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| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 |  | Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti  di  prevenzione  e  contrasto nei confronti del terrorismo internazionale,  anche  alla  luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione   di  ulteriori  misure  preventive  e  sanzionatorie, nonche' di idonei dispositivi operativi;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i   Ministri   degli   affari   esteri,   delle   comunicazioni,  per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
 
 1.  All'articolo  18-bis  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche ai
 responsabili  di livello almeno provinciale degli uffici o reparti
 della  Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per
 lo  svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli
 ufficiali  di  polizia  giudiziaria  dagli  stessi  designati ed a
 quelli  del  Corpo  della  guardia  di finanza, limitatamente agli
 aspetti  connessi  al  finanziamento  del  terrorismo,  al fine di
 acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la
 prevenzione  e  repressione  dei delitti commessi per finalita' di
 terrorismo,  anche  internazionale,  o  di  eversione  dell'ordine
 democratico."; b) al comma 2, le parole: "Al personale di polizia indicato nel comma
 1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Al  personale  di polizia
 indicato nei commi 1 e 1-bis".
 |  |  |  | Art. 2 Permessi di soggiorno a fini investigativi
 
 1.  Anche  fuori  dei  casi  di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo  1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto   legislativo   25   luglio   1998,   n.  286,  e  successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 286 del 1998",  e  in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo  n.  286  del  1998,  quando,  nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per  finalita'  di  terrorismo,  anche internazionale, o di eversione dell'ordine  democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel   territorio  dello  Stato  dello  straniero  che  abbia  offerto all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente  le  caratteristiche  di  cui  al  comma 3 dell'articolo 9 del citato   decreto-legge   n.   8  del  1991,  il  questore,  anche  su segnalazione  del  Procuratore  della Repubblica, dei responsabili di livello  almeno  provinciale  delle  Forze  di  polizia o dei Servizi informativi  e  di  sicurezza,  rilascia  allo straniero uno speciale permesso  di  soggiorno,  di  durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
 2.  Con  la  segnalazione  di  cui  al  comma  1 sono comunicati al questore  gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi   indicate,   con  particolare  riferimento  alla  rilevanza  del contributo offerto dallo straniero.
 3.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del presente articolo puo' essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.  Esso  e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita'  dello  stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli  altri  organi  di  cui  al  comma  1  o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
 4.  Per  quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
 5.   Quando   la  collaborazione  offerta  ha  avuto  straordinaria rilevanza  per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici  alla  vita  o  all'incolumita'  delle  persone o per la concreta  riduzione  delle  conseguenze  dannose  o  pericolose degli attentati  stessi,  allo  straniero  puo' essere concessa la carta di soggiorno,  anche  in  deroga  alle  disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
 |  |  |  | Art. 3 Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri
 per motivi di prevenzione del terrorismo
 
 1.  Oltre  a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto puo' disporre, informando  preventivamente  il  Ministro  dell'interno, l'espulsione dello   straniero   appartenente   ad  una  delle  categorie  di  cui all'articolo  18  della  legge  22  maggio  1975,  n.  152, o nei cui confronti  vi  sono  fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel   territorio  dello  Stato  possa  in  qualsiasi  modo  agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
 2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  l'espulsione  e'  eseguita immediatamente,  salvo  che  si  tratti di persona detenuta, anche in deroga  alle  disposizioni  del  comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello  straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al  comma  5-bis  del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi  di  espulsione  di  cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
 3.  Il  prefetto  puo'  altresi' omettere, sospendere o revocare il provvedimento  di  espulsione  di  cui  all'articolo 13, comma 2, del decreto  legislativo  n.  286 del 1998, informando preventivamente il Ministro   dell'interno,  quando  sussistono  le  condizioni  per  il rilascio  del  permesso  di  soggiorno  di cui all'articolo 2, ovvero quando  sia  necessario  per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione  di  attivita'  terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle   indagini   o   delle   attivita'   informative  dirette  alla individuazione  o  alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalita' di terrorismo.
 4.  Contro  i  decreti  di  espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio.
 5.  Quando  nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli  di  cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286  del  1998  la  decisione  dipende dalla cognizione di atti per i quali  sussiste  il  segreto  d'indagine  o  il  segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello   stesso   non   possono   essere   comunicati   al   tribunale amministrativo.  Qualora  la  sospensione  si  protragga per un tempo superiore  a  due  anni,  il tribunale amministrativo puo' fissare un termine  entro  il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi  per  la  decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso  il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
 6.  Le  disposizioni  di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
 7.  All'articolo  13  del  decreto  legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies e' soppresso.
 |  |  |  | Art. 4 Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa
 
