| IL CONSIGLIO 
 Premessa.
 Con  nota,  acquisita al protocollo dell'Autorita' n. 5420/isp/soa, del  10  febbraio 2005 la Unioncamere ha rappresentato che, a seguito dell'emanazione  della determinazione n. 14/2004, relativa ai criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione  nella  categoria  specializzata  OS18,  le  Camere di commercio   hanno  ricevuto  dalle  imprese  edili  la  richiesta  di annotazione   nel   REA,   di  quanto  indicato  al  punto  6)  della determinazione,  ovvero  del  titolo inerente la disponibilita' dello stabilimento.
 Le  Camere  di  commercio  hanno  riferito  che tra le disposizioni previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 581/1995, concernente  il  Regolamento in materia di Riordinamento delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  non rientra l'obbligo,  per  le  imprese  che  comunicano l'apertura delle unita' locali, anche presso uno stabilimento, l'esibizione di documentazione probatoria  del  titolo  di possesso o di utilizzo della sede di tali unita' locali.
 Per tali motivazioni il Consiglio dell'Autorita', nel prendere atto delle  considerazioni  espresse,  nella  seduta  del 6 aprile 2005 ha ritenuto  di  abrogare la determinazione n. 14/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 2004, e di sostituirla con la seguente. Considerato in fatto.
 La F.IN.CO. - Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le  costruzioni  -  ha  inoltrato  all'Autorita'  una segnalazione in merito   al  rilascio  delle  attestazioni  di  qualificazione  nella categoria  specializzata  OS18.  Ha segnalato che, nell'allegato A al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio 2000, n. 34 e successive   modificazioni,   e'   specificato   che   la   categoria specializzata  OS18  riguarda  «la  produzione  in stabilimento ed il montaggio  in  opera  di  strutture in acciaio e di facciata continue costituite  da  telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale».  Detta  declaratoria,  pertanto, contiene, a parere della F.IN.CO.,  al  proprio  interno un chiaro riferimento ad attivita' di produzione in stabilimento e montaggio in opera.
 La  F.IN.CO.,  in  considerazione  della  perspicua  specificazione contenuta  nella declaratoria di che trattasi, ritiene necessario, ai fini   del   rilascio  delle  attestazioni  di  qualificazione  nella categoria OS18, che:
 a) dai   certificati   di   esecuzione   presentati  dall'impresa richiedente  la  qualificazione  emerga  chiaramente,  ai  fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 5, lettere  b)  e  c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000,  e successive modificazioni, che i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti;
 b) le imprese richiedenti comprovino, ai fini della dimostrazione del  possesso  del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n. 34 e successive modificazioni, l'effettiva  disponibilita'  di uno stabilimento di produzione per un periodo   di   tempo   almeno   pari   alla  durata  della  validita' dell'attestazione di qualificazione.
 A  seguito  della  suddetta  segnalazione,  il  Servizio  Ispettivo dell'Autorita',  nell'ambito dei controlli ex art. 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000, ha proceduto a richiedere alle  SOA,  con  riferimento  ad  alcune  imprese  qualificate  nella categoria  specializzata  OS18,  la documentazione ritenuta da queste probatoria  ai  fini  del  riconoscimento  della qualificazione nella categoria  stessa  e,  in  particolare,  la documentazione con cui e' stata  comprovata  l'effettiva  disponibilita' di uno stabilimento di produzione  per  un  periodo  di  tempo  almeno  pari  alla durata di validita' dell'attestazione.
 La  documentazione  inviata dalle SOA e' risultata, in alcuni casi, costituita  da  semplici  autodichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa  senza  alcun  riferimento ne' alla localizzazione dello stabilimento    ne'    al    titolo   giustificativo   dell'effettiva disponibilita'  dello stabilimento da parte dell'impresa. Il Servizio Ispettivo,   non   ritenendo  la  documentazione  inviata  dalle  SOA sufficiente  al fine del puntuale riscontro dell'effettiva produzione dei  manufatti  previsti  dalla  declaratoria, nonche' dell'effettiva disponibilita' dello stabilimento, ha proceduto a richiedere alle SOA ed  alle  imprese  interessate  una  memoria corredata dalla relativa documentazione sulle circostanze emerse dagli esiti istruttori.
