Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 18 luglio 2005 |
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino Doc «Lacrima di Morro d'Alba» e fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»; Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Marche in data 4 ottobre 2004; Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Morro d'Alba il 9 marzo 2005; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005. |
| Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 3. 1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli Organi tecnici della regione Marche, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 4. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2005 Il direttore generale: Abate |
| Annesso MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI «LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA» Art. 1. Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»; «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore; «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito. Art. 2. Vitigni ammessi I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella tipologia superiore e passito): Lacrima minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatizzati, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio dei comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare. Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere quelle abituali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2200 in coltura specializzata. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; e' esclusa la forma a tendone. La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e la gradazione minima naturale sono le seguenti: «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 13 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.; «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 13 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.; «Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore: 10 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 11% vol. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. In deroga, il Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, sentita la regione interessata, puo' consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove si tratti di attivita' consolidata e preesistente. La deroga e' comunicata all'Ispettorato repressione frodi e alla Camera di commercio competente per il territorio. Fatta eccezione per la tipologia passito e' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve di vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. La tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%. La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, e' la seguente: «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%; «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore: 70%; «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 45%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore, ed il 50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre dell'anno della vendemmia; «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia; «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore: dopo il 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: colore: rosso rubino carico; odore: gradevole, intenso; sapore: gradevole, morbido caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore: colore: rosso rubino carico; odore: gradevole, intenso; sapore: gradevole, morbido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: colore: rosso piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato; odore: caratteristico piu' o meno intenso; sapore: armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui effettivo almeno 13,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; acidita' volatile massima: 1,5 g/l. estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo. Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. In riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' alla normativa vigente. Nella etichettatura di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri. Art. 8. Confezionamento Per i vini di cui all'art. 1 e sino a 5 litri, l'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro. Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacita' fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona. |
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