 1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'  delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4   e   6   della  legge  24  ottobre  1977,  n.  801,  a  richiedere l'autorizzazione  per  svolgere  le attivita' di cui all'articolo 226 delle  disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale,  approvate  con decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  quando  siano ritenute indispensabili per la prevenzione    di    attivita'    terroristiche    o   di   eversione dell'ordinamento costituzionale.
 2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' richiesta al Procuratore generale  della  Corte  di  cassazione,  che  provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato.
 |  |  |  | Art. 5. Unita' antiterrorismo
 
 1.  Per  le  esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti  ai  delitti  di  terrorismo  di  rilevante  gravita', il Ministro   dell'interno  costituisce  apposite  unita'  investigative interforze,   formate  da  esperti  ufficiali  e  agenti  di  polizia giudiziaria  delle  Forze  di polizia, individuati secondo criteri di specifica  competenza  tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi  e  le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
 2.  Quando  procede  a  indagini  per delitti di cui al comma 1, il pubblico  ministero  si  avvale  di regola delle Unita' investigative interforze di cui al medesimo comma.
 |  |  |  | Art. 6 Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
 
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e   fino  al  31  dicembre  2007,  e'  sospesa  l'applicazione  delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa che  prescrivono  o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico  o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi,   esclusi   comunque   i   contenuti  delle  comunicazioni  e limitatamente  alle  informazioni  che  consentono  la tracciabilita' degli  accessi  e  dei  servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre  2007  dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di  un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte  salve  le  disposizioni  vigenti  che  prevedono un periodo di conservazione  ulteriore.  I  dati  del  traffico  conservati oltre i limiti  previsti  dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  per  le finalita'  del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
 2.  All'articolo  55,  comma  7,  del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  le  parole:  "dell'attivazione  del  servizio"  sono sostituite  dalle  seguenti: "prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica   (S.I.M.).   Le   predette  imprese  adottano  tutte  le necessarie  misure  affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici  riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del   numero   e   della   riproduzione   del   documento  presentato dall'acquirente  ed  assicurano  il  corretto  trattamento  dei  dati acquisiti".
 3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "al  traffico  telefonico", sono
 inserite  le  seguenti:  ", inclusi quelli concernenti le chiamate
 senza risposta,"; b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mentre,
 per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico,
 esclusi  comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati
 dal fornitore per sei mesi"; c) al  comma  2,  dopo  le  parole:  "al  traffico  telefonico", sono
 inserite  le  seguenti:  ", inclusi quelli concernenti le chiamate
 senza risposta,"; d) al  comma  2,  dopo  le parole: "per ulteriori ventiquattro mesi",
 sono   inserite  le  seguenti:  "e  quelli  relativi  al  traffico
 telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
 conservati per ulteriori sei mesi"; e) al  comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico ministero
 o"  sono  sostituite  dalle seguenti: "pubblico ministero anche su
 istanza"; f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 "4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini
 preliminari,  quando  vi  e'  fondato  motivo  di ritenere che dal
 ritardo   possa  derivare  grave  pregiudizio  alle  indagini,  il
 pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato
 e delle altre parti private, puo' disporre l'acquisizione dei dati
 con  decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque
 non  oltre  le  ventiquattro  ore  al  giudice,  il  quale,  entro
 quarantotto  ore  dal  provvedimento,  decide  sulla convalida con
 decreto  motivato.  Se il decreto del pubblico ministero non viene
 convalidato  nel  termine  stabilito, i dati acquisiti non possono
 essere utilizzati.".
 4.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti  le  modalita'  ed i tempi di attuazione della previsione di cui   al   comma  3,  lettere  a)  e  c),  anche  in  relazione  alla determinazione  e  allocazione  dei  relativi  costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.
 |  |  |  | Art. 7 Integrazione della disciplina amministrativa
 degli esercizi pubblici di telefonia e internet
 
