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| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 20 giugno 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Cani De Franceschi Thais, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza  con  la  quale la sig.ra Cani De Franceschi Thais cittadina  italiana,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di «medico  cirujano»  conseguito in Venezuela,ai fini dell'esercizio in Italia della professione medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e  9 giugno  2005,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del gia' citato decreto  legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Cani De Franceschi Thais e' risultata idonea;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 
 1.  Il  titolo  di medico cirujano rilasciato in data 10 marzo 1987 dalla  «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) alla sig.ra  Cani  De Franceschi Thais, cittadina italiana, nata a Caracas (Venezuela)   il   16 aprile   1955,  e'  riconosciuto  quale  titolo abilitante  per  l'esercizio  in  Italia  della professione di medico chirurgo.
 2.   La  dott.ssa  Cani  De  Franceschi  Thais  e'  autorizzata  ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 giugno 2005
 Il direttore generale: Mastrocola
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