| IL CONSIGLIO 
 Premesso.
 Sono  pervenute  all'Autorita'  numerose  segnalazioni  relative ad appalti  per  la cui esecuzione le stazioni appaltanti hanno previsto una  suddivisione in piu' parti da affidare separatamente (variamente individuate,  come «lotti» o come «stralci»), spesso tutte relative a lavorazioni  appartenenti ad una singola categoria di opere, generale o specializzata.
 Contestualmente,  si  e'  posto il problema analogo della possibile elusione  delle  norme  poste  a garanzia della concorrenza anche con riferimento  all'ipotesi inversa dell'accorpamento di piu' appalti di lavori al fine dell'affidamento al c.d. «general contractor».
 Rilevanti sono le implicazioni di tali frazionamenti o accorpamenti di  appalti  di  lavori pubblici sulle modalita' di affidamento delle opere  e  sulla loro esecuzione e, pertanto, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito. In diritto.
 Al  fine  di un corretto inquadramento della tematica in questione, occorre in primo luogo analizzare la disciplina normativa.
 Il  legislatore  del  regolamento sulla contabilita' generale dello Stato  (regio  decreto  23 maggio  1924,  n. 827), ha ritenuto che il frazionamento   dell'opera  pubblica  in  lotti  successivi  sia  una modalita'  di  realizzazione  di cui le stazioni appaltanti dovessero servirsi solo in casi eccezionali.
 Infatti,  l'art.  43  stabilisce  che, per il complesso di una sola opera  o  di  un  solo  lavoro,  si  puo' procedere mediante progetti parziali  e  contratti  distinti  con  piu'  imprese  solo in caso di «speciali  necessita'  da  farsi constare nel decreto di approvazione del  contratto»  e, al secondo comma, detta il principio di carattere generale  in base al quale, quando i lavori formino parte di un unico intervento,  l'impresa  appaltatrice  deve essere la stessa e si deve procedere  ad un unico contratto, non ammettendosi alcuna artificiosa suddivisione.
 Infine,  l'art.  37  del citato regio decreto consente di appaltare separatamente  i  lavori,  suddividendoli  in lotti, «quando cio' sia riconosciuto piu' vantaggioso per l'amministrazione».
 L'ipotesi  di  realizzazione  dell'opera  mediante  suddivisione in lotti  e' stata prevista anche dalla legge quadro sui lavori pubblici che,  al  riguardo,  ha  provveduto a dettare in modo piu' concreto e dettagliato limiti e modalita' di attuazione.
 L'art.   14,  comma  7,  della  legge  n.  109/1994,  e  successive modificazioni,  consente,  infatti,  all'amministrazione  di inserire nella  programmazione  annuale  anche  uno  solo  o  piu' lotti di un intervento  (cosi'  legittimando un modus operandi largamente diffuso tra  le stazioni appaltanti), a condizione che sia stata elaborata la progettazione  almeno  preliminare  dell'intera  opera  e siano state quantificate  le  risorse finanziarie complessivamente occorrenti, al fine   di   raggiungere   un  sufficiente  grado  di  certezza  sulla realizzabilita' dell'intero intervento.
 Inoltre,   il   legislatore   della   legge  quadro  ha  introdotto l'importante  condizione  della «funzionalita» del singolo lotto: ha, cioe',  prescritto  che,  affinche'  sia  consentita una ripartizione dell'opera,    le   stazioni   appaltanti   debbano   necessariamente individuare  dei  lotti  «funzionali», ossia delle parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalita',  fruibilita'  e  fattibilita', indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.
 In  tal  modo,  richiedendo inderogabilmente che ogni singolo lotto abbia una sua propria autonomia, cioe' una sua utilita', non vi sara' pericolo  di  un inutile dispendio di denaro pubblico per il caso che la restante parte dell'intervento non venga poi realizzata.
 A tale scopo, la legge quadro prescrive che l'amministrazione debba nominare,  nell'ambito  del  proprio  personale, un soggetto idoneo a certificare  «la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto»,  soggetto  che  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n. 554 (art. 8, primo comma, lettera p), punto 3) identifica  nel responsabile del procedimento, attribuendogli l'onere di  accertare ed attestare l'idoneita' dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento».
