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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 8 giugno 2005 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155,  in  favore  dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle  imprese  industriali  fino  a  quindici dipendenti del settore tessile,  calzaturiero,  abbigliamento e accessori della provincia di Bergamo. (Decreto n. 36207). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono   stati  individuati  Euro  310  milioni  sul fondo  per l'occupazione   ai   sensi   dell'art.  1,  comma  155,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005  e  Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
 Visto  il  verbale  del  7 giugno 2004 recante il piano di gestione della  crisi  occupazionale  della  filiera  produttiva  del  settore tessile  (con  cio'  intendendosi  i  settori  tessile, calzaturiero, abbigliamento  e  accessori),  che  colpisce le aziende ubicate nella provincia  di  Bergamo con la indicazione delle iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di politiche industriali, volte alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti;
 Visto  il verbale del 28 giugno 2004 relativo alle misure in favore delle crisi occupazionali del settore tessile in Lombardia;
 Visto  il  verbale  di  accordo in data 21 marzo 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005, n. 35, presso la prefettura di Bergamo, alla presenza del  Ministro  on.  Roberto  Maroni,  tra  la  regione  Lombardia, la provincia di Bergamo, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali  dei  lavoratori,  in  cui,  considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva del settore tessile (con cio' intendendosi   i   settori  tessile,  calzaturiero,  abbigliamento  e accessori),  che  colpisce  le  aziende  ubicate  nella  provincia di Bergamo,  si prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti di sostegno al reddito:
 il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria  nei  confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane,  che  non  rientrano  nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991;
 il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria  nei  confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali fino a 15 dipendenti;
 il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti;
 trattamento  di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese  industriali fino a 15 dipendenti o dalle imprese industriali con  piu'  di 15 dipendenti nel caso in cui l'indennita' di mobilita' ai  sensi  della  legge  n.  223/1991  scada  dal  1° maggio  2005 al 31 dicembre 2005;
 Visto  il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale sottoscritto in data 21 marzo 2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo ministeriale del 21 marzo 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel  verbale  di  accordo  ministeriale sottoscritto in data 21 marzo 2005  che  ha  recepito  le  intese del 7 giugno 2004 e del 28 giugno 2004,  che  diventano parte integrante del presente provvedimento, e' concesso,  a  far  data dal 1° maggio 2005 e fino al termine previsto dalla   legge  per  la  fruibilita'  delle  risorse,  il  trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti   delle   imprese   artigiane,  che  non  rientrano  nella disciplina  di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, delle  imprese  industriali  fino  a  15  dipendenti  e delle imprese industriali  con  piu' di 15 dipendenti, operanti nel settore tessile (con cio' intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) ubicate nella provincia di Bergamo, che non possono fare ricorso  alla  Cassa integrazione guadagni straordinaria in base alla vigente normativa.
 |  |  |  | Art. 2. E'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  di mobilita' ai lavoratori  licenziati  per  cessazione  di  attivita' o riduzione di personale  dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15  dipendenti  o dalle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti nel  caso  in  cui  l'indennita' di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991 scada dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 3. Gli  interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo  complessivo  di spesa di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri  per  il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 4. Le  societa'  di  cui  all'art.  1  sono  tenute a versare, durante l'utilizzo  dei  trattamenti  in  questione,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 5. L'onere  complessivo,  pari  ad  euro  15.000.000,00,  gravera' sul capitolo  7202  della UPB 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 6. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'INPS  comunicazioni  sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 7. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art. 3, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di  spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al  presente  provvedimento,  anche  avvalendosi  delle comunicazioni mensili  di  cui  all'articolo precedente  oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 giugno 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337
 |  |  |  | Allegato VERBALE DI ACCORDO
 
