Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 26 maggio 2005 |
Scioglimento della societa' cooperativa «Cooperativa Ittica Nettuno - S.c. a r.l.», in Rosolina. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Rovigo
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro. servizio politiche del lavoro delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore; Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attivita' produttive; Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attivita' produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuita' di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale sono impartite direttive atte ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione gia' disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative; Considerato che la «Cooperativa Ittica Nettuno - S.c. a r.l.», con decreto ministeriale 31 marzo 2004, era stata posta in gestione commissariale e che con nota n. 1575499 datata 4 marzo 2005 la divisione IV della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attivita' produttive, comunica che la procedura di gestione commissariale non puo' essere utilmente proseguita e che e' opportuno adottare il provvedimento di scioglimento ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Tenuto conto di quanto espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, cosi'; Decreta:
La societa' «Cooperativa Ittica Nettuno - S.c. a r.l.», con sede in 45010 Rosolina (Rovigo), piazza Martiri della Liberta' n. 3, costituita per rogito notaio dott. Livio Penzo in data 22 luglio 1996, repertorio n. 9356, R.E.A. n. 112336, Camera di commercio, industria ed artigianato di Rovigo, codice fiscale e n. 01054170293, e' sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-septiedecies del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso lo stesso e' ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni. Rovigo, 26 maggio 2005 Il direttore provinciale reggente: Drago |
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