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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Invito   alla  presentazione  di  progetti  di  ricerca  industriale, sviluppo  precompetitivo,  formazione nel settore delle biotecnologie da realizzarsi nella regione Lombardia. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra  l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (d'ora in poi MIUR);
 Viste,  le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo  dell'asse  IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle  imprese  attraverso  la  creazione d'aggregazioni sistemiche a livello   territoriale;   cio'  al  fine  di  favorire  una  maggiore competitivita'  delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export,  rivitalizzandole  e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo, di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;
 Considerato  che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti  d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in  specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie;
 Visto  il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal MIUR e dalla Regione Lombardia,  in  data  22 dicembre  2003,  che  ha  individuato  nelle Biotecnologie, nelle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (ICT)  e  nei Materiali Avanzati i settori tecnologici e le tematiche di  interesse  strategico  e  prioritario  per  il rafforzamento e lo sviluppo  delle  «eccellenze» presenti nel territorio economico della Lombardia;
 Visto  l'Accordo  di  Programma  (di seguito denominato «Accordo»), sottoscritto  il  22 marzo 2004 e registrato dalla Corte dei conti il 12 luglio 2004, in materia di ricerca nel settore delle Biotecnologie fra il MIUR e la Regione Lombardia per il triennio 2004-2006;
 Visto  il predetto Accordo di Programma Quadro che, in particolare, destina,  a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio 2004 del Fondo  per le Agevolazioni alla Ricerca di cui al decreto legislativo n.  297 del 27 luglio 1999, un importo di 8 milioni di euro, di cui 6 milioni   di  euro  per  il  finanziamento  di  progetti  di  ricerca industriale,  e 2 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca  finalizzati  alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  201  del  27 agosto  1999),  recante: «Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
 Visto  il  decreto  ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le:  «Modalita'  procedurali  per  la  concessione delle agevolazioni previste  dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre  2003  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 274 del 25 novembre   2003)   che   reca  i  nuovi  criteri  e  modalita'  di concessione,  ai  sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n.  1572  del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2004;
 Ritenuta  la  opportunita'  di  procedere,  per  l'attuazione degli interventi   indicati  nel  richiamato  Accordo  di  Programma,  alla adozione  del  decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 8 milioni   di   euro,   di  cui  2  milioni  di  euro  riservati  al finanziamento  di progetti da presentarsi, nelle stesse tematiche, ai sensi  e  per  le  finalita'  di cui all'art. 11 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000;
 Acquisito   il   parere  positivo  del  Comitato  tecnico  previsto dall'art. 5 del richiamato Accordo di programma;
 Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Obiettivi generali
 
 1.  Le  Linee  Guida  per  la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo,  approvate  dal  CIPE  il  19 aprile  2002 hanno posto quale obiettivo  dell'asse  IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle  imprese  attraverso  la  creazione d'aggregazioni sistemiche a livello   territoriale;   cio'  al  fine  di  favorire  una  maggiore competitivita'  delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export,  rivitalizzandole  e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo, di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.
 2.  A  tale  scopo  le  Linee-Guida  individuano, tra gli strumenti d'attuazione,  lo  sviluppo  di  azioni  concertate  da  tradursi  in specifici  accordi  di  programma  mirati  a  realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie.
 3.  In tale ambito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca - MIUR attribuisce particolare priorita' ad interventi finalizzati  alla  realizzazione  di  distretti  di  alta tecnologia, attraverso  accordi  di  programma  che  prevedono  la partecipazione congiunta  di  regioni,  enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.
 4.  La  presenza in Lombardia di un esteso patrimonio di competenze tecnologiche  e scientifiche, per alcuni settori attestato su livelli di  eccellenza  internazionale,  sia nel sistema universitario che in quello  dei  centri  di  ricerca  pubblici  e  privati, pone all'ente regione la sfida per divenire soggetto di animazione sul territorio e per   diventare  un  interlocutore  nei  confronti  del  partenariato territoriale  e  di  altre  amministrazioni  pubbliche  allo scopo di portare a sistema le specializzazioni presenti.
 5.  Obiettivo prioritario diventa, percio', la valorizzazione della ricerca  e  delle politiche di sostegno alla ricerca per rendere piu' adeguati  ed  efficaci  i  processi  di trasferimento tecnologico nel complesso   sistema   delle  imprese,  favorendo  un  collegamento  e un'integrazione  diretta  tra  il  mondo delle imprese e quello della ricerca  finalizzata  allo sviluppo e alla competitivita' del sistema Lombardia.