 In  data  21 marzo  2005,  presso  la  prefettura di Bergamo alla presenza  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, on. Roberto  Maroni,  assistito  dalla  dott.ssa  Matilde  Mancini, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore tessile, abbigliamento (con cio' intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) e moda della provincia di Bergamo.
 Hanno partecipato:
 regione Lombardia;
 Agenzia regionale per il lavoro;
 provincia di Bergamo;
 Camera di commercio di Bergamo;
 Unione industriali della provincia di Bergamo;
 Apindustria - Bergamo;
 Unione artigiani;
 Associazione artigiani;
 C.N.A.;
 C.I.S.L.;
 C.G.I.L.;
 U.I.L.;
 F.E.M.C.A. - C.I.S.L.;
 F.I.L.T.E.A. - C.G.I.L.;
 U.I.L.T.A. - U.I.L.
 Considerato  l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  della filiera produttiva  settore  tessile,  abbigliamento (con cio' intendendosi i settori  tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) e moda che continua a colpire le aziende ubicate nella provincia di Bergamo, con pesanti ricadute sull'occupazione.
 Considerati   gli   effetti  positivi  ai  fini  della  riduzione dell'impatto  sociale  ed occupazionale della crisi in atto raggiunti nel   2004   con   l'estensione  della  Cassa  integrazione  guadagni straordinaria  a favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti  del settore tessile-abbigliamento-moda, localizzate nella provincia  di  Bergamo,  come  da  accordo  del 28 giugno 2004 tra le medesime parti.
 Considerata  la  necessita'  di  proseguire  nell'attuazione  del programma  di  politiche  attive  del  lavoro,  in  applicazione  del «Protocollo  d'accordo  per la difesa e lo sviluppo dell'occupazione» siglato  il 9 febbraio 2004 in sede di commissione provinciale per le politiche  del  lavoro,  rivolto  ai lavoratori coinvolti nella Cassa integrazione   guadagni   straordinaria,   attraverso   percorsi  che accompagnano  i  lavoratori  sia  in  caso di rientro al lavoro nella medesima unita' produttiva sia in quello di collocazione esterna.
 Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera  b), del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in  deroga  alla normativa vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a 15  dipendenti  ed alle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che  non possono far ricorso agli ammortizzatori in base alla vigente normativa,  o  della indennita' di mobilita' ai lavoratori licenziati dalle  aziende  artigiane  ed  alle  imprese  industriali  fino  a 15 dipendenti.
 Le parti concordano quanto segue:
 1)  il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere   erogato   in   favore  dei  dipendenti  (operai,  impiegati, intermedi,  quadri)  delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina  di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o  delle  imprese  industriali fino a 15 dipendenti (codice Ateco 91, come  definito dall'accordo tra le parti sociali del 18 giugno 2004), del  settore  tessile  abbigliamento moda, ubicate nella provincia di Bergamo.
 I  lavoratori  beneficiari devono avere una anzianita' lavorativa presso  l'impresa  che  procede  alla  sospensione,  non  inferiore a novanta giorni;
 2)  il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria previsto al punto 1 puo' essere concesso a partire dal 1° maggio 2005 e  fino  al  31 dicembre  2006 e potra' riguardare anche i lavoratori delle  imprese  industriali con piu' di 15 dipendenti appartenenti ai settori di cui sopra;
 3)   puo'   essere  erogato  il  trattamento  di  mobilita'  ai lavoratori   licenziati  per  cessazione  attivita'  o  riduzione  di personale  dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15  dipendenti  o dalle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti nel  caso  in  cui  l'indennita' di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991  scada  dal  1°  maggio  2005  al  31 dicembre 2005. Ai fini dell'applicazione  del  presente  punto,  le imprese che procedono al licenziamento  devono  appartenere al settore tessile, abbigliamento, moda;
 4)  i  trattamenti  di  cui  ai  punti  1, 2 e 3 possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro;
