| IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto  il  decreto  ministeriale  18 luglio  2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  130  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 194 del 21 agosto   2000   «Elenco   nazionale  dei  prodotti  agroalimentari tradizionali»  ed  i  decreti  relativi  alle  revisioni  degli  anni successivi;
 Considerato che entro la data del 12 aprile 2004, termine fissato dalla  circolare  ministeriale  n.  10  del  21 dicembre  1999,  sono pervenuti   gli   elenchi   regionali   e  provinciali  dei  prodotti agroalimentari  tradizionali,  ad  eccezione  di quelli delle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna,  Umbria  e  Valle  d'Aosta, che non hanno ritenuto di dover apportare  modifiche  agli  elenchi  gia'  pubblicati  con il decreto ministeriale 22 luglio 2004;
 Considerato  che  dall'elenco  nazionale  sono state eliminate le denominazioni  che  hanno  ottenuto  la  registrazione  ai  sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;
 Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  della quinta revisione  dell'elenco  dei  prodotti  agroalimentari tradizionali in conformita'   del   disposto   dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  In  attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre  1999,  n.  350,  citato  in  epigrafe,  si provvede alla pubblicazione   della  quinta  revisione  dell'elenco  nazionale  dei prodotti  agroalimentari  definiti tradizionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
 2.  L'allegato  elenco,  articolato  su  base  regionale  e delle province  autonome  di Bolzano e Trento, costituisce parte integrante del presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 luglio 2005
 Il Direttore generale: Abate
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