 1.  A  decorrere  dal  quindicesimo  giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere   a  disposizione  del  pubblico,  dei  clienti  o  dei  soci apparecchi   terminali   utilizzabili  per  le  comunicazioni,  anche telematiche,  oppure  in  cui siano installati piu' di tre apparecchi terminali,  deve  chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta  nel  caso  di  sola  installazione  di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
 2.  Per  coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1, la  licenza  deve  essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3.  La  licenza  si  intende  rilasciata  trascorsi sessanta giorni dall'inoltro  della  domanda.  Si  applicano in quanto compatibili le disposizioni  dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in   materia  di  sorvegliabilita'  dei  locali  adibiti  a  pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
 4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da  adottarsi  entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione del presente decreto, sono stabilite le misure  che  il  titolare  o  il  gestore  di  un esercizio in cui si svolgono le attivita' di cui al comma 1 e' tenuto ad osservare per il monitoraggio  delle  operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi  dati,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma 1 dell'articolo  122  e  dal  comma  3  dell'articolo  123  del decreto legislativo  30  giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva acquisizione   di  dati  anagrafici  riportati  su  un  documento  di identita'  dei  soggetti  che  utilizzano  postazioni  pubbliche  non vigilate  per  comunicazioni  telematiche  ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
 5.  Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il  controllo  sull'osservanza  del  decreto  di  cui  al  comma  3 e l'accesso  ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno   preposto   ai  servizi  di  polizia  postale  e  delle comunicazioni.
 |  |  |  | Art. 7-bis (1) (( Sicurezza telematica ))
 
 ((  1.  Ferme  restando  le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,  l'organo  del  Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita'  dei  servizi  di telecomunicazione assicura i servizi di protezione  informatica  delle infrastrutture critiche informatizzate di   interesse   nazionale   individuate  con  decreto  del  Ministro dell'interno,  operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1 e per la prevenzione e repressione  delle  attivita'  terroristiche  o  di  agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria  appartenenti  all'organo  di  cui  al  comma  1  possono svolgere  le  attivita'  di  cui  all'articolo  4,  commi  1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226  delle  norme  di  attuazione, di coordinamento e transitorie del codice  di  procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati. ))
 |  |  |  | Art. 8 Integrazione della disciplina amministrativa
 e delle attivita' concernenti l'uso di esplosivi
 
 1.  Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato con regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  il  Ministro  dell'interno,  per  specifiche esigenze  di  pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo'  disporre,  con  proprio  decreto,  speciali limiti o condizioni all'importazione,   commercializzazione,   trasporto   e  impiego  di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
 2.  Le  limitazioni  o  condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte  anche  in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
 3.  All'articolo  163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo  nulla  osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede,  che  puo'  essere  negato  o  revocato  quando ricorrono le circostanze  di  carattere  personale  previste  per  il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.".
 4.  La  revoca  del  nulla  osta  e'  comunicata  al  comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
 5.  Dopo  l'articolo  2  della  legge  2  ottobre  1967, n. 895, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge  o  di  regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi  chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e  di  altri  congegni  micidiali  e'  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.".
 |  |  |  | Art. 9 Integrazione della disciplina amministrativa
 dell'attivita' di volo
 
