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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |  | CONFERENZA UNIFICATA |  | ACCORDO 14 luglio 2005 |  | Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone  di  mare  ricadenti  nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA UNIFICATA nell'odierna seduta del 14 luglio 2005: Visto l'art. 117 della Costituzione, che:
 al  comma  2,  lettera  s),  riserva  allo  Stato  la  competenza legislativa   esclusiva   in   materia   di   tutela   dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
 al  comma 3, comprende il governo del territorio e i porti tra le materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni;
 Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che:
 all'art.  18,  comma  2,  dispone  che  il  decreto istitutivo di un'area  marina  protetta  preveda, fra l'altro, la concessione d'uso dei  beni  del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6, della stessa legge;
 all'art.  19,  comma  3,  vieta  nelle  aree  protette  marine le attivita'  che  possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente  oggetto  della protezione e delle finalita' istitutive dell'area;
 all'art. 19, comma 6, dispone che, con decreto del Ministro della marina  mercantile,  i  beni  del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese  nelle  aree  protette  possono  essere  concessi  in  uso esclusivo   per  le  finalita'  della  gestione  dell'area  medesima, precisando  che  i  beni  del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima;
 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che:
 all'art.  77, comma 1, riconosce rilevanza nazionale ai compiti e alle funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e  terrestri,  attribuiti  allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 all'art.  105,  comma  2,  lettera l), conferisce alle Regioni le funzioni  relative  al rilascio delle concessioni che riguardano beni del demanio marittimo e le zone del mare territoriale, con esclusione dei casi ivi espressamente previsti;
 Considerato  che il Consiglio di Stato, con parere n. 2194/2001 del 16  ottobre  2002,  si  e'  espresso  in  relazione al rilascio delle concessioni  di  beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle  aree  protette  di  cui all'art. 19, comma 6, della richiamata legge  6 dicembre  1991,  n.  394,  affermando in particolare che, in vista   della   finalita'   di   tutela   perseguita,   il  Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi compiti   sulla   base   di   rapporti  di  stretta  coordinazione  e collaborazione;
 Considerato  che  la  Corte costituzionale, con sentenza n. 407 del 10 luglio  2002  e  con le successive sentenze n. 536 del 18 dicembre 2002 e n. 307 del 1° ottobre 2003, ha proclamato il principio in base al  quale  la  tutela  dell'ambiente  e'  da  considerarsi  un valore costituzionalmente  protetto  che  non esclude la titolarita' in capo alle  Regioni  di competenze legislative su materie - come il governo del  territorio  -  per  le  quali  quel valore costituzionale assume rilievo;
 Considerato  che,  a  seguito  della  riunione  tecnica tenutasi il 22 luglio  2003  presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, e'   emersa   l'esigenza   di   assicurare  il  coordinamento  ed  il contemperamento  delle  competenze  rispettivamente  attribuite  allo Stato  ed  alle Regioni dalle sopraindicate disposizioni di legge, al fine  di  garantire  una omogenea e coerente attivita' amministrativa per  il  rilascio  delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette;
 Considerato  che,  in  data  1° giugno 2004, il Coordinamento degli Assessori  regionali  competenti  in  materia di demanio marittimo ha inviato   un   documento   in   cui   si  propone,  fra  l'altro,  il coinvolgimento  dei  soggetti  gestori delle aree marine protette nei procedimenti  di  rilascio  delle  concessioni demaniali marittime da parte  delle  Regioni  o  degli  enti cui e' attribuito, in base alla legislazione regionale, l'esercizio di dette funzioni amministrative;
 Vista  la  nota  prot.  n. DPN/7D/2004/21153 del 27 luglio 2004 del Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, predisposta sulla  base  del  menzionato documento delle Regioni, con la quale si propone,  tra  l'altro,  che,  ai fini del rilascio dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare  ricadenti  nelle  aree  marine  protette,  rilevi  la  prevista suddivisione  di  queste ultime in zone sottoposte a regimi di tutela ambientale  differenziati  in  relazione alle diverse caratteristiche ambientali e situazioni socio-economiche ivi presenti;
 Considerati gli esiti della riunione tecnica del 28 settembre 2004, in cui sono state esaminate le due menzionate proposte;
 Visto  lo  schema  di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio con nota prot. n. GAB/2004/11386/B07 del 10 dicembre 2004;
 Considerate  le  risultanze  della  riunione tecnica del 20 gennaio 2005,  in  cui  e'  stato  esaminato lo schema di intesa proposto dal Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, concordando che   detto  Ministero,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  e  le  Regioni avrebbero congiuntamente apportato al testo alcune modifiche di dettaglio;
 Vista  la  nuova stesura di detta proposta, trasmessa dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  con  nota  prot. n. DPN/7D/2005/1035  del  27 aprile  2005,  ulteriormente  riformulata e diramata  dalla  Segreteria  della  Conferenza Stato-Regioni con nota prot. n. 2884/05/2.6.1.2 del 15 giugno 2005;
 Considerati  gli  esiti  dell'ultimo incontro tecnico del 23 giugno 2005,  in  cui  e' stata approvata la stesura definitiva dello schema d'intesa;
 Vista  la  legge  5 giugno  2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3»  che,  all'art. 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere la stipula di' intese in sede di  Conferenza  Stato-Regioni  o  di  Conferenza Unificata, dirette a favorire   l'armonizzazione   delle   rispettive  legislazioni  o  il raggiungimento  di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
 Ritenuto  di  dover procedere ai sensi del richiamato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per armonizzare le legislazioni delle amministrazioni interessate alla materia di cui trattasi;
 Considerato  che  nella  odierna  seduta  di  questa Conferenza, il governo,  le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, hanno approvato il testo in esame;
 STIPULA LA SEGUENTE INTESA fra  il  Governo,  le  regioni,  le  province autonome e le autonomie
 locali, nei termini sottoindicati
 Art. 1.
 Disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette
 1. Ai fini del rilascio da parte delle regioni, o degli enti locali cui  siano  state  da  esse  conferite le funzioni, dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare  ricadenti  nelle  aree marine protette individuate dall'art. 31 della  legge  31 dicembre  1982,  n.  979  e dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, rileva la  zonazione  prevista  nei  singoli  decreti  istitutivi delle aree marine  protette,  suddivise  in  zone sottoposte a diverso regime di tutela   tenuto   conto  delle  caratteristiche  ambientali  e  della situazione   socio-economica  ivi  presenti,  fermo  restando  quanto previsto dall'art. 4. In particolare:
 a) in  zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o rinnovati  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio marittimo e delle  zone  di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche  in  riferimento  alle  opere  e  autorizzazioni  o concessioni demaniali  preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione per  quelli  richiesti dal soggetto gestore dell'area marina protetta per  motivi  di  servizio  o  di sicurezza o, in casi particolari, di ricerca scientifica;
 b) in  zona  B  di  riserva  generale,  i  provvedimenti relativi all'uso  del  demanio  marittimo  e  delle  zone  di  mare  ricadenti all'interno  dell'area  marina  protetta,  anche  in riferimento alle opere   e   autorizzazioni   o   concessioni  demaniali  preesistenti all'istituzione   della  stessa,  sono  adottati  o  rinnovati  dalle regioni,  o  dagli  enti  locali cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto   conto  delle  caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della protezione e delle finalita' istitutive;
 c)  in  zona  C  di  riserva  parziale,  i provvedimenti relativi all'uso  del  demanio  marittimo  e  delle  zone  di  mare  ricadenti all'interno  dell'area  marina  protetta,  anche  in riferimento alle opere   e   autorizzazioni   o   concessioni  demaniali  preesistenti all'istituzione   della  stessa,  sono  adottati  o  rinnovati  dalle Regioni,  o  dagli  enti  locali cui siano state da esse conferite le funzioni,   previo  parere  del  soggetto  gestore  dell'area  marina protetta,  tenuto  conto  delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.
 2.  Sono  fatte  salve le competenze statali nelle aree del demanio marittimo  e  delle  zone  di mare territoriale di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 e successive modifiche  e  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo  1989  e successive modifiche, nonche' le competenze statali definite  in  base all'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto lgs. 15 maggio 1946 n. 455.
 |  |  |  | Art. 2. Concessioni preesistenti
 1.  Al  fine  di  assicurare  la migliore gestione dell'area marina protetta,  le  regioni  o  gli  enti  locali  cui siano state da esse conferite   le   funzioni,   in   collaborazione  con  le  competenti Capitanerie  di  Porto  e  con  i  Soggetti gestori delle aree marine protette, provvedono, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale  della  presente  intesa, alla ricognizione delle autorizzazioni  e  concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
 2.  Le  regioni o gli enti locali cui siano state da esse conferite le  funzioni,  provvedono  a  revocare, non rinnovare o modificare le eventuali  concessioni  esistenti  nelle  aree  marine  protette  che confliggano  con  quanto disposto nei rispettivi decreti istitutivi e nei   regolamenti   di   esecuzione   del  decreto  istitutivo  e  di organizzazione dell'area marina protetta.
 |  |  |  | Art. 3. Linee guida
 1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, ai fini  del rilascio del parere da parte del soggetto gestore dell'area marina  protetta  per  i  provvedimenti  relativi all'uso del demanio marittimo  e delle zone di mare ricadenti all'interno della zona C di riserva  parziale,  di  cui  al  precedente  art. 1, lettera c), puo' emanare apposite linee guida in materia.
 |  |  |  | Art. 4. Applicazioni degli articoli 34 e 36 del codice della navigazione
 1.  Ferma  restando la possibilita' di ricorrere, nei casi previsti dalla  legge,  all'istituto  della concessione di cui all'art. 36 del Codice  della  Navigazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  i  soggetti  gestori  delle  aree marine protette possono,  in  presenza dei requisiti di legge, ricorrere all'istituto della  consegna  di cui all'art. 34 del Codice della Navigazione, per tutti  i  beni demaniali di specifico ed indispensabile interesse per la  tutela  dell'area marina protetta e pertanto per quelli ricadenti nelle  zone  A  di  riserva  integrale,  nonche', previo parere della regione  interessata  o  dell'Ente  locale  cui  siano  state da essa conferite  le  funzioni, per quelli ricadenti nelle zone B di riserva generale e nelle zone C di riserva parziale.
 |  |  |  | Art. 5. Recepimento
 1. Al fine di garantire l'applicazione della presente intesa:
 le  regioni  provvedono  a  coordinare  e  recepire le previsioni contenute  nella presente intesa nelle rispettive normative regionali che disciplinano le concessioni demaniali e le correlate competenze;
 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede affinche'  il  contenuto  della  presente  intesa  venga recepito nel regolamento  di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione di ogni singola area marina protetta;
 il  Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede a mettere a   disposizione   ogni   utile  informazione  e  documentazione  per consentire  l'accertamento  delle  situazioni  concessorie nelle aree marine protette.
 La  presente  intesa  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 luglio 2005 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
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