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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 18 luglio 2005 |  | Modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima  di Morro d'Alba». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 gennaio 1985,  e  successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine  controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima   di  Morro  d'Alba»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo disciplinare di produzione;
 Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio di tutela del vino Doc «Lacrima  di  Morro  d'Alba»  e  fatta  propria dalla regione Marche, intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
 Visto  il  parere  favorevole,  espresso al riguardo, dalla regione Marche in data 4 ottobre 2004;
 Visti  gli  esiti della pubblica audizione tenutasi in Morro d'Alba il 9 marzo 2005;
 Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Lacrima  di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica  del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima  di  Morro  d'Alba» ed all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento   in  conformita'  al  parere  espresso  dal  sopra  citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata  «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive  modifiche,  e' sostituito per intero dal testo annesso al presente  decreto  le  cui  disposizioni  entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.
 |  |  |  | Art. 2. I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia  2005,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima  di  Morro  d'Alba», provenienti da vigneti  non  ancora  iscritti,  conformemente  alle disposizioni del relativo  disciplinare  di  produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,   la   denuncia   dei   rispettivi   terreni   vitati   ai  fini dell'iscrizione  dei  medesimi  all'apposito  Albo  dei vigneti della denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro  d'Alba»  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'Albo previsto  dall'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio  degli  Organi  tecnici  della  regione  Marche,  le denunce risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 4. Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Lacrima  di  Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e' tenuto a norma di legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e  dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Annesso MODIFICA  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI «LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA»
 Art. 1.
 Denominazione dei vini
 La  denominazione  di  origine  controllata  «Lacrima di Morro» o «Lacrima  di  Morro  d'Alba» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
 «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore;
 «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.
 Art. 2.
 Vitigni ammessi
 I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima   di   Morro   d'Alba»  devono  essere  ottenuti  dalle  uve provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella tipologia   superiore   e   passito):  Lacrima  minimo  85%,  possono concorrere  alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatizzati, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro  d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati  alla  qualita'  di  tutto  il  territorio dei comuni di Morro d'Alba,  Monte  S.  Vito,  S.  Marcello,  Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia,  con  esclusione  dei  fondi  valle  e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  del  vino  «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono  essere  quelle abituali della zona di produzione e, comunque, atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche caratteristiche  di  qualita'. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita'  dei  ceppi  per  ettaro non puo' essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.
 I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona.
 I  sesti  di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; e' esclusa la forma a tendone.
 La  regione  puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
 I  sistemi  di  potatura,  in  relazione  ai  suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 La  resa  massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino  «Lacrima  di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
 «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima di Morro d'Alba»: 13 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.;
 «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 13 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.;
 «Lacrima  di  Morro»  superiore  o  «Lacrima  di  Morro d'Alba» superiore:  10 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 11% vol.
 Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla produzione dei vini a denominazione di origine di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
 Fermi  restando  i  limiti  massimi  sopra  indicati, la resa per ettaro  in  coltura  promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le  operazioni  di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate   all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  al precedente art. 3.
 In  deroga,  il Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini   -,   sentita   la   regione   interessata,   puo'   consentire l'imbottigliamento  dei  vini  anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata,  nel  territorio  della  provincia  di  Ancona, ove si tratti   di  attivita'  consolidata  e  preesistente.  La  deroga  e' comunicata   all'Ispettorato  repressione  frodi  e  alla  Camera  di commercio competente per il territorio.
 Fatta   eccezione   per   la   tipologia  passito  e'  consentito l'arricchimento  dei  mosti  e  dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti  dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti   da   uve   di   vigneti  iscritti  all'Albo  della  stessa denominazione  di  origine  controllata  oppure con mosto concentrato rettificato  o  a  mezzo  concentrazione  a freddo o altre tecnologie consentite.
 La  tipologia  «Lacrima  di  Morro»  passito  o «Lacrima di Morro d'Alba»  passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di  appassimento  che  puo'  protrarsi  fino  al  30 marzo  dell'anno successivo  a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere  anteriore  al  1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale   procedimento  deve  assicurare,  al  termine  del  periodo  di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%.
 La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, e' la seguente:
 «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;
 «Lacrima  di  Morro»  Superiore  o  «Lacrima  di  Morro d'Alba» Superiore: 70%;
 «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 45%.
 Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%  per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Lacrima  di  Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore, ed  il  50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro  d'Alba» passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di  origine.  Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita.
 Per  i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  e'  consentita soltanto  a  partire  dalla  data  per  ciascuno  di  essi di seguito indicata:
 «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre dell'anno della vendemmia;
 «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia;
 «Lacrima  di  Morro»  Superiore  o  «Lacrima  di  Morro d'Alba» Superiore:  dopo  il 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:
 colore: rosso rubino carico;
 odore: gradevole, intenso;
 sapore: gradevole, morbido caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
 «Lacrima   di  Morro»  Superiore  o  «Lacrima  di  Morro  d'Alba» Superiore:
 colore: rosso rubino carico;
 odore: gradevole, intenso;
 sapore: gradevole, morbido, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
 «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:
 colore:  rosso  piu'  o  meno  intenso,  talvolta  tendente  al granato;
 odore: caratteristico piu' o meno intenso;
 sapore: armonico, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui effettivo almeno 13,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 acidita' volatile massima: 1,5 g/l.
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
 E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con   proprio  decreto  i  limiti  indicati  dell'acidita'  totale  e dell'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione e presentazione
 Nell'etichettatura,  designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
 In  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita'  amministrative,  o  frazioni, aree, zone, localita', comprese nella  zona  delimitata nel precedente art. 3, dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' alla normativa vigente.
 Nella   etichettatura   di   cui   all'art.   1  e'  obbligatoria l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve  nel  caso  di recipienti di volume nominale fino a 3 litri.
 Art. 8.
 Confezionamento
 Per  i  vini  di cui all'art. 1 e sino a 5 litri, l'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro.
 Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro» Superiore o  «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima  di  Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacita' fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.
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