 Nella  prassi,  la  suddivisione  di  un'opera  in  piu'  parti, da affidare  con  contratti  distinti, e' una modalita' utilizzata dalle stazioni  appaltanti  soprattutto  nelle  ipotesi  di  interventi  di notevoli   dimensioni   che  si  prestano  ad  essere  «spezzati»  in sub-affidamenti, definiti «lotti».
 Esempi  tipici  riguardano  la costruzione di infrastrutture per la viabilita',  oppure la realizzazione di complessi edifici, aventi una unita'  funzionale,  ma costituiti da patti strutturalmente autonome, come campus scolastici o complessi industriali.
 Se,  dunque,  l'opera  consiste  in  un edificio, o un complesso di edifici  destinati, per esempio, ad una scuola o ad un ospedale, o se trattasi  di  una  strada,  una  fognatura  o un acquedotto, i lavori realizzati  con  il  singolo  appalto  devono  consentire la parziale apertura al pubblico o, comunque, l'attivazione del servizio al quale l'opera e' destinata.
 La  suddivisione in lotti funzionali puo', in tal modo, trovare una giustificazione  in termini di efficienza ed economicita' ed evitare, nel  caso  di mancato completamento dell'opera, uno spreco di risorse economiche e, quindi, un danno per l'erario.
 Si  e'  riscontrato  tuttavia  che, in alcuni casi, la suddivisione dell'opera  in  lotti  da  appaltare  separatamente  non  soddisfa le condizioni  della  «fruibilita»  e della «funzionalita» delle singole parti, come richiesto dal legislatore.
 A  maggior  ragione  cio'  accade nei casi di appalto «scorporato». Tale  modalita'  di  affidamento, diversa dalla suddivisione in lotti non  funzionali,  ma  parimenti  elusiva delle disposizioni di legge, viene  attuata, ad esempio, quando la stazione appaltante affida, con appalti  separati,  da  un lato la realizzazione della parte edile di un'opera    pubblica    e   dall'altro   l'esecuzione   delle   opere impiantistiche.
 Quando  un'opera  costituente  un'unita'  strutturale  e funzionale viene  eseguita affidando separatamente parti distinte di essa non si puo'   neanche  parlare  di  suddivisione  dell'opera  in  lotti,  ma piuttosto  di  «scorporamento  degli  appalti»  o esecuzione mediante appalti parziali.
 Tale  istituto  non  puo'  trovare  applicazione  per  le  opere  a caratteristiche tecniche comuni (come la costruzione di un edificio), ma  soltanto  quando  l'appalto «scorporato» richieda una particolare specializzazione  tecnica o artistica come ad esempio nel caso di cui all'art.  19,  comma  1-quater  della legge n. 109/1994, e successive modificazioni,  relativo ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
 In  tali  evenienze, pertanto, le stazioni appaltanti effettuano un artificioso frazionamento dell'opera al fine di aggirare la normativa nazionale e comunitaria.
 Infatti,   la  disciplina  delle  procedure  di  affidamento  varia notevolmente  a seconda dell'importo dei lavori posto a base di gara, prevedendo  modalita'  sempre  piu'  vincolanti  all'aumentare  dello stesso,  con  particolare  riguardo  agli obblighi di pubblicita' dei bandi, che determinano l'ampiezza del mercato al quale ci si rivolge.
 Ma  soprattutto  l'importo  dei  singoli  affidamenti  puo'  essere artificiosamente  ridotto al fine di far rientrare l'intervento nelle soglie  massime  indicate  dalla  legge  per ricorrere a procedure di scelta del contraente che limitano la concorrenza.
 Ci  si riferisce soprattutto al ricorso al sistema della trattativa privata,  di  cui  all'art.  24  della  legge quadro ed e' proprio in questo  ambito  che  il  frazionamento  dell'importo  complessivo del lavoro,  con  il  conseguente  abbassamento  dell'importo dei singoli affidamenti,  puo'  drasticamente  condizionare  la  possibilita'  di confronto tra gli operatori del mercato.
 Il  citato art. 24, infatti, disciplina tassativamente i casi per i quali  e'  ammesso  l'affidamento  a  trattativa privata, per importi rientranti  nella  soglia massima di 300.000 euro, richiedendo sempre la  motivazione  della  scelta,  ma svincolando gli affidamenti al di sotto  dei  100.000 euro dall'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, imposta invece per gli appalti di importo compreso tra 100.000 e 300.000 euro.