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 731 del codice della  navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo  1985,  n.  106,  e  dalle  altre  disposizioni  di  legge o di regolamento   concernenti  le  attivita'  di  volo,  esclusi  i  voli commerciali,  ed  il  conseguimento  o rinnovo dei relativi brevetti, attestati  o  altre  forme  di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni  aeronautiche,  il  Ministro dell'interno puo' disporre, con  proprio  decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli  abilitativi  civili  comunque  denominati e l'ammissione alle attivita'  di  addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato,  non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla    osta   preventivo   del   questore,   volto   a   verificare l'insussistenza,     nei     confronti    degli    interessati,    di controindicazioni  agli  effetti  della  tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
 2. Il nulla osta puo' essere altresi' richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia gia' in possesso di titoli abilitanti  all'esercizio  delle  attivita'  di  volo  rilasciati  da organismi  esteri  o  internazionali,  riconosciuti  dall'ordinamento nazionale,  che  intendono  svolgere attivita' di volo nel territorio dello Stato.
 3.  Il  rifiuto  del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni,  delle  autorizzazioni  e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento  per  l'esercizio  delle  attivita' di volo, nonche' l'inefficacia   nel   territorio   dello  Stato  di  analoghi  titoli rilasciati in altri Paesi.
 |  |  |  | Art. 9-bis (1) (( Prevenzione antiterroristica negli aeroporti ))
 
 ((  1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare  un  importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  di  cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.  250,  come  rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuita' territoriale  relative  a  Sicilia  e  Sardegna.  Il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse. ))
 |  |  |  | Art. 10 Nuove norme sull'identificazione personale
 
 1.  All'articolo  349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis.  Se  gli  accertamenti  indicati  dal  comma  2 comportano il prelievo  di  materiale  biologico dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel   rispetto   della   dignita'   personale  del  soggetto,  previa autorizzazione  scritta,  oppure  resa  oralmente  e  confermata  per iscritto, del pubblico ministero.".
 2.  All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le  parole:  "non  oltre  le  dodici ore", sono aggiunte le seguenti: "ovvero,  previo  avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le   ventiquattro   ore,   nel  caso  che  l'identificazione  risulti particolarmente  complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete".
 3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole:  "da un imputato all'autorita' giudiziaria", sono inserite le seguenti:  "o  da  una  persona  sottoposta  ad  indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini".
 4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente: "Art.  497-bis.  Uso,  detenzione  e  fabbricazione  di  documenti di identificazione falsi. Chiunque  e'  trovato  in  possesso  di un documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi  fabbrica  o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.".
 |  |  |  | Art. 10-bis (2) (( Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali
 in uso ai Corpi di polizia.
 
 1.  Dopo  l'articolo  497-bis  del  codice  penale,  e' inserito il seguente: "Art.  497-ter (Possesso di segni distintivi contraffatti). - Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
 1)   a   chiunque   illecitamente   detiene   segni   distintivi, contrassegni  o  documenti  di  identificazione  in  uso  ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso. ))
 |  |  |  | Art. 11. Permesso di soggiorno elettronico
 
 1.  Il  comma  8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
 «8.  Il  permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di soggiorno di cui all'articolo   9   sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di  mezzi  a tecnologia  avanzata  con caratteristiche anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, in attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  1030/2002  del Consiglio, del 13 giugno  2002,  riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi  di  soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di Paesi terzi. Il permesso   di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  rilasciati  in conformita'  ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i dati personali previsti,   per   la   carta  di  identita'  e  gli  altri  documenti elettronici,  dall'articolo  36  del  testo  unico delle disposizioni legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione amministrativa,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 |  |  |  | Art. 12. Verifica delle identita' e dei precedenti giudiziari dell'imputato
 
 1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
 
 «Art. 66-bis.
 
 Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato
 
 1.  In  ogni  stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona  sottoposta  alle  indagini  o l'imputato e' stato segnalato, anche  sotto  diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un  reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale  si  procede,  sono  eseguite  le  comunicazioni  all'autorita' giudiziaria   competente   ai   fini  dell'applicazione  della  legge penale.».
 |  |  |  | Art. 13. Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
 
 1.  All'articolo  380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale,  le  parole:  «non  inferiore  nel minimo a cinque anni o nel massimo  a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni».
 2.  All'articolo  381,  comma  2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
 «m-bis)   fabbricazione,   detenzione   o   uso   di  documento  di identificazione  falso  previsti  dall'articolo  497-bis  del  codice penale.».
 2.  All'articolo  384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un    delitto   commesso   per   finalita'   di   terrorismo,   anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»;
 b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il  pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle  seguenti:  «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi,  che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».
 |  |  |  | Art. 14. Nuove norme in materia di misure di prevenzione
 
 1.  Il  comma  2  dell'articolo  9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 "2.  Se  l'inosservanza  riguarda  gli  obblighi  e le prescrizioni inerenti  alla  sorveglianza  speciale  con l'obbligo o il divieto di soggiorno,  si  applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".
 2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' abrogato.
 3.  All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 "1-bis.  Quando  non  vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il  divieto  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma, della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423;  si  applicano  le  disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.".
 4.  L'articolo  5  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 5.
 1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre    1956,    n.    1423,   quando   l'inosservanza   concerne l'allontanamento  abusivo  dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.".
 5.  All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
 "In  ogni  caso  si  procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo  comma,  per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria  puo'  procedere  all'arresto  anche  fuori  dei  casi di flagranza.".
 6.  Nel  decreto-legge  12  ottobre  2001,  n. 369, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
 
 "Art. 1-bis.
 
 Congelamento dei beni
 
 1.   Quando   sulla  base  delle  informazioni  acquisite  a  norma dell'articolo  1  sussistono  sufficienti  elementi  per formulare al Comitato  per  le  sanzioni  delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale  competente  proposte  per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002   del   Consiglio,   del   27   maggio  2002,  e  successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere,  nel  frattempo,  dispersi,  occultati  o  utilizzati  per il finanziamento  di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di  sicurezza  finanziaria  ne  fa  segnalazione al procuratore della Repubblica  competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.".
 7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
 "Le   disposizioni   di   cui  al  primo  comma,  anche  in  deroga all'articolo   14  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  quelle dell'articolo   22  della  presente  legge  possono  essere  altresi' applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le  sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente  per  disporre  il  congelamento  di  fondi  o  di risorse economiche,  quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o  le  risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento  di  organizzazioni  o  attivita'  terroristiche, anche internazionali.".
 |  |  |  | Art. 15 Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
 
 1.  Dopo  l'articolo  270-ter  del  codice  penale  sono inseriti i seguenti: "270-quater.   (Arruolamento   con   finalita'  di  terrorismo  anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis,  arruola  una  o  piu'  persone per il compimento di atti di violenza  con  finalita'  di  terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. 270-quinquies.   (Addestramento   ad   attivita'   con  finalita'  di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui  all'articolo  270-bis,  addestra  o comunque fornisce istruzioni sulla  preparazione  o  sull'uso  di  materiali esplosivi, di armi da fuoco  o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o  pericolose,  nonche'  di  ogni  altra  tecnica  o  metodo  per  il compimento  di atti di violenza con finalita' di terrorismo, anche se rivolti  contro  uno  Stato  estero,  un'istituzione  o  un organismo internazionale,  e'  punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.".
 |  |  |  | Art. 16 Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
 
 1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Per  i  delitti  preveduti  dagli  articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis  terzo  comma,  e  270-quater, limitatamente al compimento di atti   di   violenza  con  finalita'  di  terrorismo  internazionale, 270-quinquies,  limitatamente  al  compimento di atti di violenza con finalita'  di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.".
 2.  Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "5-bis.  I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma,  270-quater,  limitatamente  al compimento di atti di violenza con   finalita'   di   terrorismo  internazionale,  e  270-quinquies, limitatamente  al  compimento  di  atti  di violenza con finalita' di terrorismo internazionale.".
 |  |  |  | Art. 17 Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
 
