  ne  da'  immediata
 comunicazione  al  Ministro  di  grazia  e giustizia per la
 emanazione del relativo decreto.
 3-quater.  L'individuazione delle sedi da ricomprendere
 nella  medesima  tabella infradistrettuale e' operata sulla
 base dei seguenti criteri:
 a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non
 deve  essere  inferiore alle quindici unita' per gli uffici
 giudicanti;
 b) le   tabelle   infradistrettuali  dovranno  essere
 formate  privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
 con  organico  fino  ad  otto unita' se giudicanti e fino a
 quattro unita' se requirenti;
 c) nelle  esigenze  di  funzionalita' degli uffici si
 deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
 dei magistrati;
 d) si   deve   tener   conto   delle  caratteristiche
 geomorfologiche  dei  luoghi  e  dei collegamenti viari, in
 modo da determinare il minor onere per l'erario.
 3-quinquies.  Il magistrato puo' essere assegnato anche
 a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
 ma   la  sede  di  servizio  principale,  ad  ogni  effetto
 giuridico  ed  economico,  e' l'ufficio del cui organico il
 magistrato  fa  parte.  La  supplenza infradistrettuale non
 opera  per  le  assenze o impedimenti di durata inferiore a
 sette giorni.
 3-sexies.  Per  la  formazione  ed  approvazione  delle
 tabelle  di  cui  al comma 3-bis, si osservano le procedure
 previste dal comma 2.".
 - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 57 della
 legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni
 sul  procedimento  davanti  al  tribunale  in  composizione
 monocratica  e  altre  modifiche  al  codice  di  procedura
 penale.   Modifiche   al   codice  di  procedura  penale  e
 all'ordinamento  giudiziario.  Disposizioni  in  materia di
 contenzioso  civile  pendente,  di  indennita' spettanti al
 giudice di pace e di esercizio della professione forense.),
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 "Art. 57.
 (Commi 1 e 2 omissis).
 3.  Per  i  giudici che svolgono le funzioni di giudice
 incaricato  dei  provvedimenti  previsti  per la fase delle
 indagini  preliminari o di giudice dell'udienza preliminare
 i  dieci  anni  decorrono  dalla  data di entrata in vigore
 della presente legge.".
 - Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:
 "Art.   110. - Ferme   le   competenze   del  Consiglio
 superiore  della  magistratura, spettano al Ministero della
 giustizia  l'organizzazione  e il funzionamento dei servizi
 relativi alla giustizia.".
 - L'art.  89  del citato regio decreto 30 gennaio 1941,
 n. 12, abrogato dalla legge qui pubblicata, recava:
 "Art.  89.  Convocazione  dell'assemblea  generale  per
 l'inizio dell'anno giudiziario.".
 - Si riporta il testo dell'art. 76-ter del citato regio
 decreto  30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dalla legge
 qui pubblicata:
 "Art.  76-ter  (Attribuzioni  del  procuratore generale
 presso la Corte di cassazione in relazione all'attivita' di
 coordinamento  investigativo). - 1. Il procuratore generale
 presso  la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul
 procuratore  nazionale antimafia e sulla relativa Direzione
 nazionale.
 2. Abrogato".
 - Il  Titolo  III  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  26 luglio  1976,  n.  752  (Norme di attuazione
 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
 materia  di  proporzione  negli  uffici  statali siti nella
 provincia  di  Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
 pubblico    impiego.)    reca:    "Disposizioni    per   la
 magistratura".
 - Si riporta il testo degli articoli 33 e 35 del citato
 decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
 752:
 "Art.  33  .  I  posti  di pianta organica degli uffici
 giudiziari  della  provincia  di  Bolzano sono riservati ai
 cittadini  appartenenti  ai  gruppi  linguistici  italiano,
 tedesco  e  ladino  in rapporto alla loro consistenza quale
 risulta    dalle   dichiarazioni   di   appartenenza   rese
 nell'ultimo censimento della popolazione.".
 "Art.  35.  Per  la  copertura  dei  posti  di  uditore
 giudiziario  nella  provincia  di  Bolzano sono banditi dal
 Ministero  di  grazia  e  giustizia  appositi  concorsi. Il
 numero  dei  posti  da mettere a concorso e' determinato in
 relazione  alle vacanze dal Ministro di grazia e giustizia,
 su  delibera  del  Consiglio  superiore  della magistratura
 d'intesa  con  la  provincia  di Bolzano rappresentata come
 previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.