 5)  la  distribuzione  tra  le  imprese  e  tra i lavoratori in mobilita'   delle   risorse  di  cui  al  punto  4  avverra'  con  la flessibilita' richiesta dalla situazione occupazionale del territorio bergamasco, fatta salva la priorita' accordata alle imprese artigiane ed  alle  piccole  imprese  industriali con meno di 15 dipendenti del settore tessile-abbigliamento-moda;
 6)  stante la complessita' della situazione occupazionale delle aziende   del   settore  tessile,  abbigliamento,  moda,  che  si  e' sviluppata   nel   corso   dell'anno  2004,  gli  stessi  criteri  di distribuzione  di  cui al punto 3, come gia' formulati nella nota del 3 novembre  2004  tra  provincia  di  Bergamo,  agenzia regionale del lavoro,  C.C.I.A.A.  e  le  parti  sociali,  si  attuano  anche  alla ripartizione  dei  fondi  complessivamente stanziati (5.980.000 Euro) con  decreto  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 gennaio  2005.  Conseguentemente  le  parti  firmatarie  intendono modificato l'accordo in sede governativa del 28 giugno 2004 nei punti 3,  5  e 7 per quanto attiene al riparto tra le imprese delle risorse finanziarie complessive;
 7)  al  fine  del  perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento  di cassa integrazione guadagni straordinaria, le imprese richiedenti  il  trattamento faranno riferimento alle associazioni di categoria  ed  alle  organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo  o  alla  provincia  di Bergamo ed applicheranno la procedura prevista  dall'art. 5, legge n. 164/1975 e successive modificazioni e integrazioni.  L'esame  congiunto  verra'  svolto  dalla provincia di Bergamo,  con  l'assistenza  tecnica  dell'agenzia  regionale  per il lavoro;
 8)  le  domande  di  cassa integrazione guadagni straordinaria, unitamente  al  verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda   richiedente  alla  direzione  provinciale  del  lavoro competente  per territorio, che procedera', nel limite complessivo di 15 milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente  verbale,  alla  concessione  dei trattamenti. Le domande di CIGS,  per  conoscenza,  saranno  inviate  alla  regione  Lombardia - Direzione  generale  istruzione, formazione e lavoro e alla provincia di   Bergamo.  Le  imprese  beneficiarie  comunicheranno  mensilmente all'I.N.P.S.   territorialmente   competente   l'effettivo   utilizzo dell'ammortizzatore   sociale   concesso.   Le  istanze  relative  ai trattamenti di mobilita' dovranno essere presentate dagli interessati alla direzione provinciale del lavoro;
 9)  l'erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria  e'  incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale  connesso  alla  sospensione  dell'attivita' lavorativa anche se con oneri a carico della regione;
 10) la regione Lombardia e le istituzioni locali si attiveranno per  il superamento dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni previste nell'accordo del giugno 2004, e nel protocollo del 28 giugno  2004,  che,  ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  n.  35/2005, vengono recepite nella presente intesa;
 11) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantisce nel   limite   di   15  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo  per l'occupazione,  la  copertura  finanziaria  dell'intervento di cui al presente accordo.
 Il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali ritiene che quanto  sopra  concordato  risponda  alle  esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
 Le  istituzioni  locali  e  le  parti  sociali  continueranno  ad attivarsi  per  il superamento dell'attuale fase di crisi del settore tessile-abbigliamento  moda,  attraverso le azioni concordate in sede locale  ed  in  raccordo con il Tavolo regionale della moda presso la regione Lombardia.
 La  provincia  di  Bergamo,  in raccordo con le parti sociali, si impegna  a  potenziare  gli  impegni di formazione e riqualificazione allo scopo di facilitare il reinserimento dei lavoratori interessati.
 Letto, confermato e sottoscritto.
 Bergamo, 21 marzo 2005
 