 6.  A  tale  scopo  in  data  22 dicembre 2003 il MIUR e la regione Lombardia  hanno  sottoscritto  un  protocollo  d'Intesa individuando nelle  biotecnologie,  nell'ICT  e  nei  materiali avanzati i settori tecnologici  e  le  tematiche  considerati  di interesse strategico e prioritario  per  il  rafforzamento  e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti  nel  sistema economico della Lombardia, impegnandosi per la definizione  di  tre  accordi  di programma in materia di ricerca, da stipularsi entro il 30 marzo 2004 per il settore delle biotecnologie, ed  entro  il  30 giugno 2004 per il settore dell'ICT e dei materiali avanzati.
 7. Nell'ambito del predetto protocollo le parti si sono impegnate a definire, all'interno dei richiamati accordi di programma, i relativi costi  di  attuazione, per un impegno di risorse complessive da parte del    Ministero   istruzione,   universita'   e   ricerca   pari   a Euro 30.000.000,00 e da parte della regione Lombardia pari a non meno di Euro 60.000.000,00.
 8.  In  data  22 marzo  2004,  il MIUR e la regione Lombardia hanno sottoscritto  il primo dei previsti accordi di programma, concordando la definizione e la realizzazione di specifiche iniziative di ricerca industriale,    sviluppo    precompetitivo,    alta    formazione   e valorizzazione  dei  risultati della ricerca, nel settore tecnologico delle   attivita'   riferite   alla   tematica   delle  biotecnologie considerato  di  interesse strategico per lo sviluppo delle posizioni di eccellenza ivi raggiunte dall'economia lombarda.
 9.   Le   azioni  di  sostegno  alla  ricerca  dovranno  mirare  al potenziamento  di  cluster  ad  elevata  tecnologia  e di particolare rilevanza  strategica,  incrementando il grado di innovativita' delle imprese  che ne fanno parte attraverso il trasferimento tecnologico e la   diffusione   delle  innovazioni;  cio'  si  realizzera'  con  la valorizzazione  di  iniziative  che promuovano il collegamento tra le imprese ed i centri tecnologici connessi con le universita' e con gli altri  centri  di  ricerca pubblici e privati nonche' incentivando la collaborazione e la presenza di ricercatori nelle imprese, al fine di impiegarne  e  valorizzarne le competenze tecniche e professionali ed estendere  la possibilita' di sfruttare il risultato della ricerca in maniera ottimale per lo sviluppo delle imprese coinvolte.
 10. Il MIUR e' titolare della gestione degli strumenti nazionali di intervento  a  sostegno  della  ricerca  industriale. In particolare, attraverso  le  risorse  del  Fondo  per le agevolazioni alla ricerca (d'ora  in  poi FAR), sulla base della disciplina dettata dal decreto legislativo  n.  297  del  27 luglio 1999, reso operativo con decreto ministeriale  n.  593 dell'8 agosto 2000, interviene a sostegno delle imprese nazionali che investono in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.
 11.  Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' del presente accordo  di  programma,  quota parte delle risorse annuali del FAR e' apparsa   utilmente   destinabile  ad  iniziative  coerenti  con  gli obiettivi  dell'accordo  stesso,  secondo  le  modalita'  in  accordo specificate.
 12.  Per  il  perseguimento di tali obiettivi, il MIUR e la regione Lombardia,  con  il  richiamato  accordo  di  programma,  hanno,  tra l'altro, concordato:
 a) di  destinare  un importo pari a 6 milioni di euro al sostegno di   specifici   progetti  che  ricomprendano  attivita'  di  ricerca industriale,  di  sviluppo  precompetitivo  e  di  alta formazione di personale  qualificato,  selezionati  e  finanziati  ai  sensi  delle disposizioni   dell'art.   12   del   decreto   ministeriale  n.  593 dell'8 agosto  2000, e successive modifiche e integrazioni (attuativo delle  norme  del  decreto  legislativo  n.  297 del 27 luglio 1999), nonche',
 b) di  destinare  2  milioni  di  euro al sostegno di progetti di ricerca,  nelle stesse tematiche, finalizzati alla creazione di nuove imprese  ad  alto  contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto n. 593/2000.
 |  |  |  | Art. 2. Tematiche dei progetti
 
 1.  Obiettivo  dei  progetti  dovra'  essere il miglioramento della qualita'  della vita, favorendo lo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche, e la crescita economica del territorio attraverso uno sviluppo   sostenibile   della   presenza   industriale  nei  settori innovativi  e di alta tecnologia, con ampie ed utili ricadute al fine anche   di   arricchire   e   migliorare  gli  strumenti  terapeutici disponibili e diminuire i costi sanitari.
