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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 16 giugno 2005 |  | Scioglimento  della  societa'  cooperativa «Arti Grafiche Archimede a r.l.», in Milano. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
 
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con modificazioni  ed  integrazioni,  le  norme  che  erano contenute nel 1° comma dell'art. 2544 del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
 Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
 Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive, Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi, div. IVª, prot.  n. 1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali 17 luglio 2003;
 Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997 sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche' preesistenti;
 nel    caso    in   specie:   l'impossibilita'   di   funzionamento dell'assemblea  della  societa'  cooperativa «Arti Grafiche Archimede r.l.» con sede in Milano, viale Premuda, 20;
 Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
 Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
 Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;
 Visto  il  verbale  ispettivo  in  data 3 giugno 2004 relativo alla societa'  cooperativa  «Arti  Grafiche  Archimede a r.l.» con sede in Milano,  viale  Premuda,  20,  da  cui risulta che la mdesima trovasi nelle  condizioni  previste  dall'art.  2545-septiesdecies del codice civile  e  dall'art.  2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche'  sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci di esercizio   dopo   la   chiusura  del  fallimento  avvenuta  in  data 24 settembre  1998,  per  insufficienza  dell'attivo, non ha compiuto atti  di  gestione  da  allora, non persegue scopo mutualistico e non risulta  avere  attivita'  da  liquidare in misura superiore a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 luglio 2003;
 Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione  (nel  caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi sette anni consecutivi);
 Decreta:
 
 La  societa'  cooperativa  «Arti  Grafiche  Archimede a r.l.», sede legale  in  Milano,  viale  Premuda,  20 costituita per rogito notaio dott.  Ivano  Guarino  di  Milano in data 10 marzo 1993, rep. n. 3180 racc. 247  BUSC  15126/265411 codice fiscale: 10891250150 e' sciolta, senza  dar  luogo  a  nomina  di  commissario  liquidatore,  ai sensi dell'art.  2545-septiesdecies  del codice civile e dell'art. 2, comma 1,  della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci  di esercizio dopo quello di chiusura al fallimento, avvenuta in  data  24 settembre  1998,  per  insufficienza dell'attivo, non ha compiuto  atti di gestione da allora, non persegue scopo mutualistico e  non  risulta  avere  attivita'  da liquidare in misura superiore a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 luglio 2003.
 Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Milano, 16 giugno 2005
 Il direttore provinciale: Truppi
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