 La  documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e dalle imprese ha superato  i  profili  di  contestazione  in  ordine alle modalita' di accertamento dei requisiti, ma ha evidenziato la necessita', da parte degli   operatori  del  settore  e  delle  relative  associazioni  di categoria,   di  un  incontro  volto  ad  approfondire  le  questioni prospettate  ed,  in  particolare,  una  corretta  lettura  del  dato normativo  di  riferimento. L'esigenza di approfondire la tematica in ordine  alla  qualificazione  nella  categoria  specializzata  OS18 e scaturita anche dalle pertinenti osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle imprese a seguito della richiesta di chiarimenti del Servizio Ispettivo.
 E'  stato precisato, infatti, che non puo' essere ritenuta ostativa al  rilascio  della  attestazione nella categoria OS18 la circostanza che  lo  stabilimento  sia ubicato all'interno del cantiere allestito per  una determinata commessa, posto che l'attivita' delle imprese di costruzione  e'  caratterizzata  dal  fatto  che  la produzione viene realizzata attraverso molteplici cantieri allestiti per singole opere e,   come   tali,  temporanei  ed,  inoltre,  hanno  evidenziato  che richiedere  la disponibilita' di uno stabilimento per tutta la durata di   validita'   dell'attestazione  vorrebbe  dire,  in  pratica,  la richiesta di ulteriore requisito di ordine speciale occorrente per la qualificazione  nella  categoria  specializzata  OS18  oltre a quelli previsti  dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni.
 Anche  in  ordine al requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettere b)  e  c)  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive   modificazioni,   e'  stato  precisato  che  i  contratti d'appalto  cui si riferiscono le prestazioni sono sorti anteriormente all'entrata  in  vigore  dello  stesso D.P.R., ovvero in epoca in cui vigeva  prima  il  decreto  ministeriale  25 febbraio 1982, n. 770, e successivamente il decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304. Sotto la  disciplina  di  dette  norme le lavorazioni oggi ricomprese nella categoria  specializzata  OS18  venivano  ricondotte  rispettivamente nella  categoria  17  e  nella  categoria  S18  per  le quali non era prevista,  ai  fini  della  qualificazione,  la disponibilita' di uno stabilimento di produzione.
 Al   fine   di  approfondire  la  lettura  del  dato  normativo  di riferimento,  sono state convocate in audizione anche le associazioni di  categoria  ANCE,  AGI,  ANCPL  e  F.IN.CO. In tale sede, l'AGI ha osservato  che l'utilizzo di termini come «produzione in stabilimento o propri stabilimenti» sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento al  fatto che detto stabilimento debba collocarsi fuori dal cantiere. In  questo  senso e' da considerare come la stessa situazione occorra per  la  categoria specializzata OS13 dove, sebbene la corrispondente declaratoria  faccia  riferimento  al termine stabilimento, non si e' mai  dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese realizzano in  cantiere  valga  ad  integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto l'AGI  che,  fermo  restando  quanto  precede,  in senso speculare ed opposto,  non  puo' nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilita' di  uno  stabilimento  per  la produzione dei componenti in questione fuori  dal  cantiere  sia poi obbligato a mettere in opera in tutti i cantieri  in  corso  tali  componenti.  Sarebbe infatti singolare che avendo,  ad  esempio,  uno  stabilimento  in  una  citta'  X si debba trasportare  le  componenti  ivi prodotte in tutta Italia o nel resto del  mondo.  La  F.IN.CO.  ha richiamato quanto indicato nell'atto di segnalazione  ed, in particolare, la necessita' che la qualificazione nella  categoria  specializzata OS18 puo' essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti.
 Considerato in diritto.
