Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 8 giugno 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti del settore tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori della provincia di Bergamo. (Decreto n. 36207). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita'; Visto il verbale del 7 giugno 2004 recante il piano di gestione della crisi occupazionale della filiera produttiva del settore tessile (con cio' intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori), che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Bergamo con la indicazione delle iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di politiche industriali, volte alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti; Visto il verbale del 28 giugno 2004 relativo alle misure in favore delle crisi occupazionali del settore tessile in Lombardia; Visto il verbale di accordo in data 21 marzo 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso la prefettura di Bergamo, alla presenza del Ministro on. Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Bergamo, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva del settore tessile (con cio' intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori), che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Bergamo, si prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti di sostegno al reddito: il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991; il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali fino a 15 dipendenti; il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti; trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti o dalle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti nel caso in cui l'indennita' di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991 scada dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005; Visto il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale sottoscritto in data 21 marzo 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 21 marzo 2005; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale sottoscritto in data 21 marzo 2005 che ha recepito le intese del 7 giugno 2004 e del 28 giugno 2004, che diventano parte integrante del presente provvedimento, e' concesso, a far data dal 1° maggio 2005 e fino al termine previsto dalla legge per la fruibilita' delle risorse, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, operanti nel settore tessile (con cio' intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) ubicate nella provincia di Bergamo, che non possono fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria in base alla vigente normativa. |
| Art. 2. E' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti o dalle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti nel caso in cui l'indennita' di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991 scada dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005. |
| Art. 3. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F. |
| Art. 4. Le societa' di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 5. L'onere complessivo, pari ad euro 15.000.000,00, gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005. |
| Art. 6. Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi. |
| Art. 7. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 3, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337 |
| Allegato VERBALE DI ACCORDO
In data 21 marzo 2005, presso la prefettura di Bergamo alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Roberto Maroni, assistito dalla dott.ssa Matilde Mancini, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore tessile, abbigliamento (con cio' intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) e moda della provincia di Bergamo. Hanno partecipato: regione Lombardia; Agenzia regionale per il lavoro; provincia di Bergamo; Camera di commercio di Bergamo; Unione industriali della provincia di Bergamo; Apindustria - Bergamo; Unione artigiani; Associazione artigiani; C.N.A.; C.I.S.L.; C.G.I.L.; U.I.L.; F.E.M.C.A. - C.I.S.L.; F.I.L.T.E.A. - C.G.I.L.; U.I.L.T.A. - U.I.L. Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva settore tessile, abbigliamento (con cio' intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) e moda che continua a colpire le aziende ubicate nella provincia di Bergamo, con pesanti ricadute sull'occupazione. Considerati gli effetti positivi ai fini della riduzione dell'impatto sociale ed occupazionale della crisi in atto raggiunti nel 2004 con l'estensione della Cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti del settore tessile-abbigliamento-moda, localizzate nella provincia di Bergamo, come da accordo del 28 giugno 2004 tra le medesime parti. Considerata la necessita' di proseguire nell'attuazione del programma di politiche attive del lavoro, in applicazione del «Protocollo d'accordo per la difesa e lo sviluppo dell'occupazione» siglato il 9 febbraio 2004 in sede di commissione provinciale per le politiche del lavoro, rivolto ai lavoratori coinvolti nella Cassa integrazione guadagni straordinaria, attraverso percorsi che accompagnano i lavoratori sia in caso di rientro al lavoro nella medesima unita' produttiva sia in quello di collocazione esterna. Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed alle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono far ricorso agli ammortizzatori in base alla vigente normativa, o della indennita' di mobilita' ai lavoratori licenziati dalle aziende artigiane ed alle imprese industriali fino a 15 dipendenti. Le parti concordano quanto segue: 1) il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti (codice Ateco 91, come definito dall'accordo tra le parti sociali del 18 giugno 2004), del settore tessile abbigliamento moda, ubicate nella provincia di Bergamo. I lavoratori beneficiari devono avere una anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni; 2) il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria previsto al punto 1 puo' essere concesso a partire dal 1° maggio 2005 e fino al 31 dicembre 2006 e potra' riguardare anche i lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti appartenenti ai settori di cui sopra; 3) puo' essere erogato il trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione attivita' o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti o dalle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti nel caso in cui l'indennita' di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991 scada dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005. Ai fini dell'applicazione del presente punto, le imprese che procedono al licenziamento devono appartenere al settore tessile, abbigliamento, moda; 4) i trattamenti di cui ai punti 1, 2 e 3 possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro; 5) la distribuzione tra le imprese e tra i lavoratori in mobilita' delle risorse di cui al punto 4 avverra' con la flessibilita' richiesta dalla situazione occupazionale del territorio bergamasco, fatta salva la priorita' accordata alle imprese artigiane ed alle piccole imprese industriali con meno di 15 dipendenti del settore tessile-abbigliamento-moda; 6) stante la complessita' della situazione occupazionale delle aziende del settore tessile, abbigliamento, moda, che si e' sviluppata nel corso dell'anno 2004, gli stessi criteri di distribuzione di cui al punto 3, come gia' formulati nella nota del 3 novembre 2004 tra provincia di Bergamo, agenzia regionale del lavoro, C.C.I.A.A. e le parti sociali, si attuano anche alla ripartizione dei fondi complessivamente stanziati (5.980.000 Euro) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 gennaio 2005. Conseguentemente le parti firmatarie intendono modificato l'accordo in sede governativa del 28 giugno 2004 nei punti 3, 5 e 7 per quanto attiene al riparto tra le imprese delle risorse finanziarie complessive; 7) al fine del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, le imprese richiedenti il trattamento faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o alla provincia di Bergamo ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5, legge n. 164/1975 e successive modificazioni e integrazioni. L'esame congiunto verra' svolto dalla provincia di Bergamo, con l'assistenza tecnica dell'agenzia regionale per il lavoro; 8) le domande di cassa integrazione guadagni straordinaria, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che procedera', nel limite complessivo di 15 milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti. Le domande di CIGS, per conoscenza, saranno inviate alla regione Lombardia - Direzione generale istruzione, formazione e lavoro e alla provincia di Bergamo. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le istanze relative ai trattamenti di mobilita' dovranno essere presentate dagli interessati alla direzione provinciale del lavoro; 9) l'erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa anche se con oneri a carico della regione; 10) la regione Lombardia e le istituzioni locali si attiveranno per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni previste nell'accordo del giugno 2004, e nel protocollo del 28 giugno 2004, che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, vengono recepite nella presente intesa; 11) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantisce nel limite di 15 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritiene che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore. Le istituzioni locali e le parti sociali continueranno ad attivarsi per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore tessile-abbigliamento moda, attraverso le azioni concordate in sede locale ed in raccordo con il Tavolo regionale della moda presso la regione Lombardia. La provincia di Bergamo, in raccordo con le parti sociali, si impegna a potenziare gli impegni di formazione e riqualificazione allo scopo di facilitare il reinserimento dei lavoratori interessati. Letto, confermato e sottoscritto. Bergamo, 21 marzo 2005
