Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 luglio 2005
Modalita' di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Emilia-Romagna danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni di pesche e nettarine nel 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Viste la delibera di giunta della regione Emilia Romagna del 20 maggio 2005, n. 955, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di pesche e nettarine;
Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della regione Emilia Romagna che per gli effetti della crisi di mercato delle produzioni di pesche e nettarine hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla Regione Emilia Romagna con delibera di giunta n. 955 del 20 maggio 2005.
2. La stessa regione determina le modalita' di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvede la regione Emilia Romagna, nel limite delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione, d'intesa con la conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilita' finanziarie del «Fondo di solidarieta' nazionale interventi indennizzatori» di cui all'art. 15 comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2005
Il Ministro: Alemanno
 
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