 POLITICHE DEL LAVORO PER IL SETTORE TESSILE IN PROVINCIA DI BERGAMO
 
 L'attuale congiuntura del settore tessile in provincia di Bergamo richiede una forte integrazione tra i piu' vari potenziali interventi e  strumenti normativi-finanziari, da porre in atto da parte dei vari soggetti economici, sociali, istituzionali e politici.
 Premessa indispensabile:
 forte dialogo tra le parti sociali;
 accordo  e  collaborazione  istituzionale  da  parte degli enti locali a garanzia degli interventi;
 coordinamento istituzionale della provincia.
 Tali  premesse  sono gia' operative con il «Protocollo d'accordo» siglato  in  data  9 febbraio  2004,  la conseguente costituzione del «tavolo  provinciale  per  il  settore  tessile»,  il  verbale per il tessile siglato in data 28 maggio 2004 e la condivisione del presente schema  procedurale  definito  in  data  2 giugno  2004  in  sede  di commissione provinciale.
 L'intervento   finanziario   richiesto  dalle  parti  sociali  al Ministero   del  lavoro  per  l'estensione  transitoria  della  Cassa integrazione  guadagni straordinaria alle piccole realta' produttive, ha  lo  scopo  di  sostenere  lo  sforzo  congiunto per contrastare e sostenere la congiuntura in atto.
 1.  Regione  Lombardia  - con l'agenzia regionale per il lavoro - provincia  e  parti  sociali  attivano l'osservatorio provinciale del tessile,  come  previsto nell'accordo sopracitato del 9 febbraio u.s. Sono  accantonati  al  proposito  risorse  pari  al  20%  del  F.N.O. provinciale 2004-2005 (euro 150.000 circa).
 L'iniziativa  si  concretizza  in  un  gruppo di lavoro congiunto formato  da  consulente dell'agenzia, UPAL (Unita' provinciale per le politiche attive del lavoro), funzionario provinciale, rappresentanti delle parti sociali.
 2.  Come previsto dal citato verbale del 28 maggio 2004, le parti sociali  e  la  provincia  raccolgono  le segnalazioni di difficolta' aziendali.
 3.  L'osservatorio analizza la situazione della specifica realta' aziendale e predispone rapporto per la commissione provinciale per le politiche del lavoro.
 4.  In  caso  di  difficolta' aziendali non gravi, l'Osservatorio valuta, se sono necessari, interventi di sostegno.
 In  caso  negativo  -  di  transitoria difficolta' - l'erogazione degli  eventuali  ammortizzatori  sociali  da parte dell'INPS, estesi anche a realta' produttive dell'indotto, viene affiancato con:
 attivazione di contratti di solidarieta';
 inserimento   dei  lavoratori  coinvolti  in  azioni  formative presenti   nel   catalogo   provinciale   di  offerta  di  formazione professionale.
 In  caso  di  difficolta' aziendali che necessitino interventi di sostegno,    l'osservatorio,    congiuntamente    alla    commissione provinciale,    promuove    politiche    industriali    a    supporto dell'innovazione  (coinvolgendo  la  facolta'  di ingegneria tessile, SERVITEC),   richiedendo   congiuntamente  alle  aziende  interessate investimenti   per   l'innovazione.   Il   F.N.O.   provinciale  puo' intervenire a supporto del processo di riconversione riqualificazione del personale dipendente.
 La  specifica  situazione  di difficolta' aziendale non grave, in conclusione,  viene sostenuta dalle politiche integrate in un arco di tempo  limitato  che  si prevede possa concludersi con la ripresa del processo produttivo e il rientro in azienda del personale.
 5.  In  caso  di  aziende,  con difficolta' gravi, che precludono l'ipotesi    di   ripresa   produttiva   nel   breve/medio   termine, l'osservatorio  e  la  commissione  provinciale  per le politiche del lavoro  avviano le procedure previste dal citato protocollo d'accordo provinciale  per  l'occupazione  del 9 febbraio 2004. La procedura si focalizza sui lavoratori:
 viene   implementato  uno  strumento  informativo  a  rete  che raccoglie   e   diffonde   la  scheda  professionale  dei  lavoratori coinvolti;
 la  scheda professionale di ciascun lavoratore viene arricchita di  informazioni  raccolte in seguito ad azioni orientative/formative finanziate con:
 secondo  bando  regionale  orientamento  fino al 30 settembre 2004 (azioni residue);
 F.N.O. provinciale.
 Il  risultato atteso e' la messa in rete, continua ed aggiornata, delle  caratteristiche  dei  lavoratori  in  prospettive  di matching occupazionale;
 Per  aumentare  le  possibilita' di incontro domanda/offerta di lavoro,  la  provincia  di  Bergamo  promuove un bando finanziato dal F.N.O.   provinciale   per   individuare   societa'   accreditate  di out-placement, con vincolo di effettiva collocazione lavorativa;
 provincia e regione cooperano per utilizzare allo scopo:
 il bando legge n. 236 a favore delle aziende;
 il  bando  regionale orientamento per progetti a carattere di urgenza.
 La  specifica  situazione  di  grave  difficolta'  aziendale vede quindi  il sostegno delle politiche integrate per il settore tessile, nella  prospettiva  della  tenuta  complessiva  dell'occupazione  nel mercato del lavoro bergamasco.
 Conclusioni.
 
 L'osservatorio mensilmente:
 compila un rapporto sull'andamento complessivo del settore;
 monitora gli interventi di sostegno erogati dall'INPS;
 riferisce alla commissione lo svolgimento di progetti aziendali in atto.
 Si  caratterizza quindi, come osservatorio provinciale permanente del   settore   tessile   e   del   suo   indotto  a  sostegno  degli investimenti/innovazioni e ristrutturazioni di settore.
 La provincia, a supporto della congiuntura in atto, ricerca nuove strategie  per  il  tessile  e  fonti  ulteriori di finanziamento. Ha presentato  al  proposito  al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali  un  progetto  per  l'internazionalizzazione  del  tessile in America Latina, in particolare in Peru', con il supporto delle locali comunita' italiane e in partenariato con aziende bergamasche.
 