 1.  All'articolo  148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il  comma  2  e' sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con
 detenuti  ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice
 puo'  disporre  che,  in  caso  di urgenza, le notificazioni siano
 eseguite   dalla   Polizia   penitenziaria  del  luogo  in  cui  i
 destinatari  sono  detenuti,  con  l'osservanza  delle  norme  del
 presente titolo."; b) il comma 2-ter e' abrogato.
 2.  All'articolo  151  del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Le  notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla  polizia  giudiziaria  nei  soli  casi  di  atti  di indagine o provvedimenti  che  la  stessa  polizia  giudiziaria  e'  delegata  a compiere o e' tenuta ad eseguire.".
 3.  All'articolo  59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le  parole:  "Gli  ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti  a  eseguire  i  compiti  a  essi  affidati"  sono inserite le seguenti: "inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1".
 4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo   20   la   rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
 "Citazione  a  giudizio"  e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Il  pubblico  ministero cita l'imputato davanti al giudice di
 pace."; b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
 "3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
 pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.
 4.  La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario,
 all'imputato,  al  suo difensore e alla parte offesa almeno trenta
 giorni  prima  della  data  dell'udienza.  Se  l'imputato  e' gia'
 assistito  da  un  difensore  la  notificazione  e'  eseguita  per
 entrambi  depositando  le copie ad essi destinate presso la locale
 sede dell'ordine degli avvocati."; c) all'articolo   49,   la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
 "Citazione a giudizio"; d) all'articolo  50,  comma  1,  la  lettera  a)  e' sostituita dalla
 seguente:
 "a)  nell'udienza  dibattimentale,  da uditori giudiziari, da vice
 procuratori   onorari   addetti   all'ufficio,   da  personale  in
 quiescenza  da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti
 abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da
 laureati  in  giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
 scuola  biennale  di specializzazione per le professioni legali di
 cui  all'articolo  16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
 398;".
 5. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)  nell'udienza  dibattimentale,  da  uditori  giudiziari,  da vice procuratori  onorari  addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da  non  piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le  funzioni  di  ufficiale  di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza  che frequentano il secondo anno della scuola biennale di  specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;".
 6.  Per  i  procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale  non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 18 Servizi di vigilanza che non richiedono
 l'impiego di personale delle forze di polizia
 
 1.  Ferme  restando  le  attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica  sicurezza,  degli organi di polizia e delle altre autorita' eventualmente  competenti,  e'  consentito  l'affidamento  a  guardie giurate  dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza   sussidiaria   nell'ambito   dei   porti,  delle  stazioni ferroviarie  e  dei  relativi  mezzi  di  trasporto e depositi, delle stazioni  delle  ferrovie  metropolitane  e  dei  relativi  mezzi  di trasporto  e  depositi,  nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano,  per  il  cui  espletamento  non  e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
 2.  Ai  fini  di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  stabilisce,  con  proprio  decreto  da  adottarsi  di concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  le condizioni, gli ambiti funzionali  e  le modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, i requisiti  dei  soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle  attrezzature  tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' di vigilanza.
 3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, per i porti  e  le  stazioni  ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti  per  i  luoghi,  le  installazioni  e  i mezzi di rilievo locale,  sono  stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo  alla  copertura  dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 |  |  |  | Art. 18-bis (( Impiego della forza pubblica ))
 
 ((  1.  Al  comma  1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "In casi eccezionali  di  necessita'  e  urgenza  si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152". ))
 |  |  |  | Art. 18-ter (1) (( Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali ))
 
 ((  1.  Al  fine  di  implementare  le misure di sicurezza dei siti olimpici  in  occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il  Ministero  dell'interno  dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore  dei  Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva  e  passiva,  atte  a  prevenire  turbamenti  e atti contro la pubblica  incolumita'  e  ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine.  Le  attrezzature  stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.
 2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8 milioni di  euro  per  l'anno  2005.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero. ))
 |  |  |  | Art. 19. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 27 luglio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Castelli, Ministro della giustizia
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Landolfi, Ministro delle comunicazioni
 Stanca, Ministro per l'innovazione e le
 tecnologie
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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