 L'art.  41  sopra  citato  elenca  infatti  i  casi, da considerare tassativi,  in  cui  e' ammesso il ricorso alla trattativa privata, e cioe',  in particolare, quando precedenti incanti o licitazioni siano andati  deserti,  o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserti; o quando occorre acquistare cose la cui produzione e' garantita da privativa industriale, o per la cui natura  non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; o  quando  l'urgenza  dei  lavori e' tale da non consentire l'indugio degli  incanti  o  della licitazione; ed in generale quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze.
 In  particolare  in tema di urgenza, al fine di evitare che tramite lo strumento del frazionamento degli appalti venga elusa la normativa sulle  procedure  di  aggiudicazione,  appare  di  grande  rilievo la recente  pronuncia  della  Corte  di Giustizia CE (sent. 14 settembre 2004  n.  C.358/02) con la quale si evidenzia che «la circostanza che sin dall'inizio venga previsto di procedere all'esecuzione dei lavori per  lotti  in  funzione  ed  a misura degli stanziamenti di volta in volta disponibili, non dimostra alcuna urgenza imperativa ed attiene, al   contrario,  all'organizzazione  effettuata  dall'amministrazione aggiudicatrice».
 Peraltro,  lo  stesso art. 24 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, stabilisce espressamente al comma 4 che «nessun lavoro puo'  essere diviso in piu' affidamenti al fine dell'applicazione del presente  articolo»  e,  al comma 7, che «qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo'  essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera».
 La  ratio  delle  disposizioni sopra ricordate e' proprio quella di dissuadere  le  amministrazioni  dall'artificioso frazionamento degli appalti  al fine di ledere il principio della concorrenza mediante il ricorso alla trattativa privata.
 In particolare, questa Autorita' con la determinazione n. 1/2000 ha chiarito che, mentre il comma 1 dell'art. 24 della legge n. 109/1994, e  successive  modificazioni,  prevede  l'elencazione tassativa delle ipotesi  in  cui  e'  consentito  ricorrere al sistema di affidamento della  trattativa privata, il comma 7 del medesimo articolo introduce un  rigoroso,  ulteriore  divieto  in  quanto,  nel  caso  in  cui il precedente  lotto funzionale sia stato affidato a trattativa privata, non  e'  consentito assegnare con tale procedura il lotto successivo, anche quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1.
 Appare  opportuno  aggiungere che la suddivisione in lotti se da un lato   puo'  consentire  un  piu'  rapido  completamento  dell'opera, dall'altro  presenta  anche  significativi  inconvenienti,  derivanti dalla  necessita'  di  stipulare  una  pluralita' di contratti, dalla possibilita'   di   un   incremento   del  costo  complessivo  e  dal frazionamento delle responsabilita' contrattuali.
 Inoltre, da un punto di vista tecnico-organizzativo, la presenza di piu'  imprese  nel cantiere puo' generare problemi di coordinamento e quindi  un  maggior  impegno  per  la stazione appaltante. Da cio' la necessita' per le stazioni appaltanti di valutare in termini generali e  globali  la  convenienza  a procedere ad appalti separati anche in presenza di lotti autonomamente funzionali e fruibili.
 Il  problema  della possibile elusione delle norme poste a garanzia della  concorrenza  si  pone  anche  con  riferimento  all'ipotesi di accorpamento  di  lavori che, al contrario del caso appena esaminato, presentano singolarmente in concreto i requisiti della funzionalita', fattibilita' e fruibilita'.
 In  particolare,  il  problema  puo'  porsi  con  riferimento  agli affidamenti a «general contractor».
 Si  rileva  che,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  3  del  decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, «in sede di prima applicazione... i  soggetti  aggiudicatori  adottano...  l'affidamento  a  contraente generale  per  la  realizzazione  dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta  milioni  di  euro  che presentino uno dei seguenti requisiti:   interconnessione   con  altri  sistemi  di  collegamento europei;  complessita'  dell'intervento  tale  da richiedere un'unica logica   realizzativa  e  gestionale,  nonche'  estrema  complessita' tecnico-organizzativa».
 Con  riferimento  a  un  bando  di  gara emanato da Grandi Stazioni S.p.a.,  il  TAR  Lazio ha avuto modo di pronunciarsi (sent. 11 marzo 2004  n.  2375)  in  ordine alla ammissibilita' dell'accorpamento dei lavori ai fini dell'affidamento a contraente generale.