 2.  Ai fini di cui al precedente art. 1, comma 12.a), i soggetti di cui  all'art.  5,  commi  1,  2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto   2000  (supplemento  ordinario  n.  10  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  14  del  18 gennaio  2001), sono invitati a presentare progetti   di   attivita'   di  ricerca  industriale,  estese  a  non preponderanti  attivita'  di  sviluppo precompetitivo, e con connesse attivita'  di  formazione  professionale  di ricercatori e tecnici di ricerca, nelle tematiche sottoelencate: Tema  n.  1:  sviluppo  di piattaforme tecnologiche innovative per lo studio della genomica.
 Risultati attesi:
 1a:  sviluppo  e uso di diverse tecnologie innovative e altamente parallele  per generare informazioni massive di sequenza nucleotidica utili   per   applicazioni   di rilevanza   biomedica  e  diagnostica (identificazione di geni candidati);
 1b: sviluppo e uso di tecnologie innovative e altamente parallele in  grado  di generare un vasto numero di dati di diversita' genomica quali  SNP  e  microsatelliti  utili  per  applicazioni  di  primaria rilevanza biomedica;
 1c:  messa  a punto e validazione di piattaforme tecnologiche per l'analisi  dei polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) nella pratica clinica al fine di razionalizzare l'intervento terapeutico;
 1d:  sviluppo  di  specifici  modelli  animali per la validazione biologica di geni candidati (target) per il drug design. Tema   n.   2:   sistemi   di  screening  di  librerie  chimiche  per l'identificazione di nuove sostanze con attivita' biologica.
 Risultati attesi:
 2a: sviluppo parallelo di metodologie di «rational drug design» e di  chimica  combinatoriale  per  la  produzione di librerie chimiche basate  sulle  interazioni  tra  proteine  e/o  peptidi  con  piccolo molecole di sintesi (small molecules);
 2b:  messa  a  punto  di  metodologie  combinate  di tipo chimico (chimica  combinatoriale),  biochimico  e  cellulare per lo screening farmacologico  ad  alta  resa,  primario  e  secondario,  di librerie chimiche di molecole con potenziale attivita' biologica;
 2c:   nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo  di  saggi  funzionali (cellulari   e  biochimici)  per  misurare  l'attivita'  agonista  ed antagonista su importanti classi di target di interesse farmaceutico;
 2d:  nuovi  modelli  biochimici  e  cellulari  per la valutazione precoce  degli  effetti  tossici  e  del  profilo  farmacocinetico  e metabolico  di  molecole in fase di valutazione per le loro attivita' biochimiche e farmacologiche. Tema   n.  3:  produzione  e  sviluppo  di  proteine  e  peptidi  con particolare rilevanza agli anticorpi ed alle sostanze antibatteriche, antivirali e antitumorali.
 Risultati attesi:
 3a:  sviluppo  di  sistemi  di espressione ricombinanti in ospiti eucarioti e procarioti per la produzione di proteine anticorpi o loro derivati per uso diagnostico o terapeutico;
 3b: produzione di peptidi o polipeptidi con attivita' terapeutica in particolare antibatterica;
 3c:  modificazione  di  peptidi  e proteine di origine naturale o ricombinante  per  l'ottimizzazione  dell'attivita' biologica o delle caratteristiche farmacocinetiche;
 3d: sviluppo di anticorpi o loro derivati per impiego diagnostico o  terapeutico,  in  particolare  in campo antitumorale, antivirale e antibatterico;
 3e:   studio   di   formulazioni  e  sistemi  innovativi  per  la somministrazione di farmaci a base di proteine o peptidi.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti dei progetti
 
 1.  Ciascun  progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui  al precedente art. 2 e deve prevedere il perseguimento di almeno uno   dei   possibili  risultati  attesi  indicati  per  il  tema  di riferimento.
 2.  Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati di ricerca   industriale  conseguiti  attraverso  lo  svolgimento  delle seguenti attivita' di sviluppo precompetitivo, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:
 realizzazione  di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilita'  industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;
 validazione  delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne  sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;
 valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilita', riproducibilita' e sicurezza;
 valutazione della trasferibilita' industriale e del potenziale di creazione  e sviluppo di nuova imprenditorialita' anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici.
 3.  A  pena  di  inammissibilita',  ciascun  progetto  deve  essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art.  12  del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attivita'  di  formazione  coerenti  con  le  relative  tematiche  di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad  almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli  specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro  mesi  e  non  inferiore  a  dodici. La formazione deve, inoltre,  prevedere  lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione  di  impresa,  con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie.
 4.   Le   attivita'  di  formazione  devono  essere  esclusivamente finalizzate  allo  sviluppo  di  competenze  specifiche  nel  settore considerato  dall'oggetto  della  ricerca  e  devono  contemplare  un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.
 5.  La  durata  delle  attivita'  di  ricerca  non  deve superare i trentasei mesi.
 6.  In  relazione agli obiettivi generali del richiamato accordo di programma  quadro,  le  attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra   elencate  debbono  essere  interamente  sviluppate  nell'area territoriale della regione Lombardia; le attivita' progettuali svolte all'esterno  della regione Lombardia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando.
 7.  I  soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano, al momento  della  presentazione della domanda, di un bilancio con conto economico e stato patrimoniale su base almeno annuale.
 8.  I  soggetti  proponenti  sono,  altresi',  ammissibili solo ove dispongano   di  una  stabile  organizzazione  localizzata  nell'area territoriale   di   cui   al   precedente  comma 6,  o  si  impegnino formalmente,  in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale  area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attivita'    progettuali.   La   concessione   dell'agevolazione   e' subordinata  all'accertamento  del  mantenimento del predetto impegno all'atto dell'inizio delle attivita' di ricerca.
 9.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  precedenti  commi 7 e 8, ciascun  progetto  deve  prevedere,  tra  i  soggetti  proponenti, la presenza,  per almeno il 51% del costo totale del progetto stesso, di imprese  di  piccola  e  media  dimensione,  ai  sensi  delle vigenti disposizioni comunitarie.
 |  |  |  | Art. 4. Forme e misure del finanziamento
 
 1.   Saranno  considerati  ammissibili  i  progetti  che  prevedano attivita'   di   ricerca   e   di  formazione  di  costo  complessivo preventivato  non  inferiore  a  Euro  600.000  e non superiore a 2,5 milioni  di  euro,  con attivita' di formazione correlata ai progetti scientifici  proposti  di  costo  non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.
 2.  Per  il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente  art.  2,  e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi    articoli del    presente    decreto,    il    Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca interviene nelle forme  e  nelle  misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale  n.  593  dell'8 agosto  2000, cosi' come modificate dal decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.
 3.  L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate al  finanziamento  dei progetti predetti e' stabilito in 6 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del FAR 2004.
 |  |  |  | Art. 5. Criteri di valutazione dei progetti
 
 1.  Per  le  modalita'  di  selezione  e  gestione  dei progetti si osservano   le   disposizioni   richiamate  all'art.  5  del  decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
 2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita' di  valutazione  disciplinate  dal  richiamato  art.  5  del  decreto ministeriale  n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di  preselezione  finalizzata  a  individuare  i progetti di qualita' verso i quali svolgere le attivita' stesse.
 3.  La  preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal comitato  di  cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  n. 297 del 29 luglio   1999,  integrato  da  due  rappresentanti  della  regione Lombardia,  che,  avvalendosi di «panel» di esperti all'uopo nominati dal  MIUR  d'intesa  con  regione  Lombardia, valutera' i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:
 a)  entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto rispetto  ai  risultati  attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti);
 b)  grado  e  modalita'  di  coinvolgimento  delle imprese, delle strutture  universitarie,  degli  enti pubblici di ricerca e di altri centri di ricerca pubblici e privati (max 30 punti);
 c)  qualita'  e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto  proponente,  anche  in  ordine  alle forme organizzative di coordinamento (max 20 punti);
 d)  idoneita' della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nella regione Lombardia, reti regionali, interregionali       ed      internazionali      di      cooperazione scientifico-tecnologica  nelle quali sia definita la specializzazione di  attivita'  e  funzioni  e  le  modalita'  di  integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 15 punti);
 e) grado di collegamento del progetto con le iniziative di cui al successivo art. 6 (max 5 punti).
 4.  Sulla  base  della  predetta preselezione, saranno ammessi alle attivita'  di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno  conseguito  almeno  il  punteggio complessivo di 80 punti e, comunque,  nel  limite  delle disponibilita' finanziarie del presente bando maggiorate del 30%.
 5.  In  relazione  alle  risorse  disponibili,  e  fatta  salva  la necessita'  di  selezionare  comunque  progetti  di  elevato  livello qualitativo,  sara'  adeguatamente  considerata  anche  l'esigenza di assicurare  lo  svolgimento  di  tutti  i  temi previsti dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Progetti per nuove imprese
 
 1.  Al  fine  di  favorire,  nel  settore delle biotecnologie e nel territorio  lombardo,  la  nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico,  quali  spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui  al  precedente  art.  1, comma 12.b), un importo di 2 milioni di euro,  a  valere  sulle  risorse  del  FAR  per  l'esercizio 2004, e' destinato  al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi  dell'art.  11  del  richiamato  decreto  ministeriale  n.  593 dell'8 agosto 2000.
 2. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno dei temi di cui al precedente art. 2.
 3.  La  durata  delle  attivita'  di  ricerca  non  deve superare i trentasei mesi.
 4.  In  relazione agli obiettivi generali del richiamato accordo di programma  quadro,  le  attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra   elencate  debbono  essere  interamente  sviluppate  nell'area territoriale della regione Lombardia; le attivita' progettuali svolte all'esterno  della regione Lombardia non potranno essere ammesse alle agevolazioni  del  presente  bando,  a  meno  che  non sia dimostrata l'effettiva indisponibilita' di risorse equivalenti all'interno della regione.
 5.  I  soggetti  proponenti  sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente,  in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria   organizzazione   aziendale  nel  territorio  della  regione Lombardia.    La   concessione   dell'agevolazione   e'   subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.
 6.  Per  la  selezione  e  il  finanziamento dei progetti di cui al precedente   comma  1  si  applicano,  nei  limiti  delle  richiamate disponibilita', le disposizioni dell'art. 11 del decreto ministeriale n.  593  dell'8 agosto  2000,  integrando il comitato di preselezione valutativa  previsto  nel sopra citato articolo con un rappresentante della regione Lombardia.
 |  |  |  | Art. 7. Modalita' di presentazione dei progetti
 
 1.  I  progetti  debbono  essere  presentati  entro  le  ore 17 del 28 ottobre  2005,  secondo  le  modalita'  ivi  indicate, il servizio Internet  al  seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (sezione «Servizi  privati», voce «Domande di finanziamento») che sara' attivo a partire dall'8 agosto 2005.
 2.  La  compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione  dei  soggetti  che  interagiranno  con  il sistema. La registrazione  e' gia' attiva al medesimo indirizzo (sezione «Servizi pubblici»,  voce  «Registrazione  Persona  Fisica»).  Le modalita' di registrazione  sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».
 3.  Il  predetto  servizio  Internet  consentira'  la  stampa delle domande  che,  debitamente  sottoscritte,  dovranno  essere  inviate, corredate  degli  allegati  cartacei ivi indicati, entro i successivi sette  giorni,  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno, al Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  e  per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale  per  il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI, piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
 4.  In  caso  di  difformita'  fara'  fede  esclusivamente la copia inoltrata  per  il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.
 5.  I  soggetti  proponenti diversi dai soggetti di cui all'art. 5, comma  1,  lettere  a),  b),  c),  del  decreto  ministeriale  n. 593 dell'8 agosto 2000, dovranno, in sede di presentazione della domanda, comprovare  il  proprio  avvenuto inserimento nel sistema informatico regionale  lombardo  denominato  Quality  Evaluation  in  Science and Tecnology  for Innovation Opportunity (QuESTIO), secondo le modalita' indicate al sito web www.questio.it
 6.   Tutto   il   materiale  trasmesso,  considerato  rigorosamente riservato,  verra'  utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
 7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del  MIUR,  tutti  i  chiarimenti,  le  notizie  e  la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni finali
 
 1.  Il  decreto ministeriale di concessione del finanziamento sara' pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle domande.
 2.  Per  tutto  quanto  non  espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute agli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
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