 La  declaratoria  di  cui all'allegato A del decreto del Presidente della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, relativamente  alla categoria specializzata 0S18 prevede «lavorazioni costituite  dalla produzione in stabilimento e dal montaggio in opera di  strutture  in  acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici   ed   elementi  modulari  in  vetro  o  altro  materiale». L'Autorita',  con  la  determinazione  del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto  7,  lettera e) dell'allegato alla determinazione, ha precisato che la qualificazione nelle categorie specializzate OS13, OS18 e OS32 puo' essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati  prodotti  dall'installatore stesso in propri stabilimenti. Con il  comunicato  alle  SOA  del  19 febbraio  2001, n. 1 al punto 11), l'Autorita'  ha,  poi,  chiarito  che:  ...  la  qualificazione nelle categorie  OS13,  OS18,  OS32  puo'  essere attribuita solo qualora i componenti  messi  in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri  stabilimenti  e  non  puo' essere attribuita quando l'impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi.
 L'elemento di novita' introdotto dal legislatore nella declaratoria della  categoria specializzata OS18 di cui all'allegato A del decreto del   Presidente   della   Repubblica   n.   34/2000,   e  successive modificazioni,  rispetto  alle  declaratorie  dei  precedenti decreti ministeriali  n. 770/1982 e n. 304/1998, e stato quello di introdurre la  locuzione  produzione  in  stabilimento. La novita', pertanto, e' stata  quella  di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese  che  abbiano una effettiva capacita' aziendale di produrre e mettere  in  opera  gli  elementi  previsti  dalla declaratoria della suddetta categoria OS18.
 L'esigenza  di  riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese  caratterizzate  da una peculiare capacita' ed organizzazione aziendale  e'  stata  determinata  dalla  specificita'  tecnica degli elementi   rientranti   in   detta  categoria  e  nella  esigenza  di individuare  in  capo  ad  uno  stesso  soggetto la titolarita' della produzione e della messa in opera in quanto il soggetto che ha ideato e  definito tutti gli aspetti tecnici e', di conseguenza, in grado di assicurare la produzione in qualita' nei propri stabilimenti.
 La   precedente  normativa  dell'Albo  Nazionale  dei  Costruttori, infatti,   non   prevedeva   per  tale  categoria  la  produzione  in stabilimento e da cio' deriva la fondata osservazione che le imprese, nella  prima fase di avvio del nuovo sistema di qualificazione di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni,  hanno  dimostrato i lavori eseguiti, anche sulla base di  una produzione allestita in cantiere o sulla base di stabilimenti all'uopo affittati per la durata della commessa, ma deriva, altresi', l'infondata  argomentazione  che,  ai sensi delle caratteristiche del nuovo  sistema  di  qualificazione,  e'  sufficiente,  ai  fini della qualificazione,  la  prova di aver effettuato tale lavorazione in uno stabilimento  la  cui  disponibilita'  e'  limitata  al  momento  del rilascio della attestazione di qualificazione.
 La  qualificazione  nelle  categorie  specializzate individuate con l'acronimo  OS  e'  conseguita  dimostrando  capacita' di eseguire in proprio  l'attivita'  delle  lavorazioni  che costituiscono parte del processo  realizzativo di un'opera o di un intervento che necessitano di   una   particolare   specializzazione   e   professionalita';  la qualificazione  nelle  categorie  specializzate presuppone, pertanto, effettiva  capacita' operativa ed organizzativa, come, d'altra parte, e' indicato nelle premesse dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni.
 In   tale  contesto,  dal  combinato  disposto  della  declaratoria dell'allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000,  e  successive modificazioni, e dell'art. 18, comma 8, dello stesso   decreto   del   Presidente   della  Repubblica  risulta  che l'accertamento  della  sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella categoria OS18 non puo' prescindere dalla verifica circa la disponibilita' dello stabilimento di produzione.
