| 
| Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 26 luglio 2005, n. 148 |  | Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005,   n.   86,  recante  misure  urgenti  di  sostegno  nelle  aree metropolitane   per   i  conduttori  di  immobili  in  condizioni  di particolare  disagio  abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1.  Il  decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di  sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni   di   particolare   disagio   abitativo   conseguente   a provvedimenti  esecutivi  di  rilascio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 26 luglio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 5882):
 
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)  e  dal  Ministro  delle  infrastrutture e dei
 trasporti (Lunardi) il 30 maggio 2005.
 Assegnato  alla  VIII  commissione  (Ambiente), in sede
 referente,  il  30 maggio 2005, con pareri del Comitato per
 la  legislazione  e delle commissioni I, II, V, XII e della
 commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  VIII  commissione, in sede referente,
 l'8, 14, 15 e 16 giugno 2005.
 Esaminato  in  aula il 20 e 22 giugno 2005 ed approvato
 il 23 giugno 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3511):
 
 Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª
 (Territorio),  in  sede  referente,  il  25 giugno 2005 con
 pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e della commissione
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 5 luglio 2005.
 Esaminato  dalle  commissioni riunite 2ª e 13ª, in sede
 referente, il 5, 6, 7, 12, 13 luglio 2005.
 Esaminato  in  aula il 14 e 19 luglio 2005 ed approvato
 il 21 luglio 2005.
 
 Avvertenza:
 
 Il  decreto-legge  27 maggio  2005,  n.  86,  e'  stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 124 del 30 maggio 2005.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 82.
 |  |  |  | Allegato 
 MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE  DI  CONVERSIONE  AL DECRETO-LEGGE
 27 MAGGIO 2005, N. 86
 
 All'articolo 1:
 al  comma 1, lettera b), dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
 al comma 2, le parole: «ad essi confinanti» sono sostituite dalle seguenti: «con essi confinanti»;
 al  comma 3, dopo le parole: «Conferenza unificata» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «3-bis.  Entro  dodici  mesi  dall'emanazione del decreto di cui al comma 3, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle risorse assegnate ai comuni».
 All'articolo 2:
 al  comma  2,  lettera a), dopo le parole: «avere stipulato» sono inserite  le seguenti: «, anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura esescutiva,»;
 al  comma  3,  le parole: «di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
 All'articolo 3:
 al  comma  1,  dopo  la parola: «misura» e' inserita la seguente: «massima»  e le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro per ogni anno di durata del contratto»;
 al  comma  2,  dopo  la parola: «misura» e' inserita la seguente: «massima».
 All'articolo 4:
 al  comma  1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso  il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in   graduatoria  per  l'assegnazione  di  un  alloggio  di  edilizia residenziale pubblica»;
 al  comma  2,  le  parole:  «dalle  prefetture  interessate» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalle prefetture - uffici territoriali del Governo interessate».
 Dopo l'articolo e' inserito il seguente:
 «Art.  5-bis  (Disposizioni relative al patrimonio abitativo). - 1. L'attuazione  dei  piani  e  dei  programmi  di edilizia residenziale pubblica,  o  di  altri  strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi  delle  vigenti  disposizioni, puo' essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano ovvero entro la  data  prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli  atti  o  siano  iniziati  i  procedimenti  comunque  preordinati all'acquisizione  delle aree o all'attuazione degli interventi. Per i piani  e  i  programmi  scaduti  o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data.
 2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.
 3.  All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui   al   precedente   periodo   si  applicano  anche  agli  alloggi prefabbricati  che  siano  stati  realizzati  con  parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facolta' del comune cedente  di  determinare  un  prezzo  di  cessione  commisurato  agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti".
 4.  Al  fine  di  incrementare  la  disponibilita'  di  alloggi  da destinare  ad  abitazione  principale, i comuni possono deliberare la riduzione,  anche  al  di  sotto  del  limite  minimo  previsto dalla legislazione  vigente,  delle  aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili  stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del  proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta  comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto  dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilita' delle stesse nei termini e con le modalita' stabiliti con regolamento comunale».
 |  |  |  |  |