 ---->   Vedere Schema a pag. 34 della G.U.  <----
 
 Provincia di Bergamo: Firmato
 
 Camera di commercio di Bergamo: Firmato
 
 Unione industriali della provincia di Bergamo: Firmato
 
 A.P.I. industria Bergamo: Firmato
 
 Unione artigiani: Firmato
 
 Associazione artigiani: Firmato
 
 C.N.A.: Firmato
 
 C.G.I.L.: Firmato
 
 C.I.S.L.: Firmato
 
 U.I.L.: Firmato
 
 FEMCA: Firmato
 
 FILTEA: Firmato
 
 UILTA: Firmato
 
 Bergamo, 7 giugno 2004
 
 PROTOCOLLO  D'INTESA  TRA  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE POLITICHE
 SOCIALI  E REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE PER IL
 LAVORO  A  SOSTEGNO  DELLA  CRISI  DEL  SETTORE TESSILE IN REGIONE
 LOMBARDIA
 
 Considerato che:
 
 Negli  ultimi  tre  anni  in  Lombardia  si registra una tendenza negativa dei livelli occupazionali del settore tessile, con un numero di cessazioni di rapporti di lavoro superiore al numero di assunzioni del 14% in controtendenza con il comparto manifatturiero;
 L'incidenza  dei  lavoratori  del  settore tessile sul totale dei lavoratori  iscritti  nella lista di mobilita' e' in media del 26%, e questo dato peggiora in talune province dove tale valore e' vicino al 50%;
 Confrontando  il  settore  tessile  lombardo  con il totale delle attivita'  manifatturiere  si nota che aumenta ulteriormente la quota di  lavoratori  del  settore stesso presenti nelle liste di mobilita' relativamente alle piccole imprese;
 La regione Lombardia si e' gia' attivata sul tema delle crisi del tessile  insediando  un  tavolo  di confronto interdirezionale con la partecipazione delle parti sociali;
 Tra  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali on. Roberto Maroni  e  l'Assessore regionale alla formazione, istruzione e lavoro della regione Lombardia Alberto Guglielmo;
 Si concorda che:
 
 Le  parti,  per le proprie rispettive competenze, considerando la situazione  descritta  in premessa, ritengono necessario attivare una forte  azione  di  presidio  sulle  crisi occupazionali derivanti dai problemi del tessile in Lombardia.
 Si  valorizzeranno  e supporteranno tecnicamente gli interventi a sostegno  dell'occupazione  del  settore  tessile  lombardo,  volti a favorire  il  reinserimento  lavorativo dei lavoratori in difficolta' occupazionale,  che  verranno  promossi  in  modo  concertato  fra le istituzioni  territoriali  competenti  in materia di politiche attive per il lavoro e le parti sociali.
 Si  valuteranno,  in  questo  ambito,  anche  le  richieste delle istituzioni territoriali che, secondo accordi concertati con le parti sociali,   richiederanno   interventi   straordinari  in  materia  di ammortizzatori  sociali  al fine di sostenere i livelli occupazionali del  settore  tessile  lombardo.  La  regione Lombardia, con supporto tecnico   dell'agenzia   regionale   per   il   lavoro,   supportera' tecnicamente  le  amministrazioni  provinciali  e  le  parti  sociali interessate.
 La  regione  Lombardia,  con  il  supporto  di assistenza tecnica dell'Agenzia   regionale   per  lavoro,  istituira'  un  osservatorio permanente    sul   settore   tessile   nella   regione,   garantendo semestralmente un rapporto qualitativo e quantitativo delle dinamiche occupazionali del settore.
 Le  parti  si impegnano ad attivare trimestralmente le rispettive strutture tecniche per realizzare, in modo congiunto, approfondimenti tematici  in materia di crisi occupazionale e in materia di politiche attive per il lavoro, prioritariamente relativi al settore tessile.
 Milano, 28 giugno 2004
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni L'assessore alla formazione
 istruzione e lavoro
 della regione Lombardia
 Guglielmo
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