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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla modifica dell'articolo 9 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino». |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
 DEI  VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'Art. 17 DELLE LEGGE 10 FEBBRAIO
 1992, n. 164
 Esaminata,  nel  corso  della  riunione  del  23 giugno  2005, la domanda  presentata  dal  «Consorzio  vini del Trentino», con sede in Trento  - legittimato ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 2000 -  in data 18 aprile 2005, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 9 del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  della  denominazione di origine   controllata   «Trentino»   riconosciuta   con  decreto  del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche;
 Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla provincia di Trento;
 Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo,    ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto dirigenziale,  la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso riportato.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 |  |  |  | Allegato Proposta  di  modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino»
 Art. 9.
 «I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere  immessi  al  consumo  in  bottiglie  di  forma  "bordolese" o "renana"  o "borgognotta" o "champagnotta" di capacita' non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
 L'abbigliamento   delle  bottiglie  deve  essere  quello  in  uso tradizionale  e  comunque consono ai caratteri di un vino di qualita' con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in sostanza inerte o da tappo a vite.
 I  vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo  e  Moscato  rosa,  anche della tipologia "liquoroso", possono essere  immessi  al  consumo  nelle  caratteristiche  e  tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel"».
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