 Nel  caso di specie il giudice amministrativo ha precisato che «non basta   predicare   l'unitarieta'  strategica  degli  interventi  per dimostrare  la  necessita'  di  trattarli  tutti in un unico appalto. Occorre  piuttosto  dimostrare  che  l'accorpamento sia preferibile a fronte di altre soluzioni industriali possibili e che l'eterogeneita' dei  lavori, pur se da realizzare in contesti geografici, urbanistici ed  architettonici  variegati  ed irriducibili, sia un costo comunque superabile  dai  benefici  dell'unica procedura». E ancora «se e' ben vero  che non e' sempre illegittima la sommatoria dei vari interventi in  un  unico  grande  progetto...  l'innalzamento  della  soglia  di partecipazione  delle  imprese alla gara deve essere la risultante di un'esigenza ponderata, razionale e proporzionata al fine...».
 Nel  richiamare l'art. 97 Cost. e i criteri di trasparenza, massima partecipazione,   efficienza,   efficacia  e  tempestivita',  il  TAR considera  che  anche il trattamento mediante una pluralita' di gare, «nella  misura  in  cui  parifica  i tempi e le modalita' di tutte le procedure  merce'  lotti  adeguati  anche  all'effettiva  realta' del mercato»  puo'  contribuire  ad assicurare comunque l'omogeneita' dei comportamenti,  «obiettivo  raggiungibile  mediante identici standard costruttivi e qualitativi, piu' che con un'unita' forzata».
 In  definitiva,  l'accorpamento non deve rappresentare lo strumento per  raggiungere  la  soglia  dell'importo minimo per l'affidamento a contraente generale, ma deve essere la risultanza di una approfondita analisi  relativamente  agli obiettivi, ai mezzi a disposizione ed ai finanziamenti disponibili.
 I   rigorosi   requisiti  richiesti  dal  legislatore  al  fine  di consentire  l'affidamento  a contraente generale comportano quindi la necessita'  di operare valutazioni e scelte di notevole complessita', relativamente  alle  effettive esigenze sottese a ogni intervento, ai tempi   occorrenti  per  ciascuna  realizzazione,  all'incremento  di funzionalita' che l'esecuzione contemporanea, ove possibile, potrebbe portare,  e  al  grado  di  complessita'  delle  conoscenze  tecniche necessarie alla realizzazione del progetto.
 Al  contrario,  l'accorpamento di lavori non e' giustificato quando ciascun  intervento  presenta  in realta' caratteristiche ed esigenze differenziate  alle  quali  si  potrebbe  ben fare fronte con appalti separati  di  minore  importo  senza  per  questo  comprometterne  la efficiente realizzazione.
 Occorre, infatti, considerare che l'accorpamento di lavori, che ben potrebbero  essere  funzionalmente  separati,  ha riflessi di rilievo sulla   partecipazione   alle   gare   delle   imprese   che  risulta sensibilmente   ristretta,   stante  i  requisiti  di  qualificazione richiesti per la partecipazione a questo genere di affidamenti.
 In base alle considerazioni sopra esposte, si ritiene che:
 a) l'esecuzione  di  un'opera  puo'  essere  frazionata solo se i lavori  oggetto  di  ciascun  appalto  sono  comunque  immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l'opera deve assolvere;
 b) le  stazioni  appaltanti,  in merito alla scelta di frazionare gli   appalti,  devono  operare  una  corretta  pianificazione  degli interventi e certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di  ciascun  lotto  unicamente  nei  casi  in  cui  le  «parti» di un intervento,    singolarmente    considerate,    evidenzino   autonoma funzionalita'   e   una   propria  utilita'  correlata  all'interesse pubblico,    indipendentemente    dalla    realizzazione   dell'opera complessiva;
 c) le  stazioni appaltanti, in merito alla scelta di accorpare in un'unica  procedura  ad  evidenza  pubblica  piu'  appalti di lavori, devono fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da  detta  scelta,  a  confronto  con  le altre soluzioni industriali possibili,  in  un'ottica  di efficienza, economicita' e coerenza con gli   obiettivi  da  raggiungere  e  nel  rispetto  dei  principi  di trasparenza e di massima partecipazione alle gare.
 Roma, 9 giugno 2005
 Il presidente: Rossi Brigante
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