 La   commissione  d'esame  e'  nominata  dal  Consiglio
 superiore  della  magistratura ed e' composta da sei membri
 che  conoscano  la lingua italiana e la lingua tedesca, tre
 appartenenti   al   gruppo   di   lingua   italiana  e  tre
 appartenenti  al  gruppo  di  lingua  tedesca, scelti da un
 elenco  di  nomi  predisposto dal Consiglio superiore della
 magistratura   d'intesa   con   la   provincia  di  Bolzano
 rappresentata   come   previsto   al  comma  precedente.  I
 componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono
 essere  due  magistrati,  che  non  hanno fatto parte della
 commissione   esaminatrice   del  concorso  precedentemente
 bandito, ed uno docente universitario.
 L'elenco  di  cui  al  comma  precedente deve contenere
 diciotto  nominativi dei quali dodici riferiti a magistrati
 di  categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello
 e   sei   riferiti   a   docenti  universitari  di  materie
 giuridiche.
 Presiede  la  commissione,  senza voto determinante, il
 magistrato   nominato   dal   Consiglio   superiore   della
 magistratura.
 Le prove di concorso si svolgono a Roma.".
 - Si  riporta  il  testo  della  tabella  A del decreto
 legislativo  19 febbraio  1998,  n. 51 nella parte relativa
 alla  Corte  di  appello  di Trento - Sezione distaccata di
 Bolzano/Bozen  - Tribunale di Bolzano/Bozen e della sezione
 di Merano, come modificata dalla legge qui pubblicata:
 "Corte di appello di Trento
 Sezione distaccata di Bolzano/Bolzen
 Tribunale di Bolzano/Bozen:
 Tribunale di Bolzano/Bozen: Aldino/Aldein, Anterivo/Altrei,
 Appiano  sulla  Strada  del  Vino/Eppan an der Weinstrasse,
 Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Bronzolo/Branzoll, Caldaro
 sulla   Strada   del   Vino/Kaltern   an  der  Weinstrasse,
 Castelrotto/Kastelruth,       Chiusa/Klausen,       Cornedo
 all'Isarco/Karneid,     Cortaccia    sulla    Strada    del
 Vino/Kurtatsch an der Weinstrasse, Cortina sulla Strada del
 Vino/Kurtinig  an der Weinstrasse, Egna/Neumarkt, Fie' allo
 Sciliar/Vols   am   Schlern,   Funes/Villnss,  Laion/Lajen,
 Laives/Leifers,  Magre'  sulla  Strada del Vino/Margreid an
 der   Weinstrasse,   Meltina/Mlten,  Montagna/Montan,  Nova
 Levante/Wellschnofen,  Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer,
 Ortisei/Sankt      Ulrich,     Ponte     Gardena/Waidbruck,
 Renon/Ritten, Salorno/Salurn, San Genesio Atesino/Jenesien,
 Santa  Cristina  Val  Gardena/Sankta  Christina  in  Grden,
 Sarentino/Sarntal,  Selva  di  Val  Gardena/Wolkenstein  in
 Grden, Terlano/Terlan, Termeno sulla Strada del Vino/Tramin
 an    der    Weinstrasse,    Tires/Tiers,   Trodena/Truden,
 Vadena/Pfatten, Velturno/Feldthurns, Villandro/Villanders.
 Sezione      di     Merano/Meran:     Andriano/Andrian,
 Avelengo/Hafling,       Caines/Kuens,      Cermes/Tscherms,
 Gargazzone/Gargazon,          Lagundo/Algund,         Lana,
 Lauregno/Laurein,  Marlengo/Marling,  Merano/Meran, Moso in
 Passiria/Moos  in  Passeier,  Nalles/Nals, Naturno/Naturns,
 Parcines/Partschins,        Plaus,        Postal/Burgstall,
 Proves/Proveis,    Rifiano/Riffian,    San    Leonardo   in
 Passiria/Sankt   Leonhard   in  Passeier,  San  Martino  in
 Passiria/Sankt  Martin  in  Passeier,  San  Pancrazio/Sankt
 Pankraz, Scena/Schenna, Senale San Felice/Unsere Liebe Frau
 Im    Valde-Sankt   Felix,   Tesimo/Tisens,   Tirolo/Tirol,
 Ultimo/Ulten, Verano/Vran.".
 - La    legge   30 dicembre   2004,   n.   311,   reca:
 "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).".
 
 
 
 
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