IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Chieti Visto l'art. 2545-octiesdecies, secondo comma, del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione; Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attivita' produttive; Considerato che le cooperative sotto indicate non depositano bilanci d'esercizio da oltre un quinquennio; Decreta lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies, secondo comma, del codice civile; delle sottoelencate societa' cooperative:
Pos.|C.F. |Denominazione |Sede |Data cost. --------------------------------------------------------------------- | |Agricola San | | 434|92018490695|Cristoforo |Roccaspinalveti |28 aprile 1971 --------------------------------------------------------------------- 468|00305290694|Nuova Segesta |Vasto |27 marzo 1973 --------------------------------------------------------------------- | |Gruppo Culturale | | 712|00306110693|Agora' |Vasto |15 giugno 1978 --------------------------------------------------------------------- 1034|01335520696|Tufillo |Tufillo |18 aprile 1985 --------------------------------------------------------------------- | | |San Giovanni | 1238|01433000690|Progetto 86 |Teatino |29 gennaio 1987
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione di questa Direzione provinciale del lavoro, il conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, provvede alla cancellazione delle suddette societa' cooperative dal registro medesimo. Chieti, 8 luglio 2005 Il direttore provinciale: De Paulis |