Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla modifica dell'articolo 9 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'Art. 17 DELLE LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, n. 164
Esaminata, nel corso della riunione del 23 giugno 2005, la domanda presentata dal «Consorzio vini del Trentino», con sede in Trento - legittimato ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 2000 - in data 18 aprile 2005, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla provincia di Trento;
Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 
Allegato Proposta di modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei
vini della denominazione di origine controllata «Trentino»
Art. 9.
«I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma "bordolese" o "renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di capacita' non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello in uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita' con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in sostanza inerte o da tappo a vite.
I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "liquoroso", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel"».
 
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