 L'accertamento   sulla   disponibilita'   dello  stabilimento  deve implicare  necessariamente  la disponibilita' attuale e futura, posto che,   solo  attraverso  l'accertamento  della  disponibilita'  dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione risulta comprovata la  capacita'  dell'impresa  ad  eseguire  la  specifica  prestazione richiesta  oggi  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000, e successive modificazioni. A parere di questa Autorita', le argomentazioni  rappresentate  dagli  operatori  del  settore e dalle associazioni  di  categoria  si  basano essenzialmente sulle esigenze organizzative  dell'attivita'  produttiva  delle imprese e, pertanto, non  rilevano in ordine alla necessita' dell'effettiva disponibilita' di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla  durata  di  validita'  dell'attestazione  di qualificazione. Il concetto  di produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve essere  analizzato,  infatti,  ai  fini  della  qualificazione  nella corrispondente  categoria non ad altri fini. Per l'attribuzione della qualificazione   nella   categoria  specializzata  OS18  deve  essere dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con macchinari   e   maestranze  idonee.  Questa  dotazione  implica  una specifica   capacita'   aziendale  nel  settore  della  categoria  e, conseguentemente,   la  sicurezza  che  l'impresa  ha  una  specifica organizzazione   aziendale   tesa  alla  produzione  delle  strutture previste  nella  suddetta  categoria.  Tale  assunto non puo', pero', comportare  che  solo  i  prodotti di un certo stabilimento X debbano essere  posti in opera in tutti i cantieri di pertinenza dell'impresa presenti  in  aree  geografiche diverse da quella ove l'impresa ha in disponibilita' uno stabilimento di produzione.
 La  necessaria  provenienza  di  alcuni  manufatti  da  individuati stabilimenti  puo'  discendere, invece, solo quando le norme tecniche ed   amministrative  di  settore  prevedano  specifiche  abilitazioni tecniche   ed  amministrative  per  la  produzione  e  l'utilizzo  di determinati componenti.
 Da  cio'  discende  l'infondata  argomentazione  della segnalazione della  F.IN.CO. in ordine alla necessita' che la qualificazione nella categoria  OS18  puo'  essere  attribuita  qualora,  in  relazione al requisito  inerente  i  lavori  eseguiti,  i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti.
 La   necessaria   specifica   organizzazione  aziendale  per  sotto attivita'  dell'azienda e' contenuta ed e' stata ribadita anche dalla determinazione  dell'Autorita'  in  tema  di  trasferimento  di  ramo d'azienda ove e' stato previsto che la possibilita' di distinguere in rami l'azienda, comunque, e' condizionata da:
 a) esercizio   di   piu'   attivita'   imprenditoriali  da  parte dell'imprenditore   mediante   un'unica   organizzazione  di  impresa (risorse, persone, attrezzature);
 b) un'articolazione  dell'organizzazione  in sotto-organizzazioni corrispondenti alle diverse attivita', tale per cui ne esista una per ciascuna di queste.
 E'  soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si puo' parlare  di  azienda  suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.
 Oggetto  del  trasferimento  di  azienda  o  di un suo ramo saranno dunque  alcuni  beni  materiali  e  altri  immateriali, unitariamente considerati  proprio  perche'  tra  loro  funzionalmente organizzati: attrezzature  (edifici,  macchinari),  know how (brevetti, esperienza acquisita),  avviamento  (clientela),  rapporti  giuridici  (crediti, debiti).
 La   sotto-organizzazione   oggetto   del  trasferimento  del  ramo d'azienda  relative  alle  lavorazioni  nella  categoria OS18 ai fini della  loro  unitaria e funzionale organizzazione, deve ricomprendere necessariamente  la disponibilita' dello stabilimento che costituisce il   mezzo  d'opera  indispensabile  ai  fini  dell'esecuzione  delle lavorazioni previste dalla relativa declaratoria.
 L'effettiva   disponibilita'   dello   stabilimento  di  produzione assolve,  ai  fini  del  riconoscimento  della  qualificazione  nella categoria OS18, la ricorrenza del requisito di cui all'art. 18, comma 8,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000,  e successive modificazioni, laddove prevede che l'adeguata attrezzatura tecnica  consiste  nella  dotazione  stabile  di  attrezzature, mezzi d'opera  ed  equipaggiamento  tecnico,  in  proprieta' o in locazione finanziaria o in noleggio.
