Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 luglio 2005
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2005, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale sono istituite le autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare, il successivo comma 38, lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse Autorita' si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' entro il 31 luglio di ogni anno, della misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il comma 39 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevede che il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorita';
Visto, altresi', il comma 40 del medesimo art. 2 della legge n. 481 del 1995, come modificato dall'art. 18, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che prevede che le somme di cui al comma 38, lettera b), dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, sono versate direttamente ai bilanci delle predette Autorita';
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e detta le norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che dispone che alla copertura finanziaria di parte dell'onere derivante dall'applicazione della predetta legge si provvede con le modalita' di cui all'art. 2, comma 38, lettera b) e commi successivi, della citata legge n. 481 del 1995;
Visto il proprio decreto 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalita' di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);
Vista la deliberazione n. 427 del 14 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2005, con la quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2005;
Vista la nota n. U1452/05/RM in data 30 giugno 2005, con la quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine al contributo dovuto per l'anno 2005 dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle comunicazioni, propone la misura dello 0,65 per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio;
Considerata la congruita' della misura del contributo proposta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto, per l'anno 2005, dai predetti soggetti;
Ritenuto, altresi', che il contributo dovuto venga versato secondo le modalita' determinate dalla stessa Autorita';
Decreta:

Art. 1. Determinazione della misura del contributo per il funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2005

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle comunicazioni e' stabilito nella misura dello 0,65 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004, al netto delle quote riversate agli operatori terzi.
 
Art. 2.
Determinazione delle modalita' di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 affluisce direttamente al bilancio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Il versamento e' effettuato entro il 31 luglio 2005, secondo le modalita' determinate dalla stessa Autorita'.
2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 17 maggio 2002 e i dati di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2005
Il Ministro: Siniscalco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone