| 
| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 14 luglio 2005 |  | Approvazione  della  direttiva  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi  di  comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti  radiomobili  terresti  di  comunicazione  elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 104/05/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 14 luglio 2005;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e l'istituzione  delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
 Vista   la   legge   31 luglio   1997,   n.  249,  sull'istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
 Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»;
 Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 mar zo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n. 259, recante: «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»,  ed  in particolare gli articoli 72 e 83;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 27 gennaio   1994,   recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi pubblici,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;
 Vista  la  propria  delibera  n.  179/03/CSP  del  24 luglio  2003, recante:   «Approvazione  della  direttiva  generale  in  materia  di qualita'  e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1,  comma  6,  lettera  b),  numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
 Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n. 249/1997  prevede che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni emani  direttive  concernenti  i  livelli  generali  di  qualita' dei servizi    e   per   l'adozione   da   parte   degli   organismi   di telecomunicazioni  di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attivita';
 Considerato  che  la  direttiva  generale  in materia di qualita' e carte  dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n. 179/03/CSP  del 24 luglio 2003, ha delineato il quadro di riferimento al  riguardo  ed ha previsto che con successive direttive, specifiche per   ciascun  comparto,  fosse  individuato  un  insieme  minimo  di indicatori  di  qualita'  dei  servizi,  tenendo  conto  delle  norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;
 Considerato  che  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003 n. 259, recante  «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche» (di seguito «il Codice»)  all'art.  72  ha precisato che l'Autorita' puo' prescrivere alle  imprese  fornitrici  di  servizi  di  comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico  di pubblicare, ad uso degli utenti finali, informazioni  comparabili,  adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti;
 Considerata  la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dal Codice  e  dalla  delibera  n.  179/03/CSP  con  l'emanazione  di una direttiva specifica in materia di qualita' e carte dei servizi per il comparto  dei  servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri;
 Considerato  che  la  presente  direttiva  individua gli indicatori generali  di qualita' dei servizi di comunicazioni mobili e personali (GSM  e  UMTS),  offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri, i criteri  per  la  loro  misura  e  le  modalita' di pubblicazione dei corrispondenti  obiettivi  annuali e dei risultati raggiunti, al fine di  garantire  che  gli  utenti finali abbiano accesso a informazioni comparabili,  adeguate  ed  aggiornate  sulla  qualita'  dei  servizi offerti   dalle   imprese  fornitrici  di  servizi  di  comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 Considerato   che   la   presente   direttiva,  limitatamente  agli indicatori  di  cui  agli  allegati  7, 8 e 9, relativi allo scenario della  chiamata  (prestazioni  della  rete),  prevede  misure di tipo censuario,  utilizzando  i  contatori  di  centrale che permettono la comparabilita'  delle  misure  mediante  opportuni  algoritmi,  e  si riferisce  ai  soli servizi tradizionali GSM (voce, SMS, GPRS) mentre per  i  servizi piu' recenti o innovativi (MMS, servizi WAP, etc.,) o di  terza generazione (UMTS) sono necessari ulteriori approfondimenti anche  per conseguire un maggior grado di affidabilita' dei contatori di  centrale  e  di  comparabilita'  delle  misure e che, a tal fine, questa  direttiva  promuove,  ai  sensi  dell'art.  83,  comma 2, del Codice,   l'istituzione   di  un  apposito  tavolo  tecnico  tra  gli operatori;
 Considerato che tale tavolo tecnico, tra l'altro, potra' elaborare, entro  sei mesi, una proposta volta a integrare gli indicatori di cui alla  presente direttiva anche con riguardo a quelli necessari per lo scenario  della  chiamata dei servizi piu' recenti o innovativi (MMS, servizi WAP, etc,) o di terza generazione (UMTS), e che tale proposta potra'   essere   analizzata   dall'Autorita'   nell'ambito   di   un procedimento,  ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge  31 luglio  1997,  n.  249,  in  cui  saranno  sentite anche le associazioni dei consumatori;
 Sentiti  in  audizione  gli  operatori mobili e le associazioni dei consumatori  di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, anche ai sensi dell'art. 83 del Codice;
 Visti gli atti del procedimento;
 Udita  la  relazione  del  Commissario, Michele Lauria, relatore ai sensi  dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  L'Autorita',  ai  sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva in materia di qualita'  e  carte  dei  servizi  di comunicazioni mobili e personali offerti  al  pubblico  su reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica.
 2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte integrante e sostanziale.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 La   presente  delibera  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale dell'Autorita'  ed  e'  resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it.
 Roma, 14 luglio 2005
 Il presidente: Calabro'
 |  |  |  | Allegato A alla delibera n. 104/05/CSP del 2005
 
 DIRETTIVA IN MATERIA DI QUALITA' E CARTE DEI SERVIZI DI
 COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI, OFFERTI AL PUBBLICO SU
 RETI RADIOMOBILI TERRESTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, AI
 SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, LETTERA B), NUMERO 2, DELLA
 LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249
 Art. 1
 (Definizioni) 1. Ai fini della presente direttiva si intende per: a)  "Autorita'",  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249; b)  "abbonato",  la  persona  fisica  o giuridica che sia parte di un contratto  con  il  fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi; c)  "Codice",  il  codice  delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; d)  "direttiva  generale in materia di qualita' e carte dei servizi", la  direttiva  generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 6, lettera b), numero  2,  della  Legge  31  luglio  1997,  n.  249, adottata con la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003; e)  "imprese  fornitrici",  i  soggetti  titolari  di autorizzazione, conseguita  ai  sensi del Codice, alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e)  "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se  del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre  risorse  che  consentono  di trasmettere segnali via cavo, via radio,  a  mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese  le  reti  satellitari,  le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione  di  circuito  e  a  commutazione di pacchetto, compresa Internet,   le  reti  utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei programmi  sonori  e  televisivi,  i  sistemi  per il trasporto della corrente   elettrica,  nella  misura  in  cui  siano  utilizzati  per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; f)  "servizio  di  comunicazione  elettronica", i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione   di  segnali  su  reti  di  comunicazione  elettronica, compresi  i  servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  o che esercitano un controllo  editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi i servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di segnali su reti di comunicazione elettronica; g)  "servizio  di  comunicazioni  mobili e personali", un servizio di comunicazione elettronica, ad esclusione di quelli via satellite, che consiste   totalmente   o   parzialmente   nella   realizzazione   di radiocomunicazioni  con  utenti  mobili  e  si  avvale,  totalmente o parzialmente, di sistemi di comunicazioni mobili e personali; h)   "sistema  di  comunicazioni  mobili  e  personali",  un  sistema costituito  dall'installazione  e dalla gestione di un'infrastruttura di  reti  mobili,  collegate  o  meno  ai punti terminali di una rete pubblica  di  comunicazione elettronica, ai fini della trasmissione e della  prestazione  di  servizi  di  radiocomunicazione  agli  utenti mobili; i)  "utente",  la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare  un  servizio  di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l)  "utente  finale",  un  utente  che non fornisce reti pubbliche di comunicazione  o  servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
 Art. 2
 (Oggetto della direttiva) 1.  La  presente  direttiva  stabilisce  le disposizioni ed i criteri specifici,  relativi  alla  qualita'  ed  alle  carte  dei servizi di comunicazioni  mobili  e  personali,  offerti  al  pubblico  su  reti radiomobili  terresti  di  comunicazione  elettronica, che le imprese fornitrici di tali servizi sono tenute a rispettare, anche al fine di garantire  che  gli  utenti  finali  abbiano  accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. 2.   Resta   ferma  l'applicazione  alla  fornitura  dei  servizi  di comunicazioni  mobili e personali delle disposizioni e dei criteri di cui  alla  direttiva  generale  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi. 3. Le carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali includono un richiamo alla presente direttiva.
 Art. 3
 (Indicatori di qualita) 1.  Le  imprese  fornitrici  di  servizi  di  comunicazioni  mobili e personali, ai fini di quanto disposto dall'art. 72 del Codice: a) utilizzano gli indicatori di qualita' dei servizi di comunicazioni mobili  e  personali,  nonche' le relative definizioni, i metodi ed i periodi di misurazione, riportati negli allegati da 1 a 9 che formano parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  direttiva, con le precisazioni ivi contenute; b)  inviano  all'Autorita', per ogni periodo di rilevazione previsto, un  resoconto  sui  risultati  effettivamente  raggiunti  secondo  un apposito  modello  elettronico  messo  a  disposizione  nel  sito web dell'Autorita'  entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione della presente direttiva  e  fornito  a  richiesta;  per  le  rilevazioni annuali il resoconto  e' inviato insieme con la relazione di cui all'articolo 10 della  direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi; per le rilevazioni semestrali i resoconti sono inviati entro tre mesi dal termine del semestre cui si riferiscono; c)  pubblicano  nel  proprio  sito  web,  entro gli stessi termini, i resoconti  semestrali  ed annuali di cui alla lettera b) e comunicano all'Autorita' gli indirizzi delle relative pagine web; d)  inviano all'Autorita', insieme con il primo resoconto semestrale, le informazioni relative alle prestazioni di base offerte agli utenti finali  con  i servizi di comunicazioni mobili e personali secondo il modello  di  cui  all'allegato  10,  che  forma  parte  integrante  e sostanziale  della  presente direttiva, e successivamente trasmettono gli eventuali aggiornamenti unitamente ai resoconti semestrali; e)   inviano   all'Autorita',  a  richiesta,  una  descrizione  delle procedure e degli scenari utilizzati per effettuare le misurazioni, i formati  e  la  durata  delle  basi  di  dati  nonche'  i riferimenti aggiornati   del   punto   di   contatto   per   eventuali  ulteriori informazioni. 2.  Le  imprese  fornitrici  di  servizi  di  comunicazioni  mobili e personali,  ai  fini  di  quanto disposto dall'art.10 della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi: a)  utilizzano  almeno  gli indicatori di cui agli allegati da 1 a 9, con  le  precisazioni  ivi  contenute,  nel  fissare  annualmente gli obiettivi  per  la  qualita'  dei  servizi  di comunicazioni mobili e personali; b)  pubblicano,  nel  proprio  sito  web, la relazione annuale di cui all'articolo   10   della  direttiva  generale  contestualmente  alla pubblicazione  del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30  giugno  dell'anno successivo a quello di riferimento, fatta salva la possibilita' di richiedere proroghe di un mese qualora il bilancio si chiuda oltre tale termine; c)  inviano  contestualmente  tale relazione all'Autorita', indicando l'indirizzo  della  pagina  web in cui la relazione e' disponibile ed eventuali   ulteriori   forme  e  modi  in  cui  ne  e'  avvenuta  la pubblicazione; d)   comunicano   agli   abbonati   nella   prima  documentazione  di fatturazione   utile,   ove   prevista,   gli   obiettivi  prefissati annualmente  per  gli indicatori generali e specifici di qualita' dei servizi di comunicazioni mobili e personali ed i risultati raggiunti; e)  pubblicano  le  notizie  di  cui  alla  lettera  d) su almeno due quotidiani a tiratura nazionale a beneficio degli utenti finali. 3.  Al  fine  di garantire agli utenti finali accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, l'Autorita' pubblica nel proprio sito web: a) tabelle comparative di risultati semestrali ed annuali di qualita' di   servizio  raggiunti  dalle  imprese  fornitrici  di  servizi  di comunicazioni  mobili  e personali comunicati ai sensi della presente direttiva; b) tabelle comparative di prestazioni di base, connesse ai servizi di comunicazioni  mobili e personali offerte dagli operatori agli utenti finali,  comunicate alla medesima Autorita' secondo il modello di cui all'allegato 10; c)  eventuali  ulteriori  informazioni descrittive della qualita' dei servizi  offerti  alla  clientela  dalle  imprese fornitrici nel loro complesso,  ivi  incluse quelle relative alla portabilita' del numero mobile. 4.  La  pubblicazione di cui al comma 3, relativa ai dati di qualita' per l'anno 2005, e' a carattere sperimentale. 5.  L'Autorita'  puo',  altresi',  realizzare  nel  proprio  sito web collegamenti ipertestuali alle pagine web delle imprese fornitrici di servizi  di  comunicazioni  mobili e personali ove sono reperibili le carte  dei  servizi, i resoconti e le relazioni annuali in materia di qualita' dei servizi. 6.  I  dati  di cui al presente articolo sono contestualmente inviati anche  all'indirizzo  di posta elettronica dvecqos@agcom.it indicando in oggetto il titolo della presente direttiva.
 Art. 4
 (Indennizzi) 1.   Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.11  della  direttiva generale  in  materia  di  qualita'  e  carte dei servizi, le imprese fornitrici   di   servizi   di   comunicazioni   mobili  e  personali corrispondono un indennizzo per il ritardo, rispetto al tempo massimo contrattualmente  previsto,  nella  risposta  ai reclami per addebiti contestati dagli utenti finali.
 Art. 5
 (Disposizioni transitorie e finali) 1.  Le  imprese  fornitrici  di  servizi  di  comunicazioni  mobili e personali: a)  istituiscono  un tavolo tecnico comune per migliorare la qualita' generale delle prestazioni, sotto la supervisione e con gli indirizzi formulati  dall'Autorita' ai sensi dell'art.83, comma 2, del Codice e della presente direttiva; b)   elaborano,   congiuntamente,   e   comunicano   all'Autorita'  - Dipartimento  Vigilanza  e  Controllo, entro tre mesi dall'entrata in vigore   della   presente   direttiva  e,  successivamente,  ad  ogni aggiornamento  del  software,  l'algoritmo da utilizzare per ciascuna misura  dello  scenario  di chiamata di cui agli allegati 7, 8 e 9, e per  ciascuna  piattaforma tecnologico-costruttiva, specificando, tra l'altro, i contatori adoperati, il loro significato, i relativi punti di misura logico-temporali correlati ai protocolli impiegati, nonche' le formule utilizzate per la determinazione di dette misure; c)  possono  elaborare,  congiuntamente,  e  proporre all'Autorita' - Dipartimento  Regolamentazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della  presente  direttiva,  gli  indicatori  e  i relativi eventuali algoritmi,  con  le  medesime  modalita' e specificazioni di cui alla lettera  b),  riguardo  a  misure  dello  scenario  di chiamata per i servizi   di   comunicazioni   mobili  e  personali  piu'  recenti  o innovativi, inclusi i servizi UMTS. 2.  L'Autorita'  -  Dipartimento  Vigilanza  e  Controllo  -  cura la pubblicazione  della  descrizione  degli algoritmi di cui al presente articolo nel sito web dell'Autorita'. 3.  In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. 4.  La  presente  direttiva entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 |  |  |  | ALLEGATO 1 (art. 3, commi 1, lett. a, e 2, lett. a)
 TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO VOCE Definizione   dell'indicatore:   il   tempo,  misurato  in  ore,  che intercorre  tra  l'ora  in  cui  e'  stato registrato l'ordine valido dall'operatore  e  l'ora  in cui il servizio e' realmente disponibile per l'uso da parte del richiedente il servizio. Obbligatorieta' dell'indicatore: obbligatorio
 
 Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore:
 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Servizi a cui si applica: servizi pre-pagati e post-pagati 1).
 Rilevazione  dei  dati:  censuaria  - raccolta di tutti gli ordini   validi   ricevuti  dall'operatore,  effettuati  direttamente dall'utente o tramite dealer, nel periodo di rilevazione considerato, escludendo gli ordini relativi alla MNP.
 
 Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Misure: a) Percentile 95% 2) del tempo di fornitura
 b) Percentuale degli ordini validi completati entro
 il termine massimo contrattualmente previsto Unità di misura: per la misura a) ore
 per la misura b) valore percentuale Indicazioni obbligatorie:= Rapporti: unico Date d'invio dei rapporti all'Autorità:
 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno
 - entro 3 mesi (30 settembre)
 2° semestre 1 luglio-31 dicembre
 - entro 3 mesi (31 marzo) annuale
 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno 1)  si intende per servizio pre-pagato un servizio in cui il cliente, mediante  l'acquisto  e  l'utilizzo  di  una  carta  SIM  (Subscriber Identity Module)/USIM(UMTS Subscriber Identity Module) e di unita' di traffico telefonico di importo predeterminato, fruisce dei servizi di comunicazione elettronica sino ad esaurimento delle stesse unita'. Si  intende  per  servizio  post-pagato un servizio in cui il cliente sottoscrive un contratto di abbonamento che prevede l'invio periodico al  cliente  di  una  fattura  e  della  relativa  documentazione  di fatturazione per il traffico effettuato. 2)  Il  percentile  95% (detto anche 95esimo percentile) del tempo di fornitura  e'  il tempo massimo entro il quale il 95% delle richieste di  fornitura  e'  stato  soddisfatto. Ovvero, il 95% delle forniture sono  eseguite con un tempo non superiore al "percentile 95%", mentre il  rimanente 5% delle forniture sono eseguite con un tempo superiore al "percentile 95%".
 |  |  |  | ALLEGAT0 2 (art. 3, commi 1, lett. a, e 2, lett. a)
 TEMPO DI RINNOVO DEL CREDITO
 Definizione  dell'indicatore: il tempo, misurato in minuti, che   intercorre   tra   il   minuto   in  cui  e'  stata  registrata dall'operatore la richiesta della ricarica del credito e il minuto in cui il nuovo credito e' effettivamente disponibile al richiedente. Obbligatorieta' dell'indicatore: obbligatorio
 
 Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore:
 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Servizi a cui si applica: servizi prepagati
 Rilevazione  dei  dati:  censuaria  -  raccolta di tutte le richieste,  formalmente  corrette,  di  ricarica del credito ricevute dall'operatore,  effettuate dall'utente nelle modalita' previste, nel periodo di rilevazione considerato.
 
 Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Misure: Percentile 95% del tempo di ricarica Unità di misura: minuti Indicazioni obbligatorie:= Rapporti: unico Date d'invio dei rapporti all'Autorità:
 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno
 - entro 3 mesi (30 settembre)
 2° semestre 1 luglio-31 dicembre
 - entro 3 mesi (31 marzo) annuale
 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno
 |  |  |  | ALLEGATO 3 (art. 3, commi 1, lett. a e 2, lett. a)
 TEMPI DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE Al SERVIZI DI ASSISTENZA
 CLIENTI DELL'OPERATORE Definizione dell'indicatore:
 1)  tempo  minimo  di  navigazione per accedere alla scelta
 "operatore  umano" ossia intervallo di tempo tra il momento
 in  cui  viene  completata  correttamente  la selezione del
 numero  di  assistenza  e  l'istante  in  cui  puo'  essere
 selezionata dall'utente chiamante la scelta che consente di
 parlare con un operatore umano 3);
 2) tempo di risposta dell'operatore umano dopo la selezione
 da  parte  dell'utente della scelta che consente di parlare
 con  l'operatore  umano  ossia  intervallo  di tempo tra il
 momento  in  cui viene selezionata dall'utente chiamante la
 scelta  "operatore"  all'interno  dell'IVR  di assistenza e
 l'istante  in cui l'operatore umano risponde all'utente per
 fornire il servizio richiesto;
 3)  tempo  totale  di  risposta  dell'operatore umano ossia
 intervallo  di tempo tra il momento in cui viene completata
 correttamente  la  selezione  del  numero  di  assistenza e
 l'istante  in cui l'operatore umano risponde all'utente per
 fornire il servizio richiesto. Obbligatorieta'  dell'indicatore:  Definizioni  1) e 2) Obbligatorio; Definizione 3) Facoltativo
 
 Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
 Definizione 1), 2) e 3)
 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Servizi a cui si applica: Definizione 1), 2), e 3)
 servizi pre-pagati e post-pagati Rilevazione dei dati: Definizione 1) censuaria - ad ogni modifica
 dell'IVR
 Definizioni 2) e 3)
 censuaria - tutte le chiamate telefoniche
 entranti generate da terminali fissi e mobili
 ai servizi di assistenza clienti con risposta
 da operatore umano nel periodo di rilevazione.
 N.B.  Per la definizione 2), sono inclusi i tempi trascorsi
 in  attesa  di  parlare con l'operatore. Non sono inclusi i
 tempi di trattamento della chiamata da parte dell'operatore
 (per  esempio  il  periodo  di  colloquio  tra  operatore e
 utente).
 Per  la  definizione 3), sono inclusi i tempi necessari per
 la  navigazione  nei  sistemi  di  risposta  automatica che
 precedono  il  colloquio  con  l'operatore compresi i tempi
 trascorsi  in  attesa  di parlare con l'operatore. Non sono
 inclusi  i  tempi  di  trattamento  della chiamata da parte
 dell'operatore  (per  esempio  il  periodo di colloquio tra
 operatore e utente).
 Quando  un  operatore  affida  il  servizio  a terze parti,
 l'operatore  mantiene  la  responsabilita' di fornitura dei
 dati  sulla  qualita', ma puo' affidare la misurazione alla
 terza  parte,  la  quale  dovra'  fare  misure separate per
 ciascun operatore con cui ha contratti.
 
 Periodi di rilevazione: Definizioni 1), 2) e 3)
 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale 3)  Per gli operatori convergenti (fissi e mobili) che hanno un unico numero   di   assistenza  clienti,  l'intervallo  di  tempo  relativo all'indicatore  1)  sara'  misurato  a  partire dal momento in cui il cliente  effettua la scelta del ramo dell'IVR dedicato alla telefonia Mobile.
 Misure:   Definizione   1)   media,  pesata  rispetto  alla
 permanenza di ciascun IVR nel semestre, dei tempi minimi di
 accesso nell'IVR alla scelta "operatore umano" ossia media,
 effettuata sulle rilevazioni del semestre, dei tempi minimi
 che  intercorrono tra l'istante di accesso all'IVR e quello
 in  cui  l'utente  e'  informato  del  codice  dell'opzione
 "operatore"  (la  cui  scelta  consente  cioe'  di  parlare
 direttamente  con  un  operatore umano) ed e' consentita la
 sua  selezione.  La  misurazione  e'  effettuata includendo
 anche  la  somma  di  tutti i tempi di ascolto dei messaggi
 precedenti  l'indicazione  del  codice dell'opzione, ovvero
 nell'ottica  di  un  utente  non  informato della struttura
 dell'IVR.   Qualora  un  operatore  abbia  piu'  numeri  di
 assistenza  o  associ  ad  uno  stesso  numero  diversi IVR
 strutturati  in  maniera  differente  si deve effettuare la
 media  dei  tempi  minimi  pesata sulla base delle chiamate
 terminate   sull'operatore   umano  di  ciascun  numero  di
 assistenza  ovvero su ciascun diverso IVR. Solo nel caso in
 cui  non  sia  utilizzato un IVR per alcun tipo di chiamata
 entrante, il valore rilevato si ritiene pari a zero.
 Definizione 2)
 a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti
 b)  percentuale  di  chiamate  entranti  in cui il tempo di
 risposta e' inferiore a 20 secondi
 Definizione 3)
 a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti
 b)  percentuale  di  chiamate  entranti  in cui il tempo di
 risposta e' inferiore a 20 secondi
 
 Unità di misura: Definizioni 1), 2) e 3)
 misura a) secondi
 Definizioni 2) e 3)
 misure b) valore percentuale Indicazioni obbligatorie:= Rapporti: unico
 
 Date d'invio dei rapporti all'Autorità:
 Definizione 1), 2) e 3) 1° semestre
 - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro
 3 mesi (30 settembre)
 2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro
 3 mesi (31 marzo) annuale
 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno
 |  |  |  | ALLEGATO 4 (art. 3, commi 1, lett. a, e 2, lett. a)
 TEMPI DI RISPOSTA DEI SERVIZI DI CONSULTAZIONE ELENCHI
 Definizione   dell'indicatore:  Il  periodo  di  tempo  che
 intercorre  tra  la  ricezione  da  parte  della rete delle
 informazioni  di indirizzamento complete e l'istante in cui
 l'operatore  umano  o  un  equivalente  sistema di risposta
 automatica  risponde  all'utente  chiamante  per fornire il
 servizio richiesto. Obbligatorieta' dell'indicatore: Obbligatorio
 
 Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Servizi a cui si applica: Servizi di consultazione elenchi Rilevazione dei dati: sono possibili 2 alternative:
 a)  censuaria  -  tutte  le  chiamate entranti a servizi di
 consultazione elenchi nel periodo di campionamento
 b)  campionaria  -  sulla base di un campione significativo
 delle   chiamate  entranti  di  consultazione  elenchi  nel
 periodo di campionamento
 N.B.  Sono  inclusi  i  tempi  di attesa dovuti a operatore
 occupato  e i tempi dovuti a sistemi di risposta automatica
 fino al punto in cui la richiesta puo' essere trattata. Non
 sono  inclusi i tempi di trattamento della richiesta stessa
 (per  esempio il periodo di colloquio con un operatore o il
 tempo di reperimento dell'informazione da una banca dati).
 Il  tempo  di  instaurazione del collegamento dal terminale
 fisso  o  mobile  al "call center", puo' essere omesso e in
 tal caso va indicata l'omissione.
 Quando  un  operatore  affida  il  servizio  a terze parti,
 l'operatore  mantiene  la  responsabilita' di fornitura dei
 dati  sulla  qualita', ma puo' affidare la misurazione alla
 terza  parte,  la  quale  dovra'  fare  misure separate per
 ciascun operatore con cui ha contratti
 Nel  caso  in  cui le rilevazioni siano basate su campioni,
 questi  devono  essere  scelti  in  modo  casuale e tali da
 essere  statisticamente  indipendenti.  Il numero minimo di
 campioni  deve  essere  tale  da  garantire  un  valore  di
 accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza
 e  media)  non  superiore  al  10%  con  un  intervallo  di
 confidenza del 95%.
 
 Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Misure: a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti
 b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo
 di risposta è inferiore a 20 secondi Unità di misura: per la misura a) secondi
 per la misura b) Valore percentuale Indicazioni obbligatorie: a) metodo di rilevazione utilizzato,
 scelto tra quelli previsti;
 b) numero di campioni osservati
 (nel caso di rilevazione su base
 campionaria);
 c) prezzi applicati o indirizzo
 della pagina web ove sono reperibili
 i prezzi applicati aggiornati. Rapporti: unico Date d'invio dei rapporti all'Autorità:
 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno
 - entro 3 mesi (30 settembre)
 2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro
 3 mesi (31 marzo)
 annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro
 il 30 giugno
 |  |  |  | ALLEGATO 5 (art. 3, commi 1, lett. a e 2, lett. a)
 RECLAMI SUGLI ADDEBITI Definizione dell'indicatore:
 1)  nel  caso  di  servizi  post-pagati,  la percentuale di
 fatture  per  cui l'utente ha reclamato (in forma scritta o
 in  altra  forma  tracciabile riconosciuta dall'operatore e
 indicata  nella  carta  dei  servizi) rispetto al numero di
 fatture emesse nello stesso periodo;
 2)  nel  caso  di  servizi  pre-pagati,  il rapporto tra il
 numero  di  reclami  (in  forma  scritta  o  in altra forma
 tracciabile  riconosciuta  dall'operatore  e indicata nella
 carta  dei  servizi) riguardanti gli addebiti ricevuti e il
 numero medio di SIM/USIM attive nel periodo di rilevazione. Obbligatorieta' dell'indicatore: obbligatorio. Periodi   di   riferimento   della   valutazione  dell'indicatore:  1 gennaio-31 dicembre - annuale
 
 Servizi a cui si applica: Definizione 1)
 servizi post-pagati
 Definizione 2)
 servizi prepagati. Rilevazione dei dati: censuaria
 N.B. Sono presi in considerazione tutti i reclami (in forma
 scritta   o   in   altra   forma  tracciabile  riconosciuta
 dall'operatore e indicata nella carta dei servizi) ricevuti
 nel   periodo   di   osservazione  indipendentemente  dalla
 fondatezza del reclamo.
 Per  SIM/USIM  attiva  si intende una SIM/USIM che permette
 l'accesso ai servizi offerti dall'operatore. Periodi di rilevazione: 1 gennaio-31 dicembre - annuale Misura: Definizione 1)
 rapporto  tra  il  numero  dei reclami (in forma scritta o in
 altra   forma   tracciabile   riconosciuta  dall'operatore  e
 indicata  nella  carta  dei  servizi) ricevuti nel periodo di
 rilevazione  considerato  e il numero di fatture emesse nello
 stesso periodo.
 Definizione 2)
 rapporto  tra  il  numero  di  reclami (in forma scritta o in
 altra   forma   tracciabile   riconosciuta  dall'operatore  e
 indicata  nella  carta  dei servizi) riguardanti gli addebiti
 ricevuti  nel  periodo di rilevazione considerato e il numero
 medio di SIM/USIM attive nello stesso periodo. Unita' di misura: valore percentuale
 Indicazioni  obbligatorie: se vengono emesse fatture uniche per  servizi  di  telefonia  fissa  e  mobile post-pagati indicare la percentuale  di  fatture  di  questo  tipo  rispetto  al totale delle fatture  emesse  in  qualita'  di operatore mobile. Indicare in quale forma  (in  forma  scritta  o in altra forma tracciabile riconosciuta dall'operatore  e  indicata nella carta dei servizi) sono accettati i reclami degli utenti. Rapporti: unico Date   d'invio  dei  rapporti  all'Autorita':  annuale  1  gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno
 |  |  |  | ALLEGATO 6 (art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a)
 ACCURATEZZA DELLA FATTURAZIONE
 Definizione  dell'indicatore:  La  percentuale  di  fatture oggetto   di  contestazioni  riconosciute  fondate  che  generano  un riaccredito  degli  importi  al cliente mediante un'altra fattura con rettifica od una nota di credito rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo. Obbligatorieta' dell'indicatore: obbligatorio Periodi   di   riferimento   della   valutazione  dell'indicatore:  1 gennaio-31  dicembre  -  annuale  Servizi  a  cui si applica: servizi post-pagati
 Rilevazione   dei   dati:  censuaria  -  tutte  le  fatture (indipendentemente dal periodo di emissione) oggetto di contestazioni riconosciute  fondate  che  generano  un riaccredito degli importi al cliente mediante un'altra fattura con rettifica o una nota di credito emessa nel periodo di osservazione . Periodi rilevazione: 1 gennaio-31 dicembre - annuale
 Misura:    Rapporto    tra    il    numero    delle   fatture (indipendentemente dal periodo di emissione) oggetto di contestazioni riconosciute  fondate  che  generano  un riaccredito degli importi al cliente mediante un'altra fattura con rettifica o una nota di credito emessa  nel  periodo considerato e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo.
 N.B.  La  percentuale  e'  calcolata  considerando  tutte  le fatture  oggetto di contestazione fondata per le quali il riaccredito al  cliente e' avvenuto nel periodo di riferimento, indipendentemente dal  periodo  a  cui  si riferiscono le fatture errate, rapportate al numero di fatture emesse nel periodo considerato Unita' di misura: Valore percentuale Indicazioni obbligatorie:= Rapporti: unico Date   d'invio  dei  rapporti  all'Autorita':  annuale  1  gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno
 |  |  |  | ALLEGATO 7 (art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a; art.5, comma 1, lett.b)
 ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO GSM Definizione dell'indicatore:
 1)  Probabilita' che, in condizione di display indicante la
 presenza di copertura, una richiesta di instaurazione di un
 canale per traffico voce o per traffico dati a commutazione
 di circuito venga soddisfatta dalla rete.
 2)  Probabilita' che, in condizione di display indicante la
 presenza  di  copertura,  una richiesta di instaurazione di
 almeno  un  canale  per  traffico  dati  a  commutazione di
 pacchetto venga soddisfatta dalla rete. Obbligatorieta' dell'indicatore: Definizione 1) e 2) obbligatorio
 
 Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
 Definizione 1) e 2)
 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Servizi a cui si applica: Definizione 1)
 servizi voce e dati a commutazione
 di circuito
 Definizione 2)
 servizi dati a commutazione di pacchetto. Rilevazione dei dati: Definizione 1) e 2)
 censuaria.
 N.B.  -  I  dati  vanno  rilevati  per  ogni  cella di rete
 separatamente  per  i  servizi  disponibili.  I  dati vanno
 rilevati  dalle  ore  00:00  alle  ore  24:00  per  tutti i
 tentativi  di  connessione  in  tutti  i  giorni  dell'anno
 compresi i festivi per:
 Definizione 1)
 servizio  telefonico  e  servizio  dati  a  commutazione di
 circuito
 -  una  richiesta  di  instaurazione di un canale ovvero un
 tentativo di connessione per il servizio telefonico voce e'
 la  richiesta  di  accesso  alla  rete  radio mobile con un
 terminale in condizione di Display indicante la presenza di
 copertura,  sia  per  le  chiamate  originate  sia  per  le
 chiamate  terminate.  Una chiamata originata o terminata da
 un terminale in condizioni di Display indicante la presenza
 di copertura, e' soddisfatta dalla rete quando il canale e'
 messo a disposizione dalla rete dell'operatore.
 Definizione 2)
 servizio dati a commutazione di pacchetto
 -  un  tentativo  di  connessione  dati  e' la richiesta di
 accesso   alla  rete  radio  mobile  con  un  terminale  in
 condizione  di  Display indicante la presenza di copertura.
 Una  richiesta  di connessione originata da un terminale in
 condizioni  di  Display indicante la presenza di copertura,
 e'  soddisfatta  dalla rete quando almeno un canale dati e'
 messo a disposizione dalla rete dell'operatore.
 
 Periodi di rilevazione: Definizione 1) e 2)
 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Misura: Definizione 1)
 Percentuale di richieste di instaurazione di una connessione
 voce o dati a circuito, originate o terminate nella rete
 dell'operatore che sono andate a buon fine, valutate sulla
 base di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera b)..
 Definizione 2)
 Percentuale del numero di tentativi di connessione dati
 a commutazione di pacchetto andati a buon fine e il numero
 totale di tentativi di connessione dati a commutazione di
 pacchetto, valutate sulla base di quanto previsto
 dall'art.5, comma 1, lettera b) Unità di misura: Definizione 1) e 2)
 valore percentuale Indicazioni obbligatorie:= Rapporti: Dati separati per:
 Definizione 1)
 servizio telefonico voce e dati a circuito
 Definizione 2)
 servizio dati a commutazione di pacchetto Date d'invio dei rapporti all'Autorità:
 Definizione 1 e 2)
 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno
 - entro 3 mesi (30 settembre)
 2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro
 3 mesi (31 marzo)
 annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro
 il 30 giugno
 |  |  |  | ALLEGATO 8 (art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a; art.5, comma 1, lett.b)
 PROBABILITA' DI MANTENIMENTO DELLA CONNESSIONE
 Definizione  dell'indicatore: la percentuale di connessioni voce correttamente concluse dalla rete GSM, a seguito della esplicita richiesta di uno dei due terminali, rispetto al totale delle chiamate instaurate con successo. Obbligatorieta' dell'indicatore: obbligatorio
 
 Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Servizi a cui si applica: servizi voce.
 Rilevazione  dei  dati:  censuaria  -  tutte le connessioni terminate  con  successo  su esplicita richiesta di uno dei terminali coinvolti nella comunicazione.
 N.B. - I dati vanno rilevati per ogni cella di rete. I dati orari  vanno  rilevati  dalle  ore  00:00  alle ore 24:00 per tutti i tentativi  di chiamata in tutti i giorni dell'anno compresi i festivi per il servizio voce;
 
 Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale
 Misura:  Percentuale  delle connessioni voce instaurate con successo  sulla  rete  GSM  o instaurate sulla rete UMTS e passate su quella   GSM   rilevate   sulla   propria   rete   e  terminate  dopo l'instaurazione della chiamata su esplicita richiesta da parte di uno dei  due  utenti  (ovvero  terminali)  coinvolti  nella conversazione rispetto  al  numero  totale  delle  chiamate instaurate con successo sulla  rete, valutata sulla base di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera b). Unita' di misura: valore percentuale Indicazioni obbligatorie:= Rapporti: unico
 
 Date d'invio dei rapporti all'Autorità:
 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno
 - entro 3 mesi (30 settembre)
 2° semestre 1 luglio-31 dicembre entro
 3 mesi (31 marzo)
 annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro
 il 30 giugno
 |  |  |  | ALLEGATO 9 (art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a; art.5, comma 1, lett.b)
 PROBABILITA' DI TRASFERIMENTO DEGLI SMS AL CENTRO SMS 4)
 Definizione   dell'indicatore:   la   probabilita'  che  un messaggio  SMS  inviato  dall'utente sia effettivamente consegnato al centro di raccolta e gestione degli SMS (cosiddetto SMSC). Obbligatorieta' dell'indicatore: obbligatorio
 
 Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale Servizi a cui si applica: servizi mobili: SMS.
 Rilevazione  dei  dati: censuaria - tutti gli SMS originati da  e  destinati  a un numero per servizi mobili e personali ricevuti dal centro servizi nel periodo di rilevazione.
 N.B. I dati vanno rilevati negli orari dalle ore 00:00 alle ore 24:00 in tutti i giorni dell'anno compresi i festivi.
 Sono esclusi dalla rilevazione i messaggi SMS non originati da o non consegnati a un numero per servizi mobili e personali.
 
 Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1 gennaio-31 dicembre - annuale
 Misure:  la  percentuale di SMS effettivamente ricevuti dal SMSC  rispetto  a  quelli inviati dall'utenza, valutata sulla base di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera b). Unita' di misura: percentuale Indicazioni obbligatorie:= Rapporti: unico.
 
 Date d'invio dei rapporti all'Autorità:
 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno
 - entro 3 mesi (30 settembre)
 2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro
 3 mesi (31 marzo)
 annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro
 il 30 giugno 4)   Questo  indicatore  e'  rappresentativo  della  probabilita'  di consegna  degli  SMS  al terminale dell'utente finale, qualora questo sia   o  entri  in  condizioni  di  copertura  entro  il  "time  out` 'impostato,  in quanto, in tali condizioni, la probabilita' di scarto degli  SMS  a  valle dell'SMSC e' usualmente trascurabile in funzione dell'elevato   tasso   di   ripetizione  dei  tentativi  di  consegna normalmente adottato dagli SMSC
 |  |  |  | ALLEGATO 10 (art. 3, commi 1, lett. d, e 3, lett. b)
 Informazioni relative alle prestazioni di base offerte
 dagli operatori agli utenti finali con il servizio
 di comunicazioni mobili e personali
 
 ------------------------------------------------------------------- Prestazioni fornite con             SI        NO        NOTE
 l'offerta di base ------------------------------------------------------------------- Raggiungibilità delle numerazioni per servizi a tariffazione speciale 5) ------------------------------------------------------------------- Assistenza telefonica 6) ------------------------------------------------------------------- Copertura per le diverse tecnologie 7) ------------------------------------------------------------------- Velocità massima di cifra nella trasmissione dati 8) -------------------------------------------------------------------
 
 5)  Specificare  nelle  note  l'indirizzo del sito web (possibilmente l'area e il percorso) dove reperire ulteriori informazioni. 6)  Specificare  nelle  note  gli  orari  di  lavoro  dell'assistenza telefonica e i relativi numeri e precisare se gratuitao apagamento 7) Indicare per ciascuna delle tecnologie, GSM ed UMTS, le modalita', specificando  nelle  note  ivi  numero/i  telefonici ed eventualmente l'indirizzo web, con cui possono essere chieste informazioni circa la copertura:  questa  deve essere fornita con grado di dettaglio almeno pari al comune o al municipio per le grandi aree urbane. 8)  Indicare  tale  velocita' per ciascuna tecnologia ad esempio GPRS (per   ciascuna  classe  di  collegamento  offerto),  UMTS,  EDGE  ed eventuali altre.
 |  |  |  |  |