 L'art.  18,  comma 8, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica  prevede  che  il  requisito  possa  essere  provato non solo mediante   l'effettiva   proprieta'   in   capo   all'impresa   della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalita', tra cui i contratti  di  noleggio  o  di  locazione  finanziaria.  Ne discende, dunque,   che  lo  stabilimento  non  dovra'  essere  necessariamente acquisito  in  proprieta',  ma  potra'  essere  acquisito, in maniera continuativa  e  stabile, anche ad altro titolo, purche' il contratto da cui la disponibilita' trae origine sia trasferibile secondo quanto gia'  espresso  nelle  determinazioni  del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5.
 Infatti, e' necessario, per le considerazioni sopra svolte relative alla  cessione  del  ramo  aziendale afferente la categoria OS18, che nell'ipotesi  di  cessione  transiti  in capo al cessionario oltre al know  how e al personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella  categoria,  anche  lo  stabilimento  in  cui  si effettuano le lavorazioni stesse.
 In  base alle considerazioni svolte, ad integrazione di quanto gia' espresso nella determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera   e),   dell'allegato   alla   determinazione  in  ordine  al riconoscimento   della   qualificazione   nella  categoria  OS18,  si specifica che:
 1)  l'accertamento  della  sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica,   ai   sensi   del  combinato  disposto  della  declaratoria dell'allegato   A   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio  2000,  n. 34, e successive modificazioni, e dell'art. 18, comma  8,  del  medesimo  decreto del Presidente della Repubblica non puo'   prescindere  dalla  verifica  circa  la  disponibilita'  dello stabilimento  di  produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera;
 2) la disponibilita' dello stabilimento di produzione deve essere attuale  e  futura,  posto  che  solo attraverso l'accertamento della disponibilita'     dello    stabilimento    per    l'intera    durata dell'attestazione,   e'   comprovata  la  capacita'  dell'impresa  ad eseguire   la  specifica  prestazione  richiesta  dalla  declaratoria dell'allegato A) del suddetto D.P.R.;
 3)  lo  stabilimento  -  tenuto conto che l'art. 18, comma 8, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000, e successive modificazioni, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica, prevede  che  il possesso del requisito possa essere provato non solo mediante   l'effettiva   proprieta'   in   capo   all'impresa   della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalita', tra cui i contratti  di noleggio o di locazione finanziaria - non dovra' essere necessariamente  acquisito in proprieta', ma potra' essere acquisito, in  maniera  continuativa e stabile anche ad altro titolo, purche' il contratto  da  cui  la  disponibilita'  trae origine sia trasferibile secondo  quanto gia' espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5;
 4)  la  qualificazione  puo' essere attribuita anche nel caso che per  i  lavori  eseguiti  non  siano  stati  impiegati esclusivamente componenti  e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 5) la condizione che la disponibilita' dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l'obbligo per l'impresa attestata   di   chiedere   la  modifica  dell'attestazione,  con  la eliminazione  della  qualificazione  nella  categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilita';
 6)  il  titolo  inerente  la disponibilita' dello stabilimento si intendera' dimostrato:
 con   esibizione   presso   la   SOA  del  titolo  inerente  la disponibilita' dello stabilimento;
 con  denuncia  alla  Camera  di  commercio dell'apertura di una unita' locale presso il medesimo stabilimento con codice attivita' 28 (Codice  ateco  - fabbricazione e lavorazione del prodotti in metallo esclusi macchine e impianti).
 Analogamente,  nell'adempimento  dell'obbligo  di  cui al punto 5), l'impresa  presentera'  alla  SOA  anche  la  denuncia alla Camera di commercio relativa alla chiusura dello stabilimento.
 La  presente determinazione sostituisce ed abroga la determinazione n.  14  dell'8 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219  del  17 settembre  2004, i cui effetti rimangono salvi sino alla pubblicazione della presente.
 Roma, 13 aprile 2005
 Il presidente: Rossi Brigante
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