POLITICHE DEL LAVORO PER IL SETTORE TESSILE IN PROVINCIA DI BERGAMO
L'attuale congiuntura del settore tessile in provincia di Bergamo richiede una forte integrazione tra i piu' vari potenziali interventi e strumenti normativi-finanziari, da porre in atto da parte dei vari soggetti economici, sociali, istituzionali e politici. Premessa indispensabile: forte dialogo tra le parti sociali; accordo e collaborazione istituzionale da parte degli enti locali a garanzia degli interventi; coordinamento istituzionale della provincia. Tali premesse sono gia' operative con il «Protocollo d'accordo» siglato in data 9 febbraio 2004, la conseguente costituzione del «tavolo provinciale per il settore tessile», il verbale per il tessile siglato in data 28 maggio 2004 e la condivisione del presente schema procedurale definito in data 2 giugno 2004 in sede di commissione provinciale. L'intervento finanziario richiesto dalle parti sociali al Ministero del lavoro per l'estensione transitoria della Cassa integrazione guadagni straordinaria alle piccole realta' produttive, ha lo scopo di sostenere lo sforzo congiunto per contrastare e sostenere la congiuntura in atto. 1. Regione Lombardia - con l'agenzia regionale per il lavoro - provincia e parti sociali attivano l'osservatorio provinciale del tessile, come previsto nell'accordo sopracitato del 9 febbraio u.s. Sono accantonati al proposito risorse pari al 20% del F.N.O. provinciale 2004-2005 (euro 150.000 circa). L'iniziativa si concretizza in un gruppo di lavoro congiunto formato da consulente dell'agenzia, UPAL (Unita' provinciale per le politiche attive del lavoro), funzionario provinciale, rappresentanti delle parti sociali. 2. Come previsto dal citato verbale del 28 maggio 2004, le parti sociali e la provincia raccolgono le segnalazioni di difficolta' aziendali. 3. L'osservatorio analizza la situazione della specifica realta' aziendale e predispone rapporto per la commissione provinciale per le politiche del lavoro. 4. In caso di difficolta' aziendali non gravi, l'Osservatorio valuta, se sono necessari, interventi di sostegno. In caso negativo - di transitoria difficolta' - l'erogazione degli eventuali ammortizzatori sociali da parte dell'INPS, estesi anche a realta' produttive dell'indotto, viene affiancato con: attivazione di contratti di solidarieta'; inserimento dei lavoratori coinvolti in azioni formative presenti nel catalogo provinciale di offerta di formazione professionale. In caso di difficolta' aziendali che necessitino interventi di sostegno, l'osservatorio, congiuntamente alla commissione provinciale, promuove politiche industriali a supporto dell'innovazione (coinvolgendo la facolta' di ingegneria tessile, SERVITEC), richiedendo congiuntamente alle aziende interessate investimenti per l'innovazione. Il F.N.O. provinciale puo' intervenire a supporto del processo di riconversione riqualificazione del personale dipendente. La specifica situazione di difficolta' aziendale non grave, in conclusione, viene sostenuta dalle politiche integrate in un arco di tempo limitato che si prevede possa concludersi con la ripresa del processo produttivo e il rientro in azienda del personale. 5. In caso di aziende, con difficolta' gravi, che precludono l'ipotesi di ripresa produttiva nel breve/medio termine, l'osservatorio e la commissione provinciale per le politiche del lavoro avviano le procedure previste dal citato protocollo d'accordo provinciale per l'occupazione del 9 febbraio 2004. La procedura si focalizza sui lavoratori: viene implementato uno strumento informativo a rete che raccoglie e diffonde la scheda professionale dei lavoratori coinvolti; la scheda professionale di ciascun lavoratore viene arricchita di informazioni raccolte in seguito ad azioni orientative/formative finanziate con: secondo bando regionale orientamento fino al 30 settembre 2004 (azioni residue); F.N.O. provinciale. Il risultato atteso e' la messa in rete, continua ed aggiornata, delle caratteristiche dei lavoratori in prospettive di matching occupazionale; Per aumentare le possibilita' di incontro domanda/offerta di lavoro, la provincia di Bergamo promuove un bando finanziato dal F.N.O. provinciale per individuare societa' accreditate di out-placement, con vincolo di effettiva collocazione lavorativa; provincia e regione cooperano per utilizzare allo scopo: il bando legge n. 236 a favore delle aziende; il bando regionale orientamento per progetti a carattere di urgenza. La specifica situazione di grave difficolta' aziendale vede quindi il sostegno delle politiche integrate per il settore tessile, nella prospettiva della tenuta complessiva dell'occupazione nel mercato del lavoro bergamasco. Conclusioni.
L'osservatorio mensilmente: compila un rapporto sull'andamento complessivo del settore; monitora gli interventi di sostegno erogati dall'INPS; riferisce alla commissione lo svolgimento di progetti aziendali in atto. Si caratterizza quindi, come osservatorio provinciale permanente del settore tessile e del suo indotto a sostegno degli investimenti/innovazioni e ristrutturazioni di settore. La provincia, a supporto della congiuntura in atto, ricerca nuove strategie per il tessile e fonti ulteriori di finanziamento. Ha presentato al proposito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per l'internazionalizzazione del tessile in America Latina, in particolare in Peru', con il supporto delle locali comunita' italiane e in partenariato con aziende bergamasche.
----> Vedere Schema a pag. 34 della G.U. <----
Provincia di Bergamo: Firmato
Camera di commercio di Bergamo: Firmato
Unione industriali della provincia di Bergamo: Firmato
A.P.I. industria Bergamo: Firmato
Unione artigiani: Firmato
Associazione artigiani: Firmato
C.N.A.: Firmato
C.G.I.L.: Firmato
C.I.S.L.: Firmato
U.I.L.: Firmato
FEMCA: Firmato
FILTEA: Firmato
UILTA: Firmato
Bergamo, 7 giugno 2004
PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO A SOSTEGNO DELLA CRISI DEL SETTORE TESSILE IN REGIONE LOMBARDIA
Considerato che:
Negli ultimi tre anni in Lombardia si registra una tendenza negativa dei livelli occupazionali del settore tessile, con un numero di cessazioni di rapporti di lavoro superiore al numero di assunzioni del 14% in controtendenza con il comparto manifatturiero; L'incidenza dei lavoratori del settore tessile sul totale dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' in media del 26%, e questo dato peggiora in talune province dove tale valore e' vicino al 50%; Confrontando il settore tessile lombardo con il totale delle attivita' manifatturiere si nota che aumenta ulteriormente la quota di lavoratori del settore stesso presenti nelle liste di mobilita' relativamente alle piccole imprese; La regione Lombardia si e' gia' attivata sul tema delle crisi del tessile insediando un tavolo di confronto interdirezionale con la partecipazione delle parti sociali; Tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali on. Roberto Maroni e l'Assessore regionale alla formazione, istruzione e lavoro della regione Lombardia Alberto Guglielmo; Si concorda che:
Le parti, per le proprie rispettive competenze, considerando la situazione descritta in premessa, ritengono necessario attivare una forte azione di presidio sulle crisi occupazionali derivanti dai problemi del tessile in Lombardia. Si valorizzeranno e supporteranno tecnicamente gli interventi a sostegno dell'occupazione del settore tessile lombardo, volti a favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori in difficolta' occupazionale, che verranno promossi in modo concertato fra le istituzioni territoriali competenti in materia di politiche attive per il lavoro e le parti sociali. Si valuteranno, in questo ambito, anche le richieste delle istituzioni territoriali che, secondo accordi concertati con le parti sociali, richiederanno interventi straordinari in materia di ammortizzatori sociali al fine di sostenere i livelli occupazionali del settore tessile lombardo. La regione Lombardia, con supporto tecnico dell'agenzia regionale per il lavoro, supportera' tecnicamente le amministrazioni provinciali e le parti sociali interessate. La regione Lombardia, con il supporto di assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lavoro, istituira' un osservatorio permanente sul settore tessile nella regione, garantendo semestralmente un rapporto qualitativo e quantitativo delle dinamiche occupazionali del settore. Le parti si impegnano ad attivare trimestralmente le rispettive strutture tecniche per realizzare, in modo congiunto, approfondimenti tematici in materia di crisi occupazionale e in materia di politiche attive per il lavoro, prioritariamente relativi al settore tessile. Milano, 28 giugno 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni L'assessore alla formazione istruzione e lavoro della regione Lombardia Guglielmo |
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